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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7100/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LISI DARIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno/pensione di invalidità civile
***
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o, in via subordinata, all'assegno di invalidità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario per la pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%), mentre, in base al successivo art. 13 (modificato dall'art. 1 co. 35 L.
247/07), il requisito sanitario richiesto per l'assegno è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, la rende attualmente invalida civile in misura pari al 75% con decorrenza da OTTOBRE 2023.
Il CTU ha così concluso: “Considerato il quadro clinico-anamnestico, il riscontro della patologia cardiaca e la valutazione globale delle infermità eseguita ai sensi del DM 05/02/92, si conclude che la signora di anni 66 è invalida con riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa in misura del 75% dall'ottobre 2023, ma non è del tutto inabile.” Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussiste il requisito sanitario previsto dalla legge per l'assegno di invalidità civile con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/2019, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); pertanto, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari deve essere demandato all' ed il pagamento della prestazione richiesta è CP_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell' . CP_2
Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione del fatto che il diritto è stato riconosciuto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito).
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il
23.06.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile con decorrenza da OTTOBRE 2023 e condanna l' al pagamento del dovuto, previa verifica a CP_1 cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 16/01/2024
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo