Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/05/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 129 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Giuseppe Murru, Pt_1 C.F._1
come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Morette, Controparte_1 C.F._2
come da procura in atti;
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiano Baldinu, come da CP_2 C.F._3
procura in atti;
APPELLATI
*****
All'udienza del 14 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di Pt_1
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, respinta. 1) Accertare e dichiarare che sono di comune proprietà, per quote distinte, dei sig.ri i beni Controparte_1 Pt_1 CP_2
immobili distinti al NCEU di Alghero: al foglio 77, n. 357, sub. 40, categoria C/6, classe 2; al foglio 97, n. 869, sub. 24, categoria C/1, classe 3; al foglio 97, n. 869, sub. 10, categoria C/3,
Solito Posto s.a.s. di NO AN LA & C.”; i beni aziendali destinati all'esercizio dell'impresa commerciale esercitata in forma societaria, avente ad oggetto la ristorazione;
i veicoli targati
DV632AJ e DE41486; il saldo positivo alla data del 2.12.2016 del conto corrente bancario n.
N652543785690 della 2) Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria Controparte_3
insorta tra le parti, assegnando ad la piena proprietà dei beni immobili distinti al NCEU Pt_1
di Alghero al foglio 97, n. 869, sub. 10 e sub. 24, ovvero le relative quote di proprietà spettanti ad
e corrispondenti ai 17/24, riconoscendo alle condividenti CP_2 Controparte_1
cessionarie il diritto di ricevere dalla assegnataria i relativi ed eventuali conguagli in denaro, determinati sul valore delle rispettive quote ereditarie. 3) Assegnare i restanti beni alle ulteriori condividenti, secondo il valore delle rispettive quote. 4) In subordine, previa stima dell'effettivo e attuale valore di mercato degli indicati beni, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria insorta tra le parti, con attribuzione nelle rispettive quote ereditarie dei singoli beni e crediti, fatto salvo il diritto agli eventuali conguagli. 5) In ogni caso, accertare e dichiarare che CP_1
ha goduto della piena ed esclusiva disponibilità di tutti i beni ereditari, dall'apertura della
[...] successione del de cuius a oggi. Per l'effetto, condannarla a rendere il conto della loro gestione, nonché a versare ad la somma corrispondente alla sua quota ereditaria dei frutti naturali Pt_1
e civili goduti e/o maturati fino alla data del loro rilascio e/o dello scioglimento della comunione, nella misura accertata in giudizio, oppure determinata in via equitativa, ex art. 1226 CC, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati dalla maturazione dei frutti al saldo. 6) Ripartire pro quota tra le parti le spese della divisione, condannando le parti appellate a rimborsare ad le spese e le prestazioni professionali del doppio grado del Pt_1 giudizio.”.
Nell'interesse di : Controparte_1
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) Rigettarsi l'appello proposto dal Pt_1 avverso la sentenza n. 966/21 e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
, riformarsi parzialmente la sentenza impugnata così disponendo: -Attribuirsi a
[...] [...]
il motociclo Harley Davidson 883 Custom tg. DE41486, con conguaglio del CP_1
controvalore in favore dei coeredi nella misura di 6/24 in favore di , o suoi aventi CP_4
causa, 1/24 in favore di;
-escludersi dall'attivo ereditario la somma di 22.128,00 pari CP_2 al valore stimato dei beni mobili strumentali all'azienda ed appartenenti a quest'ultima, estranea al giudizio;
-Dichiararsi che i frutti civili spettano alla , per la quota di 1/24, a far data dal Pt_1
10.05.2018 e sino alla data della sentenza di primo grado. -Rigettarsi la domanda di liquidazione dei frutti civili avanzata da nella misura di 1/24, per le ragioni già esposte in parte CP_4
motiva. -In mero subordine, in caso di conferma della sentenza in punto di riconoscimento dei frutti civili in favore di , disporsi che l'indennità di occupazione del magazzino sito ad CP_4
Alghero in via Arduino sia liquidata in favore del (o aventi causa) a far data dal CP_4
10.05.18 (data del deposito della comparsa di risposta e primo momento in cui la richiesta dei frutti viene formulata nei confronti della convenuta) e sino alla data della sentenza di primo grado.
