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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di FR Sezione Civile
Il Tribunale di FR in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3387/20 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferrazzoli Liliana giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vitaterna Silvia giusta Controparte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 26/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/12/20 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con
[...]
. A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con rito Controparte_1 concordatario con la in Castro dei Volsci ( FR ) il 20/9/97; che dalla CP_1 loro unione coniugale sono nati i figli ( il 28/12/99 ) e ( il Per_1 Per_2
28/10/02 ); che con decreto di questo Tribunale del 30/10/18 è stata omologata
1 la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate tra i coniugi, tra le quali l'obbligo ivi posto in capo al di contribuire al mantenimento di Pt_1 entrambi i figli ( “circa il mantenimento di entrambi i figli (il maggiorenne è ancora non autonomo economicamente), il padre verserà mensilmente 250,00 € cadauno, a decorrere dal mese di omologa.
Specificando che detto importo seguirà le vicende lavorative del il quale, da sempre trasportatore- Pt_1 camionista, è stato, però, recentemente licenziato. Per cui, ove non si rioccupasse percependo gli stessi identici precedenti benefici economici, il mantenimento dei figli, dall'omologa in poi, sarà di 400,00 € mensili
(200,00 cad.)” ), oltre al 50% delle correlative spese straordinarie;
che non vi sono possibilità di riconciliazione tra i coniugi. L'attore ha concluso chiedendo pronunciarsi il divorzio tra le parti alle condizioni ivi indicate ( nessuna statuizione economica nei confronti del coniuge e del figlio in quanto Per_1 economicamente autosufficienti, e parimenti neppure nei confronti del figlio in ragione dell'assenza di reddito di esso attore ). Per_2
La si è costituita in giudizio, nulla contestando in relazione all'avversa CP_1 domanda di divorzio e resistendo alla restante domanda giudiziale dell'attore, chiedendo la pronuncia del divorzio alle diverse condizioni da essa indicate
( assegno di mantenimento per i due figli a carico dell'attore per l'importo complessivo di € 500,00 mensili, oppure in subordine di € 250,00 mensili per il solo laddove venisse dimostrata l'autosufficienza economica di ). Per_2 Per_1
In sede di udienza presidenziale del 17/3/21 le parti dichiaravano Par rispettivamente: il “ figlio lavora in virtù di contratto a tempo determinato alle Pt_1 Per_1 dipendenze della ditta Otella. studia presso un istituto tecnico professionale e ogni tanto svolge Per_2 qualche lavoro”, la “Mio figlio lavora alle dipendenze della società . Mio figlio CP_1 Per_1 Pt_3 frequenta l'IPSIA di FR”. Per_2
I provvedimenti presidenziali provvisori del 19/3/21, alla luce delle predette circostanze fattuali, hanno previsto la revoca della contribuzione economica in capo all'attore per il figlio e l'imposizione a carico del medesimo dell'onere Per_1 di contribuire al mantenimento del solo figlio a mezzo del versamento Per_2 alla convenuta della somma mensile di € 200,00, oltre rivalutazione annuale
ISTAT ed oltre al rimborso del 50% delle correlative spese straordinarie, confermando nel resto le condizioni della separazione.
Nel corso della conseguente fase contenziosa a cognizione piena innanzi al G.I.,
l'attore ha, tra l'altro, formulato istanza d'immediata spedizione della causa in
2 decisione per l'emissione di sentenza non definitiva in ordine alla questione dello status coniugale delle parti. Quindi il G.I. ha rimesso una prima volta la causa al
Collegio per tale decisione: con sentenza non definitiva n. 423 del 26-27/4/22 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes e la causa è stata rimessa al G.I. per il prosieguo della trattazione e dell'istruttoria del presente giudizio.
La fase contenziosa innanzi al G.I. è stata istruita con la documentazione complessivamente prodotta dalle parti nonché con l'escussione dell'interrogatorio formale della convenuta.
All'udienza del 26/11/24 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti di termini di giorni 60 + 20 ex art. 190 c.p.c..
Come detto sopra, già in corso di causa è stata emessa la pronuncia relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, pertanto la residua materia del contendere delle parti inerisce esclusivamente alla questione economica relativa alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni e posta in sede di separazione in capo al Per_1 Per_2 Pt_1 quale genitore non convivente con la prole maggiorenne.
Quanto a si deve tenere conto delle allegazioni della nel corso
Per_1 CP_1 del giudizio: la convenuta stessa in sede di udienza presidenziale ha affermato che “Mio figlio lavora alle dipendenze della società ”, a pagina 2 della comparsa di
Per_1 Pt_3 costituzione e risposta ha allegato che “è il figlio maggiore che, da marzo 2020 lavora
Per_1 con contratto a tempo determinato”, poi all'udienza di p.c. ha concluso chiedendo l'assegno di mantenimento per il solo figlio ( cfr. verbale d'udienza del 26/11/24 ) Per_2 ed infine nella comparsa conclusionale ha affermato che “nelle more del giudizio di divorzio, solo il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica”. Dunque il Collegio,
Per_1 soprattutto alla luce di tale ultima circostanza, conferma la revoca dell'obbligo in precedenza posto a carico di di contribuzione al mantenimento del Parte_1 figlio maggiorenne e ormai autosufficiente , già statuita in corso di Persona_3 causa dalla cit. ordinanza presidenziale del 19/3/21, che va fatta decorrere dalla mensilità di marzo 2020 in considerazione della predetta ammissione fatta dalla convenuta su tale decorrenza temporale della raggiunta autosufficienza economica di
Per_1
3 Quanto a vanno rammentati i presupposti per l'accoglimento della Per_2 domanda di contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni conviventi con l'ex coniuge che ne fa domanda.
In ordine a tale questione la Corte di Cassazione ha più volte da ultimo espresso i seguenti principii di diritto: “l'obbligo del genitore non convivente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne «non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni» (Cass. 17183/2020; Cass. 13/10/2021, n. 27904; cfr. anche Cass. n. 32529 del 14/12/2018).
Peraltro, da tempo, questa Corte aveva precisato l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro secondo le regole dell'art. 148 cod. civ. nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa» (Cass. 7990/1996; Cass. 2289/2001; cass. 23596/2006; Cass. 1773/2012; Cass.
12592/2016). Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto, quindi, al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio,
o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.” ( così, da ultimo, Cass. 8049 dell'11/3/22, fattispecie emessa in relazione a un figlio delle parti 24enne ).
Pertanto grava sul figlio, oppure sul genitore con lui convivente che formuli la domanda di contribuzione al mantenimento nei confronti dell'altro genitore,
l'onere della prova in ordine non soltanto alla mancanza di indipendenza economica del figlio stesso – precondizione del diritto preteso – ma anche che il medesimo abbia curato, con ogni possibile impegno, la sua preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Raggiunta la maggiore età, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si dovrà valutare, caso per caso, se egli possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso dapprima nella formazione e poi nella ricerca di un lavoro. Occorre, di conseguenza, che sia provato dal richiedente il suo impegno
4 rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla.
Ciò posto in diritto, nella specie dal compendio probatorio in atti emerge che non ha concluso il percorso scolastico nei tempi ordinari in quanto in Per_2 un a.s. è stato respinto. Il ragazzo ha conseguito il diploma di scuola superiore professionalizzante avendo studiato presso l'IPSIA di FR ( Istituto
Professionale Statale Industria e Artigianato ) e pertanto un istituto superiore che forma gli studenti nel settore dell'industria e dell'artigianato rilasciando loro un titolo idoneo ad immettersi nell'immediato nel mondo del lavoro. In atti non risulta che sia iscritto a qualche corso universitario. Per_2
Nel caso di specie la stessa per un verso ha affermato che ha CP_1 Per_2
“svolto lavori a tempo determinato, per brevi periodi” ( cfr. memoria conclusionale della convenuta, pag. 2 ) che però non svolge più da circa 2 anni ( i.f. della convenuta reso in data 14/10/22 ), e per altro verso nulla ha provato in ordine all'impegno di volto al reperimento di un'occupazione lavorativa duratura ( ad Per_2 esempio allegando l'iscrizione di presso il Centro per l'impiego ) o Per_2 all'impegno da lui profuso nel cercarla ( invii del curriculum e/o di sue candidature, eventuale svolgimento di colloqui di lavoro poi non andati a buon fine, ecc. ) al fine di dimostrare l'assenza di personale responsabilità di Per_2 nel ritardo a trovare un'occupazione lavorativa, né ha formulato in proposito alcuna istanza istruttoria.
In definitiva, in applicazione dei predetti principii al caso che ci occupa va disposta la revoca dell'obbligo posto in capo a di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne con decorrenza dal deposito della Per_2 presente sentenza.
Le spese di lite infine vanno compensate tra le parti, stante la mancata piena soccombenza di alcuna delle due parti ( in ragione in particolare della sostanziale non opposizione da parte della convenuta all'accoglimento dell'avversa domanda giudiziale relativamente al figlio ). Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di FR in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da in data 21/12/20, già Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sentenza non definitiva n. 423 del 26-27/4/22, così provvede:
5 a) revoca l'obbligo posto in capo a di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli maggiorenni e con decorrenza per Per_1 Per_2 dalla mensilità di marzo 2020 e per con decorrenza dalla Per_1 Per_2 data di deposito della presente sentenza;
b) spese di lite compensate.
Così deciso in FR, il 25/3/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di FR Sezione Civile
Il Tribunale di FR in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3387/20 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferrazzoli Liliana giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vitaterna Silvia giusta Controparte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 26/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/12/20 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con
[...]
. A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con rito Controparte_1 concordatario con la in Castro dei Volsci ( FR ) il 20/9/97; che dalla CP_1 loro unione coniugale sono nati i figli ( il 28/12/99 ) e ( il Per_1 Per_2
28/10/02 ); che con decreto di questo Tribunale del 30/10/18 è stata omologata
1 la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate tra i coniugi, tra le quali l'obbligo ivi posto in capo al di contribuire al mantenimento di Pt_1 entrambi i figli ( “circa il mantenimento di entrambi i figli (il maggiorenne è ancora non autonomo economicamente), il padre verserà mensilmente 250,00 € cadauno, a decorrere dal mese di omologa.
Specificando che detto importo seguirà le vicende lavorative del il quale, da sempre trasportatore- Pt_1 camionista, è stato, però, recentemente licenziato. Per cui, ove non si rioccupasse percependo gli stessi identici precedenti benefici economici, il mantenimento dei figli, dall'omologa in poi, sarà di 400,00 € mensili
(200,00 cad.)” ), oltre al 50% delle correlative spese straordinarie;
che non vi sono possibilità di riconciliazione tra i coniugi. L'attore ha concluso chiedendo pronunciarsi il divorzio tra le parti alle condizioni ivi indicate ( nessuna statuizione economica nei confronti del coniuge e del figlio in quanto Per_1 economicamente autosufficienti, e parimenti neppure nei confronti del figlio in ragione dell'assenza di reddito di esso attore ). Per_2
La si è costituita in giudizio, nulla contestando in relazione all'avversa CP_1 domanda di divorzio e resistendo alla restante domanda giudiziale dell'attore, chiedendo la pronuncia del divorzio alle diverse condizioni da essa indicate
( assegno di mantenimento per i due figli a carico dell'attore per l'importo complessivo di € 500,00 mensili, oppure in subordine di € 250,00 mensili per il solo laddove venisse dimostrata l'autosufficienza economica di ). Per_2 Per_1
In sede di udienza presidenziale del 17/3/21 le parti dichiaravano Par rispettivamente: il “ figlio lavora in virtù di contratto a tempo determinato alle Pt_1 Per_1 dipendenze della ditta Otella. studia presso un istituto tecnico professionale e ogni tanto svolge Per_2 qualche lavoro”, la “Mio figlio lavora alle dipendenze della società . Mio figlio CP_1 Per_1 Pt_3 frequenta l'IPSIA di FR”. Per_2
I provvedimenti presidenziali provvisori del 19/3/21, alla luce delle predette circostanze fattuali, hanno previsto la revoca della contribuzione economica in capo all'attore per il figlio e l'imposizione a carico del medesimo dell'onere Per_1 di contribuire al mantenimento del solo figlio a mezzo del versamento Per_2 alla convenuta della somma mensile di € 200,00, oltre rivalutazione annuale
ISTAT ed oltre al rimborso del 50% delle correlative spese straordinarie, confermando nel resto le condizioni della separazione.
Nel corso della conseguente fase contenziosa a cognizione piena innanzi al G.I.,
l'attore ha, tra l'altro, formulato istanza d'immediata spedizione della causa in
2 decisione per l'emissione di sentenza non definitiva in ordine alla questione dello status coniugale delle parti. Quindi il G.I. ha rimesso una prima volta la causa al
Collegio per tale decisione: con sentenza non definitiva n. 423 del 26-27/4/22 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes e la causa è stata rimessa al G.I. per il prosieguo della trattazione e dell'istruttoria del presente giudizio.
La fase contenziosa innanzi al G.I. è stata istruita con la documentazione complessivamente prodotta dalle parti nonché con l'escussione dell'interrogatorio formale della convenuta.
All'udienza del 26/11/24 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti di termini di giorni 60 + 20 ex art. 190 c.p.c..
Come detto sopra, già in corso di causa è stata emessa la pronuncia relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, pertanto la residua materia del contendere delle parti inerisce esclusivamente alla questione economica relativa alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni e posta in sede di separazione in capo al Per_1 Per_2 Pt_1 quale genitore non convivente con la prole maggiorenne.
Quanto a si deve tenere conto delle allegazioni della nel corso
Per_1 CP_1 del giudizio: la convenuta stessa in sede di udienza presidenziale ha affermato che “Mio figlio lavora alle dipendenze della società ”, a pagina 2 della comparsa di
Per_1 Pt_3 costituzione e risposta ha allegato che “è il figlio maggiore che, da marzo 2020 lavora
Per_1 con contratto a tempo determinato”, poi all'udienza di p.c. ha concluso chiedendo l'assegno di mantenimento per il solo figlio ( cfr. verbale d'udienza del 26/11/24 ) Per_2 ed infine nella comparsa conclusionale ha affermato che “nelle more del giudizio di divorzio, solo il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica”. Dunque il Collegio,
Per_1 soprattutto alla luce di tale ultima circostanza, conferma la revoca dell'obbligo in precedenza posto a carico di di contribuzione al mantenimento del Parte_1 figlio maggiorenne e ormai autosufficiente , già statuita in corso di Persona_3 causa dalla cit. ordinanza presidenziale del 19/3/21, che va fatta decorrere dalla mensilità di marzo 2020 in considerazione della predetta ammissione fatta dalla convenuta su tale decorrenza temporale della raggiunta autosufficienza economica di
Per_1
3 Quanto a vanno rammentati i presupposti per l'accoglimento della Per_2 domanda di contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni conviventi con l'ex coniuge che ne fa domanda.
In ordine a tale questione la Corte di Cassazione ha più volte da ultimo espresso i seguenti principii di diritto: “l'obbligo del genitore non convivente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne «non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni» (Cass. 17183/2020; Cass. 13/10/2021, n. 27904; cfr. anche Cass. n. 32529 del 14/12/2018).
Peraltro, da tempo, questa Corte aveva precisato l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro secondo le regole dell'art. 148 cod. civ. nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa» (Cass. 7990/1996; Cass. 2289/2001; cass. 23596/2006; Cass. 1773/2012; Cass.
12592/2016). Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto, quindi, al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio,
o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.” ( così, da ultimo, Cass. 8049 dell'11/3/22, fattispecie emessa in relazione a un figlio delle parti 24enne ).
Pertanto grava sul figlio, oppure sul genitore con lui convivente che formuli la domanda di contribuzione al mantenimento nei confronti dell'altro genitore,
l'onere della prova in ordine non soltanto alla mancanza di indipendenza economica del figlio stesso – precondizione del diritto preteso – ma anche che il medesimo abbia curato, con ogni possibile impegno, la sua preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Raggiunta la maggiore età, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si dovrà valutare, caso per caso, se egli possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso dapprima nella formazione e poi nella ricerca di un lavoro. Occorre, di conseguenza, che sia provato dal richiedente il suo impegno
4 rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla.
Ciò posto in diritto, nella specie dal compendio probatorio in atti emerge che non ha concluso il percorso scolastico nei tempi ordinari in quanto in Per_2 un a.s. è stato respinto. Il ragazzo ha conseguito il diploma di scuola superiore professionalizzante avendo studiato presso l'IPSIA di FR ( Istituto
Professionale Statale Industria e Artigianato ) e pertanto un istituto superiore che forma gli studenti nel settore dell'industria e dell'artigianato rilasciando loro un titolo idoneo ad immettersi nell'immediato nel mondo del lavoro. In atti non risulta che sia iscritto a qualche corso universitario. Per_2
Nel caso di specie la stessa per un verso ha affermato che ha CP_1 Per_2
“svolto lavori a tempo determinato, per brevi periodi” ( cfr. memoria conclusionale della convenuta, pag. 2 ) che però non svolge più da circa 2 anni ( i.f. della convenuta reso in data 14/10/22 ), e per altro verso nulla ha provato in ordine all'impegno di volto al reperimento di un'occupazione lavorativa duratura ( ad Per_2 esempio allegando l'iscrizione di presso il Centro per l'impiego ) o Per_2 all'impegno da lui profuso nel cercarla ( invii del curriculum e/o di sue candidature, eventuale svolgimento di colloqui di lavoro poi non andati a buon fine, ecc. ) al fine di dimostrare l'assenza di personale responsabilità di Per_2 nel ritardo a trovare un'occupazione lavorativa, né ha formulato in proposito alcuna istanza istruttoria.
In definitiva, in applicazione dei predetti principii al caso che ci occupa va disposta la revoca dell'obbligo posto in capo a di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne con decorrenza dal deposito della Per_2 presente sentenza.
Le spese di lite infine vanno compensate tra le parti, stante la mancata piena soccombenza di alcuna delle due parti ( in ragione in particolare della sostanziale non opposizione da parte della convenuta all'accoglimento dell'avversa domanda giudiziale relativamente al figlio ). Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di FR in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da in data 21/12/20, già Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sentenza non definitiva n. 423 del 26-27/4/22, così provvede:
5 a) revoca l'obbligo posto in capo a di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli maggiorenni e con decorrenza per Per_1 Per_2 dalla mensilità di marzo 2020 e per con decorrenza dalla Per_1 Per_2 data di deposito della presente sentenza;
b) spese di lite compensate.
Così deciso in FR, il 25/3/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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