Ordinanza collegiale 10 gennaio 2020
Sentenza 5 maggio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 05/05/2021, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2021
N. 00605/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01463/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Italo Begozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, -OMISSIS-– -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
- del decreto del -OMISSIS-che vieta al ricorrente la detenzione di armi e munizioni;
- del conseguente decreto del -OMISSIS- -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca del porto di fucile per uso caccia rilasciato al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’-OMISSIS-– -OMISSIS- e del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. Nicola Bardino e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato con D.L. 30 aprile 2020, n. 28;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto del -OMISSIS-, con il quale gli è stato revocato il porto di fucile ad uso venatorio, unitamente al pregresso provvedimento prefettizio che gli ha vietato di detenere armi e munizioni.
A comune fondamento di entrambi i provvedimenti, viene richiamata la nota del -OMISSIS-, redatta dai -OMISSIS-(-OMISSIS-); questi quali hanno segnalato, da un lato, la particolare condizione del ricorrente, che detiene le proprie armi nella casa familiare, ove egli convive con il padre, il quale avrebbe però manifestato inequivocabili intenti suicidari, tanto da imporre l’emissione di un provvedimento cautelativo di ritiro dell’arma da quest’ultimo detenute; dall’altro, la detenzione di un numero di munizioni (127) superiore rispetto a quelle denunciate (100), circostanza che, oltre a dare luogo al deferimento all’Autorità giudiziaria, avrebbe minato i necessari requisiti di affidabilità posti a garanzia dell’uso lecito delle armi detenute.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 11, 43 e 15 del T.U.L.P.S., nonché l'eccesso di potere, ritenendo che l’Amministrazione non abbia adeguatamente soppesato la propria condizione di incensuratezza nonché la particolare tenuità del fatto addebitatogli (il possesso di ulteriori 27 colpi rispetto ai 100 denunciati, il cui numero non avrebbe superato le 200 unità legittimamente detenibili), che egli non ritiene idoneo a qualificare la propria condotta come “ negligente e superficiale ” “ nella custodia delle munizioni ”, ossia tale da precludere del tutto la formulazione, a proprio favore, di “ un giudizio di sicura e continua osservanza delle norme poste a tutela della P.S. ”. Con il secondo motivo, contesta il mancato assolvimento degli specifici oneri motivazionali sottesi all’esercizio dei poteri di revoca discrezionale delle autorizzazioni di polizia.
3. Costituitasi in giudizio, la difesa erariale ha dedotto nel merito, sostenendo che la motivazione di entrambi i provvedimenti darebbe conto in termini esaustivi del “ corretto esercizio della discrezionalità amministrativa ”, improntata alla “ massima tutela possibile della pubblica incolumità ”, tutela che, in linea con la prevalente giurisprudenza, “ esige l’interdizione dell’uso delle armi a chiunque non sia in grado di dimostrare la propria assoluta affidabilità ”.
4. Con ordinanza cautelare -OMISSIS-, questo Tribunale ha sospeso i provvedimenti impugnati limitatamente “ all’ordine di cessione a terzi delle armi e delle munizioni ritirate cautelarmente in data -OMISSIS- ”, disponendo inoltre l’acquisizione di una relazione sui fatti di causa e sullo svolgimento del procedimento, a cura della -OMISSIS-.
Eseguito tale adempimento istruttorio, mediante il deposito di una documentata relazione, la causa, chiamata all’udienza pubblica del 24 giugno 2020, veniva trattenuta in decisione.
5. L’impugnazione è fondata, pur nei limiti e con le precisazioni che seguono, in relazione ad entrambi i motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione.
5.1 Il Collegio deve innanzitutto premettere che, come più volte ribadito da questa Sezione, l’Amministrazione, in tema di rilascio e rinnovo della licenza di porto d’armi, gode di un potere ampiamente discrezionale, il cui oggetto è costituito essenzialmente dalla valutazione della complessiva condotta del richiedente, indipendente dal suo apprezzamento (e dunque dalla sua concreta rilevanza) in sede penale, “ poiché ciò che conta - in tali circostanze - è il pericolo in sé che vi siano occasioni per l'utilizzo indebito dell'arma ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 2999 del 2016), pericolo che ben può essere apprezzato in relazione a comportamenti sintomatici, ancorché isolati, dai quali possa emergere la non inverosimile eventualità di un uso illecito delle armi detenute, nonché in riferimento a situazioni familiari indicative di un contesto ambientale che si dimostri incompatibile con la presenza delle armi, indipendentemente da parametri soggettivi di affidabilità riferibili alla sola persona dell’interessato.
5.2 Tuttavia, nel caso di specie, l’Amministrazione non ha in effetti chiarito, se non attraverso una motivazione del tutto stereotipata, le ragioni per le quali la condotta, oggetto del vaglio prognostico dal quale è scaturito il provvedimento avversato, consistente nel possesso di un modesto numero di munizioni non dichiarate (fatto per il quale il ricorrente ha comunque provveduto alla definizione della contravvenzione mediante oblazione), possa essere ritenuta indice di un difetto di custodia delle armi legittimamente detenute o piuttosto il sintomo di una possibile propensione all’abuso delle stesse, così da giustificare l’ordine di cessione a terzi e la revoca dell’autorizzazione al porto di fucile ad uso venatorio.
Né, ancora, i pur plausibili rilievi, connessi alla coabitazione del ricorrente con il proprio padre e ai fattori di pericolosità insiti nelle precarie condizioni di salute di quest’ultimo (privato del porto d’armi perché avrebbe manifestato propositi suicidarie), possono, in assenza di ulteriori specifici approfondimenti motivazionali e accertamenti istruttori, sorreggere il giudizio prognostico sfavorevole formulato dall’Amministrazione, tenuto conto che, come si desume dal verbale redatto dai Carabinieri il -OMISSIS-:
- l’armadio blindato contenente le armi e le munizioni detenute dal ricorrente non poteva essere aperto dal di lui genitore, che non ne conosceva la combinazione e non era in grado di reperire la chiave di emergenza;
- lo stesso ricorrente, dichiarava in ogni caso di “ impegnarsi nel più breve tempo possibile a effettuare il trasferimento delle armi presso altro domicilio, in modo da sottrarle alla materiale disponibilità del padre ”.
5.3 Alla luce di tali rilievi, il provvedimento impugnato non appare sorretto dalla necessaria base motivazionale, essendo fondato esclusivamente su fatti e circostanze che, in mancanza di un ulteriore vaglio critico, non appaiono capaci di giustificare, anche solo in una logica precauzionale, un chiaro giudizio di inaffidabilità e, in ogni caso, una prognosi sfavorevole circa il possibile uso illecito delle armi.
5.4 Per quanto precede, l’impugnazione deve essere quindi accolta, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Resta comunque impregiudicato ogni ulteriore vaglio da parte dell’Amministrazione, la quale ben potrà riconsiderare e approfondire i fatti già esaminati, ai fini della eventuale rinnovazione e graduazione dei provvedimenti interdittivi, specie in riferimento ad una più accurata valutazione dei rischi connessi al delicato contesto familiare che circonda la vita del ricorrente.
6. Le spese di lite, infine, vanno interamente compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi in ragione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nelle camere di consiglio dei giorni 24 giugno 2020 e 16 dicembre 2020, tenute in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.