3) Confermarsi per il resto la sentenza impugnata. 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. 5) Con vittoria di spese ed onorari”
Nell'interesse di : CP_2
In virtù di quanto esposto, si chiede all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, di rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 966/21 e confermare la sentenza impugnata, salvo la Pt_1 non opposizione della sottoscritta difesa alle istanze di cui all'appello incidentale difesa . CP_1
Per il resto si insiste nel rigetto delle domande dell'appellante, in quanto infondate, illegittime, pretestuose ed irrilevanti, in forza di quanto manifestato in sede di memorie conclusionali e repliche, il tutto da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto. Con vittoria di spese, onorari e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Ci si oppone all'istanza dell'appellata concernente l'integrazione della Ctu e dell'assunzione delle prove orali dedotte ex art.183 n°2 in quanto infondata in fatto ed in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Sassari, con sentenza n. 966/2021 in data 28.9.2021, procedeva allo scioglimento del patrimonio relitto dalla morte di NO AN LA, deceduto ad Alghero in data 2 dicembre
2016, lasciando a succedergli il coniuge, il padre e le sorelle Controparte_1 CP_4
e Pt_1 CP_2
Il Tribunale, ricostruito e stimato il patrimonio immobiliare relitto come segue
1) Locale commerciale in Alghero – Via Arduino – Via Pr.pe Umberto Foglio 97 mappale 869 sub. 24 piano terra mq. 89,75 x €. 2.400,00/mq. lordo = €. 215.400,00
2) Locale deposito in Alghero – Via Arduino n.65 Foglio 97 mappale 869 sub. 10 piano seminterrato mq. 10,40 x €. 2.400,00/mq. lordo x 70% = €. 17.472,00 piano soppalco mq. 8,40 x
€. 2.400,00/mq. lordo x 70% = €. 14.112,00 Sommano complessivamente €. 31.584,00
3) Appartamento in Alghero – Via Manzoni n. 59 Foglio 71 mappale 4402 sub. 9 mq. 47,90 x
€. 2.000,00/mq. lordo = €. 95.800,00 terrazzo a livello mq. 9,70 x €. 2.000,00/mq. lordo x 35% = €.
6.790,00 Sommano complessivamente €. 102.590,00 4) Posto auto in Alghero – Via Manzoni n. 59 Foglio 71 mappale 4402 sub. 18 A corpo €.
10.000,00 5) Autorimessa in Alghero – Via Biasi n. 5 Foglio 77 mappale 357 sub. 40 A corpo €.
20.000,00 valore complessivo asse patrimoniale €. 379.574,00 accertato che i coeredi concorrevano nelle seguenti proporzioni
Quota a favore di – 16/24 = €. 253.049,34 Controparte_1
Quota a favore di – 6/24 = €. 94.893,50 CP_4
Quota a favore di – 1/24 = €. 15.815,58 CP_2
Quota a favore di – 1/24 = €. 15.815,58 Pt_1
fatte proprie le conclusioni cui era pervenuto il ctu nominato sia con riferimento alla stima complessiva dell'asse in €. 379.574,00 che al valore delle singole quote, procedeva all'assegnazione delle quattro quote secondo il progetto di riparto elaborato dal ctu come segue:
QUOTA “A” – €. 253.049,34 - colore rosso in planimetria - assegnata alla condividente
[...]
: 1) Locale commerciale in Alghero – Via Arduino – Via Pr.pe Umberto;
Foglio 97 CP_1 mappale 869 sub. 24 €. 215.400,00; 2) Locale deposito in Alghero – Via Arduino n.65, Foglio 97 mappale 869 sub. 10, €. 31.584,00. Sommano complessivamente €. 246.984,00 con conguaglio in avere di €. 6.065,34.
QUOTA “B” – €. 94.893,50- colore azzurro in planimetria, assegnata al condividente
[...]
: 1) Appartamento in Alghero – Via Manzoni n. 59, in catasto al foglio 71, mappale 4402 CP_4 sub. 9 €. 102.590,00, conguaglio in dare, €. 7.696,50. Valore complessivo Quota “B” €. 94.893,50
QUOTA “C” – €. 16.430,92– colore verde in planimetria, composta dal Posto auto in Alghero – Via
Manzoni n. 59, in catasto al foglio 71, mappale 4402 sub. 18, €. 10.000,00. Conguaglio in AVERE
€. 5.815,58, attribuita a Pt_1
QUOTA “D” – €. 16.430,92– colore giallo in planimetria, composta da: 1) Autorimessa in
Alghero – Via Biasi n. 5, in catasto al foglio 77, mappale 357, sub. 40, €. 20.000,00, conguaglio in
DARE €. 4.184,42 attribuita a . CP_2
Il Tribunale, dopo aver dichiarato caduta nella successione anche la quota della s.n.c., pari al
60% della società in accomandita semplice “Al Solito Posto s.a.s. di NO AN LA & C”, riteneva non potersi procedere alla sua stima e divisione in mancanza in giudizio della società, unico legittimo contradditore rispetto alla domanda di liquidazione della quota, mentre Controparte_1
era stata evocata in giudizio in qualità di coerede e non di rappresentante legale della
[...]
società.
Il tribunale regolava inoltre i restanti rapporti patrimoniali riconoscendo a Pt_1 [...]
e una quota proporzionale del valore locativo degli immobili dove aveva sede CP_4 CP_2 la società, di fatto detenuti in via esclusiva dalla , dall'apertura della successione al CP_1
giudicato, mentre poneva a carico delle rispettive quote (B, C e D), sempre in proporzione alle rispettive quote, i costi sostenuti dalla per debiti ereditari per complessivi € 34.653,00, CP_1
riscontrati a pagg. 28 e 29 della ctu.
Infine, il tribunale statuiva sulle spese di lite, ponendole interamente a carico di e Pt_1 [...]
giusta la soccombenza e l'irragionevole opposizione al progetto di divisione predisposto CP_4
dal ctu.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando: Pt_1
a) la mancata liquidazione e il conseguente omesso inserimento nel riparto del valore della quota sociale nonostante la presenza in giudizio della , socia illimitatamente CP_1
responsabile e rappresentante della società;
b) la mancata inclusione nella massa da dividersi della moto Harley Davidson, che la stessa aveva dichiarato di aver venduto al prezzo di € 4000, ma che alla data di apertura CP_1
della successione aveva un valore decisamente superiore.
c) la mancata inclusione nell'asse da dividersi dei saldi attivi sui rapporti di conto corrente bancario;
d) l'errata stima dell'appartamento di Via Manzoni, con conseguente ricadute sulla stima dell'asse e soprattutto sulla quota di al quale era stato assegnato, per omessa CP_4 considerazione dell'incidenza dell'ipoteca iscritta dalla Banca di Sassari a garanzia del mutuo contratto per l'acquisto.
e) la condanna alla ripetizione delle spese sostenute nonostante la tardività della domanda,
formulata dalla soltanto con la costituzione in giudizio, avvenuta tardivamente, in CP_1
data 12.3.2019 (mentre la prima udienza si era tenuta il precedente 5.12.2018), e l'estraneità di molte di esse ai debiti ereditari.
f) l'ingiusta condanna alle spese di lite nonostante l'accoglimento di tutte le domande proposte dall'attrice e il rigetto di parte di quelle domandate dalla;
CP_1
g) l'omessa statuizione sulla restituzione delle spese che l'attrice aveva sostenuto per lo scioglimento della comunione.
Ha resistito all'appello , proponendo a sua volta appello incidentale per i Controparte_1
seguenti motivi:
i) l'errato inserimento nell'asse ereditario dei beni aziendali, nonostante fossero di proprietà della società, dunque di un terzo rimasto estraneo al giudizio;
ii) l'omesso inserimento del valore di 4000 euro del motoveicolo alienato dalla stessa CP_1
dopo il decesso del coniuge;
iii) l'erroneo riconoscimento dei frutti per l'immobile di Via Arduino dalla data di apertura della successione nonostante e ne avessero fatto richiesta per la Pt_1 CP_4
prima volta in data 10.5.2018 ( e con la comparsa di costituzione in giudizio Pt_1 in data 22.2.2019 ( ), quest'ultimo peraltro tardivamente, dopo l'udienza di CP_4
prima comparizione;
iv) l'erroneo riconoscimento dei frutti sino al passaggio in giudicato della sentenza. si è costituita in giudizio con comparsa in data 24.11.2023, con la quale si è CP_2 opposta all'appello principale associandosi invece ai motivi di appello incidentale.
La causa, interrotta per il decesso del difensore di quindi successivamente CP_2
riassunta, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 gennaio 2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto dell'integrità del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di
, deceduto nelle more della proposizione del giudizio d'appello, essendo in giudizio CP_4
entrambe le figlie, e CP_2 Pt_1
Nel merito, le rispettive impugnazioni sono fondate nei limiti di seguito indicati.
È corretta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto non potersi procedere alla liquidazione della quota sociale della s.n.c. per mancanza in giudizio proprio della società, rilevando che la era stata evocata esclusivamente come coerede e non come rappresentante CP_1
legale della società. A ciò si aggiunge che è stata mai prodotta in giudizio tutta la documentazione contabile necessaria per poter procedere anche soltanto alla stima della quota sociale secondo i criteri indicati nell'art. 2289 c.c., non essendo certamente sufficiente a tali fini il valore indicato nella dichiarazione di successione, utilizzato invece dal ctu.
Non miglior sorte merita il motivo con il quale si duole della mancata considerazione, ai Pt_1
fini della stima dell'appartamento di Via Manzoni, dell'esistenza di un'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo contratto con la Banca di Sassari per l'acquisto.
Pur dando atto della legittimazione e dell'interesse di a dolersene anche con riferimento Pt_1
alla quota assegnata al padre , e ciò indipendentemente dalla formale spendita della CP_4 sua qualità di erede, poiché ciò che rileva è che l'appello ha oggettivamente investito entrambe le quote, e tanto basta per escludere un'acquiescenza rispetto alle domande proposte dal padre, la censura è in ogni caso infondata nel merito. Risulta infatti che il mutuo a garanzia del quale è stata iscritta l'ipoteca è stato estinto, con la conseguenza che la garanzia non costituisce più un peso sostanziale che possa incidere sul valore di mercato dell'immobile se non nell'irrisorio importo delle spese di cancellazione. Parimenti infondata è la censura con la quale l'appellante lamenta la mancata inclusione nella stima del patrimonio mobiliare anche delle liquidità presenti sui conti correnti bancari, poiché non ci sono saldi attivi da imputare all'asse ereditario. Il ctu ha chiarito infatti che nel conto cointestato con la presso la (n 652543785690) al tempo del decesso era presente un saldo di € CP_1 CP_3
4,76, ossia un importo insignificante ai fini della stima dell'asse ereditario.
È vero invece che il tribunale non ha erroneamente considerato tra le attività della massa ereditaria l'importo di € 4.000, ricavato dalla vendita della moto e trattenuto dalla , come da lei CP_1
espressamente riconosciuto sin dal primo grado del giudizio. Ora, in mancanza di elementi sulle effettive condizioni del motoveicolo al tempo di apertura della successione si reputa equo il valore di € 4000, al quale è stata venduta. Importo che dovrà pertanto imputarsi alle poste attive dell'eredità, detraendolo dai costi sostenuti dalla ai fini della determinazione del saldo attivo CP_1
a lei spettante.
A tale ultimo riguardo l'appello principale è fondato anche con riferimento alla contestazione di alcune voci delle spese sostenute dalla , riportate e conteggiate dall'ausiliario nel prospetto di CP_1
pag. 28 della relazione tecnica, richiamato in sentenza.
Ora, posto che il rendiconto dei debiti ereditari pagati dal coerede non è soggetto a preclusioni temporali in quanto attiene alle modalità di formazione dell'asse ereditario secondo gli artt. 752 ss.
c.c., è vero invece che tra le spese sostenute dalla , calcolate dal ctu, devono essere CP_1 certamente espunti € 719,13 corrisposti ad per i consumi idrici relativi all'utenza della Pt_2
s.n.c., dunque di un soggetto terzo, nonché € 48,00 per oneri condominiali relativi all'immobile di
Via Misericordia 18, che non risulta ricompreso nell'asse ereditario, € 555,47 per oneri condominiali dell'appartamento di Via Biasi 5, di proprietà della , quindi estraneo alla CP_1
divisione, € 923,27 per contributi previdenziali dovuti dalla s.n.c. e non dal de cuius personalmente,
€ 2.878, 50 ed € 9.289,44 per finanziamenti estinti anticipatamente all'apertura della successione e pertanto non rientranti tra i debiti dell'eredità. Sono viceversa riferibili all'asse ereditario e pertanto ripetibili dai coeredi ai sensi dell'art. 754 c.c. gli importi pagati dalla a titolo di IMU per gli CP_1
immobili appartenuti al de cuius, poiché tutti i comproprietari sono anche compossessori dei beni ereditari, seppure il possesso del coerede che non occupa materialmente il bene sia mediato da quello del coerede che lo occupa in via esclusiva. Ne è conferma la condanna della (che a CP_1
differenza dei restanti coeredi ha il possesso animo e corpore dei locali di Via Arduino) a corrispondere agli altri coeredi la loro quota di frutti civili.
Sempre con riferimento allo scioglimento della comunione sui beni mobili, è fondato il motivo di appello incidentale con il quale la ha lamentato l'inclusione nella massa da dividersi anche CP_1 degli arredi e dotazioni dei locali di via Arduino (stimati dal ctu in € 18.368,00 e € 3.760,00) che, in quanto beni aziendali della s.n.c. “Al solito posto”, non sono di proprietà del de cuius ma di un terzo soggetto, estraneo alla comunione ereditaria.
Tale esclusione comporta una significativa modifica della divisione dei beni mobili disposta dal giudice in sentenza, nel senso che il valore di tutti i beni mobili caduti in comunione è limitato alla somma di quelli presenti nell'appartamento di Via Manzoni (stimati dal ctu in € 2.950,00) e nell'autorimessa di Via Biasi (stimati dal ctu in € 7.870) per complessivi € 10.820, da attribuirsi alle parti nelle note proporzioni di 16/24 a favore di , 16/24 a favore di Controparte_1 [...]
, 1/24 per ciascuna a favore di e . CP_4 Pt_1 CP_2
È parzialmente fondato il motivo d'appello incidentale con il quale la lamenta la decorrenza CP_1
della somma liquidata a favore degli altri coeredi per il mancato godimento del locale commerciale di Via Arduino.
È vero infatti che tale somma, impropriamente riconosciuta a titolo di frutti civili non percepiti, in realtà rappresenta il risarcimento dovuto al comproprietario da parte del comunista che gode e fruisce del bene comune in via esclusiva. Si tratta pertanto di un credito di natura risarcitoria, che, come tale, deve essere domandato dal coerede, peraltro con le modalità e i tempi della domanda giudiziale.
L'art. 1102 c.c. consente, infatti, al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una “indennità” per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto (cfr. Cass. 18458/2022; Cass.
