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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/07/2024, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2482/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2482/2024 R.V.G. promossa da
, (CF: ; Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), P_ C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Daniela Pernorio ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Vigevano, Via Sacchetti n. 14;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in GU IS (MI) il 21.04.2007, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di GU IS (MI) alla
Parte I, n. 1, dell'anno 2007; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1)- I coniugi si dichiarano autonomi e autosufficienti svolgendo entrambi attività lavorativa: la SI.ra come dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la società P_
Korner srl con sede in Cusago e il SI. quale titolare dell'omonima Azienda Parte_1
individuale NI IM di BO FA;
2)- il SI. lascerà a breve la casa coniugale sita in UD IS Via Parte_1
Circonvallazione n. 3/A, trasferendo la propria residenza presso altra abitazione, comunque entro e non oltre 3 mesi dal Decreto di Omologazione della separazione dei coniugi pronunciata dal tribunale Adito. Il SI. al momento del rilascio provvederà ad asportare Parte_1 gli effetti personali ed i beni di sua proprietà dalla casa coniugale;
3)- La casa coniugale sita nel comune UD IS , Via Circonvallazione 3/A di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, giusta compravendita a OG Notaio Per_1
Notaio in IL del 19.07.2006 ai nn. 6634/3479 , registrato il 31.07.2006 al n. 13164
[...]
Serie1T, verrà assegnata alla SI.ra e , rimarrà in godimento della medesima, con i P_
complementi che l'arredano, ad esclusione degli effetti personali e dei beni di proprietà del SI.
, che verranno da lui asportati in sede di allontanamento. Con riferimento a Parte_1 tale immobile, i coniugi si impegnano, sin d'ora, a procedere al successivo trasferimento della proprietà, con atto distinto, a favore della sola SI.ra , come da successivo punto P_
16);
4)- Con riferimento, alla figlia, ormai maggiorenne, nessuna statuizione di Persona_2
carattere personale verrà assunta dai coniugi, in quanto la figlia otrà autonomamente Per_2
decidere di permanere presso ciascun genitore, fermo restando che la residenza anagrafica rimarrà presso la casa coniugale di UD IS, Via Circonvallazione n. 3/A;
5)- Con riferimento al figlio OR la responsabilità genitoriale sul OR Persona_3
verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, con impegno degli stessi ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio OR, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
6)-Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in relazione alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza del figlio OR presso ciascuno;
Persona_3
7)- Il figlio OR verrà collocato prevalentemente presso la madre, e Persona_3
risiederà con la medesima presso la casa coniugale sita in UD IS , Via Circonvallazione
n. 3/A;
8)- Le modalità di visita padre –figlio saranno le più ampie possibili, al fine di garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo, e verranno di volta in volta stabiliti dai coniugi in accordo tra loro, previa comunicazione verbale o telefonica nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge. I coniugi si impegnano comunque a rispettare il seguente calendario di visita padre- figlio secondo la seguente calendarizzazione : settimana 1: dal venerdì pomeriggio
Pag. 2 di 9 dall'uscita da scuola del OR , sino alla domenica sera prima di cena;
settimana 2: 2 giorni consecutivi, giorni da concordarsi, presso il padre, dall'uscita da scuola del OR del giorno 1 sino alla sera del giorno successivo, quando il padre riporterà dalla madre prima di Per_3
cena. Qualora i giorni concordati fossero festivi o prefestivi il padre potrà andare a prendere il OR entro le ore 10 presso la casa materna e la riporterà il giorno seguente sempre prima di cena;
9) – Il figlio trascorrerà le vacanze Natalizie con entrambi i genitori alternando, di anno Per_3
in anno, il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre, con altro periodo dal 1 gennaio al 6 gennaio. Il giorno di Natale verrà trascorso, ad anni alterni, con il padre e/o con la madre.
10) - Per quanto concerne il periodo di vacanze concesse per la Pasqua e le altre festività il figlio trascorrerà le stesse, ad anni alterni, con il padre e/o con la madre. Per_3
11) – il SI. trascorrerà con il figlio un periodo di 4 settimane, anche non Parte_1 Per_3
consecutive, durante le vacanze estive (durante i mesi di giugno, luglio, agosto) facendosi obbligo di comunicarlo alla madre con congruo anticipo del relativo periodo.
12)- I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra il figlio OR ed i nonni e/o parenti di ciascun ramo genitoriale;
13)- I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio;
14)- Non essendo la figlia maggiorenne , economicamente indipendente, Persona_2
frequentando ancora l'università, il padre si impegna a corrispondere alla SI.ra a P_
titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli, la somma di €. 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese extra assegno come da Protocollo del Tribunale di Pavia, somma da rivalutarsi annualmente in ragione degli indici ISTAT, e ciò esclusivamente per i soli mesi durante i quali la figlia maggiorenne ia effettivamente permasa tutto il mese presso la Per_2
madre, Durante i mesi nei quali la figlia maggiorenne decida di permanere presso il padre per l'intero mese, il SI. , provvederà direttamente al suo mantenimento e Parte_1
verserà alla SI.ra la somma di euro 200,00 per il contributo al mantenimento del figlio P_ OR , oltre il 50% delle spese extra assegno come da Protocollo del Tribunale di Pavia, Per_3 necessarie e sostenute in favore del figlio OR. Durante le vacanze estive, per le quali è prevista la frequentazione padre- figlio OR per 4 settimane anche consecutive, qualora il
Pag. 3 di 9 figlio permanga presso il padre consecutivamente per 4 settimane, il SI. Per_3 Parte_1
provvederà direttamente al suo mantenimento e verserà alla SI.ra la somma di
[...] P_
euro 150,00 per il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne oltre il 50% Per_2
delle spese extra assegno come da Protocollo del Tribunale di Pavia, necessarie e sostenute in favore della figlia maggiorenne;
15)-L'assegno unico percepito attualmente dalla SI.ra peri i figli pari ad euro P_
160,60 mensili verrà trattenuto esclusivamente dalla medesima. L'onere economico di mantenimento dei figli in capo al SI. cesserà una volta che i figli avranno Parte_1 trovato occupazione lavorativa stabile divenendo, pertanto, economicamente autosufficiente.
16)- Nell'ambito delle statuizioni concernenti il patrimonio immobiliare comune dei coniugi, e tenuto conto degli apporti dati alla realizzazione dello stesso, gli stessi si accordano come segue: A) Con riferimento all'immobile, casa coniugale, sita nel comune UD IS , Via
Circonvallazione 3/A di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, giusta compravendita a OG Notaio , Notaio in IL , del 19.07.2006 ai nn. Persona_1
6634/3479 , registrato il 31.07.2006 al n. 13164 Serie1T, il SI. si impegna a Parte_1 trasferire con successivo atto notarile, entro e non oltre 1(uno) anno dal decreto di
Omologazione della separazione dei coniugi, alla SI.ra , la propria quota di P_
comproprietà pari al 50%; L'atto di trasferimento avverrà per mezzo di atto notarile presso
Notaio liberamente scelto dalle parti, la SI.ra si accollerà il pagamento degli P_
onorari notarili. L'impegno del SI. , a trasferire la propria quota di Parte_1
comproprietà relativa all'immobile sito UD IS , Via Circonvallazione 3/A, pari al 50%, a favore della SI.ra , trova fondamento nella ridefinizione degli assetti economico – P_ patrimoniali tra i coniugi , connessi alla crisi del matrimonio. L'immobile che sarà oggetto di trasferimento, sito in UD IS , Via Circonvallazione snc, fa parte di un complesso
ND , è composto da: - appartamento composto da soggiorno, cucina, due locali e bagno al piano secondo, con annesso locale sottotetto al piano terzo-sottotetto, nonché un vano cantina al piano terreno. Censito al NCEU di detto Comune come segue: - fg. 6 mapp. 587, sub. 701, Via Circonvallazione, p. T-2-3, cat. A/3, cl. 4, vani 5,5, sup. cat. Mq. 119, RC Euro
312,46 (appartamento) - box al piano terreno Censito al NCEU di detto Comune come segue: - fg. 6 mapp. 587, sub 14, Via Circonvallazione, p. T, cat. C/6, cl.6, mq. 23, sup. cat. Mq 24, R.C.
Euro 59,39. Confini da nord e in senso orario: -dei locali al piano secondo: giardino al mapp.
