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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/07/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai ORi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5028 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/01/1969, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Piras, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Piras, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/12/1990, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villacidro, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Pt_2
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi verrà assegnata, con gli arredi e le suppellettili, al OR per abitarvi Parte_1 unitamente al figlio appena divenuto maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente indipendente, che attualmente frequenta l'istituto alberghiero di Arbus.
3) Le figlie e invece sono maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 indipendenti.
4) La madre potrà utilizzare una parte della casa coniugale tutte le volte che rientrerà dalla Svizzera.
5) L'assegno unico erogato dall per il figlio verrà percepito CP_1 Per_1 direttamente e per intero dal OR . Parte_1
6) La madre contribuirà alle spese straordinarie, ludico sportive, scolastiche e medico sanitarie non coperte dal SSN che si renderanno necessarie per la salute e l'istruzione del figlio previamente concordate tra i coniugi e Per_1 successivamente fiscalmente documentate, nella misura del 50%.
Pag. 2 di 3 7) L'autovettura modello Mercedes targa ED062VD e il motoveicolo modello Yamaha targa CF86562 resteranno di proprietà e in uso esclusivo al NO
. Parte_1
8) I coniugi e , con le assegnazioni Parte_1 Parte_2 oggetto del presente ricorso definiranno ogni questione di carattere economico patrimoniale tra loro intercorsa.
9) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai ORi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5028 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/01/1969, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Piras, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Piras, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/12/1990, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villacidro, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Pt_2
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi verrà assegnata, con gli arredi e le suppellettili, al OR per abitarvi Parte_1 unitamente al figlio appena divenuto maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente indipendente, che attualmente frequenta l'istituto alberghiero di Arbus.
3) Le figlie e invece sono maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 indipendenti.
4) La madre potrà utilizzare una parte della casa coniugale tutte le volte che rientrerà dalla Svizzera.
5) L'assegno unico erogato dall per il figlio verrà percepito CP_1 Per_1 direttamente e per intero dal OR . Parte_1
6) La madre contribuirà alle spese straordinarie, ludico sportive, scolastiche e medico sanitarie non coperte dal SSN che si renderanno necessarie per la salute e l'istruzione del figlio previamente concordate tra i coniugi e Per_1 successivamente fiscalmente documentate, nella misura del 50%.
Pag. 2 di 3 7) L'autovettura modello Mercedes targa ED062VD e il motoveicolo modello Yamaha targa CF86562 resteranno di proprietà e in uso esclusivo al NO
. Parte_1
8) I coniugi e , con le assegnazioni Parte_1 Parte_2 oggetto del presente ricorso definiranno ogni questione di carattere economico patrimoniale tra loro intercorsa.
9) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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