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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/05/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di Bari, per l'anno 2018 sotto il numero d'ordine 8655, avente ad oggetto: “lesione personale”
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Martino Angelini in Parte_1 Parte_2
virtù di mandato in atti;
-attori-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Rosato Angelo e Vinci Antonio, in virtù di mandato in atti;
-convenuta-
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa dall' avv.to Vinci Antonio, in virtù di mandato in atti;
-interventrice volontaria-
e
e Controparte_3 Controparte_4 -convenuti contumaci -
///
Conclusioni: come rassegnate dalle parti all'udienza del 06.02.2025 celebrata in modalità cartolare.
FATTO e DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, e in qualità, Parte_1 Parte_2
rispettivamente, di proprietario e conducente del veicolo Alfa Romeo 147 tg DM411JB, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la chiedendo Controparte_1
affermarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Controparte_4
verificatosi in data 11.12.2016, alle ore 13,30 circa, sulla S.P. 81, direttrice di marcia Fasano-
Alberobello-Putignano, per l'effetto condannare, ex art. 144 D.Lgs. n. 209/2005, la
[...]
in solido con e , al risarcimento in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 favore di della somma di € 5.550,00 ( di cui € 4.500,00 per valore antesinistro Parte_1 dell'autovettura Alfa Rome 147 tg. DM411JB, € 500,00 per spese di passaggio di proprietà di autoveicolo similare, € 400,00 per fermo tecnico per reperimento di autoveicolo similare, € 150,00 per spese di soccorso stradale e recupero autoveicolo) ed in favore di di tutti i Parte_2
danni (non patrimoniali e patrimoniali) conseguenti alle lesioni subite .
1.1.In particolare, gli attori deducevano che:
-alle ore 12:15 circa del giorno 11.12.2016, sulla SP 81 direttrice di marcia Fasano-Alberobello-
Putignano, si era verificato un sinistro stradale nel quale erano rimasti coinvolti due autoveicoli e cioè l'Alfa Romeo 147 tg. DM411JB, intestata a e condotta dal di lui figlio Parte_1
con contrassegno , e la EN C3 tg CP705EG, intestata a Parte_2 CP_2 [...]
e condotta del coniuge , con contrassegno “Vittoria Assic.”; CP_3 Controparte_4
alla guida dell'Alfa 147 con a fianco , percorreva a moderata Parte_2 Persona_1
andatura, nella suindicata direttrice di marcia, la SP 81 lungo un pronunciato tratto rettilineo il cui manto stradale era bagnato a causa di precipitazioni piovose avvenute in mattinata;
-a circa 100 mt più avanti aveva notato la presenza di un autoveicolo di colore Parte_2
grigio in sosta nella stessa direzione di marcia in attacco al margine stradale destro in corrispondenza del viottolo privato di accesso all'Azienda Agricola “Oriello” ubicato sulla sinistra della carreggiata ed aveva azionato previamente l'indicatore di direzione sx e segnalazioni acustiche al fine di superarlo;
- dopo averla affiancata e superata con la zona antero-laterale dx, in tratto con linea longitudinale discontinua di mezzeria, il conducente della EN, da posizione di sosta, era ripartito improvvisamente con contestuale repentina manovra di inversione di marcia da destra a sinistra venendo, così, a collidere con violenza con lo spigolo del paraurti, parafango coppa ruota e ruota antero-laterale sx con il parafango e ruota anteriore dx dell'auto da lui condotta , tanto da causare la perdita del controllo del mezzo che andava in deriva a sinistra, impegnando l'estremo margine erboso, reso viscido e sdrucciolevole per precipitazioni piovose in mattinata e sconfinamento sulla carreggiata;
- il veicolo condotto dall'attore aveva subito una rototraslazione di circa 180° in senso orario sino ad impegnare l'opposto margine erboso, con impatto sul latistante muro a secco con lo spigolo anteriore sx, in via tangenziale, sul fusto di un albero ubicato in attacco al muro predetto;
-in seguito all'impatto e nella fase post urto il conducente della EN (Massetti), omesso ogni soccorso dell'occupante il veicolo antagonista, aveva spostato repentinamente il proprio mezzo dal punto d'urto portandosi nel tratturo privato dinnanzi all'ingresso chiuso con barra di ferro trasversale;
-sul luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia della Stazione Carabinieri di Alberobello che, tuttavia, non aveva sanzionato il per lo spostamento del suo veicolo mentre erroneamente CP_4
aveva sanzionato il e, inoltre, riportato erroneamente che il sinistro era avvenuto alle ore Pt_2
12,30 e non raccolte le dichiarazioni del , terzo trasportato sull'Alfa 147, rimasto Persona_2
illeso;
- a causa del sinistro aveva subito lesioni personali di gravissima entità per le quali Parte_2
era stato ricoverato in codice rosso presso il Presidio di P.O. “Perrino” di Brindisi con diagnosi di
“traumatismo della milza, con ferita aperta in cavità; politrauma della Strada a prevalenza
Toracico addominale con rottura della milza, Focolai Lacero Contusivi Polmonari Bilaterali con
PNX Bilaterali, Enfisema Sottocutaneo della parte toracica e della regione latero cervicale dx, trauma cranico commotivo con FLC, fronto temporale sx” e trasferito presso il reparto di anestesia e rianimazione per essere sottoposto ad intervento chirurgico di urgenza di “splectomia per emiperitoneo da rottura milza” e successivamente ricoverato presso l'U.O. di Chirurgia generale fino al giorno 23.12.2016 in cui era stato dimesso con diagnosi di “rottura post-traumatica di
, emiperitoneo, contusioni polmonari, pneumotorace post-traumatico, lussazione acromio- Per_3
CP clavicolare sx” con prescrizione di riposo domiciliare di 30 gg. ;
-in data 15.02.2017 era stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l'U.O.S. di Parte_2
Chirurgia dell'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti con diagnosi di accettazione “Lussazione inveterata di V dell'articolazione acromion claveare sx” e dimesso in data 20.02.2017 dopo di che il 14.04.2017 lo stesso era stato sottoposto a visita di controllo ove era stato dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico-legale;
-con missiva via pec del 21.01.2017 essi avevano chiesto il risarcimento dei danni materiali e fisici alla dichiarando esplicitamente di voler agire con azione ordinaria ex Controparte_1
artt. 144, 145 co. 1 e 148 del D.Lgs. n. 209/05 ed ex 2054 c.c. nei confronti dei responsabili civili
(sent. n. 180/2009 Corte Costituzionale);
-tale comunicazione era stata inviata per conoscenza alla a solo Controparte_2 titolo informativo e cautelare, quale impresa che assicurava per la r.c.a. l'Alfa 147, stante la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro;
CP_4
-con missiva a mezzo pec alla ed a mezzo raccomandata a.r. ai Controparte_1
responsabili del sinistro, essi avevano notificato formale invito alla stipula di una convenzione assistita per addivenire ad una definizione conciliativa dell'insorgenda controversia ma, con raccomandata a.r. del 25.04.2017, la CLD di Bari, aveva comunicato Controparte_1 agli attori il rifiuto di partecipare al procedimento di negoziazione assistita in quanto “la gestione di tali partite di danno (quelli fisici) , ai sensi della normativa sul Risarcimento Diretto, non compete alla Vittoria Assic., in qualità di impresa debitrice, che risulta di pertinenza della compagnia gestionaria”.
1.2. Ciò premesso, adiva l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Si costituiva in giudizio la a mezzo dell'avv. Rosato Angelo Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: “1) in via principale accertare e dichiarare che il sinistro per cui vi è causa si verificò per sola ed esclusiva responsabilità del sig. e, Parte_2
conseguentemente, rigettare la domanda con vittoria di spese;
2) in via gradata, accertare il prevalente concorso di colpa del deducente nell'occorso; 3) in ogni caso rigettare le voci di danno relative al presunto mancato guadagno”.
