Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5196/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in MO, Via Biagio Petrocelli n. 18, presso lo studio dell'Avv.
SANZONE DANIELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in MO, Via Goethe n. 22, presso lo studio dell'Avv. CULOTTA FILIPPO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 14/11/2024 (matrimonio celebrato in MO, il 05/07/2016); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14/2/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e la figlia minore della coppia resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, fissandone il domicilio prevalente, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna;
2) la casa coniugale, sita in Via Del Cedro n.
6 - MO resterà assegnata alla sig.ra , unitamente ai mobili che l'arredano; la sig.ra si farà Pt_1 Pt_1 carico integralmente del pagamento del canone di locazione, delle spese condominiali e di tutte le spese inerenti.
La sig.ra si obbliga ad effettuare, entro la data dell'udienza di Pt_1 comparizione personale dei coniugi, le volture delle utenze della casa familiaree il Sig. si obbliga a rimborsare i soli costi per le relative CP_1 volture, rimanendo a carico della sig.ra il pagamento delle utenze. Pt_1
Il Sig. si impegna a effettuare entro 10 giorni dalla sottoscrizione CP_1 del presente accordo il cambio di residenza.
3) il sig. eserciterà il diritto di visita, salvo diverso accordo, per due CP_1 pomeriggi la settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 17.30 fino alle ore
21,00con accompagnamento presso il domicilio materno, nonché nei weekend alternati, dal venerdì dalle ore 18.00 e fino alle ore 21,00 della domenica, con pernottamento presso il domicilio paterno e con onere in capo al padre di accompagnare la figlia presso il domicilio materno nei periodi non scolastici al termine del periodo di visita;
4) con riferimento al periodo delle festività, salvo diverso accordo, la minore trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni, la Vigilia o il giorno del
Natale, il 31/12 o il Capodanno, restando per il resto invariato il calendario ordinario;
per le festività pasquali, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno e l'altro genitore, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e sempre secondo il criterio della rotazione e dell'alternanza annuale le ulteriori festività civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, 26 dicembre e 6 gennaio);
2 5) per il periodo estivo il sig. avrà facoltà di tenere con sé la figlia CP_1 minore per un periodo di una settimana nel mese di luglio o agostoda concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. Analogo periodo avrà diritto di trascorrere in via esclusiva la madre, intendendosi sospeso il diritto di visita del padre. Per il restante periodo le parti osserveranno il calendario ordinario, salvo diverso accordo;
6)il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1 mese, la somma di euro 300,00, rivalutabili ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
7)le spese straordinarie del minore saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale di MO che qui di seguito si riporta:
SPESE EXTRA-ASSEGNO RIMBORSABILI (LIMITATAMENTE AD
ALIQUOTA DOVUTA DA ALTRO GENITORE) ANCHE SE SOSTENUTE SENZA
PREVENTIVA CONCERTAZIONE E/O ACCORDO TRA I GENITORI
- spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese di istruzione relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo- scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
SPESE EXTRA-ASSEGNO IL CUI RIMBORSO È INVECE CONDIZIONATO
3 AL PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese di istruzione relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola, dopo scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento della patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SILENZIO-ASSENSO SU SPESE EXTRA-ASSEGNO SANITARIE
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, va previsto, a carico del genitore che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni
4 successivi, una eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nel limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
MODALITA' DI RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
8)le parti concordano espressamente che l'assegno unico e universaleper la figlia interamente a beneficio della sig.ra quindi Per_1 Parte_2 essere versato direttamente dagli enti competenti per intero a quest'ultima;
9)le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunziando reciprocamente all'assegno di mantenimento;
10)i coniugi concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti di identità e dei passaporti,nonché di quelli della figlia minore;
11)le parti di comune accordo stabiliscono che le superiori condizioni avranno efficacia fin dal momento della sottoscrizione;
12)le parti convengono che le spese legali del presente procedimento si intendonoreciprocamente compensate, con rinunzia dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà professionale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
5 Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di MO (atto n. 52 P. 1, Anno 2016) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in MO, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/3/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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