Pag. 4 di 9 587, sub. 21 e pianerottolo comune;
appartamento al mappale 587 sub 17; cortile comune al mapp. 586 sub. 1; appartamento al mappale 587 sub. 16 e appartamento al mappale 587 sub.
4; - del sottotetto al piano terzo: giardino al mappale 586 sub. 21, scale comuni e giardino al mapp. 586 sub. 22; copertura del piano secondo;
cortile comune al mappale 586 sub. 1; copertura del piano secondo;
- del vano cantina e del box al piano terreno in corpo: corridoio comune;
cantina dell'appartamento al mapale 587 sub. 17 e box sub 13; cortile comune al mappale 586 sub. 1; box al mappale 587 sub. 15 e corridoio comune. Accesso e scarico : da Via
Circonvallazione snc;
Oltre la proporzionale quota di comproprietà degli spazi ed enti comuni dell'intero stabile in condominio tali per legge, uso e destinazione (tra i quali rientrano i beni comuni non censibili identificati al fg. 6, mapp. 585 e mapp. 587 sub.1) come meglio risulta dal
Regolamento ND con le relative tabelle millesimali. Il SI. Parte_1
garantisce, la piena ed assoluta proprietà di quanto verrà trasferito e la libertà da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, ipoteche, privilegi anche fiscali, oneri, vincoli e diritti comunque a terzi spettanti che ne possano pregiudicare il libero godimento ad eccezione dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Pavia in data 24 novembre 2004 ai nn. 23446/5939 che garantiva la quota di mutuo (lotto n. 25 stipulato con atto in data 10 novembre 2004 n.
166.163/24.164 di rep. Notaio di Monza) per cui sono subentrati quali Persona_4
accollati i SI. ri ed all'atto di compravendita del 19.07.2006, mutuo Parte_1 P_
frazionato con atto del 7 luglio 2006 n. 6588/3477 a repertorio Notaio Il predetto Persona_1
trasferimento verrà effettuato a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui l' unità immobiliare in oggetto si troverà al momento del trasferimento, con ogni accessione dipendenza, pertinenza, uso, diritto, ragione azione, servitù attiva e passiva così come alla parte cedente pervenute con il titolo sopra citato, nulla escluso e senza riserva alcuna. Le parti, sin d'ora richiedono che l'atto di trasferimento immobiliare in questione, di perfezionamento del presente accordo sia tenuto indenne da qualsiasi imposta o tassa, nessuna esclusa, per effetto delle esenzioni fiscali previste dall'art. 19 l. 74/1987, norme connesse e successive, circolari ministeriali e giurisprudenza collegate, trattandosi di attribuzioni patrimoniali conseguenti ad un procedimento per separazione personale . La SI.ra provvederà al pagamento P_ dell'intero mutuo residuo esistente sull'immobile casa coniugale, in virtù di contratto di mutuo e costituzione di ipoteca volontaria, mutuo acceso il 10.11.2004 a rogito Notaio Persona_4
di Monza ai nn. 166.163/24.164 nell'ambito del quale i SI.ri e
[...] P_ Parte_1
Pag. 5 di 9 sono subentrati alla parte venditrice “Immobiliare IS SR . Il contratto di mutuo su richiamato avente scadenza il 1.09.2026 prevede rate mensili di euro 689,42 circa, rate che verranno pagate esclusivamente dalla SI.ra . Al fine di onorare tale impegno la P_
SI.ra si impegna, ad estinguere il contratto di mutuo esistente con pagamento in P_
un'unica soluzione ovvero attraverso accensione di altro finanziamento con l'Istituto di credito a Sua scelta al fine di poter e liberare il SI. dagli obblighi esistenti, quale Parte_1
parte finanziata, con l'istituto di credito TE AS di EN SP . A fronte dell'estinzione del mutuo fondiario acceso il 10.11.2004 a rogito Notaio di Monza ai nn. Persona_4
166.163/24.164 successivamente frazionato a rogito Notaio con atto del 7 luglio Persona_1
2006 n. 6588/3447, la SI.ra si impegna a manlevare il coniuge da qualsivoglia P_