3.Con comparsa di costituzione e risposta del 09.10.2018 a firma dell'avv. Antonio Vinci si costituiva nuovamente in giudizio la chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande attoree in quanto infondate e sfornite di prova.
4.Instauratosi il giudizio all'udienza dell' 08.11.2018 veniva dichiarata la contumacia di
[...]
e . CP_3 Controparte_4
5.La causa veniva istruita a mezzo di CTU meccanica e di CTU medico legale nonché interrogatorio formale sia dell'attore che del convenuto e prova Parte_2 Controparte_4
testimoniale.
6. Dopo la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.02.2025 la causa era riservata per la decisione. ***
7. SULLA DOMANDA DI ESTROMISSIONE FORMULATA DAGLI ATTORI
7.1. Sin dalla prima memoria istruttoria, e reiterandola in sede di precisazione delle conclusioni, gli attori hanno avanzato domanda di estromissione dell' . Controparte_2
7.2. Occorre premettere che nella comparsa di costituzione per la il difensore Controparte_6
(avv. Antonio Vinci) aveva evidenziato che:
-l'azione era stata esercitata nei confronti dei presunti responsabili e relativa compagnia assicurativa
( ai sensi degli artt. 144,145 co. 1 e 148 CdA;
Controparte_1
-essendo coinvolti due veicoli gli attori avrebbero dovuto agire ex art. 149 CdS, ossia con richiesta di risarcimento diretto verso la propria compagnia giacchè tale procedura si segue nel caso di danni materiali e di danni fisici entro il 9%;
-gli attori avevano, invece, agito anche per i danni materiali verso l'assicurazione del veicolo antagonista.
7.3. Nella prima memoria istruttoria gli attori hanno sul punto dedotto che:
- l'avv. Vinci si era costituito per conto di e come da Controparte_7 Controparte_6 mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
-l'intervento volontario della era da considerarsi inammissibile ove il danneggiato aveva CP_8
deciso di citare solo la compagnia del veicolo antagonista (vedasi Corte Cost. 180/2009) essendo, appunto, la scelta dell'indennizzo diretto del tutto facoltativa nell'ordinamento ed alternativa a quella fondata sui principi della responsabilità aquiliana;
-la procura conferita al predetto legale era nulla non essendovi in atti la procura speciale conferita dall' al dott. ; CP_9 Per_4
-l'intervento dell' era avvenuto, non per sostenere le ragioni del proprio assistito, ma CP_2
quelle degli attori;
-l'intervento volontario della compagnia del danneggiato, comunque, non era prevista dalla normativa ed era da ritenersi carente di interesse;
-era da ritenersi nulla la costituzione dell' in violazione dell'art. 81 cpc sulla sostituzione CP_2
processuale.
In sede di precisazione delle conclusioni la richiesta di estromissione è stata ribadita dagli attori sul presupposto che nelle memorie istruttorie il difensore (avv. Vinci) si sarebbe costituito, non più per conto della , quanto piuttosto di questa e dell' . Controparte_6 Controparte_7
Di contro, in sede di precisazione delle conclusioni l'avv. Vinci ha ribadito l'infondatezza dell'avversa tesi riportandosi alla circostanza (da lui documentata mediante la corrispondenza tra le parti) che egli si era costituito per quale mandataria della per il danno CP_2 CP_1 materiale là dove quest'ultima aveva riservato a sé la gestione delle lesioni .
Di qui, secondo la sua prospettazione, la legittimità della duplice costituzione della Controparte_6
,quale impresa del veicolo antagonista per la gestione dei danni fisici superiori al 9% (come
[...]
tali sottratti alla procedura di indennizzo diretto ex art. 149 CdA) , e della -a Controparte_6
mezzo della mandataria per la gestione dei danni materiali attratti alla procedura di Parte_3
indennizzo diretto.
