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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
968/2023 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere rel.
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
BACALINI PAOLO
-appellante-
contro
( ), con l'avv. BOCCUNI NTroparte_1 P.IVA_1
COSIMO ROBERTO
-appellata-
([...]), in liquidazione giudiziale, NTroparte_2
in persona del legale rapp.te p.t. corrente in Bucarest (RO) ed. Lascar
Catargiu 35, settore 1, domiciliata ai sensi dell'art. 23 del contratto di assicurazione ai fini della notificazione degli atti giudiziari presso la
1 Via A.M. Maragliano 7, 16121 Genova, poi CP_3 [...]
ora NTroparte_4 NTroparte_5
-appellata non costituita-
oggetto: responsabilità professionale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis rejectis, in integrale riforma della sentenza n. 704/2023 del
Tribunale di Vicenza, Dott. Silvano Colbacchini, pubblicata in data
17/04/2023 e notificata telematicamente in data 19/04/2023, ed in accoglimento di tutti i superiori motivi d'impugnazione NEL MERITO: accogliere i motivi di appello esposti nella superiore narrativa e, conseguentemente, riformare la sentenza n. 704/2023 del Tribunale di
Vicenza, Dott. Silvano Colbacchini, pubblicata in data 17/04/2023
(Repert. n. 1175/2023 del 17/04/2023), e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'appellata , in persona del NTroparte_6
Direttore Sanitario pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza dell'errato trattamento sanitario ricevuto mediante statuizione di condanna al pagamento in favore dell'attore, sig. Parte_1
degli importi già richiesti e quantificati nel corso del giudizio di primo grado, ovvero di quelle diverse somme che risulteranno dovute e di giustizia con maggiorazione di interessi compensativi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito (09/05/2014) al saldo secondo i criteri indicati da Cassazione SS.UU. del 17/02/95 n. 1712, dal dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e della procedura per ATP ex art. 696 bis c.p.c. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
2 IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere, previa modifica dell'ordinanza istruttoria di ammissione delle prove del 22/04/2022, l'assunzione della prova per testi su tutti i capitoli articolati nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n 2, che in questa sede va considerata come integralmente ritrascritta;
per la parte appellata : Parte_2
1. In rito: estinzione del processo. Attesa la mancata riassunzione del processo nei confronti di in fallimento, dichiararsi NTroparte_2
l'estinzione del processo ex artt.307 e 359 c.p.c..
2.- Nel merito. Rigettarsi l'interposto gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto confermandosi integralmente la sentenza impugnata con rigetto delle domande attoree tutte. 3.- Nel merito, in via subordinata. Nella denegata ipotesi che venga riformata la sentenza impugnata e riconosciuta una qualsivoglia responsabilità in capo ad per l'operato dei propri sanitari contenersi la condanna al CP_1
risarcimento nei limiti del danno effettivamente patito dall'attore, esclusa ogni personalizzazione, condannandosi per l'effetto
[...]
p.i. , in persona del legale rappr.te p.t., CP_2 P.IVA_2
corrente in Bucarest ai fini della notificazione degli atti giudiziari presso la via A.M. Maragliano 7, 16121, a tenere CP_3
indenne e manlevare, in forza di legge e del contratto di assicurazione,
da tutto quanto dovesse essere tenuta a pagare all'attore a CP_1
qualsivoglia titolo per i fatti di causa, spese incluse. 4.- Spese di lite del grado rifuse.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
3 1. Con sentenza n. 704/2023 il tribunale di Vicenza ha deciso la causa proposta da contro l Parte_3 NTroparte_1
, con la chiamata in garanzia della compagnia rumena
[...] [...]
, che restava contumace. CP_2
2. Il tribunale ha osservato che il sig. si è ferito Pt_1
accidentalmente maneggiando una sega circolare, riportando l'amputazione del 4° dito e in parte del 3° dito della mano sinistra;
è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Pietro Milano di Noventa
Vicentina, quindi al Policlinico G. B. Rossi di Verona per tentare il reimpianto del dito amputato: tuttavia, il dito amputato è arrivato in condizioni di conservazione non idonee, rendendo impossibile l'intervento. L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'errato trattamento sanitario ricevuto, oltre al rimborso delle spese sostenute per consulenze medico- legali e mediazione obbligatoria.