responsabilità al riguardo, impegnandosi, altresì, ad inviare al SI. atto di Parte_1
quietanza di avvenuto pagamento, a fronte dell'estinzione del mutuo fondiario;
17)-il SI. attesta e dichiara che con riferimento all'immobile casa coniugale Parte_1
sito in UD IS, Via Circonvallazione 3/A, acquistato in comproprietà in data 19.07.2006, il prezzo di compravendita è stato versato esclusivamente dalla SI.ra , ragion per P_ cui la cessione del 50% di proprietà sull'immobile da parte del SI. a favore della Parte_1
SI.ra avverrà senza alcuna richiesta economica da parte del SI. che nulla P_ Parte_1
aveva corrisposto alla parte venditrice per l'acquisto in data 19.07.2006;
18)- Come indicato nel punto 16), costituendo il trasferimento immobiliare , relativo all'unità immobiliare di UD IS, Via Circonvallazione n. 3/A, una regolazione dei rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, che trova fondamento nella ridefinizione degli assetti economico – patrimoniali tra i coniugi , connessi alla crisi del matrimonio, i coniugi chiedono che gli atti di trasferimento immobiliare di perfezionamento del presente accordo siano tenuti indenni da qualsiasi imposta o tassa, nessuna esclusa, per effetto delle esenzioni fiscali previste dall'art. 19 l. 74/1987, norme connesse e successive, circolari ministeriali e giurisprudenza collegate, trattandosi di attribuzioni patrimoniali conseguenti ad un procedimento per separazione personale dei coniugi di tipo consensuale;
19)- I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti, e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
Pag. 6 di 9 20)- Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi attinenti i seguenti beni mobili cointestati: - conto corrente cointestato n. 000001755902 esistente presso Banca
Mediolanum i coniugi stabiliscono che esso verrà estinto entro il termine di mesi 3 dalla sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi, di comune accordo, stabiliscono che le giacenze esistenti sul conto corrente cointestato, al momento della sua chiusura, verranno incassate dalla SI.ra . P_
21)- Con riferimento alle autovetture di proprietà, i medesimi stabiliscono che: -l'autovettura
Peugeot targata EX881RK di proprietà della SI.ra acquistata in data 23.11.2023, in P_ costanza di matrimonio, rimarrà di sua esclusiva proprietà e nella sua disponibilità. La SI.ra provvederà al pagamento del finanziamento acceso con in data 22.11.2023 P_ Pt_2
per euro 10.864,00 avente rate mensili di euro 129,00 , nonché dell'assicurazione annuale, tassa di bollo ed ogni altra spesa di manutenzione ordinaria e/o straordinaria connessa e/o necessaria. -l'autovettura Opel targata EJ183RT di proprietà del SI. Parte_1
acquistata in data 26.10.2011, in costanza di matrimonio, rimarrà di sua esclusiva proprietà e nella sua disponibilità. Il SI. provvederà al pagamento dell'assicurazione Parte_1 annuale, tassa di bollo ed ogni altra spesa di manutenzione ordinaria e/o straordinaria connessa e/o necessaria.
22)- Con riferimento, poi, all'animale di affezione di razza felina, rimarrà affidato alla SI.ra
. Le spese relative al mantenimento e cura dell'animale di affezione, ed ogni altro P_
relativo costo conseguente, verranno divise pro quota tra i coniugi;
23)- Le parti dichiarano che gli accordi patrimoniali di cui sopra sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare ed è, pertanto, operato quale negoziazione globale anche a fini transattivi;
24)- I coniugi si danno atto di aver già definito e concordato ogni ulteriore loro aspetto economico diverso da quelli facenti parte il presente ricorso, e che si dichiarano per il resto economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente l'un l'altro all'assegno di mantenimento.
