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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 3996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3996 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa IN UN, nella causa iscritta al n.2775/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. TARANTINO ERASMO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
A seguito dell'udienza del 01/10/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo 2025 e di quello previsto per la disabilità ex art. 3, comma 3,
L. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 24/02/2025, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la prestazione richiesta (indennità di accompagnamento);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per la sussistenza di quello previsto per la disabilità ex art. 3, comma 3, l. 104.92;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo 2025;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- considerata la decorrenza del beneficio richiesto nel presente procedimento, successiva al deposito del ricorso, le spese di lite vanno compensate;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 01.10.2025
La Giudice del Lavoro
IN UN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa IN UN, nella causa iscritta al n.2775/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. TARANTINO ERASMO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
A seguito dell'udienza del 01/10/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo 2025 e di quello previsto per la disabilità ex art. 3, comma 3,
L. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 24/02/2025, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la prestazione richiesta (indennità di accompagnamento);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per la sussistenza di quello previsto per la disabilità ex art. 3, comma 3, l. 104.92;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo 2025;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- considerata la decorrenza del beneficio richiesto nel presente procedimento, successiva al deposito del ricorso, le spese di lite vanno compensate;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 01.10.2025
La Giudice del Lavoro
IN UN