3. Secondo il primo giudice la pretesa è infondata, poiché le lesioni causate dalla sega circolare erano tali da rendere impossibile il reimpianto, a nulla rilevando le condizioni di conservazione del dito amputato. Infatti, se da un lato la CTU dott.ssa ha accertato Persona_1
che il moncone amputato non è stato conservato secondo i protocolli in uso, dall'altro il rapporto infermieristico redatto dai chirurghi sottolinea che la lesione al 4° dito era troppo estesa per consentire il reimpianto.
In conclusione, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che l'errata conservazione del moncone abbia influito sulle conseguenze del sinistro.
4. Con atto del 19.5.2023 ha proposto Parte_1
appello deducendo i seguenti motivi: I) erronea ricostruzione del fatto storico e mancata valutazione degli elementi probatori acquisiti: il
4 Tribunale ha ignorato le risultanze della CTU che accertavano il nesso causale tra l'errata conservazione del dito reciso e l'impossibilità di reimpianto. La valutazione del Tribunale è stata basata su congetture, non tenendo conto delle prove documentali e mediche che dimostravano l'errata conservazione del dito amputato. II) Violazione degli artt. 115, 116, 244 cpc, 2967 cc per la mancata ammissione della prova testimoniale: il Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalla difesa dell'attore, escludendo di fatto la prova sul fatto storico e sulle conseguenze della malpractice. La mancata ammissione della prova testimoniale ha impedito una corretta valutazione del danno non patrimoniale subito dall'attore.
5. L'appellante chiede la riforma della sentenza col riconoscimento del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti sulla base della CTU svolta nel procedimento per ATP, nonché l'ammissione delle prove testimoniali escluse in primo grado.
6. La parte appellata si è costituita NTroparte_1
con comparsa del 7.9.2023, resistendo al gravame, mentre non si è costituita NTroparte_2
7. Con ordinanza di questa Corte del 7-5-2024, è stata dichiarata l'interruzione del processo, sul rilievo che l'art. 143 CCII prevede l'interruzione automatica del processo in seguito alla liquidazione giudiziale intervenuta nel caso specifico nei confronti di
[...]
CP_2
8. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dall'appellante, la parte appellata si è nuovamente NTroparte_1
costituita con comparsa del 28-11-2024, mentre non si è costituita
[...]
NTroparte_2
5 9. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
10. Osserva la Corte. Preliminarmente, si deve rilevare che la riassunzione del processo, dichiarato interrotto per liquidazione giudiziale della terza chiamata , non è stata eseguita CP_2
correttamente nei confronti della suddetta terza chiamata: la notifica è stata tentata dall'appellante in data 19-7-2024 presso la società NT AN (subentrata a come si NTroparte_5
Parte desume da delibera della stessa depositata dall'appellante il 29-1-
2025), ma dalla cartolina non si evince che sia andata a buon fine, né
l'appellante lo spiega idoneamente con le note depositate il 5-2-2025, a Parte fronte dell'eccezione dell' L'avviso di ricevimento relativo al ricorso in riassunzione dell'8.5.2024 riporta il timbro di una «società civile di avvocati di Bucarest», che neppure è indicata nella relata di notifica che lo precede: pertanto, non è possibile concludere che la notifica sia stata eseguita regolarmente. Tanto precisato, con riguardo all'aspetto del litisconsorzio necessario processuale, e premesso che Parte l' ha ritualmente riproposto la domanda di garanzia verso la terza chiamata ex 346 c.p.c. (non essendo all'uopo necessario l'appello incidentale - cfr. Cass. S. U. 7700/2016), ritiene questa Corte che nella specie si verta in ipotesi di causa scindibile ex art. 332 c.p.c., atteso che la terza chiamata è rimasta contumace in primo grado e quindi non ha messo in discussione l'an del rapporto principale (Cass. 11968/2013;
Cass.12174/2020; Cass. 21366/2020; Cass. 24574/2018; Cass.
16899/2023 citata dall'appellata concerne una diversa fattispecie e in ogni caso è ivi affermata la scindibilità delle cause in ipotesi di appello principale del terzo garante attinente esclusivamente all'esistenza o ai
6 limiti del rapporto di garanzia). Pertanto, nel caso in scrutinio, il rapporto di garanzia impropria è rimasto autonomo e del tutto indipendente da quello principale, sicché, contrariamente a quanto Parte sostenuto dall il processo va dichiarato estinto solo nel rapporto fra l' e la terza chiamata, ora Parte_2 NTroparte_5
nulla dovendosi disporre circa la spese di lite tra dette parti. Infatti,
[...]
«in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma
3, l. fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli Co altri litisconsorti – nella specie, la ha cassato con rinvio la sentenza
d'appello che, confermando la decisione di primo grado in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata con un unitario atto di citazione dal debitore principale e da due fideiussori, i quali avevano dedotto altresì la mancata sottoscrizione delle fideiussioni - aveva ritenuto che il fallimento del soggetto garantito spiegasse effetto interruttivo sull'intero processo, con conseguente estinzione dello stesso a seguito della mancata tempestiva riassunzione da parte dei condebitori solidali» (Cass. 8123/2020).
11. Passando all'esame del merito, alla p. 8 della sentenza il tribunale argomenta sul punto centrale della causa, osservando: «…nel diario dell'intervento leggesi: il 4° dito non reimpiantabile per estese lesioni del pezzo amputato. E ciò fa presumere che a impedire il reimpianto non siano state le condizioni di conservazione non idonee del moncone
7 amputato, ma le lesioni ad esso inferte dalla sega circolare in occasione del sinistro. In conclusione, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che l'errata conservazione del moncone amputato abbia in qualche modo influito sulle conseguenze derivate all'attore dal sinistro…».
12. Ora, l'ausiliare dott.ssa ha sottolineato un dato di fatto Per_1
incontroverso in causa: «ogni medico del 118 deve conoscere le modalità di conservazione e trasporto del segmento amputato al fine di evitare danni a carico delle strutture nobili e per non compromettere la riuscita dell'intervento di reimpianto microchirurgico (p. 16); indubbio che la descrizione della conservazione della parte amputata non era conforme alle prescrizioni in casi consimili: viene infatti annotato nella scheda di accoglimento presso OC di Verona che il IV° dito è giunto in condizioni di conservazione non idonee, immerso completamente in un liquido che verosimilmente trattavasi di soluzione fisiologica. Il segmento corporeo amputato doveva essere conservato, come precedentemente affermato, avvolto in una garza sterile e posto all'interno di un sacchetto chiuso a sua volta immerso dentro un sacchetto con ghiaccio. Così facendo si evitava il contatto tra ghiaccio
e moncone amputato ma al tempo stesso veniva assicurata una temperatura corporea che non comportava un danno tissutale…
l'errata conservazione per il trasportato del moncone ha comportato danno tissutale tale da aver impedito, come rilevato al tavolo operatorio dai chirurghi, il reimpianto del segmento corporeo amputato etc» (p. 20).
13. Il verbale di intervento riportato alla p. 7 della relazione Per_1
evidenzia che il 4° dito riporta l'accenno alle «estese lesioni del pezzo amputato» quale ragione che ha impedito il reimpianto, ma questo non
8 significa che tale condizione sia derivata esclusivamente dall'azione della sega circolare, e non anche dalla mancata corretta conservazione del moncone. Pertanto, poiché l'unico dato certo è la circostanza testé riferita, va dichiarata la responsabilità dell . Pt_2
14. Quanto alla liquidazione del risarcimento, l'ATP ha riconosciuto
«…una riduzione della validità psicosomatica del soggetto intorno al
20.5%. Qualora vi fosse stata la possibilità di reimpianto del 4° dito, ossia fosse stato conservato e trasportato correttamente, si sarebbe concretizzata una riduzione della validità psicosomatica del soggetto intorno al 18%. Appare, quindi, evidente che sulla base delle riflessioni fin qui formulate sussisterebbe nel caso de quo, un danno differenziale di natura iatrogenica valutabile nel 2.5% la cui monetizzazione deve partire dal valore economico del 18% e giungere al valore economico del 20.5% con livello di sofferenza medio» (p. 22).
15. In tema di danno iatrogeno differenziale, la Cassazione (da ultimo Cass.32565/2024) ha avuto modo di chiarire che la preesistenza della malattia o menomazione in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p., e di essa non deve tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente;
invece, le menomazioni preesistenti "concorrenti" possono essere apprezzate ai fini della liquidazione e rispetto al maggior danno causato: dapprima, vanno stimate in punti percentuali l'invalidità complessiva (risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito) e quella preesistente;
poi, entrambe le percentuali devono essere convertite in una somma di denaro;
infine, si procede a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità
9 preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto. Applicando la tabella del Tribunale di
Milano edizione del 2024, e assunta l'età del danneggiato al momento del sinistro in 40 anni, i valori corrispondenti al 18% del danno non patrimoniale sono;
punto danno biologico € 3.570,28; incremento per la sofferenza soggettiva di grado medio, come riconosciuta dalla CTU
(+ 34%) € 1.213,90; punto danno non patrimoniale € 4.784,18; danno biologico € 51.733,00, e danno non patrimoniale risarcibile €
69.323,00. Per il 20%: punto danno biologico € 3.809,75; incremento per la sofferenza soggettiva come sopra (+ 36%) € 1.371,51; punto danno non patrimoniale € 5.181,26; danno biologico risarcibile €
61.337,00, e non patrimoniale risarcibile € 83.418,00.
16. Complessivamente, il danno differenziale non patrimoniale va liquidato in € 14.095,00 – importo rivalutato all'attualità, oltre interessi legali ex art. 1294, 1° comma cc dalla presente sentenza al saldo, e oltre
€ 1.460,00 per le spese mediche documentate e ritenute congrue dalla
CTU.
17. Non sussiste nel caso di specie un periodo di malattia conseguente al mancato reimpianto del moncone di amputazione, dal momento che la malattia era già presente per le lesività subite e preesistenti a carico delle altre dita della mano.
18. In definitiva, l'appello proposto da può Parte_1
essere accolto nei limiti suindicati. Le spese dei due gradi sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa,
10 difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo nel rapporto tra l Parte_2
e la compagnia poi
[...] NTroparte_2 NTroparte_4
ora
[...] NTroparte_5
2. in riforma della sentenza indicata in epigrafe, condanna l
[...]
a risarcire i danni, pagando a € Pt_2 Parte_1
15.555,00, oltre interessi legali ex art. 1284, 1° comma cc alla presente sentenza al saldo;
3. condanna l' a rifondere le spese di lite, liquidate Parte_2
per il primo grado in € 2.540,00, e per l'appello in € 1.984,00, oltre accessori di legge, e onere di CTU;
distrazione a beneficio del procuratore che si è dichiarato antistatario;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 6.3.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
e
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
968/2023 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere rel.
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
BACALINI PAOLO
-appellante-
contro
( ), con l'avv. BOCCUNI NTroparte_1 P.IVA_1
COSIMO ROBERTO
-appellata-
([...]), in liquidazione giudiziale, NTroparte_2
in persona del legale rapp.te p.t. corrente in Bucarest (RO) ed. Lascar
Catargiu 35, settore 1, domiciliata ai sensi dell'art. 23 del contratto di assicurazione ai fini della notificazione degli atti giudiziari presso la
1 Via A.M. Maragliano 7, 16121 Genova, poi CP_3 [...]
ora NTroparte_4 NTroparte_5
-appellata non costituita-
oggetto: responsabilità professionale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis rejectis, in integrale riforma della sentenza n. 704/2023 del
Tribunale di Vicenza, Dott. Silvano Colbacchini, pubblicata in data
17/04/2023 e notificata telematicamente in data 19/04/2023, ed in accoglimento di tutti i superiori motivi d'impugnazione NEL MERITO: accogliere i motivi di appello esposti nella superiore narrativa e, conseguentemente, riformare la sentenza n. 704/2023 del Tribunale di
Vicenza, Dott. Silvano Colbacchini, pubblicata in data 17/04/2023
(Repert. n. 1175/2023 del 17/04/2023), e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'appellata , in persona del NTroparte_6
Direttore Sanitario pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza dell'errato trattamento sanitario ricevuto mediante statuizione di condanna al pagamento in favore dell'attore, sig. Parte_1
degli importi già richiesti e quantificati nel corso del giudizio di primo grado, ovvero di quelle diverse somme che risulteranno dovute e di giustizia con maggiorazione di interessi compensativi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito (09/05/2014) al saldo secondo i criteri indicati da Cassazione SS.UU. del 17/02/95 n. 1712, dal dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e della procedura per ATP ex art. 696 bis c.p.c. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
2 IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere, previa modifica dell'ordinanza istruttoria di ammissione delle prove del 22/04/2022, l'assunzione della prova per testi su tutti i capitoli articolati nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n 2, che in questa sede va considerata come integralmente ritrascritta;
per la parte appellata : Parte_2
1. In rito: estinzione del processo. Attesa la mancata riassunzione del processo nei confronti di in fallimento, dichiararsi NTroparte_2
l'estinzione del processo ex artt.307 e 359 c.p.c..
2.- Nel merito. Rigettarsi l'interposto gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto confermandosi integralmente la sentenza impugnata con rigetto delle domande attoree tutte. 3.- Nel merito, in via subordinata. Nella denegata ipotesi che venga riformata la sentenza impugnata e riconosciuta una qualsivoglia responsabilità in capo ad per l'operato dei propri sanitari contenersi la condanna al CP_1
risarcimento nei limiti del danno effettivamente patito dall'attore, esclusa ogni personalizzazione, condannandosi per l'effetto
[...]
p.i. , in persona del legale rappr.te p.t., CP_2 P.IVA_2
corrente in Bucarest ai fini della notificazione degli atti giudiziari presso la via A.M. Maragliano 7, 16121, a tenere CP_3
indenne e manlevare, in forza di legge e del contratto di assicurazione,
da tutto quanto dovesse essere tenuta a pagare all'attore a CP_1
qualsivoglia titolo per i fatti di causa, spese incluse. 4.- Spese di lite del grado rifuse.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
3 1. Con sentenza n. 704/2023 il tribunale di Vicenza ha deciso la causa proposta da contro l Parte_3 NTroparte_1
, con la chiamata in garanzia della compagnia rumena
[...] [...]
, che restava contumace. CP_2
2. Il tribunale ha osservato che il sig. si è ferito Pt_1
accidentalmente maneggiando una sega circolare, riportando l'amputazione del 4° dito e in parte del 3° dito della mano sinistra;
è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Pietro Milano di Noventa
Vicentina, quindi al Policlinico G. B. Rossi di Verona per tentare il reimpianto del dito amputato: tuttavia, il dito amputato è arrivato in condizioni di conservazione non idonee, rendendo impossibile l'intervento. L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'errato trattamento sanitario ricevuto, oltre al rimborso delle spese sostenute per consulenze medico- legali e mediazione obbligatoria.
3. Secondo il primo giudice la pretesa è infondata, poiché le lesioni causate dalla sega circolare erano tali da rendere impossibile il reimpianto, a nulla rilevando le condizioni di conservazione del dito amputato. Infatti, se da un lato la CTU dott.ssa ha accertato Persona_1
che il moncone amputato non è stato conservato secondo i protocolli in uso, dall'altro il rapporto infermieristico redatto dai chirurghi sottolinea che la lesione al 4° dito era troppo estesa per consentire il reimpianto.
In conclusione, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che l'errata conservazione del moncone abbia influito sulle conseguenze del sinistro.
4. Con atto del 19.5.2023 ha proposto Parte_1
appello deducendo i seguenti motivi: I) erronea ricostruzione del fatto storico e mancata valutazione degli elementi probatori acquisiti: il
4 Tribunale ha ignorato le risultanze della CTU che accertavano il nesso causale tra l'errata conservazione del dito reciso e l'impossibilità di reimpianto. La valutazione del Tribunale è stata basata su congetture, non tenendo conto delle prove documentali e mediche che dimostravano l'errata conservazione del dito amputato. II) Violazione degli artt. 115, 116, 244 cpc, 2967 cc per la mancata ammissione della prova testimoniale: il Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalla difesa dell'attore, escludendo di fatto la prova sul fatto storico e sulle conseguenze della malpractice. La mancata ammissione della prova testimoniale ha impedito una corretta valutazione del danno non patrimoniale subito dall'attore.
5. L'appellante chiede la riforma della sentenza col riconoscimento del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti sulla base della CTU svolta nel procedimento per ATP, nonché l'ammissione delle prove testimoniali escluse in primo grado.
6. La parte appellata si è costituita NTroparte_1
con comparsa del 7.9.2023, resistendo al gravame, mentre non si è costituita NTroparte_2
7. Con ordinanza di questa Corte del 7-5-2024, è stata dichiarata l'interruzione del processo, sul rilievo che l'art. 143 CCII prevede l'interruzione automatica del processo in seguito alla liquidazione giudiziale intervenuta nel caso specifico nei confronti di
[...]
CP_2
8. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dall'appellante, la parte appellata si è nuovamente NTroparte_1
costituita con comparsa del 28-11-2024, mentre non si è costituita
[...]
NTroparte_2
5 9. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
10. Osserva la Corte. Preliminarmente, si deve rilevare che la riassunzione del processo, dichiarato interrotto per liquidazione giudiziale della terza chiamata , non è stata eseguita CP_2
correttamente nei confronti della suddetta terza chiamata: la notifica è stata tentata dall'appellante in data 19-7-2024 presso la società NT AN (subentrata a come si NTroparte_5
Parte desume da delibera della stessa depositata dall'appellante il 29-1-
2025), ma dalla cartolina non si evince che sia andata a buon fine, né
l'appellante lo spiega idoneamente con le note depositate il 5-2-2025, a Parte fronte dell'eccezione dell' L'avviso di ricevimento relativo al ricorso in riassunzione dell'8.5.2024 riporta il timbro di una «società civile di avvocati di Bucarest», che neppure è indicata nella relata di notifica che lo precede: pertanto, non è possibile concludere che la notifica sia stata eseguita regolarmente. Tanto precisato, con riguardo all'aspetto del litisconsorzio necessario processuale, e premesso che Parte l' ha ritualmente riproposto la domanda di garanzia verso la terza chiamata ex 346 c.p.c. (non essendo all'uopo necessario l'appello incidentale - cfr. Cass. S. U. 7700/2016), ritiene questa Corte che nella specie si verta in ipotesi di causa scindibile ex art. 332 c.p.c., atteso che la terza chiamata è rimasta contumace in primo grado e quindi non ha messo in discussione l'an del rapporto principale (Cass. 11968/2013;
Cass.12174/2020; Cass. 21366/2020; Cass. 24574/2018; Cass.
16899/2023 citata dall'appellata concerne una diversa fattispecie e in ogni caso è ivi affermata la scindibilità delle cause in ipotesi di appello principale del terzo garante attinente esclusivamente all'esistenza o ai
6 limiti del rapporto di garanzia). Pertanto, nel caso in scrutinio, il rapporto di garanzia impropria è rimasto autonomo e del tutto indipendente da quello principale, sicché, contrariamente a quanto Parte sostenuto dall il processo va dichiarato estinto solo nel rapporto fra l' e la terza chiamata, ora Parte_2 NTroparte_5
nulla dovendosi disporre circa la spese di lite tra dette parti. Infatti,
[...]
«in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma
3, l. fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli Co altri litisconsorti – nella specie, la ha cassato con rinvio la sentenza
d'appello che, confermando la decisione di primo grado in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata con un unitario atto di citazione dal debitore principale e da due fideiussori, i quali avevano dedotto altresì la mancata sottoscrizione delle fideiussioni - aveva ritenuto che il fallimento del soggetto garantito spiegasse effetto interruttivo sull'intero processo, con conseguente estinzione dello stesso a seguito della mancata tempestiva riassunzione da parte dei condebitori solidali» (Cass. 8123/2020).
11. Passando all'esame del merito, alla p. 8 della sentenza il tribunale argomenta sul punto centrale della causa, osservando: «…nel diario dell'intervento leggesi: il 4° dito non reimpiantabile per estese lesioni del pezzo amputato. E ciò fa presumere che a impedire il reimpianto non siano state le condizioni di conservazione non idonee del moncone
7 amputato, ma le lesioni ad esso inferte dalla sega circolare in occasione del sinistro. In conclusione, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che l'errata conservazione del moncone amputato abbia in qualche modo influito sulle conseguenze derivate all'attore dal sinistro…».
12. Ora, l'ausiliare dott.ssa ha sottolineato un dato di fatto Per_1
incontroverso in causa: «ogni medico del 118 deve conoscere le modalità di conservazione e trasporto del segmento amputato al fine di evitare danni a carico delle strutture nobili e per non compromettere la riuscita dell'intervento di reimpianto microchirurgico (p. 16); indubbio che la descrizione della conservazione della parte amputata non era conforme alle prescrizioni in casi consimili: viene infatti annotato nella scheda di accoglimento presso OC di Verona che il IV° dito è giunto in condizioni di conservazione non idonee, immerso completamente in un liquido che verosimilmente trattavasi di soluzione fisiologica. Il segmento corporeo amputato doveva essere conservato, come precedentemente affermato, avvolto in una garza sterile e posto all'interno di un sacchetto chiuso a sua volta immerso dentro un sacchetto con ghiaccio. Così facendo si evitava il contatto tra ghiaccio
e moncone amputato ma al tempo stesso veniva assicurata una temperatura corporea che non comportava un danno tissutale…
l'errata conservazione per il trasportato del moncone ha comportato danno tissutale tale da aver impedito, come rilevato al tavolo operatorio dai chirurghi, il reimpianto del segmento corporeo amputato etc» (p. 20).
13. Il verbale di intervento riportato alla p. 7 della relazione Per_1
evidenzia che il 4° dito riporta l'accenno alle «estese lesioni del pezzo amputato» quale ragione che ha impedito il reimpianto, ma questo non
8 significa che tale condizione sia derivata esclusivamente dall'azione della sega circolare, e non anche dalla mancata corretta conservazione del moncone. Pertanto, poiché l'unico dato certo è la circostanza testé riferita, va dichiarata la responsabilità dell . Pt_2
14. Quanto alla liquidazione del risarcimento, l'ATP ha riconosciuto
«…una riduzione della validità psicosomatica del soggetto intorno al
20.5%. Qualora vi fosse stata la possibilità di reimpianto del 4° dito, ossia fosse stato conservato e trasportato correttamente, si sarebbe concretizzata una riduzione della validità psicosomatica del soggetto intorno al 18%. Appare, quindi, evidente che sulla base delle riflessioni fin qui formulate sussisterebbe nel caso de quo, un danno differenziale di natura iatrogenica valutabile nel 2.5% la cui monetizzazione deve partire dal valore economico del 18% e giungere al valore economico del 20.5% con livello di sofferenza medio» (p. 22).
15. In tema di danno iatrogeno differenziale, la Cassazione (da ultimo Cass.32565/2024) ha avuto modo di chiarire che la preesistenza della malattia o menomazione in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p., e di essa non deve tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente;
invece, le menomazioni preesistenti "concorrenti" possono essere apprezzate ai fini della liquidazione e rispetto al maggior danno causato: dapprima, vanno stimate in punti percentuali l'invalidità complessiva (risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito) e quella preesistente;
poi, entrambe le percentuali devono essere convertite in una somma di denaro;
infine, si procede a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità
9 preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto. Applicando la tabella del Tribunale di
Milano edizione del 2024, e assunta l'età del danneggiato al momento del sinistro in 40 anni, i valori corrispondenti al 18% del danno non patrimoniale sono;
punto danno biologico € 3.570,28; incremento per la sofferenza soggettiva di grado medio, come riconosciuta dalla CTU
(+ 34%) € 1.213,90; punto danno non patrimoniale € 4.784,18; danno biologico € 51.733,00, e danno non patrimoniale risarcibile €
69.323,00. Per il 20%: punto danno biologico € 3.809,75; incremento per la sofferenza soggettiva come sopra (+ 36%) € 1.371,51; punto danno non patrimoniale € 5.181,26; danno biologico risarcibile €
61.337,00, e non patrimoniale risarcibile € 83.418,00.
16. Complessivamente, il danno differenziale non patrimoniale va liquidato in € 14.095,00 – importo rivalutato all'attualità, oltre interessi legali ex art. 1294, 1° comma cc dalla presente sentenza al saldo, e oltre
€ 1.460,00 per le spese mediche documentate e ritenute congrue dalla
CTU.
17. Non sussiste nel caso di specie un periodo di malattia conseguente al mancato reimpianto del moncone di amputazione, dal momento che la malattia era già presente per le lesività subite e preesistenti a carico delle altre dita della mano.
18. In definitiva, l'appello proposto da può Parte_1
essere accolto nei limiti suindicati. Le spese dei due gradi sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa,
10 difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo nel rapporto tra l Parte_2
e la compagnia poi
[...] NTroparte_2 NTroparte_4
ora
[...] NTroparte_5
2. in riforma della sentenza indicata in epigrafe, condanna l
[...]
a risarcire i danni, pagando a € Pt_2 Parte_1
15.555,00, oltre interessi legali ex art. 1284, 1° comma cc alla presente sentenza al saldo;
3. condanna l' a rifondere le spese di lite, liquidate Parte_2
per il primo grado in € 2.540,00, e per l'appello in € 1.984,00, oltre accessori di legge, e onere di CTU;
distrazione a beneficio del procuratore che si è dichiarato antistatario;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 6.3.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
e
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