Ordinanza cautelare 16 settembre 2015
Sentenza 3 febbraio 2016
Ordinanza cautelare 7 luglio 2016
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 07/07/2016, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02600/2016 REG.PROV.CAU.
N. 03120/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3120 del 2016, proposto da:
Giam 2013 s.a.s. di IE Gianluca, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Perri, C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, largo Colli Albani, 14;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall' avv. Sergio Siracusa, C.F. [...], domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II TER, n. 01539/2016, resa tra le parti, concernente decadenza concessione demaniale triennale.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il Cons. Alessandro Maggio e udito per la parte l’avvocato Perri;
Considerato che:
a) l’impugnata ordinanza cautelare risulta motivata con riguardo alla rilevata assenza di fatti nuovi rispetto a quelli già valutati con la precedente ordinanza 4597/2015;
b) l’appellante non ha evidenziato elementi di novità idonei a giustificare una nuova pronuncia interinale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Respinge l'appello (Ricorso numero: 3120/2016).
Condanna l’appellane al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese della presente fase cautelare che liquida in € 500/00 (cinquecento), oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2016
IL SEGRETARIO