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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/10/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico dott.ssa Lopiano Marianna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 6106/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019 avverso la sentenza del Giudice di Pace di OR TA n.
2919/2019 resa pubblica in data 2.4.2019, avente ad oggetto: risarcimento danni (lesioni) da sinistro stradale e vertente
TRA
(c.f. ), nata il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in OR TA (Na), alla via Gino Alfani, 45, presso lo studio dell'avv. Salvatore Borzelleca (c.f. C.F._2 dal quale è rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo giudizio (per le comunicazioni: fax n. 081.8621902; indirizzo p.e.c.:
Email_1
Appellante
E
p. iva ), con sede in Milano alla Piazza Tre Torri, 3, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Mille,
40 presso lo studio dell'avv. Rosario Ortiero (c.f. ) dalla quale è C.F._3 rappresentata e difesa per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado (per le comunicazioni: fax n. 081-558469; indirizzo di p.e.c. Email_2
Appellata
NONCHE'
1 (c.f. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._4
19.04.1967 e residente in [...](Na), alla via Sambuci,
3
Appellata-contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 12.12.2023, le parti costituite hanno rese le seguenti conclusioni:
Appellante: si riporta al proprio libello introduttivo ed alle conclusioni in esso rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna, contesta e disconosce ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile;
al di là delle usuali formule di stile, prive di contenuti sostanziali, le eccezioni sollevate da parte resistente appaiono del tutto destituite di fondamento fattuale e giuridico. Chiede che la causa sia riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Appellata: si riporta alla memoria difensiva nonché alla documentazione ritualmente depositata, chiedendone l'integrale accoglimento. Si impugna ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito e si conclude per il rigetto dell'atto di appello, perché nullo, inammissibile, improponibile, improcedibile, infondato e non provato. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Si chiede riservarsi la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con atto di citazione notificato in data 25.10.2016, citava in giudizio Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di OR TA la e Controparte_3 CP_2 al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lesioni personali da ella patiti, in qualità di
[...] terzo trasportato, in occasione del sinistro verificatosi il 27.02.2013 alle ore 21.00 in OR del
GR, alla via Prota, all'incrocio con via Caravelli, e, quindi sentir condannare la società
(società diversa dalla indicata nella Controparte_3 Controparte_4 parte espositiva come assicuratrice del veicolo su cui viaggiava, indicazione erronea in ragione della quale veniva rinnovata la notifica della citazione sia nei confronti della che della CP_3
, nei cui confronti in ogni caso la notifica non era andata a buon fine) al risarcimento di CP_2
2 tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche in solido con , nella misura Controparte_2 di €11.789,11 o in quella che risulterà provata e documentata nel corso del giudizio, anche previa
CTU medica, oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto sino alla domanda, il tutto nei limiti della competenza del giudice adito, con rinuncia all'eventuale esubero, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
A fondamento della domanda l'attrice allegava in fatto: che nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati il veicolo UG 207 tg EB377BX in proprietà di , mentre percorreva la via Parte_2
Prota, all'incrocio con via Caravelli, urtava il veicolo FI DA tg CR980LZ in proprietà di e sul quale viaggiava come trasportata l'attrice; che il conducente del veicolo Controparte_2
UG 207 tg EB377BX, mentre percorreva via Prota in direzione mare, nella stessa direzione e sulla medesima fila della FI DA che lo precedeva, all'incrocio con via Caravelli tamponava la predetta autovettura antistante che era ferma incolonnata per ragioni di traffico e che, per l'urto ricevuto veniva sospinta in avanti ed andava ad urtare l'autovettura antistante del tipo Citroen tg
CE541YP; che in conseguenza del sinistro, l'attrice riportava lesioni fisiche che rendevano necessario il ricorso alle cure dei sanitari del P.O. ASL Napoli3Sud di Boscotrecase, dove le veniva diagnosticato “distorsione del rachide cervicale con verticalizzazione del rachide;
distorsione della spalla dx;
contusione del ginocchio dx …”, come da referto P.O. allegato;
che all'attrice era derivata ITT, ITP, nonché postumi permanenti invalidanti (danno biologico), oltre danni patrimoniali e non, diretti e indiretti quantificati in €11789,11, così calcolati: €7376,34 per danno biologico 6%, 14 gg di ITT al 100% per un importo di €645,40, 15 giorni di ITP al 50% per un importo di €345,75, 40 gg di ITP al 25% per un importo di €461,00, danno ulteriore per un importo di € 2942,54, oltre spese mediche di e 18,00, ovvero in quella somma che sarà provata e documentata;
che l'istante provvedeva senza esito alla messa in mora dell'assicurazione ed all'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita.
1.2- Costituitasi in giudizio la impugnava la domanda attorea in quanto Controparte_3 infondata in fatto e in diritto oltre che non provata, eccepiva la inammissibilità e la improponibilità della domanda, la violazione dell'art. 145 e 148 c.d.a., la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 164 comma 4 cpc essendo privo dei requisiti di cui all'art. 163 comma 3 n. 3,
4 e 5 cpc attesa l'assoluta genericità ed indeterminatezza del suo contenuto;
la carenza di prova in ordine alla legittimazione non essendo idonea alla prova della proprietà del veicolo convenuto il certificato pra prodotto in atti;
nel merito, contestava l'an dell'evento e il quantum debeatur ritenuto eccesivo e ingiustificato, in particolare contestava la richiesta di risarcimento delle lesioni
3 di lieve entità non provate da accertamenti clinici strumentali e la richiesta del danno morale non accertato, con vittoria di spese di lite.
1.3- All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste), con sentenza n.
2919/2019 in data 02.04.2019, il Giudice di Pace, accertata la proponibilità della domanda, la rigettava nel merito, con compensazione delle spese di lite, poiché non adeguatamente provata, essendo fondata esclusivamente sulle risultanze della prova testimoniale reputate tuttavia
< quo>>.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto di appello notificato a mezzo posta con spedizione della raccomandata in data 14.10.2019 e perfezionamento della notifica nei confronti di CP_3 in data 16.10.2019 per ricezione del plico e nei confronti di in data
[...] Controparte_2
28.10.2019 per compiuta giacenza, per l'udienza del 19.02.2020, proponeva tempestivo appello,
per i motivi di seguito esaminati, chiedendo al tribunale, in riforma Parte_1 dell'appellata sentenza, a) di accertare i fatti per cui è causa e, rilevato l'obbligo di cui all'art. 141
d. Lgs. 209/05 della , di risarcire i danni da lesioni patite dalla Controparte_3 in conseguenza del sinistro, in qualità di terzo trasportato, accogliere la Parte_1 domanda di parte attrice e conseguentemente b) di condannare, in solido e la Controparte_2
, al risarcimento in favore di di tutti i danni derivati dal sinistro CP_3 Parte_1 prudenzialmente quantificati nella misura di € 11789,11, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidande dal fatto alla domanda, ovvero in quella somma, maggiore o minore che il tribunale riterrà provata e documentata, c) di condannare i convenuti, in solido, al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria come per legge sulle somme liquidande, dal dì del fatto e sino all'effettivo e integrale soddisfo;
d) condannare altresì i convenuti, in solido, tenuto conto delle attività difensive svolte sia stragiudiziali che giudiziali, al pagamento di spese e competenze giudiziali come previsto dal d.m. 55/2014 oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario , nonché al pagamento delle competenze stragiudiziali.
2.2. Costituitasi tardivamente in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data
24.02.2020 la eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del gravame per CP_3 violazione degli artt. 342 e 348 bis e ter cpc;
la inammissibilità dell'appello per ius novum in ragione della modifica della dinamica del sinistro prospettata in appello rispetto alla descrizione fatta nel primo giudizio;
nel merito, ribadiva la correttezza della sentenza impugnata e del rigetto
4 della domanda avendo il primo giudice fatto corretta interpretazione delle risultanze istruttorie, il tutto con vittoria di spese di giudizio.
2.3- Acquisito il fascicolo di primo grado dopo numerosi rinvii per impedimento del giudice e per la sospensione dei termini processuali disposta durante il periodo emergenziale da covid 19, con ordinanza in data 29.6.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 6.7.2024.
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellata non costituita in Controparte_2 giudizio benchè ritualmente evocata mediante notifica dell'atto introduttivo eseguita a mezzo posta con spedizione della raccomandata in data 14.10.2019 e perfezionamento della notifica in data 28.10.2019 per compiuta giacenza, dopo la comunicazione dell'avvenuto deposito mediante immissione in cassetta.
4.- Sempre in via preliminare deve darsi atto della inutilizzabilità ai fini della decisione da assumere nel presente giudizio della documentazione allegata alla produzione cartacea di primo grado dell'appellante, in specie quella contrassegnata con il numero “(10)” (fissata all'interno della copertina al documento “(9)”) e costituita da pagine di “Tuttocittà”, “Mappe Michelin”,
“Tuttitalia”, “Geoplan”, oltre che da quattro pagine di “Google Maps” raffiguranti lo stato dei luoghi. Tale documentazione, infatti, non è compresa tra quella allegata all'atto di citazione in primo grado e riportata nel foliario della produzione attorea con i numeri da 1 a 6, verificata dal funzionario di cancelleria, al momento della iscrizione a ruolo della causa, con il timbro apposto in data 30.1.2017; neanche è compresa tra i documenti contrassegnati nel medesimo foliario dai numeri 7-8-9 (il foliario infatti neanche reca l'annotazione del deposito del documento n. 10) e
“spillati” all'interno della copertina del fascicolo di parte, documenti la cui produzione, sebbene non verificata dal funzionario di cancelleria, risulta tuttavia regolarmente attestata nei verbali di udienza, a differenza della documentazione sub 10.
Di qui, in assenza di qualsivoglia riscontro in ordine alla rituale produzione della documentazione suindicata nel giudizio di primo grado e in considerazione del divieto posto dal codice di rito al deposito di nuovi documenti in appello, la inutilizzabilità nel presente giudizio dei documenti suindicati.
5.- Con la proposta impugnazione censura il rigetto da parte del primo giudice Parte_1 della domanda da ella proposta in primo grado poiché fondato sulla errata interpretazione delle risultanze istruttorie e, in specie, della dichiarazione resa dall'unico teste escusso;
in particolare
5 censura il dictum del primo giudice nella parte afferma che: “… Tale prova non è stata adeguatamente raggiunta nel presente giudizio. Parte attrice, infatti, fonda le proprie asserzioni sull'unico teste escusso, , le cui dichiarazioni sono risultate generiche, Testimone_1 evasive, superficiali e contrastanti in relazione al verificarsi dell'evento dannoso de quo … nel caso di specie la prova offerta dall'attrice è incapace di supportarne la domanda come emerge alla luce delle osservazioni critiche di seguito esplicitate ed alla puntuale difesa dell'ente assicuratore che mettono sostanzialmente in discussione la cinematica di base e l'esistenza stessa del fatto. In particolare, la teste compiacente ed inattendibile riferisce, al pari di quanto erroneamente allegato dall'attrice in citazione, che l'incidente è avvenuto in OR del GR, mentre risultava documentato in atti, oltre che non contestato da parte attrice, che la via Prota è situata nel comune di OR TA. Inoltre , la testimone non fornisce alcun preciso riferimento circa il punto esatto della strada in cui si trovava al momento dell'incidente , limitandosi a riferire che si trovava a piedi sul marciapiede sinistro, e neppure dice a che distanza si trovava dai veicoli coinvolti;
nessun accenno, poi, alle condizioni della strada al momento dell'incidente, se ad esempio era trafficata e se vi erano altri passanti”.
Di contro, l'appellante sostiene di aver fornito un'ampia e circostanziata prova della dinamica dell'incidente , dimostrando il nesso di causalità tra il danno subito e l'evento. In particolare assume che la dichiarazione chiara e precisa resa dal teste aveva consentito Testimone_2 di ricostruire la “cinematica del fatto per cui è causa” e le sue conseguenze fornendo un'ampia e circostanziata ricostruzione dell'incidente. Infatti, il teste dichiarava quanto segue: “… Ho assistito ad un incidente avvenuto il mese di febbraio del 2013, in OR del GR, alla via Prota, erano le ore 21,00 circa …” e ancora: …. Personalmente mi trovavo a piedi sul marciapiede di sinistra per chi percorre la strada procedendo in direzione verso il mare. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Prota e Via Caravelli. Ho visto un'autovettura di tipo Citroen , di colore scuro, che percorreva via Prota in direzione verso il mare. Raggiunto l'incrocio con via
Caravelli, si arrestò per svoltare a sinistra per via Caravelli……. . Dietro l'autovettura Citroen sopraggiunse una FI DA di colore rosso, che si fermò incolonnandosi dietro la Citroen. Ho visto poi che sopraggiungeva una terza autovettura del tipo UG di colore bianco, che percorreva via Prota in direzione verso il mare e sopraggiunse in prossimità dell'incrocio a forte velocità. L'autovettura UG tamponò violentemente l'autovettura FI DA. L'autovettura
FI DA fu sospinta in avanti andando ad urtare la Citroen … … . Ricordo che la persona che occupava il sedile anteriore destro della FI DA lamentava dolori alla spalla destra ed al collo …”.
6 Sostiene dunque l'appellante che la riferita dichiarazione testimoniale , fedele alla ricostruzione riportata dall'attrice in citazione, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice non è affatto generica, evasiva o superficiale;
che il primo giudice non aveva argomentato le ragioni del proprio convincimento ed aveva erroneamente valutato la circostanza che la via Prota, luogo in cui si era verificato l'incidente, apparterrebbe al comune di OR TA e non di OR del
GR, laddove il punto in cui si è verificato l'incidente, come risulta dalla documentazione in atti allegata da parte attrice, rientra nel tenimento del Comune di OR del GR, atteso che trattasi di una strada di confine tra i comuni di OR TA e di OR del GR, posta per metà nel comune di OR del GR, per l'altra metà nel comune di OR TA (precisamente la corsia di percorrenza in direzione mare rientra nel comune di OR del GR, la corsia di sinistra nel comune di OR TA).
L'appellante evidenzia inoltre, a conforto dell'attendibilità del teste, che la stessa era stata escussa per la terza volta sui fatti di causa nei giudizi relativi alle posizioni degli atri soggetti coinvolti nel sinistro, giudizi già definiti con accordi transattivi.
Da ultimo l'appellante censura la mancata nomina di un c.t.u., richiesta in primo grado per la valutazione e quantificazione delle lesioni da ella riportate in occasione del sinistro e dal primo giudice non disposta senza addurre alcuna motivazione.
6.1- Tanto premesso, va in primo luogo disattesa poiché infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata società in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c.;
L'eccezione va invero verificata alla luce della novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del D.L.
83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012, ossia in base al testo novellato dell'art. 342
c.p.c.( “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163.
L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena
d'inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione”).
