Art. 2.
Il tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti di cui alla presente legge sara' fissato inizialmente dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Successivamente, a scadenze semestrali, tale tasso massimo si modifichera' automaticamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuto dalle aziende e dagli istituti di cui all'articolo 1; il tasso massimo stabilito rimarra', comunque, valido sino all'entrata in vigore di quello successivo.
Le modalita' delle variazioni automatiche del tasso massimo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione all'impresa medesima, per l'intera durata dei finanziamenti, di un contributo nel pagamento degli interessi in ragione:
del 50 per cento del tasso contrattuale per le unita' di stazza lorda eccedente le 3.000 tonnellate;
del 60 per cento del tasso contrattuale per le navi destinate a servizi turistici, ordinate entro il 30 giugno 1979, nonche' per le unita' di stazza lorda inferiore alle 3.000 tonnellate.
Il tasso contrattuale sopra indicato non potra', comunque, essere superiore al tasso massimo di riferimento di cui al primo comma.
Il tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti di cui alla presente legge sara' fissato inizialmente dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Successivamente, a scadenze semestrali, tale tasso massimo si modifichera' automaticamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuto dalle aziende e dagli istituti di cui all'articolo 1; il tasso massimo stabilito rimarra', comunque, valido sino all'entrata in vigore di quello successivo.
Le modalita' delle variazioni automatiche del tasso massimo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione all'impresa medesima, per l'intera durata dei finanziamenti, di un contributo nel pagamento degli interessi in ragione:
del 50 per cento del tasso contrattuale per le unita' di stazza lorda eccedente le 3.000 tonnellate;
del 60 per cento del tasso contrattuale per le navi destinate a servizi turistici, ordinate entro il 30 giugno 1979, nonche' per le unita' di stazza lorda inferiore alle 3.000 tonnellate.
Il tasso contrattuale sopra indicato non potra', comunque, essere superiore al tasso massimo di riferimento di cui al primo comma.