Articolo 13 della Legge 23 agosto 1988, n. 400
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27 settembre 1988
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1 aprile 1997
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11 giugno 2003
Art. 13. (Commissario del Governo) 1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)) .
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)) .
3. Per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli Statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 .
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)) .
5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)) .
6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)) .
7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)) .
8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)) .
Entrata in vigore il 11 giugno 2003
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