Ebbene, la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 16.11.2017), intervenuta a comporre i contrastanti indirizzi interpretativi manifestatisi dopo l'entrata in vigore del nuovo testo della norma in rassegna, ha enucleato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434
7 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire forme particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Tutto ciò considerato risulta evidente che l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame non si è limitato a protestare una generica “ingiustizia” della decisione impugnata, ma riflette sul piano formale, in conformità alle riferite indicazioni della S.C., le prescrizioni della predetta norma, formulando nel merito specifici motivi di censura al decisum del primo giudice, tutti adeguatamente enunciati ed argomentati. L'impugnazione in rassegna, pertanto, non può ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
6.2- Del pari va disattesa l'eccezione di “inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter cpc”. pure sollevata dalla società appellata. L'art. 348bis cpc dispone , infatti, che “Fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello,
l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”, mentre l'art. 348 ter c.p.c. statuisce che “All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma…”. Ebbene, il mancato rilievo della inammissibilità dell'appello, nei termini previsti dalle citate norme, nella prima udienza di trattazione della causa dà conto della infondatezza della eccezione.
6.3- Parimenti va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 cpc, sollevata dalla società appellata sul rilievo che la nell'atto di appello ha ricostruito Pt_1 il sinistro in maniera parzialmente differente rispetto al rimo grado, laddove dopo aver ribadito che per quanto riferito dall'appellante “il sinistro in questione si verificava per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tipo UG 207 tg EB377BX , di proprietà del sig.
” ha introdotto una diversa dinamica affermando che detto veicolo “si immetteva nel Parte_2 flusso della circolazione di Viale Europa ed urtava il motociclo del tipo Piaggio Beverly tg BK
8 014 88 che, procedendo nella stessa direzione e nella medesima fila, tamponava il veicolo antistante modello FI DA….”.
Trattasi all'evidenza di mero refuso di stampa, inserito per errore nella ricostruzione originaria della dinamica del sinistro senza alcuna volontà di modificarla e, di fatto, rimasta immutata rimuovendo l'inciso. Di qui la inconfigurabilità di una “domanda nuova” inammissibile in appello non essendovi elementi identificativi diversi rispetto a quella proposta in primo grado, in particolare non vi sono differenti soggetti, un differente o più ampio petitum o un'altra causa petendi.
7.- Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Al riguardo occorre premettere che secondo l'art. 141 cod. ass. «risarcimento del terzo trasportato»: «1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140,
a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. 3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150».
Va poi evidenziato che la previsione dell'art. 141 cod. ass. non esaurisce la tutela del terzo trasportato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordinamento in favore del passeggero danneggiato, ossia l'azione ex artt. 2043 e
2054 c.c. - concorrente con quella ex art. 1681 c.c. nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale (cfr. Cass. n. 10629/1998 e succ. conf.) - e quella prevista dall'art. 144 cod. ass. (già
9 riconosciuta dall'art. 18 l. n. 990/1969) nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Lo scopo della norma è quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale che il legislatore ha inteso raggiungere: a) assegnando alla vittima un debitore certo e facilmente individuabile;
b) riducendo ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista dall'art. 2054, comma primo, c.c., l'onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del sinistro, con impossibilità per il vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente. A fronte di queste agevolazioni, la legge ha previsto come “contropartita” il contenimento dell'obbligazione dell'assicuratore del vettore entro il massimale di legge, quand'anche il contratto fosse stato stipulato per un massimale maggiore o con massimale illimitato.
Orbene, come evidenziato dalla Suprema Corte, "Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi del
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 141, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'articolo 141 cit." (Cass. Civile n. 10410/16; Cass. Civile
n. 20654/2016).
Ciò posto, in ossequio al disposto dell'articolo 2697 c.c., spetta comunque a colui che si dichiara terzo trasportato, che agisce in giudizio, ai sensi dell'art. 141 D.lgs. 209/2005, per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire. In altre parole, l'art. 141
CDA prevede la risarcibilità del danno subito dal trasportato da parte della assicurazione dell'auto del vettore indipendentemente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, ma non esonera il danneggiato dalla prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, ossia l'accadimento del sinistro, la qualità di trasportato al momento del sinistro ed il nesso di causalità tra il sinistro e i danni.
Tanto premesso in via generale, nella fattispecie in decisione ha certamente Parte_1 esperito, in primo grado, l'azione di cui all'art. 141 del codice delle assicurazioni, tanto essendo agevolmente desumibile dall'espresso richiamo in citazione alla predetta norma e dalla
10 evocazione in giudizio di compagnia assicuratrice del veicolo FI DA su cui Controparte_3 viaggiava al momento dell'incidente, e di quale proprietaria del medesimo Controparte_2 veicolo (litisconsorte necessaria non per l'accertamento della responsabilità ma per quello della validità del rapporto assicurativo, Corte di Cassazione, sez. III Civile, 23 giugno 2021 n. 17963).
Tutto ciò premesso e considerato, ritiene, tuttavia, il tribunale - alla luce delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali - che parte attrice, odierna appellante, ha allegato, ma non adeguatamente provato, di aver subito lesioni personali mentre viaggiava come terza trasportata sul veicolo FI DA in occasione del sinistro stradale asseritamente verificatosi in data
27.02.2013 alle ore 21.00 allorquando il veicolo UG 207 urtava il veicolo FI DA che, per effetto dell'urto ricevuto, urtava a sua volta il veicolo Citroen C3 che la precedeva.
Come già evidenziato dal primo giudice, infatti, la non ha adeguatamente provato Pt_1
l'avveramento del sinistro stradale nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione e di conseguenza la riconducibilità al medesimo sinistro delle lesioni da ella asseritamente subite in qualità di trasportata nell'auto FI DA.
Al riguardo, infatti, si osserva che il verbale di pronto soccorso n. 2013/11035 in data 28.2.2013 dal P.O. ASL Napoli3Sud di Boscotrecase - - e prodotto in Controparte_5 primo grado dall'attrice, certamente dà adeguata contezza dell'accesso della stessa alle ore 8:55 di quel giorno presso detto nosocomio per un trauma che ha riferito essere stato causato da incidente stradale verificatosi la sera prima in OR del GR verso le ore 21:00; dallo stesso verbale risulta, poi, che la è stata dimessa alle ore 9:54 del medesimo giorno con Pt_1 diagnosi di “Distorsione del rachide cervicale con verticalizzazione del rachide. Distorsione della spalla dx. Contusione del ginocchio dx” e giudicata guaribile in giorni 14 s.c., con prescrizione di collare in plastica e di terapia farmacologica.
Ciò che non risulta adeguatamente provato, invece, come già ritenuto dal primo giudice ed in precedenza evidenziato, è che il trauma refertato sia stato effettivamente causato dal sinistro stradale dedotto in giudizio allorchè la si trovava come trasportata a bordo della FI Pt_1
DA di proprietà della . CP_2
L'attrice, infatti, non ha fornito alcun riscontro documentale in ordine all'accadimento del sinistro, dal momento che non ha prodotto documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi dopo l'incidente o dei danni riportati dagli autoveicoli coinvolti;
non ha neanche prodotto
“copia del modello di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI-Modulo blu)” che pure ha
11 indicato tra gli allegati alla lettera di costituzione in mora datata 27 gennaio 2014 indirizzata alla ed alla (società assicuratrice dell'autoveicolo Controparte_3 Controparte_4
UG); non ha indicato in citazione il nome del conducente dell'auto su cui viaggiava né se all'accadimento del sinistro avevano assistito persone diverse dai conducenti dei veicoli coinvolti
(l'atto di citazione in primo grado, pur contenendo l'articolazione della prova testimoniale, non indica i testi da escutere), laddove nella lettera di messa in mora dianzi richiamata il legale dell'attrice precisa che “quanto esposto ebbe a verificarsi alla presenza della sig.ra Per_1
”, persona diversa dalla teste poi indicata all'udienza del 21.11.2018 ed escussa alla
[...] successiva udienza del 19.12.2018.
L'unico riscontro probatorio offerto dall'attrice in ordine all'accadimento del sinistro ed alle conseguenze lesive da ella subite in qualità di trasportata sulla FI DA (asseritamente) tamponata dalla UG (e a sua volta tamponante, per effetto dell'urto, la Citroen che la precedeva) è dunque rappresentato dalle dichiarazioni dell'unica teste escussa,
[...]
, la quale, come evidenziato dall'appellante, ha confermato le circostanze (generiche) Tes_1 dedotte in citazione dell'attrice riguardo alla dinamica dell'incidente, precisando altresì che a bordo della FI DA vi erano due ragazze e che quella seduta sul lato passeggero, dell'età di circa trent'anni, dopo l'incidente lamentava dolore alla spalla destra ed al collo.
Ebbene, il tribunale non condivide la valutazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto le dichiarazioni dianzi richiamate “evasive, superficiali e contrastanti in relazione al verificarsi dell'evento dannoso de quo” e la teste compiacente per aver riferito “al pari di quanto erroneamente allegato dall'attrice in citazione, che l'incidente è avvenuto in OR del GR, mentre risulta documentato in atti , oltre che non contestato da parte attrice, che via Prota è situata nel comune di OR TA”, non ravvisando nella testimonianza le suddette criticità
e considerando ininfluente l'errore di localizzazione esatta della strada in cui si è verificato il sinistro nel comune di OR del GR piuttosto che di OR TA, trattandosi di comuni confinanti senza soluzione di continuità tra le rispettive aree edificate e la relativa rete viaria, spesso promiscua.
Per contro, condividendo e facendo propria la ulteriore valutazione espressa dal primo giudice, ritiene il tribunale che la già evidenziata grave lacunosità del compendio probatorio offerto dall'attrice in cui la testimonianza in esame si inserisce, non consente di attribuire piena ed esaustiva valenza probatoria alle dichiarazioni rese dalla teste tanto più considerando Tes_1
12 che tale teste, indicata ed escussa alla fine del 2018, è persona diversa dalla persona indicata come presente ai fatti nella lettera di messa in mora del gennaio 2014.
Né la c.t.u. medico-legale richiesta dall'attrice e non disposta dal primo giudice avrebbe potuto o potrebbe colmare le lacune probatorie dianzi evidenziate. L'indagine medico-legale, infatti, potrebbe certamente fornire adeguati elementi di riscontro in ordine alla esistenza ed alla entità delle lesioni lamentate dalla ed alla loro compatibilità con la dinamica del sinistro Pt_1 dedotta in citazione, ma non potrebbe integrare la prova dell'effettivo accadimento, con quella dinamica, del sinistro medesimo.
In conclusione, in difetto di adeguati riscontri probatori in ordine all'accadimento del sinistro ed alle sue conseguenze, il giudizio negativo espresso dal primo giudice in ordine alla fondatezza della domanda va in questa sede confermato e ribadito, non avendo l'attrice assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Di qui il rigetto dell'appello.
8.- Le spese del grado, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., alla stregua dei parametri di cui al d.m. 55/2014 modificato dal d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al l'esti del giudizio ed alle ragioni della decisione, al valore della causa (euro 11.789,11), alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alla modesta complessità delle difese svolte dall'appellata ed all'attività difensiva effettivamente svolta (carente della fase istruttoria in senso proprio), in misura corrispondente al compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, con riduzione del 40% , oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. Spese non ripetibili nei confronti di , appellata rimasta Controparte_2 contumace.
9.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui
13 sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
P.Q.M.
Il Tribunale di OR TA, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di OR TA n. 2919/2019 depositata in data 02.04.2019 proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
e di , così provvede:
[...] Controparte_2
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta l'appello proposto da Parte_1
3) condanna al pagamento in favore di in Parte_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3046,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute;
spese non ripetibili nei confronti di , Controparte_2 appellata contumace;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in OR TA il 10.10.2025.
Il giudice monocratico
Dott. Marianna Lopiano
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