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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9119 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.45244/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Agri 1 presso gli Parte_1
Avv.ti Massimo Nappi e Marco Nappi che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE E in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024, Per_1 prot.37875 e con essa elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' Roma, via Cesare Beccaria, n. CP_2
29.
RESISTENTE
all'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla indennità ex art.1 comma 179 ss. L.232/2016 dal 1.5.2024 e per l'effetto condanna l' al pagamento della CP_1 citata prestazione dal 1.5.2024 oltre accessori di legge. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 che si liquidano in €4.637,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da liquidarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 18.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 9.12.2024 e ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' avanzando le CP_3 seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità ex art. 1, co. 179 ss., l. 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “Ape
” e ciò far data dalla domanda amministrativa del 15/04/2024, o da altra data CP_1 CP_ accertata di giustizia, e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla liquidazione della prestazione a decorrere dal 15/4/2024 o da quell'altra data accertata di giustizia, con il pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre accessori di legge. Con il favore delle spese e compensi professionali (oltre spese generali, iva e CPA) da distrarsi agli Avv.ti Nappi dichiaratisi antistatari.” Deduceva la ricorrente:
- che in data 16.10.2015 era stata assunta dalla società bacino Sud Scarl con inquadramento al III livello CCNL dipendenti imprese edili ed affini con decorrenza 19.10.2025 e che con lettera del 16.7.2018 era stata licenziata con licenziamento disciplinare;
- che in data 19.7.2018 aveva sottoscritto una conciliazione presso la sede Cont
di Roma;
- che aveva ottenuto il pagamento della NASpI per 344 giorni dal 23.8.2018;
- che in data 12.4.2024 aveva presentato domanda per verifica del requisito contributivo per beneficiare della indennità ex art.1 commi 179-186 L.232/2016 c.d. Ape Sociale;
- che in data 15.4.2024 aveva presentato domanda di anticipo pensionistico per Ape Sociale;
- che la domanda era stata respinta da con motivazione rettificata in sede CP_1 di autotutela con la seguente motivazione:”Non si trova nella seguente condizione: aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo;
- aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa;
- aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”
- che aveva presentato ricorso amministrativo avverso detto provvedimento rimasti senza riscontro. Premessi tali fatti deduceva di avere i requisiti per fruire dell'APE SOCIALE essendo stata licenziata con licenziamento disciplinare dal datore di lavoro. Deduceva che l'interpretazione della legge non escludeva il licenziamento per giusta causa dalle ipotesi di disoccupazione involontaria. Deduceva altresì di possedere il requisito anagrafico, contributivo e di aver percepito l'indennità di disoccupazione per il periodo richiesto dalla legge. Avanzava pertanto le conclusioni sopra specificate. Cont 2. Si costituiva l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Deduceva che la norma richiedeva tassativamente per l'accesso all'APE SOCIALE che il rapporto di lavoro fosse cessato per :
1. licenziamento, anche collettivo,
2. dimissioni per giusta causa,
3. risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604 Deduceva che la ricorrente era stata licenziata per giusta causa e che pertanto tale ipotesi non rientrava nelle ipotesi tassative previste dalla legge che presupponevano una cessazione del rapporto non dovuta a volontà del lavoratore. In via subordinata deduceva che la decorrenza della prestazione non poteva essere individuata dalla domanda in quanto la decorrenza era individuata dall'Ente a seguito di verifica ella effettiva copertura finanziaria, previo monitoraggio delle domande positivamente certificate Deduceva pertanto l'inammissibilità della domanda così come proposta. Avanzava le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice adìto respingere il ricorso in quanto inammissibile ovvero infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato. Vinte le spese di lite.”
