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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/12/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 309/2025 R.G.
Il Giudice monocratico, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione all'esecuzione, promossa
DA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], cod. Fisc. , rapp.to e difeso sia CodiceFiscale_1 congiuntamente che disgiuntamente, giusta mandato in atti, dagli Avv.ti
IU IN e ET SA, ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio legale, in Ragusa, Viale Tenente Lena n. 17
OPPONENTE
CONTRO
(di seguito anche , con sede Controparte_1 CP_2 in Roma, alla Via IU Grezar n. 14 – 00142, (codice fiscale/partita IVA
n. ) ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui P.IVA_1 all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio
2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_3 Controparte_4
, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art.
[...]
3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese 3
ed estinte, in persona della Sig. in qualità di Parte_2
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1 repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da
[...]
(Rep. n. 181515_12772 Contenzioso Controparte_1
Regionale.pdf. ), rappresentata e difesa per procura allegata all'atto costitutivo dall'Avv. Fabio Criniti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, Via XXVII Luglio n. 103
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione chiedeva al Tribunale Parte_1
adìto dichiararsi la nullità del SOLLECITO DI PAGAMENTO n.
29720249007847248000 e della CARTELLA n. 29720190000348214 001, in esso notificata a mezzo posta in data 13.09.2024, con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contestava al medesimo il mancato pagamento di L.662/96, per l'anno Parte_3
2018, per la somma complessiva di Euro 24.745,76 “per inesistenza giuridica della notifica per tutti i motivi esposti in narrativa. Preliminarmente ancora ritenere e dichiarare la nullità della cartella di pagamento presupposta all'invito al pagamento impugnato per nullità e/o inesistenza giuridica della notifica della stessa per i motivi dedotti. Preliminarmente ancora ritenere e 4
dichiarare la nullità dell'invito di pagamento e della cartella di pagamento oggetto della presente opposizione per difetto di motivazione sotto i duplici profili quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 L. n.
212/2000, dell'art.8 D. Lgs. 32/2001 nonché dell'art 24 Cost. ed art.3 l.
241/90. Nel merito ritenere e dichiarare la nullità del sollecito di pagamento e della cartella di pagamento impugnata per inesistenza giuridica della
Pretesa per totale assenza del titolo legittimante la formazione del ruolo e della cartella di pagamento impugnata, per i motivi tutti meglio indicati. Indi
e per l'effetto dichiarare nulla ovvero annullare il sollecito di pagamento ed il ruolo e la cartella di pagamento impugnata ovvero dichiararne la definitiva archiviazione. In subordine ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale per i motivi dedotti. Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva l , la quale chiedeva “ Controparte_1 ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione formulata da controparte attesa la regolare notifica degli atti presupposti;
Ordinare a parte attrice, alla luce dei rilievo sollevati al punto 3 dell'atto di citazione,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
ritenere dichiarare che nessuna prescrizione è Controparte_5
maturata nel caso di specie;
rigettare – comunque – tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti dell Controparte_1
, per tutte le motivazioni sopra esposte e/o con qualsivoglia altra
[...]
motivazione. Con vittoria di spese e compensi”.
Ciò premesso, l'opposizione in esame appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. 5
Ed invero, con ordinanza del 24 settembre 2025 n. 26069 la Suprema
Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di notificazione degli atti tributari, confermando l'illegittimità della cartella di pagamento consegnata al familiare di un contribuente, ma senza il successivo invio della raccomandata informativa.
In particolare, la Corte Suprema ha affermato che, quando l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario (come un familiare), la notificazione eseguita da messi comunali o messi speciali deve essere obbligatoriamente seguita dall'invio di una raccomandata informativa. Tale adempimento è imprescindibile ai fini della validità della notificazione, in quanto la raccomandata garantisce che l'atto venga effettivamente conosciuto dal destinatario.
Con riferimento alla notifica di atti impositivi, qualora l'atto sia consegnato nelle mani di "persona di famiglia", l'invio della raccomandata informativa deve intendersi quale adempimento essenziale della notifica.
Si tratta dunque di un incombente necessario del procedimento di notifica ai fini del suo perfezionamento, non essendo sufficiente la sola spedizione dell'atto, dovendo essere eseguito l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa (cfr. Cass. Sez. Tributaria ord. n. 14089/2025).
Nell'ambito della notificazione degli atti impositivi, quando la consegna non viene effettuata direttamente al destinatario ma a un soggetto terzo come, ad esempio, un familiare, un collaboratore domestico, il portiere del condominio, un dipendente o un incaricato alla ricezione, la procedura è considerata valida solo se viene successivamente inviata una comunicazione informativa tramite raccomandata semplice.
L'omessa spedizione della raccomandata informativa rende nulla la notifica effettuata a soggetto diverso dal destinatario (cfr. Cassazione civile,
Sez. V, sent. n. 26672/2023; Cass. civ. Sez. VI, 13 ottobre 2022, n. 29808). 6
Nella specie, la cartella di pagamento, quale atto prodromico rispetto al sollecito di pagamento impugnato, risulta essere stata notificata a mezzo del servizio postale, con consegna a soggetto diverso dal destinatario, qualificato come familiare convivente, senza, tuttavia, che a tale adempimento sia seguìto l'invio della c.d. raccomandata informativa.
Ne consegue che l'opposizione in esame andrà accolta sotto tale profilo, con conseguente declaratoria di nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta, e quindi del successivo sollecito di pagamento.
Ogni altra eccezione e contestazione delle parti deve intendersi assorbita nel tenore della presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
Accoglie l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 29720249007847248000 e la CARTELLA n.
29720190000348214 001 ad esso presupposta, e per l'effetto annulla gli atti citati. 7
Condanna l'opposta, , a rifondere Controparte_1
alla controparte le spese di lite, che determina in euro 237,00 per spese vive, ed euro 1.600,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte opponente.
Così deciso, in Ragusa il 03 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.sa R. Scollo