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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/11/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 1348 dell'anno 2021
Pendente tra
Parte_1
avv.ti DE SANTIS FABIO, MARINO MARIO parte attrice contro
CP_1
avv. NICOLINI ANDREA parte convenuta
Con le conclusioni così precisate:
PER PARTE ATTRICE : Parte_1
“Voglia il Tribunale, in accoglimento della spiegata domanda, accertato che la moto MV Agusta offerta in permuta dal sig. presenta i vizi denunciati e rilevati dall'esperita C.T.U., dichiarare risolto CP_1 il contratto di permuta stipulato tra le parti in data 25.06.2020 per fatto e colpa del convenuto, e condannare il medesimo: a) a restituire la Ducati targata EB26437 presso la sede di Udine dell'attrice e a ritirare la M.V. Agusta targata DR45266 data in permuta;
b) a corrispondere un indennizzo di € 100,00 giornaliere per l'uso della moto o - il che è lo stesso - per il mancato suo uso da parte di
[...]
c) a corrispondere il risarcimento del danno per mancata vendita della moto in periodo estivo, Pt_1 pari al deprezzamento del 30% del suo valore, oltre al rimborso delle ulteriori spese incontrate dall'attrice. Con vittoria di spese e di onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e accessori di legge”
PER PARTE CONVENUTA DEL NOCE LUCA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, 1. preliminarmente e nonostante questa sia già stata espletata, si rileva e reitera nuovamente l'eccezione di inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio e la sua inutilizzabilità, in quanto del tutto esplorativa, su entrambi i mezzi di cui alla CTU, essendo controparte decaduta per non aver denunciato nei termini di legge il vizio e P a g . 1 | 6 non avendo in ogni caso allegato precisamente la sua allocazione. Inoltre non è stata prodotta alcuna perizia, fotografia o altro documento volto a sostenere quanto affermato da controparte. Per tutti questi motivi la Ctu è stata assunta senza i presupposti in fatto ed in diritto e pertanto è da dichiararsi inutilizzabile ai fini della decisione, anche in virtù del fatto che il CTU, nella redazione del proprio elaborato, ha utilizzato documentazione non ritualmente prodotta dalle parti nel giudizio, in particolar modo le fotografie consegnate all'ausiliario del Giudice da parte del CTP di in violazione delle Pt_1 preclusioni di legge.
2. nel merito rigettare la domande di parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e per esser decaduta dalla denuncia del vizio e, riconosciuta la violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza precontrattuale e contrattuale di riconosciuto Pt_1 l'inadempimento per la mancata consegna della documentazione attestante la proprietà del mezzo, rilevata inoltre la violazione degli obblighi di garanzia per vizi del Motociclo Ducati VE tg. EB26437: dichiarare risolto il contratto stipulato tra le parti per inadempimento e colpa di parte attrice, per l'effetto condannarla: a) alla restituzione della tg. DR45266 unitamente ai vari pezzi di CP_2 ricambio presso la residenza del sig. a cura e spese della stessa, nonché alla restituzione CP_1 della somma di Euro 4.000,00 versati dal al momento della conclusione del contratto, b) CP_1 corrispondere a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 3.000,00 a titolo di spese sostenute per la consegna dei mezzi e per il mancato utilizzo del motociclo acquistato, ed Euro 4.500,00 per l'acquisto di un altro motociclo, oltre interessi e spese successive ed occorrende.
3. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre ad accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 21.12.2020, la conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1 CP_1 Tribunale di Udine.
Costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito. CP_1
Con ordinanza del 13.4.21 il G.I. dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Udine in favore del Tribunale di Massa, dinanzi al quale il processo era riassunto da , che rassegnava le conclusioni Pt_1 in epigrafe.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda avversa e formulando riconvenzionale CP_1 (risoluzione del contratto per inadempimento di parte attrice e risarcimento del danno).
La causa era istruita con assunzione della prova orale e disponendo CTU.
Si dà atto che il fascicolo era riassegnato alla scrivente in forza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.22.
All'udienza del 4.7.25, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed erano assegnati i termini ex art. 190 cpc.
IN FATTO
Rs Moto, in data 25 giugno 2020, sottoscriveva contratto con (doc. 1 parte attrice), in CP_1 virtù del quale quest'ultimo acquistava la proprietà di una moto usata Ducati VE Carbon targata EB26437. si impegnava a versare il corrispettivo di € 9.700,00 e, a parziale pagamento, offriva CP_1 in permuta la moto del padre, MV Agusta modello Brutale 990 R targata DR45266, Persona_1 il cui valore veniva stimato in € 5.700,00; di conseguenza, l'importo del conguaglio a carico dell'acquirente era determinato in € 4.000,00. Tale somma era versata il medesimo giorno (doc. 2 parte attrice).
La moto oggetto di permuta era sottoposta a verifiche da Rs Moto, all'esito dei quali, il 14 luglio 2020, risultava avere il telaio rotto, per la cui sostituzione era stimata una spesa pari a € 3.500,00. Conseguentemente, rifiutava di portare a compimento il passaggio di proprietà della Pt_1 Pt_2
, denunciando il vizio riscontrato (doc.
3 - messaggio Whatsapp del 15.7.2020).
[...]
Alle contestazioni mosse dalla società, rispondeva il 22.7.2020 il legale di che faceva presente CP_1 come dal “Portale dell'automobilista” risultasse che la Ducati, all'atto della revisione, aveva percorso 157.000 km (doc. 4 parte attrice) e non, invece, 18.112,00 km, come da contachilometri di bordo e come comunicato tramite la proposta di acquisto da Quest'ultima, in proposito, replicava Pt_1
P a g . 2 | 6 evidenziando la correttezza del dato di 18.112,00 km, costituendo l'indicazione di 157.000 Km mero errore di trascrizione. contestava parzialmente la ricostruzione di parte attrice, precisando che oggetto del CP_1 contratto era la permuta tra la e il motociclo intestato a oltre a svariati Parte_2 Persona_1 pezzi di ricambio (mail del 23.6.2020), per un valore complessivo di euro 5.700,00, con pagamento di un conguaglio di € 4.000,00, corrisposti tramite bonifico bancario.
Eccepiva la decadenza dalla garanzia per vizi, essendo la denuncia avvenuta oltre termine. Evidenziava, altresì, che, mentre il padre, proprietario della all'atto della sottoscrizione del contratto, CP_2 aveva consegnato a tutta la documentazione necessaria per la trascrizione al PRA, Pt_1 Pt_1 non aveva provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione della e aveva consegnato Pt_2 unicamente ricevuta sostitutiva del documento di circolazione, che, una volta scaduto, aveva determinato per l'impossibilità di circolare con il mezzo, per non incorrere nelle sanzioni di CP_1 cui all'art. 94 c.d.s..
***
In primo luogo, priva di pregio è la censura di nullità della CTU mossa da parte convenuta (cfr. pag. 6 memorie conclusionali “Nello specifico l'Ing. è andato oltre tali limiti perché ha CP_1 Parte_3 utilizzato documentazione non ritualmente prodotta dalle parti nel giudizio, infatti le fotografie che il perito pone alla base delle proprie conclusioni circa la corrispondenza del danno lamentato da parte attrice a quello presente sul motociclo, non sono state prodotte ritualmente in giudizio, ma consegnate all'ausiliario del Giudice da parte del CTP di . Infatti il doc. 3 a cui fa riferimento il CTU, come Pt_1
“fotografie presenti in atti” - si veda la fig. 3 a pag. 10 ed al par. 6.2, pag. 27 della relazione peritale - non è altro che un messaggio Whatsapp, in cui si nota l'icona di invio di file multimediali. E' lo stesso CTU, di fronte alle contestazioni del CTP del convenuto, ad ammettere che il documento menzionato non è altro che lo screenshot di un messaggio e che le fotografie a colori gli sono state fornite dal CTP di parte attrice (pagine 27, 32 e 33 della relazione definitiva del CTU) […]
Per questi motivi
la CTU espletata è da dichiarare senz'altro nulla poiché si basa su documenti acquisiti irritualmente”). Detta censura si fonda sull'aver il CTU posto a base delle proprie conclusioni foto irritualmente prodotta dal ctp dell'attrice. Si tratta, nello specifico, di quella riportata a pag. 10, recante n. 3, che, in realtà, ritrae chiaramente il componente effigiato al doc. 3 di parte attrice (è visivamente evidente anche la medesima screpolatura), ritualmente prodotto in allegato alla comparsa in riassunzione, seppur ivi visibile in bianco e nero e non a colori. Peraltro, la rilevanza della fotografia in questione, nell'economia della valutazione complessivamente svolta dal CTU, è del tutto trascurabile, avendo lo stesso provveduto a ispezione diretta sul mezzo.
Premesso, poi, che sull'acquirente incombe l'onere della prova della tempestività della denuncia, dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, mentre sul venditore la prova liberatoria, si osserva che:
- Ai sensi dell'art. 1511 deve aversi riguardo, quanto al dies a quo per la denuncia dei vizi, al giorno del ricevimento della cosa;
- La denuncia dei vizi da parte di Rs Moto relativi alla risale al 15.7.2020 (doc. 3 CP_2 attrice), a fronte di una consegna del bene avvenuta il 3.7.2020 (cfr. pag. 3 punto 5 comparsa di costituzione e risposta – dato incontestato);
- Che la denuncia del vizio sia avvenuta il 15.7.20 a mezzo messaggio Whatsapp è confermato dal teste , escusso all'udienza del 22.3.24; Testimone_1
- Nondimeno, la rottura del telaio costituisce vizio occulto, in quanto il CTU evidenzia come
“Solo con specifici accertamenti, quali quelli effettuati nel contraddittorio fra le parti, durante le operazioni peritali, si poteva evidenziare che le due anomalie, visibili esternamente, erano effettivamente screpolature ma non dei tubolari del telaio quanto di un importante strato di stucco che era stato applicato per nascondere una deformazione sul tubolare inferiore destro” (pag. 26 relazione) e, ancora “La zona sinistra del telaio, corrispondente a quella deformata a destra, veniva anch'essa ricoperta di stucco pur non presentando deformazioni, probabilmente
P a g . 3 | 6 con l'unica finalità di rendere apparentemente simmetrico il telaio dopo l'intervento effettuato sulla parte destra;
le parti stuccate venivano quindi levigate e verniciate” (pag. 17 relazione CTU). In tal modo, il CTU ha dato atto che le screpolature, pur se visibili, avrebbero potuto essere percepite nella loro reale entità solo in esito ad approfondite analisi tecniche. Inoltre, si evidenzia, altresì, che, seppur “per un esperto conoscitore delle sarebbe stato CP_2 agevole rilevare una anomalia sul telaio della Brutale 990R oggetto di causa, in quanto, l'applicazione dello strato di stucco cambiava la geometria del telaio” (pag. 26 relazione), la non era specializzata nel trattare modelli di tale marchio, di talché il vizio si riconferma Pt_1 come non immediatamente percepibile in esito a controlli routinari (cfr. pag. 40: “Per avere contezza di ciò sarebbe stato necessario che chi aveva controllato la avesse una Per_2 conoscenza approfondita dello specifico modello del motociclo e della particolare forma di quel telaio, conoscenza che a parere dello scrivente può essere pretesa solo da un concessionario ufficiale”);
- Non risulta, quindi, maturata la decadenza dalla denuncia per vizi da parte della Pt_1 tempestivamente eccepita da nel primo atto difensivo;
CP_1
- La rottura del telaio costituisce vizio di non scarsa importanza che legittima la risoluzione, trattandosi di componente essenziale della moto tale da dispiegare incidenza sulla dinamica del veicolo (cfr. pag. 41 relazione);
- la difformità tra il chilometraggio indicato dalla Rs Moto e quello risultante dal “Portale dell'automobilista” è indicatore sì rilevante per individuare la qualità del bene, ma non costituisce un vizio intrinseco dello stesso (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 29653 del 2018). Peraltro, incidentalmente si osserva che il CTU ha concluso che le condizioni della fossero Parte_2
“più che buone e lo stato generale dello stesso non denuncia usure o evidenze che possano essere ricondotte a percorrenze così elevanti quali quelle desumibili dal Portale dell'Automobilista” (pag. 29 relazione);
- conseguentemente non opera la garanzia redibitoria per il CP_1
- ha comunque richiesto pronunciarsi la risoluzione per inadempimento della CP_1 Pt_1 per non aver essa consegnato la documentazione necessaria ai fini della trascrizione del passaggio di proprietà;
- Pacifico è che non abbia consegnato tale documentazione, in quanto circostanza Pt_1 ammessa dalla stessa attrice, che, tuttavia, ha eccepito l'inadempimento di controparte;
- Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e abbia causato il comportamento della controparte (ex multis Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 11 febbraio 2020 n. 3273);
- Antecedente logico dell'inadempimento di Rs pur grave (cfr. Pt_1 Sez. 2, Sentenza n. 2914 del 04/04/1997) è certamente l'inadempimento – ancor più grave - di che ha consegnato un mezzo difettato (e peraltro modificato in modo tale da rendere CP_1 non immediatamente percepibile il vizio, ciò di cui dà ampiamente atto il CTU). Ciò si evince dal fatto che l'autotutela di è stata posta in essere immediatamente dopo la scoperta Pt_1 del vizio di non scarsa importanza e proprio a cagione di esso;
- l'azione di risarcimento danni proposta ai sensi dell'art. 1494, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente (per l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, per il mancato utilizzo della stessa, per il lucro cessante da mancata rivendita del bene), è ammissibile cumulativamente all'azione di risoluzione del contratto (Cass. n. 26852/2013) ed è soggetta alla decadenza e alla prescrizione di cui all'art. 1495 (Cass. n. 728/2001);
P a g . 4 | 6 - Il danno, nondimeno, deve essere provato da chi si assuma danneggiato secondo i consueti canoni di riparto dell'onere probatorio;
- Rs Moto non ha fornito la prova del danno per mancata vendita della moto in periodo estivo, indicato in misura pari al deprezzamento del 30% del suo valore, né il lucro cessante per mancato utilizzo della VE , invero soltanto allegati ma del tutto indimostrati;
Pt_2 Pt_2
- Non vi sono i presupposti per procedersi alla determinazione in via equitativa (Sez. 3 - , Ordinanza n. 29486 del 15/11/2024: “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito”);
- Rs neppure ha fornito la prova del danno emergente relativo ai costi di sostituzione del Pt_1 telaio della in quanto trattasi di importi solo stimati dal CTU, ma rispetto ai quali CP_2 non risulta documentato alcun esborso;
- Dalla risoluzione del contratto deriva l'obbligo restitutorio per entrambe le parti, con la precisazione che, considerato più grave l'inadempimento di le spese correlate CP_1 all'obbligazione restitutoria dovranno porsi a suo carico, e con l'ulteriore precisazione che risulta la consegna da parte di a anche di pezzi di ricambio (cfr. doc. 2 CP_1 Pt_1 convenuto);
- Ai sensi dell'art. 1510, applicabile in forza del richiamo ex art. 1555, “In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa. Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere;
le spese del trasporto sono a carico del compratore”; conseguentemente, la dovrà essere riconsegnata a nella sede di Controparte_3 Pt_1 Udine (o affidata al vettore con spese a carico di e la – e i relativi pezzi CP_1 CP_2 di ricambio- dovranno essere riconsegnati a presso il proprio domicilio (o affidati al CP_1 vettore) con spese a carico sempre di CP_1
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte), operata la compensazione per 1/2 in ragione della soccombenza reciproca:
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
RIDUZIONI (50 % sul compenso per art. 4 c.1 ult. parte)
P a g . 5 | 6 Compenso al netto delle riduzioni €2.538,50
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti, nonché spese di CTU.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, sulla domanda di nei confronti di , nonché sulla domanda riconvenzionale proposta Parte_1 CP_1 da nei confronti di , così dispone: CP_1 Parte_1
DICHIARA risolto il contratto stipulato tra le parti in data 25.06.2020 per inadempimento del convenuto
CP_1
CONDANNA alle spese connesse agli obblighi restitutori come in parte motiva;
CP_1
CONDANNA alla rifusione a delle spese di lite, operata la CP_1 Parte_1 compensazione per 1/2, che liquida in € 2538,50 a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA se e come per legge dovuti, oltre spese generali nella misura del 15% e spese di CTU.
MASSA, li 06/11/2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 6 | 6