Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 31/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 1113 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 25/02/2025), nella causa n. 1113/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.ta CUALBU SARA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.ta ARGIOLAS MARIA ASSUNTA, CP_1 P.IVA_1
, Controparte_2 P.IVA_2 ass. dall'Avv.ta QUARGNENTI VANNA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa, Parte_1 quale medico convenzionato, presso il Servizio di Emergenza Territoriale 118 Cont della di Olbia – Sede Territoriale di Tempio Pausania sino al 25/02/2013, data in cui ha comunicato al Direttore Generale dell' le proprie Parte_2 dimissioni per aver scelto la sede di continuità Assistenziale di Macomer dell'Azienda ASL n. 3 di Nuoro a far data dal 19/02/2013; di essere attualmente Medico di Base nel Comune di Porto Torres con rapporto di lavoro radicato con l' di di aver ricevuto dall'ATS Controparte_3 CP_1
(subentrata ad ALS ex L.R. n. 17/16) i cedolini e i pagamenti degli stipendi fino Cont al 31/12/21; che, con lettera del 7/6/21, l' ha comunicato l'avvio del procedimento per il recupero delle ore di reperibilità entro il limite delle 48 ore mensili, che sarebbero state liquidate e pagate erroneamente per il periodo Cont 2007/2013 per complessivi € 7.317,12; che ha applicato una detrazione di
€ 609,76 a titolo di “recupero ore di reperibilità 06/22” a partire dalla busta paga emessa nel mese di luglio 2021 e fino a quella di dicembre 2021 (€ Cont 3.658,56); che con L.R. n. 24/20 è stata soppressa e sono state costituite
1
che il rapporto di lavoro è proseguito Cont con l' la quale, da gennaio 2022 a giugno 2022 ha operato la Parte_3 medesima detrazione per complessivi € 3.658,56;
− parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al recupero posto che il rapporto di lavoro con il di Emergenza Territoriale 118 della CP_6 Cont di Olbia – Sede Territoriale di Tempio Pausania è cessato al 25/02/2013 e la diffida è del 7/6/21; ha rilevato che, anche in applicazione di termine prescrizionale decennale, risulterebbe prescritto l'indebito relativo agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011; ha poi lamentato la carenza di legittimazione dell' a proseguire nelle trattenute essendo competente, per il CP_1 recupero degli eventuali crediti di ATS, la Gestione Liquidatoria di ATS e la totale illegittimità della detrazione sia per l'assenza di accordo od accertamento giudiziale sia per la violazione del principio secondo cui la corresponsione continuativa di un assegno al dipendente è generalmente sufficiente a farlo considerare, salvo prova contraria, come elemento della retribuzione;
infine, ha sostenuto che dalla delibera 1/6/1999, dall'AIR del 2002 (doc. 10), dall'art. 97 comma 10 ACN del 2005 (doc. 11), dall'AIR 2008 (doc. 12), dagli artt. 67 comma 8 e 68 comma 5 DPR n. 270 del 28/7/2000 (doc. 13) deve dedursi che la reperibilità passiva deve essere retribuita separatamente e non può essere compresa nell'indennità erogata per le 38 ore settimanali;
ha precisato, infine, che i turni di reperibilità sino a 4 devono essere retribuiti uniformemente secondo le previsioni degli accordi collettivi nazionali e dei DPR, mentre quelli eccedenti il numero di 4 devono essere retribuiti secondo gli accordi collettivi regionali;
− parte ricorrente ha concluso domandando:
“1) adversis reiectis;
2) in via principale dichiarare che alcuna somma è dovuta dalla OT.ssa
, per l'intervenuta prescrizione per i motivi di cui al punto 1) Parte_1 dell'espositiva;
3) dichiarare l'incapacità nonché il difetto di legittimazione e di interesse della Cont di a procedere nei confronti della parte lavoratrice ad applicazione CP_1 la detrazione mensile descritta;
4) per l'effetto condannarsi l' all'immediato rimborso della somma CP_1 già detratta nelle buste paga far data dal mese di gennaio del 2022 pari ad € 3.658,56;
5) dichiarare non sussistere in ogni caso già in capo all'ATS il diritto a procedere a richiedere le somme e ad applicare automaticamente la detrazione, per i motivi tutti di cui al punto 2) a) dell'espositiva;
2 6) per l'effetto condannarsi la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria in persona del Legale rappresentante, al rimborso a favore della parte lavoratrice delle somme detratte a far data dal mese di luglio del 2021 e sino al mese di dicembre del 2021, pari ad € 3.658,56 (detrazioni per sei mensilità);
7) solo in via meramente subordinata ed ulteriormente gradata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti che precedono, dichiararsi in ogni caso che nessuna somma era dovuta ad
[...]
per i motivi di cui all'espositiva; CP_2
8) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.”;
− parte convenuta ha Controparte_7 dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, interrotta anche con lettera Cont del 3/4/17 (doc. 1); ha affermato la legittimazione di ad effettuare le trattenute in quanto, ai sensi dell'art. 34 lett. b) della L. R. n. 17/2021, le attività amministrative di pertinenza di Gestione Liquidatoria e le buste paga del personale di vengono approntate dal medesimo personale di CP_1
il quale, nel predisporre i cedolini, vi inserisce non solo le somme a CP_4 credito, ma anche quelle a debito, che sono poi restituite al legittimo titolare del credito, ovvero Gestione Regionale Sanitaria liquidatoria;
ha affermato la mancata allegazione dell'effettuazione di turni di reperibilità in numero Cont maggiore di quanto dedotto da , nonché l'inclusione nelle responsabilità connesse all'incarico di medico di emergenza sanitaria territoriale dei turni di reperibilità domiciliare entro il limite di 4 mensili;
Cont
− parte resistente Liquidatoria di ha chiesto: Controparte_7
“1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari.”;
− parte resistente si è tardivamente costituita rilevando l'esclusiva CP_1 competenza di nella gestione delle competenze economiche del personale CP_4 sanitario ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. n. 24/20 e la propria conseguente carenza di legittimazione passiva;
ha chiesto: “A. in via pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla
[...]
con conseguente estromissione dal giudizio;
B. nel merito, rigettare Parte_4 ogni avversa pretesa;
C. con vittoria delle spese del giudizio”;
− la causa, di natura documentale, è stata discussa dalle parti con note di trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. la domanda deve essere accolta nei limiti che seguono, stante la carenza di titolarità del diritto al recupero compiuto sui compensi dovuti da CP_1
2. per chiarire tale conclusione è utile premettere una ricostruzione delle competenze degli enti coinvolti dalla riforma della sanità sarda compiuta tra il 2020 e il 2021; 3 3. l'art. 2 della L.R. n. 24/20, rubricata “Enti del Servizio sanitario regionale”, prevede: “
1. Il Servizio sanitario regionale (SSR) pubblico è articolato nei seguenti enti di governo: a) Controparte_4 Cont b) Aziende socio-sanitarie locali ( ; c) Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS); d) Controparte_8
e) Controparte_9
f) ”; Controparte_10
4. l'art. 3 della L.R. n. 24/20, istitutivo di , al comma 3, come poi modificato CP_4 dall'art. 34 della L.R. n. 17/21, stabilisce: “ svolge per le costituende CP_4
Aziende socio-sanitarie locali, l'ARNAS Brotzu, l' e le CP_9 [...]
le seguenti funzioni in maniera Controparte_8 centralizzata: […]
c) gestione delle competenze economiche e della gestione della situazione contributiva e previdenziale del personale delle aziende sanitarie regionali;
[…]
m) gestione degli aspetti economici e giuridici del personale convenzionato;
[…]”;
5. l'art. 34 lett. b) della L. R. n. 17/2021 stabilisce poi che: “il comma 6 dell'articolo 3 [ndr. della L.R. n. 24/20] è sostituito dal seguente: "6. Contestualmente all'istituzione di , nell'interesse della Regione e su CP_4 indicazione dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituita la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica, competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell' e di quelle Controparte_11 facenti in precedenza capo alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse aziende sanitarie. A questo scopo nel bilancio della Regione, a decorrere dal 2021, è istituito un apposito capitolo di spesa. Per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell . Il commissario liquidatore, CP_4 competente a dirigere la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, è nominato dalla Giunta regionale. L'attività liquidatoria di è completata entro tre CP_4 anni. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse del fondo sanitario regionale attribuite ad ”; CP_4
6. l'art. 9 della legge in esame, rubricato quale istituzione delle aziende socio- Cont sanitarie locali, stabilisce che: “
1. Le Aziende socio-sanitarie locali ( assicurano, attraverso servizi direttamente gestiti, l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto disposto dalla presente legge in ordine agli altri enti previsti dall'articolo 2.
4 Cont 2. Le hanno personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione;
la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati dall'atto aziendale, di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni.
L'atto aziendale individua in particolare le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnicoprofessionale soggette a rendicontazione analitica, le competenze dei relativi responsabili e disciplina l'organizzazione Cont delle secondo il modello dipartimentale e i compiti e le responsabilità dei direttori di dipartimento e di distretto socio-sanitario”.
7. l'art. 47 della legge regionale n. 24/20 si occupa invece di dettare la disciplina transitoria nelle more della compiuta realizzazione del progetto di riforma;
al comma 13, come modificato dalla legge regionale n. 17/21, si prevede che:
“13. Dalla data di costituzione, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le aziende socio-sanitarie locali subentrano nelle funzioni in Cont precedenza svolte dall' ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Contestualmente alla costituzione delle aziende meglio indicate al comma 12 e fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, l'ATS è sottoposta a gestione liquidatoria e i relativi organi e l'organismo indipendente di valutazione cessano dalle funzioni”;
8. l'impianto normativo, dunque, per quanto qui d'interesse, dispone il trasferimento delle funzioni di competenza della disciolta ATS in capo alle neo- costituite aziende socio-sanitarie locali, ad eccezione delle funzioni accentrate riservate ad ARES di cui all'art. 3, comma 3 L.R. 24/20, di carattere meramente gestorio e non decisionale;
d'altro lato, assegna a Gestione Liquidatoria, mediante l'utilizzo del medesimo personale di , il compito di liquidare tutte CP_4 Cont le posizioni attive e passive e tutte le cause pendenti della estinta , tra le quali rientra pacificamente quella oggetto di causa;
9. sicché, deve ritenersi che alcuna competenza decisionale è attribuita ad CP_4 Cont nella gestione del rapporto del personale dipendente di al di là di una mera attività di supporto amministrativo;
10. quanto poi alla legittimità del recupero disposto da Gestione Liquidatoria, attraverso l'utilizzo del personale di mediante trattenuta sui compensi CP_4 erogati dall'attuale datrice di lavoro/committente, la stessa risulta insussistente: sebbene operanti nell'ambito del Servizio sanitario regionale (cfr. Cont art. 2 L.R. n. 24/20), , Gestione Liquidatoria e sono aziende CP_4 autonome e dotate di propria personalità giuridica;
11. tale aspetto è rispettivamente esplicitato dall'art. 3 comma 6 della L.R. n. 24/20 (ARES), dall'art. 34 lett. b) della L. R. n. 17/2021 (Gestione Liquidatoria) e dall'art. 3 comma 3 L.R. n. 24/20 (ASL);
5 12. la mera condivisione del personale amministrativo che si occupa, tra l'altro, sia dell'amministrazione di Gestione Liquidatoria che della gestione degli Cont emolumenti del personale di non può giustificare, infatti, l'applicazione di una compensazione tra le poste ascrivibili alle due aziende;
13. in conclusione, deve ritenersi che, in assenza di accordo con il lavoratore, Gestione Liquidatoria -e per essa non ha titolo per effettuare il recupero CP_4 Cont dei crediti relativi al rapporto di lavoro imputabile ad mediante trattenuta Cont sui compensi pagati da
14. deve quindi essere accertata l'assenza di titolarità di e Gestione CP_1 liquidatoria ad effettuare le trattenute sui compensi dovuti a parte ricorrente e, pertanto, deve essere condannata a restituire quanto CP_1 illegittimamente trattenuto a parte ricorrente ammontante ad € 3.658,56;
15. d'altro canto, alla luce di quanto finora osservato, risulta sussistente il diritto Cont di Gestione Sanitaria Liquidatoria di a richiedere le somme oggetto di causa, sia in quanto soggetto titolato, sia in quanto dimostrata l'erronea erogazione, in favore di parte ricorrente, di tali somme;
16. incontestato lo svolgimento di turni di reperibilità in numero superiore a quello dedotto dalle resistenti, è, infatti, da ritenersi sussistente l'obbligo di parte ricorrente alla restituzione dell'indebito erogato;
17. a riguardo si osserva che l'art. 97, comma 10, Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 29/07/2009 dispone che “l'Azienda organizza, utilizzando i medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale, turni di reperibilità domiciliare di 12 ore al fine di fronteggiare assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro. I turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4 vengono retribuiti mediante accordi regionali”;
18. come condivisibilmente affermato nel parere del 09/05/2016, il dettato Pt_5 di tale clausola negoziale è da interpretarsi nel senso che i turni di reperibilità domiciliare entro il limite di 4 mensili rientrano nelle responsabilità connesse all'incarico di medico di emergenza sanitaria territoriale, con la conseguenza che l'eventuale retribuzione dei primi quattro turni di reperibilità è da ritenersi erronea e va restituita dal medico convenzionato;
19. né vale affermare, come sostenuto da parte ricorrente, la natura di corresponsione continuativa e retribuzione della indennità oggetto di causa, natura che va indubbiamente presunta in caso di reiterato e costante pagamento che si verifichi nell'ambito di un rapporto di lavoro, fatta tuttavia salva la prova, spettante al solvens, dell'insussistenza di essa;
20. ebbene, tale onere probatorio nel caso di specie va ritenuto assolto: è, infatti, pacifico l'effettivo e concreto verificarsi dell'erroneità del pagamento dell'indennità che ha generato l'indebito, dal momento che sono incontestati il
6 numero di turni svolti dal ricorrente e che appare condivisibile l'interpretazione della norma contrattuale che consente il riconoscimento dell'indennità dei soli turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4;
21. la norma appare altresì legittima, evincendosi dallo stesso parere che è Pt_5 comunque garantita, per i turni non eccedenti il numero di 4, la remunerazione delle ore di disponibilità svolte in forma attiva con l'ordinario onorario professionale di € 22,03 per ogni ora di attività effettivamente svolta e che la giurisprudenza di legittimità, in tema di reperibilità passiva (ipotesi si verifica quando il dipendente mette a disposizione la propria prestazione, ma in concreto durante il turno non effettui alcun intervento), non pare prospettare l'obbligo di remunerazione aggiuntiva, avendo espressamente affermato il diritto alla retribuzione per i soli turni eccedentari, nel caso di specie rispettato (ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 09/10/2024) 23/10/2024, n. 27427);
22. tuttavia, stante l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente, deve rilevarsi che è consolidato l'orientamento che individua in quello ordinario decennale il termine di prescrizione per la ripetizione di somme indebite corrisposte anche periodicamente, posto che “nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali” (Cass. n. 28436/19);
23. in assenza di prova di ricezione da parte ricorrente (e financo di invio) della nota del 3/4/17 prodotta da parte resistente Gestione Liquidatoria sub doc. 1, risultano in ogni caso prescritti tutti gli eventuali crediti maturati anteriormente al 7/06/2011 (cfr. diffida del 7/6/21 la cui ricezione è allegata anche da parte ricorrente);
24. Gestione liquidatoria deve quindi essere condannata a restituire a parte Cont ricorrente l'eventuale quota di indennità trattenuta entro il 31/12/21 da ed imputabile al periodo prescritto;
25. si decide pertanto come da dispositivo;
26. le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti stante la complessità delle questioni trattate e l'incertezza giuridica in ordine alla titolarità dei soggetti coinvolti, determinata dalla progressiva attuazione della riforma del sistema sanitario regionale.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
7 - dichiara l'assenza di titolarità di CP_12 Controparte_7
ad effettuare le trattenute sulle competenze mensili dovute a
[...] parte ricorrente da CP_1
- condanna in persona del l.r.p.t., alla restituzione a parte ricorrente CP_1 dell'importo di € 3.658,56, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
- dichiara prescritti i crediti maturati nei confronti dei ricorrenti anteriormente al 7/06/2011;
- dichiara sussistente il diritto di Controparte_7 Cont
al recupero delle somme indebitamente erogate da a parte ricorrente per le
[...] ore di reperibilità maturate successivamente al 7/6/11;
- condanna , in persona del Controparte_7 Cont l.r.p.t., alla restituzione a parte ricorrente della quota di importi trattenuti da relativi a crediti maturati prima del 7/6/11, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari, il 31/03/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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