25)- A seguito del trasferimento immobiliare di cui al punto 16) i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere a titolo economico – patrimoniale, e, quindi, di alimenti, divisione dei beni, risarcimento del danno nella componente biologica ed esistenziale, e di essere interamente soddisfatti nelle loro pretese, sebbene non espressamente menzionate, avendo la parti
Pag. 7 di 9 raggiunto ogni accordo, già a far tempo dalla separazione, a totale definizione dei loro rapporti, anche patrimoniali ex articolo 1965 c.c.;
26)-I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio. anche nell'interesse del figlio OR ”. Per_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.06.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
che hanno contratto matrimonio il 21.04.2007, in GU IS (atto n. 1, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Pag. 8 di 9 3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 16.7.2024.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2482/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2482/2024 R.V.G. promossa da
, (CF: ; Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), P_ C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Daniela Pernorio ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Vigevano, Via Sacchetti n. 14;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in GU IS (MI) il 21.04.2007, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di GU IS (MI) alla
Parte I, n. 1, dell'anno 2007; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1)- I coniugi si dichiarano autonomi e autosufficienti svolgendo entrambi attività lavorativa: la SI.ra come dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la società P_
Korner srl con sede in Cusago e il SI. quale titolare dell'omonima Azienda Parte_1
individuale NI IM di BO FA;
2)- il SI. lascerà a breve la casa coniugale sita in UD IS Via Parte_1
Circonvallazione n. 3/A, trasferendo la propria residenza presso altra abitazione, comunque entro e non oltre 3 mesi dal Decreto di Omologazione della separazione dei coniugi pronunciata dal tribunale Adito. Il SI. al momento del rilascio provvederà ad asportare Parte_1 gli effetti personali ed i beni di sua proprietà dalla casa coniugale;
3)- La casa coniugale sita nel comune UD IS , Via Circonvallazione 3/A di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, giusta compravendita a OG Notaio Per_1
Notaio in IL del 19.07.2006 ai nn. 6634/3479 , registrato il 31.07.2006 al n. 13164
[...]
Serie1T, verrà assegnata alla SI.ra e , rimarrà in godimento della medesima, con i P_
complementi che l'arredano, ad esclusione degli effetti personali e dei beni di proprietà del SI.
, che verranno da lui asportati in sede di allontanamento. Con riferimento a Parte_1 tale immobile, i coniugi si impegnano, sin d'ora, a procedere al successivo trasferimento della proprietà, con atto distinto, a favore della sola SI.ra , come da successivo punto P_
16);
4)- Con riferimento, alla figlia, ormai maggiorenne, nessuna statuizione di Persona_2
carattere personale verrà assunta dai coniugi, in quanto la figlia otrà autonomamente Per_2
decidere di permanere presso ciascun genitore, fermo restando che la residenza anagrafica rimarrà presso la casa coniugale di UD IS, Via Circonvallazione n. 3/A;
5)- Con riferimento al figlio OR la responsabilità genitoriale sul OR Persona_3
verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, con impegno degli stessi ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio OR, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
6)-Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in relazione alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza del figlio OR presso ciascuno;
Persona_3
7)- Il figlio OR verrà collocato prevalentemente presso la madre, e Persona_3
risiederà con la medesima presso la casa coniugale sita in UD IS , Via Circonvallazione
n. 3/A;
8)- Le modalità di visita padre –figlio saranno le più ampie possibili, al fine di garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo, e verranno di volta in volta stabiliti dai coniugi in accordo tra loro, previa comunicazione verbale o telefonica nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge. I coniugi si impegnano comunque a rispettare il seguente calendario di visita padre- figlio secondo la seguente calendarizzazione : settimana 1: dal venerdì pomeriggio
Pag. 2 di 9 dall'uscita da scuola del OR , sino alla domenica sera prima di cena;
settimana 2: 2 giorni consecutivi, giorni da concordarsi, presso il padre, dall'uscita da scuola del OR del giorno 1 sino alla sera del giorno successivo, quando il padre riporterà dalla madre prima di Per_3
cena. Qualora i giorni concordati fossero festivi o prefestivi il padre potrà andare a prendere il OR entro le ore 10 presso la casa materna e la riporterà il giorno seguente sempre prima di cena;
9) – Il figlio trascorrerà le vacanze Natalizie con entrambi i genitori alternando, di anno Per_3
in anno, il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre, con altro periodo dal 1 gennaio al 6 gennaio. Il giorno di Natale verrà trascorso, ad anni alterni, con il padre e/o con la madre.
10) - Per quanto concerne il periodo di vacanze concesse per la Pasqua e le altre festività il figlio trascorrerà le stesse, ad anni alterni, con il padre e/o con la madre. Per_3
11) – il SI. trascorrerà con il figlio un periodo di 4 settimane, anche non Parte_1 Per_3
consecutive, durante le vacanze estive (durante i mesi di giugno, luglio, agosto) facendosi obbligo di comunicarlo alla madre con congruo anticipo del relativo periodo.