3.Alla prima udienza del 27.3.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e il giudice rinviava la causa al 18.9.2025 per discussione con termine per note. Alla udienza del 18.9.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza, DIRITTO
4.La domanda è fondata . L'art.1 comma 179 lettera a) L.232/2016 prevede che possano accedere all'APE sociale i soggetti che: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
L'art.2 del DPCM 88/2017 ha confermato tali requisiti prevedendo alla lettera a) : a) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante;
5.L deduce che il licenziamento per giusta causa non rientra tra tali CP_1 ipotesi. Tale interpretazione non è condivisibile. Si richiama al riguardo quanto ritenuto dalla Corte di Appello di Bari con sentenza emessa in data 21.11.2023 nel procedimento n. 73/2022 allegata da parte ricorrente . la Corte ha infatti precisato “
Né può ritenersi che il recesso per giusta causa sarebbe imputabile al lavoratore perché a prescindere da ogni considerazione sulla sua fondatezza, ove la legge avesse inteso tracciare una tale distinzione avrebbe specificato i casi di recesso datoriale esclusi dall'accesso al beneficio e così non è stato avendo il legislatore indicato solo l'ipotesi di licenziamento anche collettivo. Poiché l' non ha contestato la sussistenza degli altri requisiti richiesti CP_1 dalla norma, requisiti peraltro documentati da parte ricorrente con gli allegati, sussiste certamente il diritto della ricorrente al beneficio richiesto. 6.In ordine alla decorrenza, l' ha dedotto che la decorrenza è CP_1 individuata dall'ente dopo aver verificato la sussistenza della copertura finanziaria ex art.6 DPCM 88/2017 che recita:
“1. In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE CP_ sociale di cui all'articolo 4, l' comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro il 30 giugno dell'anno 2018: a) il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11; b) il riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza dell'APE sociale in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile per l'accesso all'APE sociale viene comunicata in data successiva in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11; c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni. CP_ 2. L' comunica all'interessato l'esito delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale prese in considerazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 31 dicembre di ciascun anno.” Pertanto, accertata la sussistenza dei requisiti in capo alla ricorrente per beneficare dell'APE sociale, la decorrenza è quella prevista per legge all'esito della verifica della copertura finanziaria da parte dell' e in caso di CP_1 sussistenza di detta copertura dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Nel caso di specie l' non ha provato la carenza di copertura finanziaria e, CP_1 pertanto la stessa deve ritenersi sussistere. L' deve quindi essere condannato al pagamento della prestazione CP_1 richiesta dal 1.5.2024 ( primo giorno del mese successivo alla domanda), oltre accessori di legge. 7.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla indennità ex art.1 comma 179 ss. L.232/2016 dal 1.5.2024 e per l'effetto condanna l' al pagamento della CP_1 citata prestazione dal 1.5.2024 oltre accessori di legge. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 che si liquidano in €4.637,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da liquidarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 18.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.45244/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Agri 1 presso gli Parte_1
Avv.ti Massimo Nappi e Marco Nappi che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE E in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024, Per_1 prot.37875 e con essa elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' Roma, via Cesare Beccaria, n. CP_2
29.
RESISTENTE
all'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla indennità ex art.1 comma 179 ss. L.232/2016 dal 1.5.2024 e per l'effetto condanna l' al pagamento della CP_1 citata prestazione dal 1.5.2024 oltre accessori di legge. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 che si liquidano in €4.637,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da liquidarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 18.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 9.12.2024 e ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' avanzando le CP_3 seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità ex art. 1, co. 179 ss., l. 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “Ape
” e ciò far data dalla domanda amministrativa del 15/04/2024, o da altra data CP_1 CP_ accertata di giustizia, e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla liquidazione della prestazione a decorrere dal 15/4/2024 o da quell'altra data accertata di giustizia, con il pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre accessori di legge. Con il favore delle spese e compensi professionali (oltre spese generali, iva e CPA) da distrarsi agli Avv.ti Nappi dichiaratisi antistatari.” Deduceva la ricorrente:
- che in data 16.10.2015 era stata assunta dalla società bacino Sud Scarl con inquadramento al III livello CCNL dipendenti imprese edili ed affini con decorrenza 19.10.2025 e che con lettera del 16.7.2018 era stata licenziata con licenziamento disciplinare;
- che in data 19.7.2018 aveva sottoscritto una conciliazione presso la sede Cont
di Roma;
- che aveva ottenuto il pagamento della NASpI per 344 giorni dal 23.8.2018;
- che in data 12.4.2024 aveva presentato domanda per verifica del requisito contributivo per beneficiare della indennità ex art.1 commi 179-186 L.232/2016 c.d. Ape Sociale;
- che in data 15.4.2024 aveva presentato domanda di anticipo pensionistico per Ape Sociale;
- che la domanda era stata respinta da con motivazione rettificata in sede CP_1 di autotutela con la seguente motivazione:”Non si trova nella seguente condizione: aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo;
- aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa;
- aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”
- che aveva presentato ricorso amministrativo avverso detto provvedimento rimasti senza riscontro. Premessi tali fatti deduceva di avere i requisiti per fruire dell'APE SOCIALE essendo stata licenziata con licenziamento disciplinare dal datore di lavoro. Deduceva che l'interpretazione della legge non escludeva il licenziamento per giusta causa dalle ipotesi di disoccupazione involontaria. Deduceva altresì di possedere il requisito anagrafico, contributivo e di aver percepito l'indennità di disoccupazione per il periodo richiesto dalla legge. Avanzava pertanto le conclusioni sopra specificate. Cont 2. Si costituiva l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Deduceva che la norma richiedeva tassativamente per l'accesso all'APE SOCIALE che il rapporto di lavoro fosse cessato per :
1. licenziamento, anche collettivo,
2. dimissioni per giusta causa,
3. risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604 Deduceva che la ricorrente era stata licenziata per giusta causa e che pertanto tale ipotesi non rientrava nelle ipotesi tassative previste dalla legge che presupponevano una cessazione del rapporto non dovuta a volontà del lavoratore. In via subordinata deduceva che la decorrenza della prestazione non poteva essere individuata dalla domanda in quanto la decorrenza era individuata dall'Ente a seguito di verifica ella effettiva copertura finanziaria, previo monitoraggio delle domande positivamente certificate Deduceva pertanto l'inammissibilità della domanda così come proposta. Avanzava le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice adìto respingere il ricorso in quanto inammissibile ovvero infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato. Vinte le spese di lite.”
3.Alla prima udienza del 27.3.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e il giudice rinviava la causa al 18.9.2025 per discussione con termine per note. Alla udienza del 18.9.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza, DIRITTO
4.La domanda è fondata . L'art.1 comma 179 lettera a) L.232/2016 prevede che possano accedere all'APE sociale i soggetti che: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
L'art.2 del DPCM 88/2017 ha confermato tali requisiti prevedendo alla lettera a) : a) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante;
5.L deduce che il licenziamento per giusta causa non rientra tra tali CP_1 ipotesi. Tale interpretazione non è condivisibile. Si richiama al riguardo quanto ritenuto dalla Corte di Appello di Bari con sentenza emessa in data 21.11.2023 nel procedimento n. 73/2022 allegata da parte ricorrente . la Corte ha infatti precisato “
Né può ritenersi che il recesso per giusta causa sarebbe imputabile al lavoratore perché a prescindere da ogni considerazione sulla sua fondatezza, ove la legge avesse inteso tracciare una tale distinzione avrebbe specificato i casi di recesso datoriale esclusi dall'accesso al beneficio e così non è stato avendo il legislatore indicato solo l'ipotesi di licenziamento anche collettivo. Poiché l' non ha contestato la sussistenza degli altri requisiti richiesti CP_1 dalla norma, requisiti peraltro documentati da parte ricorrente con gli allegati, sussiste certamente il diritto della ricorrente al beneficio richiesto. 6.In ordine alla decorrenza, l' ha dedotto che la decorrenza è CP_1 individuata dall'ente dopo aver verificato la sussistenza della copertura finanziaria ex art.6 DPCM 88/2017 che recita:
“1. In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE CP_ sociale di cui all'articolo 4, l' comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro il 30 giugno dell'anno 2018: a) il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11; b) il riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza dell'APE sociale in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile per l'accesso all'APE sociale viene comunicata in data successiva in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11; c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni. CP_ 2. L' comunica all'interessato l'esito delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale prese in considerazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 31 dicembre di ciascun anno.” Pertanto, accertata la sussistenza dei requisiti in capo alla ricorrente per beneficare dell'APE sociale, la decorrenza è quella prevista per legge all'esito della verifica della copertura finanziaria da parte dell' e in caso di CP_1 sussistenza di detta copertura dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Nel caso di specie l' non ha provato la carenza di copertura finanziaria e, CP_1 pertanto la stessa deve ritenersi sussistere. L' deve quindi essere condannato al pagamento della prestazione CP_1 richiesta dal 1.5.2024 ( primo giorno del mese successivo alla domanda), oltre accessori di legge. 7.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla indennità ex art.1 comma 179 ss. L.232/2016 dal 1.5.2024 e per l'effetto condanna l' al pagamento della CP_1 citata prestazione dal 1.5.2024 oltre accessori di legge. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 che si liquidano in €4.637,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da liquidarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 18.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso