Ordinanza cautelare 1 febbraio 2022
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 23/04/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01431/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Luisa Bordeaux, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria 8 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. luisa.bordeaux@lecco.pecavvocati.it;
contro
Ministero dell’interno e Questura di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici sono domiciliati in Milano, via C. Freguglia 1;
per l’annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del 7 giugno 2021, notificato il 20 ottobre 2021, con cui il Questore di -OMISSIS- ha revocato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione rilasciato al ricorrente il 17 gennaio 2019 e rigettato la sua istanza di rinnovo del titolo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del 3 aprile 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con decreto n. -OMISSIS- del 7 giugno 2021, notificato il 20 ottobre 2021, il Questore di -OMISSIS- ha revocato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione rilasciato al ricorrente il 17 gennaio 2019 e rigettato la sua istanza di rinnovo del titolo stesso, perché lo straniero è da ritenersi persona socialmente pericolosa ai sensi degli artt. 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e 1, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in considerazione dei precedenti penali e di polizia ivi riportati, conseguenti ad una condotta antigiuridica e antisociale osservata nel tempo e costantemente orientata al mancato rispetto delle comuni regole di civile convivenza;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 17 dicembre 2021 e depositato il 4 gennaio 2022, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando:
I) violazione di legge ed eccesso di potere, in considerazione delle gravi condizioni di salute del ricorrente;
II) violazione di legge ed eccesso di potere, per mancata considerazione della situazione lavorativa e familiare del ricorrente;
III) violazione di legge ed eccesso di potere, per le carenze del giudizio di pericolosità sociale, posto che i numerosi precedenti ivi indicati si ridurrebbero ad una sola condanna alla pena della multa;
Ritenuto che il primo mezzo di gravame sia del tutto sfornito di qualsiasi supporto probatorio, atteso che né nel corso del procedimento né in giudizio l’interessato ha prodotto certificati medici utili a comprovare l’esistenza di gravi patologie, tale non potendosi considerare il verbale di pronto soccorso del 2 novembre 2021 versato in atti, che difatti non riporta l’esistenza di alcuna patologia;
Ritenuto che anche il secondo ordine di censure sia privo di fondamento, perché nel provvedimento impugnato si dà esplicitamente atto dell’avvenuta considerazione della situazione familiare e lavorativa dell’interessato (il quale, tra l’altro, risulta aver percepito soltanto un reddito di euro 410,00 tra il 6 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2018, sì che, come concluso dalla Questura di -OMISSIS-, può fondatamente ritenersi che egli tragga sostentamento da proventi illeciti) e si motiva sulla prevalenza delle esigenze di sicurezza della collettività a fronte della conclamata pericolosità sociale del ricorrente;
Considerato che, in tema di titoli di soggiorno, il giudizio di pericolosità sociale dello straniero, lungi dall’essere circoscritto e limitato alla sussistenza di condanne penali, può essere desunto dall’autorità procedente anche da fatti ed elementi diversi, anche privi di rilevanza penale, ma ugualmente denotanti comportamenti socialmente pericolosi, e che l’amministrazione gode sul punto di ampia discrezionalità e può legittimamente fondare il giudizio de quo anche su elementi di carattere indiziario, purché concordanti, trattandosi di verificare la ricorrenza di una fattispecie di pericolo in cui la finalità precipua è quella della prevenzione dell’attività illecita in funzione della sicurezza dello Stato ( ex plurimis : TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 22 agosto 2024 n. 2904; sez. IV, 12 aprile 2024 n. 1407; sez. IV, 24 luglio 2023 n. 2301);
Ritenuto che, pertanto, il terzo motivo di impugnazione sia del tutto infondato perché il giudizio discrezionale di pericolosità sociale formulato dalla Questura di -OMISSIS- non è irragionevole o sproporzionato e non si basa affatto sul solo decreto penale di condanna del Tribunale ordinario di -OMISSIS- del 15 febbraio 2019 per violazione dell’art. 624 cod. pen., ma anche su: a) i tre procedimenti penali instaurati a suo carico per violazione degli artt. 624 e 625, n. 4, cod. pen. (fatto commesso l’8 febbraio 2018), 633 cod. pen. (fatto commesso il 27 agosto 2019), 650 e 651 cod. pen. (fatto commesso il 12 marzo 2020), 588, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in concorso con altre persone il 25 marzo 2020); b) l’avviso orale emesso dal Questore di -OMISSIS- il 3 aprile 2020 e notificato il successivo giorno 20; c) le violazioni amministrative delle norme di contenimento del Covid-19 commesse l’8 novembre 2020, il 29 novembre 2020 e il 20 febbraio 2021; d) il deferimento all’autorità giudiziaria del 4 febbraio 2021 per violazione dell’art. 651 cod. pen.; e) il deferimento all’autorità giudiziaria del 6 marzo 2021 per violazione in concorso con altri dell’art. 628 cod. pen.;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso sia del tutto infondato e da rigettare;
Ritenuto che il regime delle spese di giudizio possa seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e all’art. 10, reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.