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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3051 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini -PRESIDENTE
- dott. Marco Genna -CONSIGLIERE
- dott. Paolo Bonofiglio -CONSIGLIERE REL. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 15/05/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6628 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
- ( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Zelli come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( ), in persona del sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Romagnoli come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 7234/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Piaccia all'Ill.mo Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis:
1. previo accertamento dichiarare la sentenza di primo grado affetta nella motivazione da errore di fatto – di percezione, di valutazione e/o svista di carattere materiale del fatto circa l'esistenza del menzionato documento inesistente così viziando l'intera parte motiva della sentenza in punto di ritenuto riconosciuto errore materiale commesso nell'indicazione della data di effettiva commessa violazione dagli operanti e conseguentemente dichiarare non dovuta la pretesa creditoria per
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 intervenuta prescrizione del diritto in capo all'amministrazione capitolina. accogliere l'appello per i motivi sopra riportati e per l'effetto riformare, previa sospensione dell'efficacia esecuti-va, la sentenza impugnatan. 7234/2022 (R.G. n.
62012/2018) resainter partes dal Tribunale Civile di Roma Sez. 2a dr.ssa Emilia
Cerchiara pubbli-cata il 10.05.2022 e non notificata accogliendo anche le seguenti conclusio-ni della Sig.ra in punto di intervenuta prescrizione già Parte_1 pre-cisate in primo grado e che qui si riportano: Previo accertamento dichiarare comunque estinta la pretesa creditoria in essa contenuta per intervenuta prescrizione per decorso del termine legale. Con salvezza di ogni diritto, ivi compreso quello di proporre appello inci-dentale per il caso di impugnazione da parte di e vittoria di spese competenze ed onorari, spese generali, CP_1 rivalsa IVA e CAP di entram-be i gradi di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Per l'appellata: “Voglia l'On. le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, Respingere l'appello proposto perché inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto. Con conseguente condanna al pagamento delle spese competenze e onorari”.
FATTO E DIRITTO
L'attrice ha impugnato la sentenza con cui è stata respinta l'opposizione dalla medesima proposta avverso la Determinazione Dirigenziale n. 95180010671 del
2/8/2018, ingiuntiva della sanzione di euro 25.999,20 per la violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 12/1999: come da verbale di accertamento n. 73070007366,
occupava senza titolo l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nella Via Piero
Basadonna n. 21 (int. 15) in CP_1
Per quanto di interesse nella presente sede, il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale: “avuto riguardo all'accertamento della violazione con verbale del 23.10.2013 nel quale, per mero errore materiale,
desumibile dalla scheda informativa redatta da Polizia di (cfr. CP_1
verbale di accertamento e scheda informativa occupazione di alloggio e.r.p., non
numerati, nel fascicolo di è stata indicata la data del 23.10.2006 ed CP_1 alla tempestiva notifica della DDI in data 29.08.2018”.
Con l'unico motivo di doglianza, l'appellante denuncia l' “errore di fatto e/o percezione e/o valutazione” poiché la decisione si fonda sul documento che, sebbene richiamato nell'indice, non è stato prodotto dalla resistente: la ricorrenza dell'errore materiale nella data della violazione, eccepita dalla convenuta, è stata ritenuta sulla base della “scheda informativa” sub doc. 5 che, in realtà, contiene soltanto la email
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 di trasmissione della scheda stessa;
d'altro canto, l'indisponibilità del documento è comprovata dal comportamento processuale della resistente che, come pure rilevato nella sentenza (sia pure ai diversi fini delle spese), è “connotato da totale disinteresse per il giudizio, reso evidente dalla mancata partecipazione alle udienze
e dai numerosi inviti, tutti disattesi, all'allineamento del proprio fascicolo telematico
a quello cartaceo”. Secondo l'appellante, per altro verso, “l'elemento data contestazione della violazione é comunque dato capace di per sé inveritiero (come nel caso di specie di invalidate l'atto presupposto in radice inficiandone la validità
stessa dell'atto (violazione di legge) perché non concerne un aspetto procedurale che come tale potrebbe essere sanato ma un elemento essenziale immodificabile non potendo essere desunto da altri riferimenti contenuti nel verbale”.
La convenuta si è costituita in giudizio, resistendo al gravame.
La causa è stata discussa dalle parti all'odierna udienza, previo deposito delle note conclusive.
Tanto premesso, l'appello non può trovare accoglimento.
L'eccezione di prescrizione, in termini generali, si fonda sui fatti che la parte stessa ha l'onere di allegare e provare;
nella specie, l'opponente non ha affatto provato e- neppure allegato- una diversa data di accertamento dell'illecito, limitandosi a far valere le risultanze formali del verbale di contestazione.
L'erroneità nell'indicazione della data, tuttavia, è immediatamente riconoscibile;
in sostanziale conformità alle deduzioni della resistente, infatti, va considerato che: a) a dispetto dell'ampio lasso temporale altrimenti risultante rispetto alla data del 2006, 1a ricorrente stessa ha documentato di aver proposto il ricorso (mediante raccomandata) in data 29/11/2013, quale atto che, peraltro, reca nel frontespizio l'indicazione “opposizione al verbale di contestazione del
23/11/2013”; b) pur in difetto della “scheda informativa”, la comunicazione in atti proviene dalla polizia locale -“XIV Gruppo Monte Mario” che ha elevato il verbale di contestazione- ed è espressamente ricognitiva dell'errore materiale nell'evidenziare che “i verbalizzanti hanno riportato erroneamente la data del
23/10/2006 anziché la data del 23/10/2023, data esatta della costatazione e contestazione”.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 Sussistono pertanto sufficienti elementi per ritenere, come affermato dal giudice di primo grado, che nel verbale sia stata indicata, per mero errore materiale, la data del “23/10/2006” in luogo del “23/10/2013”; correlativamente, va constatato, ai fini dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente nel giudizio, che la notifica del provvedimento ingiuntivo in data 29/8/2018 è tempestiva rispetto al termine stabilito dall'art. 28 legge 689/1981.
In disparte la riconoscibilità da parte dell'opponente -con conseguente pienezza dei suoi diritti di difesa- non risulta di interesse se l'errore materiale sia idoneo ad “inficiare la validità dell'atto” presupposto, quale vizio che mai prima è stato eccepito (risultando l'opposizione fondata -oltre che sull'eccezione di prescrizione– sulla specialità della norma penale rispetto a quella regionale e sull'esimente dello “stato di necessità”).
Per quanto premesso, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in base al DM 55/2014 che tiene conto della natura del giudizio e dell'attività processuale svolta.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1 CP_1
n. 7234/2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
⎯ rigetta l'appello;
⎯ condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 1.984,00 per compensi, oltre spese generali ed CP_1
accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 15/05/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Gianluca Mauro Pellegrini
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4