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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sottosezione Civile
N.R.G. 1761/2022 Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado, tra
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. VITTORIO Parte_1 P.IVA_1
CONTI, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Torino, Via Cialdini 41 bis appellante e
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FILIPPO BASSU, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, Via Manno 11 appellata
C O N C L U S I O N I
Per parte appellante, come da atto di citazione in appello:
“Contraiis reiectis;
In totale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 30/2022 del 25.10.2021 (erroneamente datata dal Giudice di Pace di Sassari 25.10.2022) depositata in Cancelleria in data 25.01.2022; Respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, voglia il Giudice di Pace di Sassari, Contrariis reiectis Nel rito In via preliminare
pagina 1 di 9 . Accertare e dichiarare l'incompetenza per valore e per territorio del Giudice di Pace di Sassari in favore del Giudice di Pace di Torino, per i motivi meglio dedotti in narrativa;
Nel merito In via preliminare
. Autorizzare la chiamata in causa del terzo, – Controparte_2
Tribunale di Lodi, in persona della curatrice d ni, disponendo all'uopo lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c. nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
. Accertare che l'opposizione è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e che sussistono i gravi motivi indicati in narrativa e, per l'effetto,
. Respingere l'eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 21/2021 (R.G. 1603/2020) emesso dal Giudice di Pace di Sassari in data 14.01.2021 su richiesta della Controparte_1
[...]
In via principale
. Accertare e dichiarare che il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo dalla si è prescritto ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 2951 c. ni dedotte in narrativa e, per l'effetto,
. Dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 21/2021 (R.G. 1603/2020) emesso dal Giudice di Pace di Sassari in data 14.01.2021, mandando assolta la soc. da Parte_1 qualsivoglia richiesta nei confronti della stessa avanzata dalla soc.
[...]
Controparte_1
. Respingere le domande formulate dalla perché CP_1 Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto per i mo i iva, e, conseguentemente,
. Accertare e dichiarare che il pagamento effettuato in favore del Fallimento della soc. libera la soc. dalle pretese Parte_2 Parte_1 avversarie In estremo subordine
. Previa ammissione dell'istanza di chiamata in causa del terzo, CP_2
– Tribunale di Lodi, in persona della curatrice dott.ssa
[...] tolini,
. Dichiarare tenuto e condannare il – Tribunale di Controparte_2
Lodi, in persona della curatrice dott. l pagamento di quanto eventualmente dovuto alla mandando assolta Controparte_1 la soc. da ogni domanda nei confronti della stessa proposta Parte_1
In via i
. Ammettere prova per interpello e testi sui capitoli di prova che si indicheranno nei termini di legge. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
pagina 2 di 9 Per parte appellata, come da comparsa di costituzione in appello:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto di ogni avversa eccezione e deduzione, In via principale,
1) dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata e per l'effetto del decreto ingiuntivo n. 21/2021, emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Sassari in data 14.01.2021; In subordine,
2) previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione condannare per i titoli in espositiva la al pagamento in favore Parte_1 della , già della somma di € 1.130,22 o Controparte_3 Controparte_4 di quella che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi di mora dalla scadenza al saldo e i compensi professionali del procedimento monitorio, di primo grado oltre le spese e gli accessori di legge;
In ogni caso,
3) con vittoria di compensi professionali, spese ed accessori di legge ivi compreso il diritto al rimborso forfettario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
1.1. Con atto di citazione in appello notificato in data 18.05.2022, Parte_1 ha tempestivamente impugnato la sentenza n. 30/2022, con cui il
[...]
Giudice di Pace di Sassari ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 21/2021, mediante il quale gli era stato ingiunto di pagare a
(già la somma di € 1.130,22, oltre Controparte_1 Controparte_4
a interessi moratori e spese di lite. Nello specifico, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata quanto a: 1) errata individuazione della competenza territoriale, sostenendo che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere applicato l'art. 19 c.p.c. (foro generale delle persone giuridiche), con conseguente attrazione della competenza presso il giudice del luogo della sede legale del convenuto (Giudice di Pace di Torino), non essendo possibile far applicazione del foro facoltativo in materia di obbligazioni ex artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., stante la natura non liquida delle obbligazioni dedotte in giudizio. In ogni caso, a detta dell'appellante, considerato che i contratti di sub-vezione tra l'appellata ed il vettore principale si erano Parte_3 perfezionati in San Giuliano Milanese, in base all'art. 20 cpc, avrebbe pagina 3 di 9 dovuto semmai essere riconosciuta la competenza del Giudice di Pace di Lodi;
2) rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito azionato in sede monitoria, dal momento che tra i due atti interruttivi posti in essere dall'appellata erano trascorsi circa diciotto mesi, con conseguente maturazione del termine prescrizionale di un anno di cui all'art. 2751 c.c., a nulla rilevando gli ulteriori atti interruttivi compiuti nei confronti di
, in quanto inefficaci nel rapporto tra committente e Parte_3 sub-vettore; 3) omessa pronuncia sulle eccezioni relative all'accordo transattivo intercorso con il , ribadendo di aver Parte_4 raggiunto, a seguito dell'apertura della procedura concorsuale, un accordo transattivo comprendente i pagamenti già effettuati ad altri sub-vettori ed i crediti vantati nei confronti di e che, in ogni caso, la Curatela Parte_3
l'aveva invitata a non procedere a pagamenti a sub-vettori, in quanto lesivi della par condicio creditorum. In sostanza, secondo l'appellante, non CP_1 avrebbe potuto beneficiare dell'azione diretta ex art. 7 ter D. Lgs. 286/2005, ma avrebbe dovuto insinuarsi al passivo del Parte_4
, trattandosi di crediti vantati nei confronti di quest'ultima;
[...]
4) omessa pronuncia sulla richiesta di chiamata in causa del Parte_4
, non essendosi il Giudice di Pace pronunciato sul punto,
[...] neanche a seguito della riproposizione dell'istanza all'udienza del 25.10.2021; 5) condanna alle spese di lite, da riformarsi a seguito dell'accoglimento dell'appello.
Per tali motivi, chiede, in totale riforma della sentenza Parte_1 appellata, di dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Sassari in favore del Giudice di Pace di Torino e, nel merito – previa autorizzazione alla chiamata in causa del Fallimento n. 19/2018 Tribunale di Lodi – di accertare la prescrizione del diritto di credito azionato e revocare il decreto ingiuntivo opposto in primo grado. In subordine, chiede accertarsi l'effetto liberatorio conseguente al pagamento dalla stessa effettuato in favore del e, in via ulteriormente Parte_4 subordinata, condannare il al pagamento di quanto Parte_4 eventualmente dovuto alla Controparte_1
1.2. Costituitasi in giudizio in data 31.08.2022, , già Controparte_1
ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_4 dell'appello, allegando in particolare che: 1) quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, l'appellante ha riproposto le argomentazioni già formulate in primo grado senza contestare specificamente la pronuncia impugnata, con conseguente inammissibilità del motivo d'appello. Inoltre, secondo l'appellata, il giudice di prime cure pagina 4 di 9 ha correttamente accertato la propria competenza in applicazione del foro del domicilio del creditore ex art. 1182 comma 3 c.c., stante la natura liquida delle obbligazioni in causa, riferite al pagamento di una somma determinata di denaro, la cui debenza è stata riconosciuta da
[...]
nell'ambito della procedura concorsuale ed il cui ammontare Parte_3 non è stato neppure contestato dall'appellante; 2) in riferimento alla prescrizione, il Giudice di pace – data la natura solidale delle obbligazioni nascenti in capo al committente ed al vettore ai sensi dell'art. 7 ter D.lgs. 286/2005 – ha correttamente applicato l'art. 1310 c.c., accertando l'efficacia anche nei confronti di degli atti Pt_1 interruttivi posti in essere nei confronti di;
Parte_3
3) quanto all'accordo con il e alla Parte_4 chiamata in causa dello stesso, il giudice di prime cure ha accertato la legittimità dell'azione ex art. 7 ter D.lgs. 286/2005, ritenendo quindi prive di rilevanza tutte le altre deduzioni e produzioni nel pieno rispetto dell'art. 112 c.p.c.; inoltre, secondo la giurisprudenza dominante, l'azione ex art. 7 ter è esperibile anche nei casi in cui il vettore sia sottoposto a procedura concorsuale, non potendo il pagamento in favore del sub-vettore alterare il concorso tra i creditori del primo.
Pertanto, chiede il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata.
1.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata posta in decisione all'udienza del 12.09.2024 sulle conclusioni in epigrafe, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
2.1. Pur ritenendo ammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il primo motivo d'appello, ad avviso del Tribunale, lo stesso è, in ogni caso, infondato. In proposito, si ritiene infatti che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo del principio espresso dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 terzo comma c.c., in base al quale è competente anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita e cioè, nei casi in cui l'obbligazione abbia ad oggetto il pagamento di una somma determinata di denaro, presso il domicilio del creditore. In primo luogo, deve osservarsi che l'operatività di tale principio non è inficiata dalla particolare natura del rapporto obbligatorio de quo, che vede la propria fonte nell'art. 7 ter D.lgs. 286/2005, con conseguente infondatezza delle eccezioni di parte appellante relative all'applicabilità del pagina 5 di 9 foro di cui all'art. 19 c.p.c. e all'inesatta individuazione del forum destinatae solutionis. Inoltre, l'obbligazione dedotta in giudizio è da ritenersi liquida sulla base dell'interpretazione dell'art. 1182, III comma c.c. fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'obbligazione può dirsi
“portabile” nei casi in cui la somma che ne è oggetto sia determinata o determinabile;
situazione che si verifica non solo ove vi sia un titolo negoziale che individui il quantum debeatur, ma anche nelle ipotesi in cui il debitore non contesti specificamente l'importo risultante dalle fatture azionate in giudizio dal creditore (Cass. SS.UU. sent. n. 17989/2016 e, più recentemente, Cass. ord. n. 36835/2022; Corte Appello Cagliari Sez. dist. Sassari 25/8/2023 n. 282). Ebbene, nel caso di specie, l'ammontare della somma richiesta da
[...]
già non solo è facilmente determinabile sulla CP_1 Controparte_4 base dei documenti prodotti (doc.ti n.ri 4, 5 e 6 fasc. monitorio), ma non è nemmeno stato specificamente contestato dall'appellante, che si è limitata ad allegare genericamente l'assenza di un rapporto contrattuale diretto con
Controparte_1
Di conseguenza, il Tribunale ritiene che la competenza territoriale sia stata correttamente individuata, così che la sentenza gravata deve essere confermata sul punto.
2.2. Non merita accoglimento neanche il secondo motivo di gravame, relativo alla eccepita prescrizione del credito vantato dall'appellata. In proposito, occorre innanzitutto rilevare che – incontestato che
[...]
(sub-vettore) abbia eseguito, nei mesi di aprile e maggio 2018, CP_1 una serie di trasporti su incarico di (vettore), a Parte_3 propria volta operante per conto della committente ed Parte_1 altrettanto incontestato l'omesso pagamento del sub-vettore, attuale appellato – la questione controversa attiene all'efficacia da attribuire agli atti interruttivi posti in essere dal sub-vettore nei confronti del vettore
Parte_3
Dirimente in proposito è, in primis, il disposto dell'art. 7 ter d.lgs. 286/2005, ai sensi del quale il vettore che “ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale”.
pagina 6 di 9 Per espressa disposizione normativa, quindi, vettore principale e mittente sono obbligati in solido nei confronti del sub-vettore che abbia svolto il servizio di trasporto. Da ciò deriva che, nel caso di specie, il mittente debba essere Pt_1 ritenuto solidalmente responsabile verso unitamente al Controparte_1 vettore principale . Parte_3
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 1310 c.c. - in base al quale gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori – gli atti interruttivi posti in essere da verso producono effetti anche CP_1 Parte_3 rispetto all'attuale appellante . Pt_1
In particolare, risulta, infatti, per tabulas che ha interrotto più volte il CP_1 termine prescrizionale annuale di cui all'art 1 c.c., nei confronti di entrambi coobbligati in solido, mediante: deposito di domanda di ammissione al passivo del in data Parte_4
10.10.2018 e relativa ammissione (doc.ti n.ri 3 e 4 appellata), con conseguente effetto interruttivo permanente fino alla chiusura della procedura fallimentare ex art. 2945, II comma c.c.; diffide inoltrate direttamente alla mittente in data 28.01.2019 e in data Pt_1
31.07.2020 (doc.ti n.ri 2 e 3 prodotti dalla stessa ); deposito del Pt_1 ricorso per decreto ingiuntivo in data 22.12.2020. Pertanto, stante l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta, la sentenza appellata deve essere confermata anche nella parte in cui ha rigettato la stessa.
2.3. Il terzo ed il quarto motivo d'appello possono essere esaminati congiuntamente, vertendo entrambi, in buona sostanza, sull'operatività dell'art. 7 ter D.lgs. 286/2005 nei casi in cui uno dei soggetti del rapporto obbligatorio trilaterale descritto dalla norma sia sottoposto a procedura concorsuale. In proposito, l'appellante censura sia l'omessa pronuncia del Giudice di pace sulla rilevanza dell'accordo transattivo dalla stessa stipulato con il e sulla chiamata in causa della Parte_4
Curatela, sia la violazione degli artt. 2741 c.c. e 52 L. Fall. in tema di par condicio creditorum. Ad avviso del Tribunale, entrambi i motivi di gravame sono infondati. Ritenuta insussistente la lamentata omissione di pronuncia - atteso che il Giudice di prime cure, nell'accertare la legittimazione di Controparte_1 all'azione diretta verso ex art. 7 ter D.lgs. 286/2005, ha Pt_1 implicitamente rigettato le suddette eccezioni - in ogni caso, il Tribunale, condividendo l'orientamento consolidatosi nella più recente giurisprudenza di merito, ritiene irrilevante, ai fini dell'esperimento dell'azione diretta de qua, l'intervenuto fallimento del vettore principale . Parte_3
Sul punto, infatti, occorre rilevare che, come anche recentemente affermato dalla Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari,
pagina 7 di 9 quanto all'operatività dell'art. 7 ter D.lgs. 286/2005, “Il dato testuale della disposizione – criterio interpretativo prevalente ex art. 12 pre leggi - è anzitutto estremante chiaro ed inequivoco nello stabilire che il vettore effettivo del servizio di trasporto possa ottenere “il pagamento del corrispettivo da tutti coloro che hanno ordinato il trasporto” e non pone espresse limitazioni di operatività dell'azione verso i soggetti della catena del trasporto, sicché costituisce, ad avviso della Corte, una forzatura interpretativa del dato letterale ritenere che la azione diretta operi solo fra soggetti in bonis. Conferma detto convincimento anche il ricorso al criterio di interpretazione teleologica e sistematica”, “con essa, il legislatore ha certamente inteso fornire, nell'ordinamento, una maggior tutela ai vettori effettivi, che svolgono il trasporto e che sostengono i relativi costi individuando più soggetti obbligati ex lege al pagamento del corrispettivo, sì da ridurre il rischio del sub-vettore, quale parte debole nella catena del trasporto, di non vedere soddisfatto il proprio credito, in altri termini spostando il rischio dell'inadempimento o dell'insolvenza del primo vettore su soggetti considerati di maggiore forza economica (ossia il mittente e tutti gli eventuali vettori intervenuti nella catena)”, “ritenere che l'azione possa operare limitatamente alle ipotesi di soggetti in bonis non solo si porrebbe in contrasto, come già rilevato, con il dato testuale della disposizione ma cozzerebbe contro lo stesso spirito del legislatore laddove ha inteso, con l'azione ex art. 7 ter D.lgs. cit., rafforzare la tutela assai attenuata del vettore effettivo del servizio”. (così Corte Ap. Cagliari Sez. dist. Sassari 25/8/2023 n. 282; nello stesso senso, Trib. Sassari in data 9.11.2020; Trib. Reggio Emilia 1164/2020; Trib. Monza 179/2021; Trib. Forlì 27.2.2022; Trib. Bologna n. 71/2019). Alla luce di tali condivisibili principi, sono allora irrilevanti in questa sede l'accordo transattivo intervenuto tra l'appellante ed il Parte_4 ed il conseguente pagamento effettuato da nei confronti della Pt_1 procedura fallimentare, non avendo quest'ultimo effetto liberatorio nei confronti del sub-vettore ed essendo normativamente prevista dallo CP_1 stesso art. 7 ter citato la possibilità di rivalsa nei confronti della controparte contrattuale ( ). Parte_3
Né, del resto, può configurarsi alcuna violazione della par condicio creditorum, atteso che il coobbligato solidale - nei cui confronti è Pt_1 stata rivolta la domanda monitoria sulla base dell'autonoma obbligazione diretta, nascente ex lege - è soggetto in bonis, terzo rispetto alla fallita
, così che è escluso in radice che il pagamento avvenga con Parte_3 risorse appartenenti alla massa fallimentare. Per tali ragioni, è quindi comunque da rigettare anche l'istanza di chiamata in causa del , rilevato altresì che, nel caso di Parte_4 specie, non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario e che la domanda di condanna al pagamento proposta contro il fallito è
pagina 8 di 9 improcedibile in questa sede, essendo soggetta al rito speciale ed esclusivo di accertamento del passivo, previsto dagli artt. 93 e seguenti l.f.
In definitiva, l'appello proposto deve allora essere rigettato, con integrale conferma della pronuncia di primo grado appellata, anche con riferimento alla condanna alle spese del giudizio.
3. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con esclusione quindi della fase istruttoria che non ha avuto luogo. Sussistono altresì i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Giudice di Pace di Sassari n. 30/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
2. condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del giudizio di appello, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, imposta e contributi;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Sassari, 24/03/2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sottosezione Civile
N.R.G. 1761/2022 Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado, tra
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. VITTORIO Parte_1 P.IVA_1
CONTI, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Torino, Via Cialdini 41 bis appellante e
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FILIPPO BASSU, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, Via Manno 11 appellata
C O N C L U S I O N I
Per parte appellante, come da atto di citazione in appello:
“Contraiis reiectis;
In totale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 30/2022 del 25.10.2021 (erroneamente datata dal Giudice di Pace di Sassari 25.10.2022) depositata in Cancelleria in data 25.01.2022; Respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, voglia il Giudice di Pace di Sassari, Contrariis reiectis Nel rito In via preliminare
pagina 1 di 9 . Accertare e dichiarare l'incompetenza per valore e per territorio del Giudice di Pace di Sassari in favore del Giudice di Pace di Torino, per i motivi meglio dedotti in narrativa;
Nel merito In via preliminare
. Autorizzare la chiamata in causa del terzo, – Controparte_2
Tribunale di Lodi, in persona della curatrice d ni, disponendo all'uopo lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c. nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
. Accertare che l'opposizione è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e che sussistono i gravi motivi indicati in narrativa e, per l'effetto,
. Respingere l'eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 21/2021 (R.G. 1603/2020) emesso dal Giudice di Pace di Sassari in data 14.01.2021 su richiesta della Controparte_1
[...]
In via principale
. Accertare e dichiarare che il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo dalla si è prescritto ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 2951 c. ni dedotte in narrativa e, per l'effetto,
. Dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 21/2021 (R.G. 1603/2020) emesso dal Giudice di Pace di Sassari in data 14.01.2021, mandando assolta la soc. da Parte_1 qualsivoglia richiesta nei confronti della stessa avanzata dalla soc.
[...]
Controparte_1
. Respingere le domande formulate dalla perché CP_1 Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto per i mo i iva, e, conseguentemente,
. Accertare e dichiarare che il pagamento effettuato in favore del Fallimento della soc. libera la soc. dalle pretese Parte_2 Parte_1 avversarie In estremo subordine
. Previa ammissione dell'istanza di chiamata in causa del terzo, CP_2
– Tribunale di Lodi, in persona della curatrice dott.ssa
[...] tolini,
. Dichiarare tenuto e condannare il – Tribunale di Controparte_2
Lodi, in persona della curatrice dott. l pagamento di quanto eventualmente dovuto alla mandando assolta Controparte_1 la soc. da ogni domanda nei confronti della stessa proposta Parte_1
In via i
. Ammettere prova per interpello e testi sui capitoli di prova che si indicheranno nei termini di legge. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
pagina 2 di 9 Per parte appellata, come da comparsa di costituzione in appello:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto di ogni avversa eccezione e deduzione, In via principale,
1) dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata e per l'effetto del decreto ingiuntivo n. 21/2021, emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Sassari in data 14.01.2021; In subordine,
2) previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione condannare per i titoli in espositiva la al pagamento in favore Parte_1 della , già della somma di € 1.130,22 o Controparte_3 Controparte_4 di quella che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi di mora dalla scadenza al saldo e i compensi professionali del procedimento monitorio, di primo grado oltre le spese e gli accessori di legge;
In ogni caso,
3) con vittoria di compensi professionali, spese ed accessori di legge ivi compreso il diritto al rimborso forfettario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
1.1. Con atto di citazione in appello notificato in data 18.05.2022, Parte_1 ha tempestivamente impugnato la sentenza n. 30/2022, con cui il
[...]
Giudice di Pace di Sassari ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 21/2021, mediante il quale gli era stato ingiunto di pagare a
(già la somma di € 1.130,22, oltre Controparte_1 Controparte_4
a interessi moratori e spese di lite. Nello specifico, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata quanto a: 1) errata individuazione della competenza territoriale, sostenendo che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere applicato l'art. 19 c.p.c. (foro generale delle persone giuridiche), con conseguente attrazione della competenza presso il giudice del luogo della sede legale del convenuto (Giudice di Pace di Torino), non essendo possibile far applicazione del foro facoltativo in materia di obbligazioni ex artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., stante la natura non liquida delle obbligazioni dedotte in giudizio. In ogni caso, a detta dell'appellante, considerato che i contratti di sub-vezione tra l'appellata ed il vettore principale si erano Parte_3 perfezionati in San Giuliano Milanese, in base all'art. 20 cpc, avrebbe pagina 3 di 9 dovuto semmai essere riconosciuta la competenza del Giudice di Pace di Lodi;
2) rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito azionato in sede monitoria, dal momento che tra i due atti interruttivi posti in essere dall'appellata erano trascorsi circa diciotto mesi, con conseguente maturazione del termine prescrizionale di un anno di cui all'art. 2751 c.c., a nulla rilevando gli ulteriori atti interruttivi compiuti nei confronti di
, in quanto inefficaci nel rapporto tra committente e Parte_3 sub-vettore; 3) omessa pronuncia sulle eccezioni relative all'accordo transattivo intercorso con il , ribadendo di aver Parte_4 raggiunto, a seguito dell'apertura della procedura concorsuale, un accordo transattivo comprendente i pagamenti già effettuati ad altri sub-vettori ed i crediti vantati nei confronti di e che, in ogni caso, la Curatela Parte_3
l'aveva invitata a non procedere a pagamenti a sub-vettori, in quanto lesivi della par condicio creditorum. In sostanza, secondo l'appellante, non CP_1 avrebbe potuto beneficiare dell'azione diretta ex art. 7 ter D. Lgs. 286/2005, ma avrebbe dovuto insinuarsi al passivo del Parte_4
, trattandosi di crediti vantati nei confronti di quest'ultima;
[...]
4) omessa pronuncia sulla richiesta di chiamata in causa del Parte_4
, non essendosi il Giudice di Pace pronunciato sul punto,
[...] neanche a seguito della riproposizione dell'istanza all'udienza del 25.10.2021; 5) condanna alle spese di lite, da riformarsi a seguito dell'accoglimento dell'appello.
Per tali motivi, chiede, in totale riforma della sentenza Parte_1 appellata, di dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Sassari in favore del Giudice di Pace di Torino e, nel merito – previa autorizzazione alla chiamata in causa del Fallimento n. 19/2018 Tribunale di Lodi – di accertare la prescrizione del diritto di credito azionato e revocare il decreto ingiuntivo opposto in primo grado. In subordine, chiede accertarsi l'effetto liberatorio conseguente al pagamento dalla stessa effettuato in favore del e, in via ulteriormente Parte_4 subordinata, condannare il al pagamento di quanto Parte_4 eventualmente dovuto alla Controparte_1
1.2. Costituitasi in giudizio in data 31.08.2022, , già Controparte_1
ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_4 dell'appello, allegando in particolare che: 1) quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, l'appellante ha riproposto le argomentazioni già formulate in primo grado senza contestare specificamente la pronuncia impugnata, con conseguente inammissibilità del motivo d'appello. Inoltre, secondo l'appellata, il giudice di prime cure pagina 4 di 9 ha correttamente accertato la propria competenza in applicazione del foro del domicilio del creditore ex art. 1182 comma 3 c.c., stante la natura liquida delle obbligazioni in causa, riferite al pagamento di una somma determinata di denaro, la cui debenza è stata riconosciuta da
[...]
nell'ambito della procedura concorsuale ed il cui ammontare Parte_3 non è stato neppure contestato dall'appellante; 2) in riferimento alla prescrizione, il Giudice di pace – data la natura solidale delle obbligazioni nascenti in capo al committente ed al vettore ai sensi dell'art. 7 ter D.lgs. 286/2005 – ha correttamente applicato l'art. 1310 c.c., accertando l'efficacia anche nei confronti di degli atti Pt_1 interruttivi posti in essere nei confronti di;
Parte_3
3) quanto all'accordo con il e alla Parte_4 chiamata in causa dello stesso, il giudice di prime cure ha accertato la legittimità dell'azione ex art. 7 ter D.lgs. 286/2005, ritenendo quindi prive di rilevanza tutte le altre deduzioni e produzioni nel pieno rispetto dell'art. 112 c.p.c.; inoltre, secondo la giurisprudenza dominante, l'azione ex art. 7 ter è esperibile anche nei casi in cui il vettore sia sottoposto a procedura concorsuale, non potendo il pagamento in favore del sub-vettore alterare il concorso tra i creditori del primo.
Pertanto, chiede il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata.
1.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata posta in decisione all'udienza del 12.09.2024 sulle conclusioni in epigrafe, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
2.1. Pur ritenendo ammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il primo motivo d'appello, ad avviso del Tribunale, lo stesso è, in ogni caso, infondato. In proposito, si ritiene infatti che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo del principio espresso dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 terzo comma c.c., in base al quale è competente anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita e cioè, nei casi in cui l'obbligazione abbia ad oggetto il pagamento di una somma determinata di denaro, presso il domicilio del creditore. In primo luogo, deve osservarsi che l'operatività di tale principio non è inficiata dalla particolare natura del rapporto obbligatorio de quo, che vede la propria fonte nell'art. 7 ter D.lgs. 286/2005, con conseguente infondatezza delle eccezioni di parte appellante relative all'applicabilità del pagina 5 di 9 foro di cui all'art. 19 c.p.c. e all'inesatta individuazione del forum destinatae solutionis. Inoltre, l'obbligazione dedotta in giudizio è da ritenersi liquida sulla base dell'interpretazione dell'art. 1182, III comma c.c. fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'obbligazione può dirsi
“portabile” nei casi in cui la somma che ne è oggetto sia determinata o determinabile;
situazione che si verifica non solo ove vi sia un titolo negoziale che individui il quantum debeatur, ma anche nelle ipotesi in cui il debitore non contesti specificamente l'importo risultante dalle fatture azionate in giudizio dal creditore (Cass. SS.UU. sent. n. 17989/2016 e, più recentemente, Cass. ord. n. 36835/2022; Corte Appello Cagliari Sez. dist. Sassari 25/8/2023 n. 282). Ebbene, nel caso di specie, l'ammontare della somma richiesta da
[...]
già non solo è facilmente determinabile sulla CP_1 Controparte_4 base dei documenti prodotti (doc.ti n.ri 4, 5 e 6 fasc. monitorio), ma non è nemmeno stato specificamente contestato dall'appellante, che si è limitata ad allegare genericamente l'assenza di un rapporto contrattuale diretto con
Controparte_1
Di conseguenza, il Tribunale ritiene che la competenza territoriale sia stata correttamente individuata, così che la sentenza gravata deve essere confermata sul punto.
2.2. Non merita accoglimento neanche il secondo motivo di gravame, relativo alla eccepita prescrizione del credito vantato dall'appellata. In proposito, occorre innanzitutto rilevare che – incontestato che
[...]
(sub-vettore) abbia eseguito, nei mesi di aprile e maggio 2018, CP_1 una serie di trasporti su incarico di (vettore), a Parte_3 propria volta operante per conto della committente ed Parte_1 altrettanto incontestato l'omesso pagamento del sub-vettore, attuale appellato – la questione controversa attiene all'efficacia da attribuire agli atti interruttivi posti in essere dal sub-vettore nei confronti del vettore
Parte_3
Dirimente in proposito è, in primis, il disposto dell'art. 7 ter d.lgs. 286/2005, ai sensi del quale il vettore che “ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale”.
pagina 6 di 9 Per espressa disposizione normativa, quindi, vettore principale e mittente sono obbligati in solido nei confronti del sub-vettore che abbia svolto il servizio di trasporto. Da ciò deriva che, nel caso di specie, il mittente debba essere Pt_1 ritenuto solidalmente responsabile verso unitamente al Controparte_1 vettore principale . Parte_3
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 1310 c.c. - in base al quale gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori – gli atti interruttivi posti in essere da verso producono effetti anche CP_1 Parte_3 rispetto all'attuale appellante . Pt_1
In particolare, risulta, infatti, per tabulas che ha interrotto più volte il CP_1 termine prescrizionale annuale di cui all'art 1 c.c., nei confronti di entrambi coobbligati in solido, mediante: deposito di domanda di ammissione al passivo del in data Parte_4
10.10.2018 e relativa ammissione (doc.ti n.ri 3 e 4 appellata), con conseguente effetto interruttivo permanente fino alla chiusura della procedura fallimentare ex art. 2945, II comma c.c.; diffide inoltrate direttamente alla mittente in data 28.01.2019 e in data Pt_1
31.07.2020 (doc.ti n.ri 2 e 3 prodotti dalla stessa ); deposito del Pt_1 ricorso per decreto ingiuntivo in data 22.12.2020. Pertanto, stante l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta, la sentenza appellata deve essere confermata anche nella parte in cui ha rigettato la stessa.
2.3. Il terzo ed il quarto motivo d'appello possono essere esaminati congiuntamente, vertendo entrambi, in buona sostanza, sull'operatività dell'art. 7 ter D.lgs. 286/2005 nei casi in cui uno dei soggetti del rapporto obbligatorio trilaterale descritto dalla norma sia sottoposto a procedura concorsuale. In proposito, l'appellante censura sia l'omessa pronuncia del Giudice di pace sulla rilevanza dell'accordo transattivo dalla stessa stipulato con il e sulla chiamata in causa della Parte_4
Curatela, sia la violazione degli artt. 2741 c.c. e 52 L. Fall. in tema di par condicio creditorum. Ad avviso del Tribunale, entrambi i motivi di gravame sono infondati. Ritenuta insussistente la lamentata omissione di pronuncia - atteso che il Giudice di prime cure, nell'accertare la legittimazione di Controparte_1 all'azione diretta verso ex art. 7 ter D.lgs. 286/2005, ha Pt_1 implicitamente rigettato le suddette eccezioni - in ogni caso, il Tribunale, condividendo l'orientamento consolidatosi nella più recente giurisprudenza di merito, ritiene irrilevante, ai fini dell'esperimento dell'azione diretta de qua, l'intervenuto fallimento del vettore principale . Parte_3
Sul punto, infatti, occorre rilevare che, come anche recentemente affermato dalla Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari,
pagina 7 di 9 quanto all'operatività dell'art. 7 ter D.lgs. 286/2005, “Il dato testuale della disposizione – criterio interpretativo prevalente ex art. 12 pre leggi - è anzitutto estremante chiaro ed inequivoco nello stabilire che il vettore effettivo del servizio di trasporto possa ottenere “il pagamento del corrispettivo da tutti coloro che hanno ordinato il trasporto” e non pone espresse limitazioni di operatività dell'azione verso i soggetti della catena del trasporto, sicché costituisce, ad avviso della Corte, una forzatura interpretativa del dato letterale ritenere che la azione diretta operi solo fra soggetti in bonis. Conferma detto convincimento anche il ricorso al criterio di interpretazione teleologica e sistematica”, “con essa, il legislatore ha certamente inteso fornire, nell'ordinamento, una maggior tutela ai vettori effettivi, che svolgono il trasporto e che sostengono i relativi costi individuando più soggetti obbligati ex lege al pagamento del corrispettivo, sì da ridurre il rischio del sub-vettore, quale parte debole nella catena del trasporto, di non vedere soddisfatto il proprio credito, in altri termini spostando il rischio dell'inadempimento o dell'insolvenza del primo vettore su soggetti considerati di maggiore forza economica (ossia il mittente e tutti gli eventuali vettori intervenuti nella catena)”, “ritenere che l'azione possa operare limitatamente alle ipotesi di soggetti in bonis non solo si porrebbe in contrasto, come già rilevato, con il dato testuale della disposizione ma cozzerebbe contro lo stesso spirito del legislatore laddove ha inteso, con l'azione ex art. 7 ter D.lgs. cit., rafforzare la tutela assai attenuata del vettore effettivo del servizio”. (così Corte Ap. Cagliari Sez. dist. Sassari 25/8/2023 n. 282; nello stesso senso, Trib. Sassari in data 9.11.2020; Trib. Reggio Emilia 1164/2020; Trib. Monza 179/2021; Trib. Forlì 27.2.2022; Trib. Bologna n. 71/2019). Alla luce di tali condivisibili principi, sono allora irrilevanti in questa sede l'accordo transattivo intervenuto tra l'appellante ed il Parte_4 ed il conseguente pagamento effettuato da nei confronti della Pt_1 procedura fallimentare, non avendo quest'ultimo effetto liberatorio nei confronti del sub-vettore ed essendo normativamente prevista dallo CP_1 stesso art. 7 ter citato la possibilità di rivalsa nei confronti della controparte contrattuale ( ). Parte_3
Né, del resto, può configurarsi alcuna violazione della par condicio creditorum, atteso che il coobbligato solidale - nei cui confronti è Pt_1 stata rivolta la domanda monitoria sulla base dell'autonoma obbligazione diretta, nascente ex lege - è soggetto in bonis, terzo rispetto alla fallita
, così che è escluso in radice che il pagamento avvenga con Parte_3 risorse appartenenti alla massa fallimentare. Per tali ragioni, è quindi comunque da rigettare anche l'istanza di chiamata in causa del , rilevato altresì che, nel caso di Parte_4 specie, non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario e che la domanda di condanna al pagamento proposta contro il fallito è
pagina 8 di 9 improcedibile in questa sede, essendo soggetta al rito speciale ed esclusivo di accertamento del passivo, previsto dagli artt. 93 e seguenti l.f.
In definitiva, l'appello proposto deve allora essere rigettato, con integrale conferma della pronuncia di primo grado appellata, anche con riferimento alla condanna alle spese del giudizio.
3. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con esclusione quindi della fase istruttoria che non ha avuto luogo. Sussistono altresì i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Giudice di Pace di Sassari n. 30/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
2. condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del giudizio di appello, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, imposta e contributi;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Sassari, 24/03/2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
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