12)- I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra il figlio OR ed i nonni e/o parenti di ciascun ramo genitoriale;
13)- I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio;
14)- Non essendo la figlia maggiorenne , economicamente indipendente, Persona_2
frequentando ancora l'università, il padre si impegna a corrispondere alla SI.ra a P_
titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli, la somma di €. 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese extra assegno come da Protocollo del Tribunale di Pavia, somma da rivalutarsi annualmente in ragione degli indici ISTAT, e ciò esclusivamente per i soli mesi durante i quali la figlia maggiorenne ia effettivamente permasa tutto il mese presso la Per_2
madre, Durante i mesi nei quali la figlia maggiorenne decida di permanere presso il padre per l'intero mese, il SI. , provvederà direttamente al suo mantenimento e Parte_1
verserà alla SI.ra la somma di euro 200,00 per il contributo al mantenimento del figlio P_ OR , oltre il 50% delle spese extra assegno come da Protocollo del Tribunale di Pavia, Per_3 necessarie e sostenute in favore del figlio OR. Durante le vacanze estive, per le quali è prevista la frequentazione padre- figlio OR per 4 settimane anche consecutive, qualora il
Pag. 3 di 9 figlio permanga presso il padre consecutivamente per 4 settimane, il SI. Per_3 Parte_1
provvederà direttamente al suo mantenimento e verserà alla SI.ra la somma di
[...] P_
euro 150,00 per il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne oltre il 50% Per_2
delle spese extra assegno come da Protocollo del Tribunale di Pavia, necessarie e sostenute in favore della figlia maggiorenne;
15)-L'assegno unico percepito attualmente dalla SI.ra peri i figli pari ad euro P_
160,60 mensili verrà trattenuto esclusivamente dalla medesima. L'onere economico di mantenimento dei figli in capo al SI. cesserà una volta che i figli avranno Parte_1 trovato occupazione lavorativa stabile divenendo, pertanto, economicamente autosufficiente.
16)- Nell'ambito delle statuizioni concernenti il patrimonio immobiliare comune dei coniugi, e tenuto conto degli apporti dati alla realizzazione dello stesso, gli stessi si accordano come segue: A) Con riferimento all'immobile, casa coniugale, sita nel comune UD IS , Via
Circonvallazione 3/A di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, giusta compravendita a OG Notaio , Notaio in IL , del 19.07.2006 ai nn. Persona_1
6634/3479 , registrato il 31.07.2006 al n. 13164 Serie1T, il SI. si impegna a Parte_1 trasferire con successivo atto notarile, entro e non oltre 1(uno) anno dal decreto di
Omologazione della separazione dei coniugi, alla SI.ra , la propria quota di P_
comproprietà pari al 50%; L'atto di trasferimento avverrà per mezzo di atto notarile presso
Notaio liberamente scelto dalle parti, la SI.ra si accollerà il pagamento degli P_
onorari notarili. L'impegno del SI. , a trasferire la propria quota di Parte_1
comproprietà relativa all'immobile sito UD IS , Via Circonvallazione 3/A, pari al 50%, a favore della SI.ra , trova fondamento nella ridefinizione degli assetti economico – P_ patrimoniali tra i coniugi , connessi alla crisi del matrimonio. L'immobile che sarà oggetto di trasferimento, sito in UD IS , Via Circonvallazione snc, fa parte di un complesso
ND , è composto da: - appartamento composto da soggiorno, cucina, due locali e bagno al piano secondo, con annesso locale sottotetto al piano terzo-sottotetto, nonché un vano cantina al piano terreno. Censito al NCEU di detto Comune come segue: - fg. 6 mapp. 587, sub. 701, Via Circonvallazione, p. T-2-3, cat. A/3, cl. 4, vani 5,5, sup. cat. Mq. 119, RC Euro
312,46 (appartamento) - box al piano terreno Censito al NCEU di detto Comune come segue: - fg. 6 mapp. 587, sub 14, Via Circonvallazione, p. T, cat. C/6, cl.6, mq. 23, sup. cat. Mq 24, R.C.
Euro 59,39. Confini da nord e in senso orario: -dei locali al piano secondo: giardino al mapp.
