Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1565/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1565/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 27/02/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 CP_1 dall'avv.SORRENTINO ANTONIO, (VIA BELVEDERE 33 PALMA CAMPANIA)
-PARTE ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv.SCOGNAMIGLIO CP_2
LUIGI dall'avv. (VIA TENENTE LUIGI ROSSI 7 BOSCOTRECASE)
-PARTE CONVENUTA
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione. Conclusioni: all'udienza del 27/02/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, i Sigg.ri Pt_1
e hanno convenuto in giudizio il germano
[...] CP_1 CP_2 asserendo che in data 07/03/2004 era deceduto in Carbonara di Nola (Na) il proprio genitore Sig. lasciando a sé superstiti, quali unici Parte_2 eredi legittimi, senza alcun testamento o altra disposizione, i germani CP_
, ed;
hanno chiesto quindi che, dichiarata aperta la Pt_1 CP_2 successione, si provvedesse alla divisione giudiziale degli immobili di proprietà del defunto genitore con attribuzione delle Parte_2 rispettive quote. Hanno esperito, altresì, azione volta alla condanna del Sig.
al pagamento delle somme per l'utilizzo ed il godimento Controparte_2
esclusivo, a far data del decesso del de cuius, stante l'occupazione esclusiva del fabbricato oggetto di divisione. Il convenuto si è costituito tardivamente e ha chiesto includersi nella divisione la massa ereditaria di Persona_1 ex coniuge di premorta a quest'ultimo. In subordine Parte_2 procedersi alla divisione dei beni. La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio al fine di individuare il valore degli immobili e procedere, ove possibile, alla redazione di un comodo progetto di divisione.
Espletata la CTU, rilevato che il consulente ha evidenziato la non conformità dello stato di fatto alle planimetri catastali, è stata sottoposta alle parti la relativa questione. All'udienza del 15/10/2024 sono state precisate le conclusioni ed assegnati i termini di cui all'art 190 cpc. Preliminarmente va osservato che non può essere accolta l'eccezione di parte convenuta, volta a ricomprendere nella divisione oggetto del giudizio la massa ereditaria di ex coniuge di premorta a Persona_1 Parte_2 quest'ultimo.
”Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, deve procedersi a tante divisioni per quante sono le masse, potendo invece procedersi ad una sola divisione solo se tutte le parti vi consentano mediante uno specifico negozio (Cass. 15.5.1992 n. 5798)”;( Cass. n. 314/2009); non risultando dagli atti il consenso di tutte le parti alla divisione unica di distinte masse, l'eccezione appare priva di previo giuridico. Tuttavia osta ad una decisione del merito l'insussistenza di una condizione dell'azione. Deve infatti darsi atto che a risultare carente è la conformità/coerenza catastale oggettiva. Deve, infatti, ricordarsi che, ai sensi dell'art. 29 comma 1-bis l. 52/1985 “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”. Ebbene, nel caso di specie deve darsi atto di come il CTU abbia rilevato, in relazione al primo piano, che “relativamente alla sopraelevazione, il bene non risulta essere in possesso dei requisiti di regolarità urbanistica e catastale
(non essendo state aggiornate le planimetrie catastali a seguito degli interventi sull'immobile eseguiti nel 2001)”. ” Inoltre, per quanto riguarda il piano seminterrato, è stata verificata la regolarità urbanistica ma non quella catastale in quanto le planimetrie catastali relative non riportano il locale bagno e l'accesso tramite la scala costruita durante gli interventi edilizi del 2001”.
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Tale impedimento è stato peraltro dallo scrivente evidenziato con provvedimento dell'1/6/2023, con il quale è stata rimessa la causa sul ruolo istruttorio, proprio per consentire alle parti di porre rimedio alle criticità riscontrate. All'udienza del 27/2/2024 parte attrice ha chiesto la concessione di un termine per la regolarizzazione catastale dei beni e pertanto è stato concesso rinvio sino all'udienza del 26/9/2024. In tale occasione parte attrice non solo non ha fornito prova della regolarizzazione catastale dell'immobile, ma ha addirittura dedotto che il frazionamento del bene sarebbe in contrasto con le norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, potendosi allo stesso procedere solo previa attuazione di interventi da parte della PA che riducano il rischio idrogeologico.
Ebbene, la riscontrata difformità catastale oggettiva, ancor oggi sussistente, rende impossibile emanare una pronuncia di divisione proprio perché, anche se la disposizione richiamata fa riferimento agli “atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi”, detta pronuncia produce, per l'appunto, il parallelo effetto traslativo.
In proposito deve darsi atto di come la Corte di Cassazione, seppur relativamente alla sentenza ex art. 2932 c.c., ha chiarito che “la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti;
in altri termini, non può accogliersi una lettura del sistema che consenta alle parti di eludere la disposizione dettata del comma 1 bis dell'articolo 29 I.
52/1985 mediante la stipula di un contratto preliminare di immobile catastalmente non regolare seguita dalla introduzione di un giudizio che si concluda con sentenza di trasferimento dell'immobile medesimo” enunciando il seguente principio di diritto: “il disposto comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall'articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell'articolo 2932 c.c.” (cfr. C. 12654/2020). Ora, non vi sono ragioni per ritenere che quanto esposto sia limitato solo alla sentenza ex art. 2932 c.c. e non si estenda anche alle divisioni giudiziali. Dandosi atto, infatti, che la divisione ereditaria è, come precisato dalle Sezioni Unite, un atto inter vivos (“l'atto di scioglimento della comunione ereditaria costituisce un negozio inter vivos, allo stesso modo dell'atto di scioglimento della comunione ordinaria”), essa rientra a pieno titolo tra gli
“Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto
[…] lo scioglimento di comunione di diritti reali” di cui alla richiamata disposizione. Ne deriva, dunque, che gli atti di scioglimento delle comunioni
(ereditarie o meno che siano) sono soggetti alla comminatoria della sanzione
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della nullità prevista dall'art. 29 comma 1-bis l. 52/1985 (che espressamente prescrive le “menzioni catastali” “a pena di nullità”). Ebbene, poiché, come visto, non può essere emanata una pronuncia giurisdizionale che realizzi un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, così come non può darsi vita a un negozio di scioglimento della comunione in assenza di
“menzioni catastali” (pena la nullità dell'atto), allo stesso tempo non è possibile, per il giudice, procedere alla divisione in assenza delle suddette menzioni e, in particolar modo, della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Né è possibile una divisione parziale senza il consenso unanime come nel caso prima esposto della difformità urbanistico/edilizia. Relativamente a detto ultimo aspetto, infatti, le Sezioni Unite hanno sì ammesso la divisione parziale anche per scelta di uno solo dei condividenti in quanto, altrimenti, sarebbe compromesso il diritto potestativo di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria e si conferirebbe ai coeredi il potere di impedire lo scioglimento della comunione. Detta compressione, però, non si registra in relazione alla conformità/coerenza catastale in quanto, diversamente da quanto attiene alle difformità urbanistico/edilizie, il singolo coerede interessato alla divisione può sempre risolvere la problematica attraverso la suddetta dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie o, ove essa non possa essere rilasciata per assenza di conformità, ad attivare le pratiche burocratiche perché detta conformità sussista (nel caso specifico, quindi, di procedere all'accatastamento del bene pacificamente non accatastato); ipotesi che, invece, non sempre può aversi nel caso di difformità urbanistico/edilizia.
Tanto chiarito, quindi, le domande di divisione (sia degli attori che del convenuto) non possono essere accolte. Esse, però, non vanno rigettate ma dichiarate inammissibili. In proposito, infatti, non può non osservarsi che “la presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) deve considerarsi, al pari della presenza delle menzioni edilizie ed urbanistiche, condizione dell'azione” (cfr. C. 12654/2020). Allo stesso tempo “la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ. sotto il profilo della "possibilità giuridica"” (cfr. SSUU 25021/2019). Se, però, tanto la conformità urbanistico/edilizia quanto quella catastale sono condizioni dell'azione, la loro mancanza deve indurre a ritenere le domande
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(divisionali sia di parte attorea che dei convenuti) inammissibili proprio per mancanza di una delle sue condizioni dell'azione. Quanto alla domanda volta al pagamento di somme per l'occupazione esclusiva dei cespiti ereditari va osservato, in punto di diritto che
“L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale
(Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art.
1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023)” (Cass 31105/2023). Nel caso di specie gli attori nulla hanno dedotto né provato in ordine alla manifestazione dell'intenzione di utilizzare il bene ed al conseguente rifiuto o impedimento del convenuto, essendosi limitati a dedurre che il convenuto occupa il fabbricato di cui si chiede la divisione;
la domanda va pertanto rigettata. Le spese, stante la soccombenza reciproca, vanno compensate. Ed invero, va evidenziato che anche il convenuto ha chiesto di “procedere CP_2 allo scioglimento della comunione assegnando i beni in base al loro possesso con determinazione di quote per differenza. Con spese e competenze professionali a carico della massa ereditaria”, per cui anche la domanda di divisione dallo stesso avanzata deve ritenersi inammissibile.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
• Dichiara inammissibile la domanda principale
• Rigetta la domanda di pagamento della quota di frutti civili
• Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU
Così deciso in Nola, il 09/01/2025.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco
Fabbri)
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