7.4. Ebbene, dalla lettura degli atti emerge che il mandato è rilasciato all'avv. Vinci da
[...]
e che egli si è costituito in sede di atti introduttivi esclusivamente per la CP_10 CP_1
seconda.
In occasione della seconda memoria istruttoria ha poi precisato, a fronte evidentemente dei rilievi di inammissibilità sollevati dagli attori, di essersi costituito per entrambe.
Posto che nell'ordinanza del 12.07.2019 il giudicante evidenziava che la si era costituita CP_1
due volte, con due distinti difensori e con due distinte procure, vi è che successivamente è comparsa in giudizio la sola a mezzo dell'avv. Vinci e non vi è più stato riferimento al patrocinio, CP_2
da parte del citato difensore , di entrambe.
Deve, quindi, prendersi in esame l'ammissibilità dell'intervento dell' spiegato a partire CP_2
dalla seconda memoria ex art. 183 co 6 cpc.
Al riguardo il giudicante dà risposta negativa.
Invero, non trova alcun fondamento nel materiale istruttorio, né giuridicamente, la tesi addotta dall' che essa si sarebbe costituita per la gestione dei soli danni materiali occorsi agli CP_2
attori.
Infatti, innanzitutto la costituzione iniziale è della a mezzo dell'avv. Vinci e non CP_1 dell' che compare per la prima volta nella seconda memoria (per tale motivo l' CP_2 CP_2
deve considerarsi terza interventrice).
In essa non vi è alcun riferimento alla gestione di soli danni materiali.
Inoltre, nel documento depositato con la seconda memoria, invocato dall' per giustificare CP_2 il suo intervento a tutela dei danni materiali e nell'ambito della procedura di indennizzo diretto, si legge che trattasi di un “Mandato irrevocabile di rappresentanza” con cui la incarica varie CP_1 imprese, tra cui l' della gestione dei sinistri rientranti nell'applicazione degli artt. 141-149 CP_8
CdA e che il mandato attribuisce all'impresa del danneggiato il potere di agire in nome e per conto o anche solo per conto dell'impresa del danneggiante.
Orbene, non vi è in detto documento nessun riferimento ai danni materiali ma solo all'art. 149 CdA. Inoltre, gli attori hanno agito secondo i principi della responsabilità aquiliana e, quindi, come loro consentito a partire dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale , ai sensi dell'art. 144 CdA
(azione diretta del danneggiato verso la compagnia del responsabile civile).
Non avendo gli attori scelto la procedura dell'indennizzo diretto ex art. 149 CdA (peraltro ammissibile per i soli danni materiali o fisici con postumi non superiori al 9%) non vi è ragione per cui l' (quale compagna del danneggiato mai chiamata in causa in virtù della scelta CP_2 dell'azione ex art. 144 CdA), dovesse intervenire.
Né può sostenersi , come dedotto dall' che essa fosse intervenuta come mandataria della CP_2
per conto dell'assicurazione del danneggiante (come pure consentito dal “Mandato CP_1 irrevocabile di rappresentanza”) giacchè essa spiega le proprie difese esclusivamente in favore dei danneggiati-attori.
Infine nessun rilievo processuale può attribuirsi alla corrispondenza tra le parti prodotta solo con la comparsa conclusionale.
7.5.In ragione di quanto sopra il suo intervento non risponde ad alcun interesse giuridicamente tutelato ed è , pertanto, inammissibile.
8. SULL'AN DEL RISARCIMENTO
8.1. In via preliminare va precisato che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma 2, c.c.).
La presunzione del concorso di colpa ha, però, carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria dovendosi applicare nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
E' , quindi, possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione.
Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente, dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
8.2.Passando ad esaminare alla luce dei suddetti principi la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice va detto che essa non può trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
È pacifico tra le parti che in data 11.12.2016, alle ore 12:15 circa, si verificava il sinistro fra il veicolo Alfa Romeo 147 tg DM411JB intestato a e condotto da ed Parte_1 Parte_2
il veicolo EN C3 tg CP705EG di proprietà di e condotto dal coniuge Controparte_3 e che, a causa dell'occorso, subiva gravi lesioni fisiche e veniva Controparte_4 Parte_2
trasportato presso il vicino nosocomio.
L'accadimento storico posto a fondamento delle pretese risarcitorie qui azionate non è, quindi, oggetto di contestazione, quanto meno nel suo nucleo essenziale.
Oggetto di contrasto tra le parti è, invece, la dinamica dell'incidente e la sua imputabilità al conducente del veicolo EN C3, , come sostenuto in citazione. Controparte_4
Secondo la ricostruzione proposta da parte attrice, il mezzo condotto dal impattava, nel Pt_2
tentativo di un sorpasso, contro il veicolo del in sosta sul lato destro della carreggiata CP_4 poiché quest'ultimo era ripartito improvvisamente da una posizione di sosta con repentina manovra di inversione di marcia da destra a sinistra, andando a collidere con violenza contro il veicolo dell'attore che, pertanto, subiva una rototraslazione di 180° finendo ad impegnare l'opposto margine erboso e urtando il muretto a secco e il fusto di un albero ivi ubicato in attacco .
Orbene, tale dinamica non ha trovato conforto nelle prove raccolte in giudizio.
Innanzitutto, dai rilievi operati dagli agenti verbalizzanti intervenuti nell'immediatezza dei fatti sul teatro del sinistro e dalla documentazione fotografica acquisita agli atti di causa (cfr. la copia integrale della relazione di incidente stradale redatta dagli agenti del Comando dei Carabinieri di
Alberobello), i militari ipotizzano una dinamica diversa da quella descritta da parte attrice in quanto testualmente scrivono: “Giova precisare che a conclusione dei rilievi eseguiti, dalla posizione statica assunta dai mezzi coinvolti nonché dalla dichiarazione resa da una delle persone interessate, verosimilmente la dinamica del sinistro potrebbe essere la seguente: il veicolo "B"
(EN C3) mentre percorreva la SP/81 con direzione marcia Fasano-Putignano, giunto in prossimità dell'intersezione che porta alla Masseria "Ioriello", rallentava la marcia per poi iniziare la svolta a sinistra, quando veniva urtato sull'anteriore sinistro dal veicolo "A" (Alfa Romeo 147) che era presumibilmente in sorpasso e che procedeva nello stesso senso di marcia. A seguito dell'urto il conducente del veicolo "A" perdeva il controllo del mezzo e, dopo essersi girato di 180°, urtava violentemente contro un albero e muretto a secco posti sul lato destro della carreggiata in base al senso di marcia, terminando la corsa sulla banchina del lato opposto”.
E' pacifico che il verbale di segnalazione di incidente stradale appare idoneo ad assumere valenza meramente indiziaria, posto che nessuno dei verbalizzanti era presente al momento del sinistro e, dunque, la dinamica dello stesso come riportata in verbale costituisce una mera ricostruzione ex post, come tale non dotata di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. perché non costituente fatto o atto rientrante nella diretta percezione del p.u. verbalizzante (cfr. ex multis, Cass. n. 10128/2003, Cass.
n. 11751/2004, Cass. n. 13449/2004, Cass. n. 3282/2006, Cass. n. 6196/2011 ). Essa , quindi, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (cfr., ex multis, Cass. n. 38/2014).
Pertanto i militari propongono una ricostruzione sulla base dei dati che essi, con valore probatorio di piena prova, rilevano e cioè dichiarazioni raccolte e posizione dei veicoli e punti d'urto, tracce sull'asfalto.
Ciò chiarito, la dinamica è stata ricostruita nel dettaglio attraverso la ctu svolta nel contraddittorio tra le parti la quale assurge a prova.
L'ausiliario del giudice , al riguardo, ha precisato che: “Sulla base delle analisi tecniche effettuate,
è ragionevole ritenere che: a) Non vi sono elementi tecnici (rilievo del punto d'urto e della posizione di quiete post‐urto del veicolo EN C3 che consentano di verificare se il veicolo antagonista stesse effettuando una regolare svolta a sinistra sulla strada di accesso alla masseria
“Iorello” o una manovra di inversione ad U, partendo da una posizione di sosta sul margine destro della carreggiata. b) il sig. procedeva sulla S.P. 81 con direzione Parte_2
Fasano‐Putignano verosimilmente a velocità, superiore al limite di velocità imposto, non consona allo stato dei luoghi e all'assetto del veicolo Alfa Romeo 147. c) Il sig. , per Parte_2
superare il veicolo EN C3 (fermo sul margine destro o in fase di svolta a sinistra), oltrepassava la linea longitudinale continua di mezzeria. d) L'urto diretto tra i due veicoli coinvolti è di tipo tangenziale di lieve entità, in cui il terzo anteriore sinistro del veicolo EN C3 entrava in contatto con il terzo anteriore destro del veicolo Alfa Romeo 147. Il veicolo Alfa Romeo 147, molto più veloce del veicolo EN C3, sfuggiva all'azione dinamica del veicolo antagonista, andando in deriva a sinistra e riportando abrasioni dall'anteriore al posteriore sull'intera fiancata destra. e) A seguito dell'urto, il conducente del veicolo Alfa Romeo 147 perdeva il controllo del mezzo che subiva una complessa fase post‐urto, composta da una prima fase in cui il veicolo percorreva circa
57 metri in moto aberrante, da tre urti indiretti successivi (il primo tra terzo anteriore sinistro e muro a secco, il secondo tra fiancata sinistra e albero, il terzo tra terzo posteriore sinistro e muro a secco) e da una ultima fase in cui il veicolo percorreva circa 17 metri in moto aberrante, raggiungendo la posizione di quiete a circa 79 metri dal presunto punto d'urto. f) Il veicolo EN
C3 veniva spostato dalla posizione di quiete post‐urto e parcheggiato all'interno della strada privata di accesso alla Masseria “Iorello”. Tuttavia, dalle ricostruzioni effettuate si ritiene che la sua velocità di marcia del predetto veicolo, prima di pervenire all'urto, fosse estremamente moderata e nel limite imposto sul tratto di strada, luogo del sinistro”.
E' principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta, dall'art. 2054 c.c., a carico anche dell'altro conducente, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (ex multis Cass. 23431/14).
Ebbene, nel caso di specie è emerso che il avesse tenuto una condotta di guida Pt_2
estremamente imprudente superando la linea di mezzeria per effettuare il sorpasso a velocità elevata tanto da non riuscire ad evitare l'impatto e riportando notevoli danni fisici e materiali.
Di contro è , invece, emerso che il aveva tenuto una velocità assolutamente moderata tale CP_4
da poter essere agevolmente visto dal ove egli avesse rispettato i limiti lui imposti. Pt_2
Il quindi, che aveva eventualmente iniziato una svolta a sinistra, consentitagli dalla linea di CP_4
mezzeria tratteggiata in corrispondenza di una masseria, non aveva potuto fare nulla per evitare l'urto poiché era stato travolto dal veicolo sopraggiunto.
Ne deriva che, ad avviso della scrivente, confortata dai suddetti elementi istruttori, la responsabilità del sinistro è da ascriversi all'esclusiva colpa del Pt_2
Né a diverse conclusioni può portare la prova orale.
Premesso che nessuna valenza confessoria hanno gli interrogatori resi , le dichiarazioni rese dall'unico teste, in qualità di terzo trasportato dal veicolo condotto dall'attore, Persona_1
sono inutilizzabili (in giurisprudenza si ritiene che chi è privo della capacità di testimoniare perché titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio nel quale deve rendere la testimonianza, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo, non riacquista tale capacità per l'intervento di una fattispecie estintiva del diritto quale la transazione o la prescrizione, in quanto l'incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un posterius rispetto alla configurabilità dell'interesse a partecipare al giudizio che la determina, con la conseguenza che la fattispecie estintiva eventualmente opponibile non può impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto che ne è colpito e non può renderlo carente dell'interesse previsto dall'art. 246 c.p.c. come causa di incapacità a testimoniare (Cass. n.
19258 del 29 settembre 2015) precisandosi, altresì, che la valutazione di incapacità a testimoniare è necessariamente preliminare ed autonoma rispetto a quella che potrebbe scaturire da una indagine concreta circa il concreto interesse ad influenzare l'andamento del processo).
Ad ogni buon conto, pur volendo ammettere la testimonianza avendo il teste riferito, sotto il vincolo del giuramento, di non aver riportato lesioni , comunque, egli riferiva che, insieme a Pt_2
percorreva la S.P. Fasano – Putignano, quando aveva avvistato sul margine destro della
[...]
carreggiata una C3 di colore grigio ferma con le ruote destre nello sterrato posto oltre la linea di delimitazione della strada.
Il testimone dichiarava di trovarsi ad una distanza di circa 100 metri e che , dopo l' affiancamento della EN, aveva notato che quest'ultima si era spostata e aveva urtato con lo spigolo anteriore CP_ sinistro la fiancata dalla che aveva , così, ruotato su se stessa di 180° e finita contro il muretto a secco posto sul margine destro della carreggiata.
Successivamente la Alfa 147 era rimbalzata e si era girata nuovamente terminando la propria corsa in posizione perpendicolare all'asse stradale, nella corsia opposta, ad una distanza di circa 57 metri dal punto di impatto.
Il teste individuava il punto di impatto a cavallo della striscia longitudinale di mezzeria che in prossimità dell'agriturismo era discontinua.
Sul punto, però, dalla relazione di incidente fornita dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, emerge che la localizzazione del punto d'urto non è stata individuata al centro della carreggiata ma nella corsia riservata al transito in senso inverso da Putignano a Fasano.
Quindi tale deposizione cozza con i rilievi dei militari e con la ctu.
Peraltro lo stesso teste ammette che il sorpasso è avvenuto a cavallo della linea di mezzeria quindi non certo all'interno della corsia di marcia.
Di conseguenza , sulla base delle emergenze probatorie può concludersi che il sinistro sia ascrivibile esclusivamente al Pt_2
9. Ne deriva, per le ragioni sopra esposte, il rigetto della domanda attorea .
10.Le spese di lite sono regolate secondo la soccombenza e liquidate in favore della Controparte_6
applicando i parametri di riferimento di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le cause di valore
[...] da € 52.001,00 ad € 260.000,00 nei valori medi per le prime due fasi e ridotti del 50% per le ulteriori , stanti l'attività difensiva svolta e l'assenza di questioni di particolare complessità.
Le spese tra gli attori e l' restano invece compensate.. Controparte_2
Le spese di ctu sono poste a carico degli attori in solido nei rapporti interni.
PQM
Il Tribunale di Bari, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG 8655/2018 così provvede:
1. rigetta la domanda degli attori poiché infondata;
2. dichiara inammissibile l'intervento di;
Controparte_12
3. condanna e in solido, alla rifusione delle spese processuali Parte_1 Parte_2
in favore della che liquida in complessivi euro 9.142,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
4. compensa le spese tra gli attori e l' ; Controparte_2
5. pone definitivamente le spese di ctu a carico degli attori nei rapporti interni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 14.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristina Fasano