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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. IA IN CHIULLI Presidente
Dott. Silvia BRAT Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
Parte_1
(C.F. ), elettivamente
[...] P.IVA_1
domiciliato in VIA F CAVALOTTI N. 63 26841 CASALPUSTERLENGO presso lo studio dell'avv. BOTTANI GIORGIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FRANCIOSI LAURA MARIA ( ) VIA C.F._1
F. CAVALLOTTI N. 63 26841 CASALPUSTERLENGO;
APPELLANTE
CONTRO
L' IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T. (C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO P.IVA_2 pagina 1 di 7 MATTEOTTI N. 56 20081 ABBIATEGRASSO presso lo studio dell'avv. IONA
ANGELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma sui capi impugnati della Sentenza 953/2024 del Tribunale di Pavia nella causa RG 5026/2021, pubblicata il 06.06.2024, contrariis reiectis, Nel merito: A) Rigettare in ogni caso la pretesa creditoria avversaria perché infondata in fatto e diritto, insussistente essendo il rapporto giuridico inter partes ex adverso dedotto. In via riconvenzionale: B) Accertare e dichiarare la responsabilità di , a titolo contrattuale Controparte_1 e/o extra contrattuale, per aver permesso e provocato la diffusione ed il contagio di CAEV in tutti gli animali del gregge della in conseguenza del Parte_1 conferimento ad essa di propri animali infetti da CAEV il giorno 06.06.2020, omettendo di certificare e comunicare alla. la situazione sanitaria compromessa Parte_1 delle capre proprie. C) Respingere le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria delle spese di lite.
Per L' Controparte_1
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Respingere perché infondato, in fatto ed in diritto l'appello proposto contro la sentenza n. 953/24 emessa dal Tribunale di Pavia, Parte_2 pubblicata 6 giugno 2024; IN OGNI CASO Con rifusione di spese e compensi professionali del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Pavia ingiungeva a il Parte_3 pagamento in favore dell' della somma di € 29.700, oltre Parte_4 interessi a titolo di corrispettivo per la vendita di un gregge di 108 capre. ha proposto opposizione, deducendo che: Parte_2
pagina 2 di 7 – nessun contratto di compravendita del gregge era intercorso fra le parti;
– l'accordo intercorso fra le stesse concerneva il ricovero del gregge di proprietà di presso le CP_1 stalle di dal 6.6.2020, fintantochè non si fosse dotata di strutture idonee a consentire Pt_1 CP_1 il rientro dello stesso, con costi di custodia e mantenimento, pattuiti in € 5.000 al mese, a carico di
CP_1
– le capre del gregge erano affette da EV, morbo che aveva contaminato le capre di proprietà
con necessità di sostenerne spese di cura;
Pt_1
– non aveva pagato il corrispettivo pattuito per il ricovero e la cura del gregge e, per il CP_1 periodo, 6.6.2020-13.9.2020, aveva incassato la somma di € 6.293 per la vendita del latte raccolto da
Pt_1
- dal 15.9.2020, aveva trattenuto i proventi della vendita del latte, per un importo Pt_1 complessivo di € 24.850,80, a parziale compensazione del proprio credito;
– il gregge, quindi, non era stato venduto, ma veniva legittimamente trattenuto da in Pt_1 attuazione del diritto di ritenzione previsto dall'art. 2756 c.c.; Pertanto, sulla base di quanto dedotto, chiedeva: i) la revoca del decreto ingiuntivo e il Pt_1 rigetto della pretesa creditoria di essendo insussistente il titolo sulla base del quale veniva CP_1 avanzata;
ii) la condanna di al pagamento dei costi di ricovero e mantenimento del gregge CP_1 nella misura di € 5.000 mensili -ovvero in quelli accertati dal tribunale- dal 6.6.2020 fino alla riconsegna del gregge, dedotto l'importo derivante dalla vendita di latte dal 15.9.2020 alla data di riconsegna del gregge;
iii) l'accertamento del proprio diritto di ritenzione del gregge fino al pagamento dei costi di ricovero e mantenimento. Accadì, controdeduceva, allegando che:
–l'accordo iniziale prevedeva il ricovero temporaneo del gregge presso l'azienda agricola Pt_1
– ne aveva chiesto la restituzione in data 6.9.2020;
– si era rifiutata di restituirlo e aveva comunicato di esercitare il proprio diritto di ritenzione Pt_1 trattenendo il gregge fino al pagamento della somma pattuita per il ricovero dello stesso, in realtà mai concordata;
– a fine novembre 2020, aveva appreso che 57 capre di sua proprietà, prima sane, avevano contratto il morbo di EV;
– aveva successivamente appreso che le capre non erano più iscritte sul proprio fascicolo aziendale, ma erano state trasferite su quello di sicchè avrebbero potuto essere vendute a terzi;
Pt_1
– conseguentemente, emetteva la fattura di vendita azionata con il decreto ingiuntivo opposto, in quanto ne era divenuto proprietario, mentre nulla doveva per l'accudimento e la cura del Pt_1 gregge in quanto dal mese di settembre 2020, comportandosi illegittimamente come Pt_1 proprietario delle stesse, aveva incassato il ricavato della vendita del latte;
Con la prima memoria istruttoria, ribadiva che le capre erano già affette da e Pt_1 Per_1 CP_1 aveva taciuto la circostanza, così infettando le proprie. Conseguentemente, domandava che fosse condannata al risarcimento dei danni provocati CP_1 dalla diffusione del contagio da EV da quantificare in un separato giudizio.
2. Il Tribunale di Pavia, con sentenza n.953/24 pubblicata in data 6.6.2024, espletata una ctu, ha accertato: i) la sussistenza del contratto di ricovero temporaneo delle capre per il periodo giugno- settembre 2020; ii) l'onerosità dello stesso;
iii) l'inadempimento di relativamente al mancato CP_1 pagamento dei costi di ricovero e cura nel suddetto periodo;
iv) il legittimo esercizio del diritto di pagina 3 di 7 ritenzione ex art. 2756 c.c. da parte di v) che “non è stata possibile la restituzione delle capre, Pt_1 che sono state comunque oggetto di gu onomico da parte dell'Opponente” -pag.19 sentenza-. Conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha: 1) condannato ha pagare € Pt_1 15.300 come valore delle capre non restituite nel periodo giugno-settembre 2020 e € 2.500 quale valore del refrigeratore consegnato da non restituito;
2) condannato a pagare € CP_1 CP_1 10.273,36, oltre interessi, a titolo di spese di ricovero e mantenimento del gregge nel periodo giugno- settembre 2020; 3) compensato parzialmente i rispettivi crediti e condannato a pagare a Pt_1 l'importo residuo di 7.526,64; 5) rigettato la domanda di risarcimento del danno di CP_1 Pt_1
3. ha proposto appello articolato in due motivi: Parte_2
3.1 con il primo motivo censura la condanna al pagamento del valore del gregge. In proposito, l'appellante deduce che l'esercizio del diritto di ritenzione del gregge -riconosciuto dal tribunale- era ancora in atto, posto che non aveva mai pagato i costi di ricovero dello stesso. Ciò
CP_1 escludeva l'obbligo di restituirlo e, di conseguenza, privava di giustificazione la condanna dell'appellante a pagarne il valore. Inoltre, il tribunale era incorso nel vizio di ultrapetizione. Infatti, tale condanna non trovava corrispondenza nelle richieste di che aveva richiesto il
CP_1 pagamento del gregge a titolo di corrispettivo della vendita -espressamente esclusa dal tribunale- e, in subordine, a titolo di indebito arricchimento, anch'esso escluso dal legittimo esercizio del diritto di ritenzione ancora valido e efficace;
3.2 con il secondo motivo censura sempre la condanna al pagamento del valore del gregge, sotto un diverso profilo. Infatti, il tribunale ha travisato le conclusioni della ctu che aveva accertato che l'infezione da EV era stata portata da capre del gregge di Conseguentemente, la perdita
CP_1 del gregge e l'impossibilità di restituirlo erano imputabili esclusivamente a
CP_1 Conseguentemente, anche sotto tale profilo, non aveva titolo per ottenerne il corrispettivo
CP_1 del valore.
4. Accadì ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello deve essere rigettato.
1.1 I motivi -trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono infondati.
1.1.1 L'appellante con entrambi i motivi, censura la condanna a pagare il valore del Pt_1 gregge determinato al mese di settembre 2020, assumendo che la stessa sia stata pronunciata in assenza di un titolo che la giustificasse. La prospettazione dell'appellante è infondata. Occorre premettere che si è formato il giudicato interno -in assenza di appello incidentale- sul fatto che l'accordo fra le parti aveva per oggetto il ricovero temporaneo del gregge di capre di proprietà presso la stalla di per il periodo giungo-settembre 2020 e che, a fronte CP_1 Pt_1 della richiesta di restituzione del gregge nel settembre 2020 da parte di aveva CP_1 Pt_1
pagina 4 di 7 legittimamente esercitato il diritto di ritenzione dello stesso ai sensi dell'art. 2756 c.c. a tutela del proprio credito al pagamento dei costi di ricovero e di mantenimento delle capre.
1.1.2 Ciò posto, diversamente da quanto afferma l'appellante, il diritto di ritenzione non è ancora valido e efficace. Ciò in quanto, l'art. 2756, primo comma, c.c. prevede che il privilegio sui beni mobili -che giustifica l'esercizio del diritto di ritenzione sugli stessi-, permane finchè il bene rimane presso colui che ha fatto le prestazioni o le spese. Tuttavia, il gregge di Accadì su cui era stato esercitato il diritto di ritenzione non esiste più come bene. Infatti, già il ctu nel dicembre 2022, constatava che “non sia più possibile effettuare approfondimenti clinici diretti sullo stato attuale degli animali oggetto di causa in quanto la maggior parte degli animali oggetto di scontro non sono più presenti presso l'azienda -fg. 2 ctu-. Pt_1
Il fatto che il gregge attualmente non esiste più è ammesso anche dallo stesso appellante: “se la infezione CAEV che ha portato poi alla soppressione dei capi infettati e dell'intero gregge” -pag.12 appello-. Quindi, la dispersione degli originari elementi che componevano il gregge ha fatto venir meno il vincolo di destinazione unitario fra gli stessi che lo connotavano come bene su cui è stato esercitato il diritto di ritenzione. Né comunque, esistono più i singoli capi. Pertanto, venendo meno l'esistenza del bene oggetto del diritto di ritenzione, è cessato anche lo stesso.
1.1.3 Parimenti, non rileva il fatto che secondo la ctu fosse più probabile che fossero state le capre di ad aver infettato quelle di piuttosto che l'ipotesi contraria prospettata CP_1 Pt_1 da secondo cui il morbo sarebbe stato contratto dalle capre di da un altro gregge CP_1 Pt_1 che pascolava nei pressi dell'azienda agricola dove anche le capre dello stesso si recavano a pascolare. Infatti, colui che esercita il diritto di ritenzione assume gli obblighi del custode nei confronti del bene su cui lo esercita. Quindi, ha anche l'onere di provare che la perdita della cosa sia avvenuta per un fatto a lui non imputabile ai sensi dell'art. 1780 c.c. Nel caso specifico, ha solo affermato, ma non ha provato, che la perdita dell'intero Pt_1 gregge è avvenuta a causa del morbo. Dalla ctu risulta solamente che nel novembre 2021 erano affetti EV 46 delle 108 capre di mentre nel dicembre 2022 il ctu constatava CP_1 semplicemente che la maggior parte delle capre oggetto di causa non erano più presenti. Le stesse potevano anche essere state vendute. In ogni caso, non sarebbe stato comunque liberato dall'obbligo di restituire la cosa su Pt_1 cui aveva esercitato il diritto di ritenzione perchè l'art. 1780 c.c. prevede che, anche nel caso di perdita della detenzione per fatto a lui non imputabile, il custode ha l'obbligo di denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perso la detenzione. Tale comunicazione, nel caso specifico, non è mai avvenuta. Quindi, il diritto di ritenzione è venuto meno per il venir meno della cosa oggetto della stessa e non era liberato dall'obbligo di restituire la cosa oggetto del diritto di ritenzione. Pt_1
pagina 5 di 7 Quindi, l'inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa lo obbliga a risarcire il depositante -nel caso specifico anche proprietario della stessa- del suo valore perduto. Questo costituisce il titolo che giustifica la condanna di al pagamento della somma Pt_1 corrispondente al valore del gregge nel mese di settembre 2020 disposta dal tribunale – Cass. n. 1246 del 19/01/2018 Nell'ipotesi in cui l'obbligo di custodia sia accessorio e strumentale all'adempimento di una prestazione relativa ad un altro contratto, nella specie, di prestazione d'opera, l'omessa immediata denuncia da parte del depositario della perdita della detenzione della cosa ancorché per fatto a lui non imputabile espone quest'ultimo, secondo il paradigma indicato dall'art. 1780 primo comma c.c., all'obbligo del risarcimento dei danno, da individuarsi, anche in questa peculiare ipotesi, nei danni che siano conseguenza immediata e diretta della perdita del bene, i quali possono consistere nel suo valore, avuto riguardo a tutte le circostanze, ciò anche in considerazione del diritto di surroga stabilito nell'art. 1780, secondo comma, c.c.-. E' anche corretta la determinazione del periodo temporale perchè corrisponde al momento in cui, ha esercitato il diritto di ritenzione, rifiutando la restituzione del gregge. Pt_1 Altresì, è corretta la determinazione del valore, in quanto oggetto di stima da parte del ctu che ha considerato anche la presenza in quel momento dei capi risultati successivamente malati. Infine, il tribunale non è incorso nel vizio di ultrapetizione. Infatti, nella comparsa di costituzione in primo grado Accadì deduceva, anche nel caso in cui non fosse stata ritenuta la vendita del gregge, la mancata restituzione dello stesso e il suo illegittimo sfruttamento economico da parte di come fatti costitutivi dell'inadempimento Pt_1 del contratto intercorso fra le parti e sulla base di questi fatti costitutivi chiedeva il risarcimento dei danni derivati compresa la condanna al pagamento del prezzo al momento della richiesta di restituzione. Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
2. secondo il principio della soccombenza, deve essere condannato a pagare le spese del Pt_1 presente grado di giudizio, liquidate, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione da
€ 5.200 a € 26.000, secondo il disputatum nel presente grado, in complessivi € 3.966,00 - di cui
€1134 per studio;
€ 921 per la fase introduttiva;
€ 1911 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza del Tribunale di Pavia n.953/24 pubblicata in data 6.6.2024;
3. condanna a pagare a Parte_1 Controparte_2
le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.966,00,
[...] oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Iona Angela che si dichiara antistatario;
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4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, Parte_1 comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 9.7.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
IA IN LL
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