Pag. 4 di 9 587, sub. 21 e pianerottolo comune;
appartamento al mappale 587 sub 17; cortile comune al mapp. 586 sub. 1; appartamento al mappale 587 sub. 16 e appartamento al mappale 587 sub.
4; - del sottotetto al piano terzo: giardino al mappale 586 sub. 21, scale comuni e giardino al mapp. 586 sub. 22; copertura del piano secondo;
cortile comune al mappale 586 sub. 1; copertura del piano secondo;
- del vano cantina e del box al piano terreno in corpo: corridoio comune;
cantina dell'appartamento al mapale 587 sub. 17 e box sub 13; cortile comune al mappale 586 sub. 1; box al mappale 587 sub. 15 e corridoio comune. Accesso e scarico : da Via
Circonvallazione snc;
Oltre la proporzionale quota di comproprietà degli spazi ed enti comuni dell'intero stabile in condominio tali per legge, uso e destinazione (tra i quali rientrano i beni comuni non censibili identificati al fg. 6, mapp. 585 e mapp. 587 sub.1) come meglio risulta dal
Regolamento ND con le relative tabelle millesimali. Il SI. Parte_1
garantisce, la piena ed assoluta proprietà di quanto verrà trasferito e la libertà da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, ipoteche, privilegi anche fiscali, oneri, vincoli e diritti comunque a terzi spettanti che ne possano pregiudicare il libero godimento ad eccezione dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Pavia in data 24 novembre 2004 ai nn. 23446/5939 che garantiva la quota di mutuo (lotto n. 25 stipulato con atto in data 10 novembre 2004 n.
166.163/24.164 di rep. Notaio di Monza) per cui sono subentrati quali Persona_4
accollati i SI. ri ed all'atto di compravendita del 19.07.2006, mutuo Parte_1 P_
frazionato con atto del 7 luglio 2006 n. 6588/3477 a repertorio Notaio Il predetto Persona_1
trasferimento verrà effettuato a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui l' unità immobiliare in oggetto si troverà al momento del trasferimento, con ogni accessione dipendenza, pertinenza, uso, diritto, ragione azione, servitù attiva e passiva così come alla parte cedente pervenute con il titolo sopra citato, nulla escluso e senza riserva alcuna. Le parti, sin d'ora richiedono che l'atto di trasferimento immobiliare in questione, di perfezionamento del presente accordo sia tenuto indenne da qualsiasi imposta o tassa, nessuna esclusa, per effetto delle esenzioni fiscali previste dall'art. 19 l. 74/1987, norme connesse e successive, circolari ministeriali e giurisprudenza collegate, trattandosi di attribuzioni patrimoniali conseguenti ad un procedimento per separazione personale . La SI.ra provvederà al pagamento P_ dell'intero mutuo residuo esistente sull'immobile casa coniugale, in virtù di contratto di mutuo e costituzione di ipoteca volontaria, mutuo acceso il 10.11.2004 a rogito Notaio Persona_4
di Monza ai nn. 166.163/24.164 nell'ambito del quale i SI.ri e
[...] P_ Parte_1
Pag. 5 di 9 sono subentrati alla parte venditrice “Immobiliare IS SR . Il contratto di mutuo su richiamato avente scadenza il 1.09.2026 prevede rate mensili di euro 689,42 circa, rate che verranno pagate esclusivamente dalla SI.ra . Al fine di onorare tale impegno la P_
SI.ra si impegna, ad estinguere il contratto di mutuo esistente con pagamento in P_
un'unica soluzione ovvero attraverso accensione di altro finanziamento con l'Istituto di credito a Sua scelta al fine di poter e liberare il SI. dagli obblighi esistenti, quale Parte_1
parte finanziata, con l'istituto di credito TE AS di EN SP . A fronte dell'estinzione del mutuo fondiario acceso il 10.11.2004 a rogito Notaio di Monza ai nn. Persona_4
166.163/24.164 successivamente frazionato a rogito Notaio con atto del 7 luglio Persona_1
2006 n. 6588/3447, la SI.ra si impegna a manlevare il coniuge da qualsivoglia P_
responsabilità al riguardo, impegnandosi, altresì, ad inviare al SI. atto di Parte_1
quietanza di avvenuto pagamento, a fronte dell'estinzione del mutuo fondiario;
17)-il SI. attesta e dichiara che con riferimento all'immobile casa coniugale Parte_1
sito in UD IS, Via Circonvallazione 3/A, acquistato in comproprietà in data 19.07.2006, il prezzo di compravendita è stato versato esclusivamente dalla SI.ra , ragion per P_ cui la cessione del 50% di proprietà sull'immobile da parte del SI. a favore della Parte_1
SI.ra avverrà senza alcuna richiesta economica da parte del SI. che nulla P_ Parte_1
aveva corrisposto alla parte venditrice per l'acquisto in data 19.07.2006;
18)- Come indicato nel punto 16), costituendo il trasferimento immobiliare , relativo all'unità immobiliare di UD IS, Via Circonvallazione n. 3/A, una regolazione dei rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, che trova fondamento nella ridefinizione degli assetti economico – patrimoniali tra i coniugi , connessi alla crisi del matrimonio, i coniugi chiedono che gli atti di trasferimento immobiliare di perfezionamento del presente accordo siano tenuti indenni da qualsiasi imposta o tassa, nessuna esclusa, per effetto delle esenzioni fiscali previste dall'art. 19 l. 74/1987, norme connesse e successive, circolari ministeriali e giurisprudenza collegate, trattandosi di attribuzioni patrimoniali conseguenti ad un procedimento per separazione personale dei coniugi di tipo consensuale;
19)- I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti, e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
Pag. 6 di 9 20)- Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi attinenti i seguenti beni mobili cointestati: - conto corrente cointestato n. 000001755902 esistente presso Banca
Mediolanum i coniugi stabiliscono che esso verrà estinto entro il termine di mesi 3 dalla sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi, di comune accordo, stabiliscono che le giacenze esistenti sul conto corrente cointestato, al momento della sua chiusura, verranno incassate dalla SI.ra . P_
21)- Con riferimento alle autovetture di proprietà, i medesimi stabiliscono che: -l'autovettura
Peugeot targata EX881RK di proprietà della SI.ra acquistata in data 23.11.2023, in P_ costanza di matrimonio, rimarrà di sua esclusiva proprietà e nella sua disponibilità. La SI.ra provvederà al pagamento del finanziamento acceso con in data 22.11.2023 P_ Pt_2
per euro 10.864,00 avente rate mensili di euro 129,00 , nonché dell'assicurazione annuale, tassa di bollo ed ogni altra spesa di manutenzione ordinaria e/o straordinaria connessa e/o necessaria. -l'autovettura Opel targata EJ183RT di proprietà del SI. Parte_1
acquistata in data 26.10.2011, in costanza di matrimonio, rimarrà di sua esclusiva proprietà e nella sua disponibilità. Il SI. provvederà al pagamento dell'assicurazione Parte_1 annuale, tassa di bollo ed ogni altra spesa di manutenzione ordinaria e/o straordinaria connessa e/o necessaria.
22)- Con riferimento, poi, all'animale di affezione di razza felina, rimarrà affidato alla SI.ra
. Le spese relative al mantenimento e cura dell'animale di affezione, ed ogni altro P_
relativo costo conseguente, verranno divise pro quota tra i coniugi;
23)- Le parti dichiarano che gli accordi patrimoniali di cui sopra sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare ed è, pertanto, operato quale negoziazione globale anche a fini transattivi;
24)- I coniugi si danno atto di aver già definito e concordato ogni ulteriore loro aspetto economico diverso da quelli facenti parte il presente ricorso, e che si dichiarano per il resto economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente l'un l'altro all'assegno di mantenimento.
25)- A seguito del trasferimento immobiliare di cui al punto 16) i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere a titolo economico – patrimoniale, e, quindi, di alimenti, divisione dei beni, risarcimento del danno nella componente biologica ed esistenziale, e di essere interamente soddisfatti nelle loro pretese, sebbene non espressamente menzionate, avendo la parti
Pag. 7 di 9 raggiunto ogni accordo, già a far tempo dalla separazione, a totale definizione dei loro rapporti, anche patrimoniali ex articolo 1965 c.c.;
26)-I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio. anche nell'interesse del figlio OR ”. Per_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.06.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
che hanno contratto matrimonio il 21.04.2007, in GU IS (atto n. 1, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Pag. 8 di 9 3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 16.7.2024.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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