7019/2019; Cass. 14213/2012). L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettante agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023). Ora dagli atti di causa emerge che tanto che hanno contestato alla Pt_1 CP_4 CP_1
per la prima volta il possesso esclusivo dei locali di Via Arduino soltanto con la raccomandata del
15 maggio 2018, spedita dall'Avv. Murru per entrambi i suoi assistiti. Peraltro, mentre ha Pt_1 domandato la propria quota di frutti con l'atto di citazione, li ha richiesti CP_4
tardivamente, con la comparsa di costituzione e risposta depositata soltanto il 3 aprile 2019, ben oltre la prima udienza di comparizione delle parti del 5 dicembre 2018 nella quale era stata dichiarata la sua contumacia, con la conseguenza che nessuna somma può essergli riconosciuta a tale titolo.
In parziale accoglimento del relativo motivo d'appello la quota dei frutti civili dell'appartamento e del magazzino di Via Arduino (rispettivamente € 58.131,95 ed € 10.063) va riconosciuta in favore della sola peraltro con decorrenza dal 15.5.2018 e non dall'apertura della successione, Pt_1
mentre niente è dovuto a tale titolo in favore di . CP_4
Viceversa, è corretto il riconoscimento di tale indennizzo sino al passaggio in giudicato delle attribuzioni dei beni. Sino a quel momento, infatti, la gode e fruisce in via esclusiva di un CP_1
bene comune ed è pertanto tenuta a risarcire la coerede che ne ha fatto tempestiva richiesta.
Secondo Cass., Ordinanza n. 35210 del 18/11/2021 “Il comproprietario che sia risultato assegnatario del bene a seguito del giudizio di primo grado e che, tuttavia, non ne tragga diretto godimento, per non essergli quello rilasciato dal condividente che ne ha abbia la concreta disponibilità, ha diritto a conseguire da quest'ultimo i frutti del bene medesimo, maturati dopo la sentenza di primo grado, considerando che il protrarsi del giudizio in sede di impugnazione - e, con esso, della privazione del godimento del bene, in considerazione della natura costitutiva della sentenza di scioglimento della comunione che, per il prodursi dei suoi effetti, presuppone, anche relativamente al diritto al rilascio del bene, il passaggio in giudicato - non può pregiudicare il diritto dell'avente diritto di pretendere le rendite che gli sono dovute”
Infine, l'esito delle rispettive impugnazioni impone anche la rivisitazione delle spese di lite, a dire il vero ingiustamente poste dal Tribunale interamente a carico di e nonostante Pt_1 CP_4
l'accoglimento della domanda di frutti e la parziale modifica in questa sede del progetto di divisione predisposto dal ctu e da loro non accettato.
Appare allora ben più equo e corrispondente all'esito della lite, che ha visto le parti parzialmente soccombenti, nonché tutte interessate allo scioglimento della comunione ereditaria, disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e porre quelle di divisione a carico della massa, comprese quelle anticipate da per le ispezioni ipotecarie e Pt_1 per il certificato ipotecario necessario all'iscrizione della causa.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, in parziale modifica della sentenza n. 966/2021 del Tribunale di Sassari, pubblicata il
28/09/2021, che si conferma nella restante parte,
1) pone a carico delle quote B, C e D il pagamento in favore di , assegnataria CP_1 della quota A, della somma di € 16.239,19 (€ 34.653,00 - € 719,13 - €48 - € 555,47 –
923,27 - 2.878,50 - 9.289,44 - € 4.000) per 6/24 a carico di , per 1/24 a carico CP_4
di e per 1/24 a carico di . Pt_1 CP_2
2) accerta che non fanno parte della massa ereditaria arredi e dotazioni del ristorante e del magazzino di Via Arduino, con conseguente ripartizione tra tutti i coeredi nelle note proporzioni dei soli beni mobili dell'appartamento di Via Manzoni n. 59 e dell'autorimessa di Via Biasi 5;
3) dichiara inammissibile la domanda di frutti proposta da;
CP_4
4) pone a carico di il pagamento di 1/24 dei frutti civili degli immobili a lei CP_1
assegnati in favore di con decorrenza dal 15/5/2018 sino al passaggio in giudicato Pt_1
della sentenza;
5) spese di divisione a carico della massa e spese di lite di entrambi i gradi del giudizio compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni