Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03411/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02398/2024 REG.RIC.
N. 00907/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2398 del 2024, proposto da Infrastrutture wireless italiane S.p.A. (Inwit S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42, con domicilio digitale come da pec come da registri di giustizia;
contro
il Comune di Ispica, non costituito in giudizio;
Regione Siciliana, Ministero della Cultura, Regione Siciliana-Assessorato regionale beni culturali e identità siciliana – Dipartimento regionale beni culturali e dell’identità siciliana, Regione Siciliana Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Regione Siciliana-Assessorato territorio e ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec come da registri di giustizia;
nei confronti
della Cellnex Italia S.p.a., non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 907 del 2025, proposto da Infrastrutture wireless italiane s.p.a. (Inwit spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso lo studio Edoardo Giardino in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
contro
il Ministero della cultura, Regione Siciliana-Assessorato regionale per i beni culturali e ambientali – Dipartimento Regionale per i beni culturali e dell’identità siciliana – Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa, , Regione Siciliana-Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità – Dipartimento regionale, Regione Siciliana-Assessorato territorio e ambiente – Dipartimento Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec come da registri di giustizia;
il Comune di Ispica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Campanella, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
di AN TO, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Dipasquale, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 2398 del 2024:
- dell’ordinanza n. 1 del 21 ottobre 2024 della Città di Ispica IV Settore – Urbanistica – LL.OO. e manutenzione;
- dell’atto del 18 ottobre 2024 n. 5907 adottato dalla Regione Siciliana-Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa, della cui esistenza l’odierna ricorrente è venuta a conoscenza il 21 ottobre 2024;
- e, ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione dei seguenti atti, così come evocati dai suddetti impugnati atti e laddove ritenuti contrari alla pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente: art. 13, co. 3, delle norme di attuazione del P.R.G.; P.R.G. e norme di attuazione del P.R.G.; atto del Comune di Ispica del 9.6.2023 prot. n. 16558 ma solo se inteso in senso preclusivo per la pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente; la nota, evocata dal suddetto e quivi impugnato atto del 18 ottobre 2024 prot. n. 5907, con cui la suddetta competente Soprintendenza chiede parere alla competente Avvocatura dello Stato in ordine alle eventuali iniziative che possono essere intraprese alla luce della sentenza n. 2977/2024 del TAR Sicilia-Catania, Sez. 1; il parere della suddetta competente Soprintendenza evocato dal suddetto e quivi impugnato atto del 18.10.2024 prot. n. 5907, quindi, ove occorrer possa, l’atto della Regione Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa del 25.9.2023 (A/PAESAGGISTICA/20230180352/N. 060.100)”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
quanto al ricorso n. 907 del 2025:
per l’annullamento, previa misura cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.:
- dell’atto della Città di Ispica IV Settore – Urbanistica – LL.PP. e Manutenzione del 13.3.2025 (AOO_1-REG_UFFICIALE – 0006717) recante ordinanza n. 2 del 13.3.2024 (rectius 2025);
- dell’ordinanza n. 1 del 5.2.2025 del Comune di Ispica IV Settore Urbanistica – LL.PP. e Manutenzione – Fondi extracomunali;
- e, ove occorrer possa, per l’annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti atti così come rievocati testualmente dai suddetti e quivi impugnati, laddove ritenuti contrari alla pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente: nota prot. n. 5907 del 18.10.2024 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa; art. 13, incluso il comma 3, delle norme di attuazione del PRG; il PRG e le norme di attuazione del PRG; n.o. prot. n. 16558 del 9.6.2023 sempre laddove ritenuto contrario alla pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente; e, sempre ove occorrer possa della nota del 4.2.2025 prot n. 0003204 del 5.2.2025;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali e regionali intimate, di AN TO e del Comune di Ispica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 17 dicembre 2024 e depositato il successivo 28 dicembre 2024 (iscritto al n. 2398/2024 R.G.), la società ricorrente ha esposto:
- di avere presentato un’istanza autorizzatoria, ex artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Ispica c.da Crocefia snc foglio 8 p.lla 53;
- che con nota prot. n. 16558 del 09.06.2023 il Comune di Ispica rilasciava parere favorevole;
- che con atto del 25 settembre 2023, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa negava il parere di competenza;
- che tale atto, con sentenza di questo T.a.r. n. 2977 del 5 settembre 2024, è stato annullato;
- che il Comune di Ispica, con l’ordinanza n. 1 del 21 ottobre 2024 – sulla base dell’atto della Soprintendenza regionale del 18 ottobre 2024 prot. n. 5907 – ha ordinato la sospensione dei lavori.
Le amministrazioni regionali intimate si sono costituite in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, il Comune di Ispica non si è costituito.
Con successivo ricorso notificato il 4 aprile 2025 e depositato il 2 maggio 2025, la società ricorrente ha impugnato
- l’ordinanza n. 1 del 5 febbraio 2025 portante la conferma della sospensione dei lavori e l’invito alla società ricorrente di presentare una variante ubicativa dell’opera;
- la successiva ordinanza n. 2 del 13 marzo 2025 con cui si è reso definitivo il divieto di prosecuzione dei lavori disposta interinalmente con l’ordinanza n. 1 del 21 ottobre 2024.
A sostegno del gravame, la società ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 2-3-43-44-45-49 del d.lgs. n. 259/2003. violazione degli artt. 3, 21- septies , 21- octies della l. n. 241/1990. Violazione della sentenza n. 2977/2024 del T.a.r. per la Sicilia, Catania sez. I. eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza amministrativa.
In sostanza, la ricorrente ha lamentato la sostanziale violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2977/2024 di questo T.a.r. che ha annullato il diniego di nulla osta paesaggistico poiché il Comune – su impulso della Soprintendenza portato dalla nota prot. n. 5907 del 18.10.2024 – ha rivalutato la compatibilità dell’opera con l’art. 13 comma 3 delle NTA del vigente PRG riscontrando che l’ubicazione della predetta infrastruttura ricade all’interno del raggio di mt. 200 dall’immobile di interesse storico e artistico “Villa Bruno” e precisamente a metri 170 circa, che rientra nell’ambito dei “beni isolati”.
Inoltre, la natura delle opere in contestazione escluderebbe l’applicabilità della disposizione delle NTA.
2) violazione degli artt. 21- nonies e 21- quinquies della legge n. 241/1990 poiché il Comune ha omesso di indicare le ragioni d’interesse pubblico e il vizio di legittimità di quanto già assentito per silentium e con la nota prot. 16558 del 9 giugno 2023 esercitando, in ogni caso, il potere di autotutela oltre i termini previsti dalla legge.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale intimata che ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si sono costituiti in giudizio il Comune e il controinteressato che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 1° ottobre 2025, come da verbale, i ricorsi sono stati posti in decisione.
Sussistendo i presupposti di cui all’art. 70 c.p.a., preliminarmente deve disporsi la riunione del ricorso portante n. R.G. 2398/2024 a quello con n. R.G. n. 907/2025.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che la notifica del ricorso introduttivo al Ministero della cultura assume la valenza di mera litis denuntiatio , poiché volto solo a renderlo edotto della pendenza del giudizio e non già per costituire con quest’ultimo un rapporto processuale (Cass. civ., sez. lav., 19985/2024).
Ciò posto, il ricorso n. R.G. n. 2398/2024 deve essere dichiarato in parte improcedibile nella parte in cui impugna l’ordinanza n. 1 del 21 ottobre 2024 della Città di Ispica-IV Settore, poiché, in disparte la sua natura interinale, è stato successivamente assorbito dall’ordinanza n. 2 del 13 marzo 2025.
Parimenti deve essere dichiarato improcedibile il ricorso R.G. n. 2398/24 nella parte in cui si impugna l’ordinanza di sospensione de lavori portata dall’ordinanza n. 1 del 5 febbraio 2025, poiché anch’essa confluita e assorbita dall’ordinanza n. 2 del 13 marzo 2025.
Deve altresì accogliersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva degli Assessorati regionali con la sua conseguente estromissione (nozione afferente alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 109 c.p.c., ma estensibile per autorevole dottrina anche alle ipotesi di difetto di legittimazione passiva) dal giudizio, poiché la nota del 18 ottobre 2024 n. 5907, emessa dalla Soprintendenza di Ragusa, ha una mera valenza sollecitatoria, non regolando in alcun modo l’assetto degli interessi e circoscritto nella richiesta al Comune di Ispica “ di conoscere se la disposizione di cui all'art. 13 comma 3 delle norme di attuazione del PRG, che non consente nessun intervento edilizio nell'ambito circostante i “beni Isolati” per un raggio di 200 metri dallo stesso, sia stato tenuto in considerazione in occasione del rilascio del N.O. prot.16558 del 09/06/2023 di codesto Comune, posto che l'installazione dell'impianto tecnologico di cui si tratta è prevista a circa 170 metri dal bene isolato denominato “Villa Bruno” , sicché l’unico legittimato passivo ex art. 41, comma 2, c.p.a. è il Comune di Ispica.
Ciò posto, deve evidenziarsi che il titolo autorizzatorio in capo alla società ricorrente si è indubbiamente formato:
i ) sia alla luce dell’espresso atto di assenso del Comune di Ispica del 9.6.2023 prot. n. 16558;
ii ) sia in ragione dell’intervenuto annullamento del parere della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Ragusa datato 25 settembre 2023 da parte di questo T.a.r. con la sentenza n. 2977 del 5 settembre 2024, con la quale si è dato altresì atto della tardività di tale parere (richiesto il 16 maggio 2023), con conseguente formazione del silenzio-assenso anche sotto tale profilo (v. par. 2.1.2. della sentenza).
A fronte di tali presupposti, l’ultimo provvedimento gravato, e segnatamente l’ordinanza n. 2 del 13 marzo 2025, si atteggia quale annullamento in autotutela, che non si pone in diretto contrasto con la sentenza n. 2977 del 5 settembre 2024, poiché il relativo giudizio verteva su un atto diverso (seppure connesso) ed emesso da una differente autorità amministrativa.
Sotto tale profilo, pertanto, il primo motivo di ricorso è parzialmente infondato anche con riferimento ai profili della prospettata compatibilità paesaggistica dell’opera che non afferiscono alle valutazioni di compatibilità urbanistico-edilizia portate dal richiamato art. 13, comma 3, delle NTA del Comune.
Ciò posto, la determinazione adottata dal Comune di Ispica sulla base dell’art. 13 delle NTA – secondo cui “I beni di interesse storico-architettonico devono essere salvaguardati da qualsiasi trasformazione edilizia o infrastrutturale che possa comprometterne l’integrità materiale o visiva, inclusa la percezione prospettica dai punti di osservazione rilevanti” – non tiene conto che le infrastrutture soggette al d.lgs. n. 259 del 2003 – quale quella oggetto della presente controversia – sono qualificate dal legislatore opere di urbanizzazione primaria e pertanto, secondo il consolidato orientamento pretorio, non è possibile assimilarle alle normali costruzioni edilizie, trattandosi, infatti, di strutture che, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano solitamente in altezza attraverso elementi metallici, pali o tralicci, non presentano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni e non hanno un impatto sul territorio assimilabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura (tra le tante, C.g.a. n. 289/2023; T.a.r. per la Sicilia, sez. II, n. 469/2019), sicché il generico richiamo all’art. 13, comma 3, delle NTA al PRG operato dal Comune non è pertinente, né tantomeno sufficiente a legittimare la determinazione.
È altresì fondato il secondo motivo di ricorso.
E invero, dalla sentenza di questo T.a.r. n. 2977 del 5 settembre 2024 emerge indubbiamente il definitivo consolidamento degli effetti ex art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 a far data dal 15 luglio 2023 (ossia decorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta autorizzazione paesaggistica, senza l’adozione di un provvedimento espresso da parte dell’ente di tutela), sicché il provvedimento n. 2 del 13 marzo 2025 è stato adottato dopo lo spirare del termine di dodici mesi cui all’art. 21- nonies della l. n. 241/1990, la cui natura perentoria è confermata dalla granitica giurisprudenza amministrativa e costituzionale (vedi da ultimo Corte cost. n. 88/2025).
Né è in alcun modo possibile invocare nell’ambito che ci occupa, l’istituto della revoca ex art. 21- quinquies della l. n. 241/1990 stante il chiaro disposto dell’art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui il permesso di costruire è irrevocabile.
In conclusione, la domanda di annullamento portata dal ricorso n. R.G. 907/2025 deve essere accolto e, per l’effetto, l’ordinanza n. 2 del 13 marzo 2025 deve essere annullata.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente e il Comune di Ispica cui è imputabile l’insorgenza della lite.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite fra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima):
- riunisce il ricorso portante n. R.G. 2398/2024 al ricorso portante n. R.G. 907/2025;
- estromette dal giudizio gli Assessorati regionali resistenti;
- dichiara improcedibile il ricorso portante n. R.G. 2398/2024;
- dichiara parzialmente improcedibile il ricorso n. 907/2025 R.G. nei sensi di cui in motivazione e, per il resto, lo accoglie, con conseguente annullamento dell’ordinanza n. 2 del 13 marzo 2025.
- condanna il Comune di Ispica al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 5572014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute;
- compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PA AR SA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | PA AR SA |
IL SEGRETARIO