Sentenza 20 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 13 settembre 2024
Parere definitivo 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 20/10/2023, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2023
N. 00649/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00624/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 624 del 2022, proposto da DA IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Schiada', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corinaldo, Unione dei Comuni Misa-Nevola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Ancona, Unione dei Comuni Misa - Nevola, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Imefin S.r.l., non costituito in giudizio;
PI NI S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Maria Bruni, Giovanni Taddei Elmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Titolo Unico datato 5.7.2022 con cui il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive Misa Nevola ha autorizzato Imefin RL (già ST RL), Blu RL e PI NI spa alla riqualificazione dell'ex area produttiva mediante piano di lottizzazione per la realizzazione di due edifici commerciali di media struttura (via Nevola 8) rilasciando permesso di costruire per la realizzazione di opere di urbanizzazione previste nel piano ai sensi dell' art. 10 DPR 380/2001 e permesso di costruire per la realizzazione degli edifici ai sensi dell' art. 10 DPR 380/2001, nonché di ogni altro atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale in particolare il parere finale favorevole della Regione Marche Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio PF Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio prot. n. 1399791/14/12/2020, parere finale favorevole dell'ASUR con nota 15.12.2020 prot. 28095, parere finale favorevole VIVA Servizi con nota del 15.12.2020 prot. 28095, parere finale favorevole del Ministero per le Attività Culturali e le Attività del Turismo, Soprintendenza nota 6.11.2020 prot. 20277, parere finale favorevole della Provincia di Ancona Area Governo del Territorio 4.4.1 – UO Pareri urbanistici e valutazioni ambientali di piani urbanistici e territoriali prot. 16.12.2020 prot. 44273, del parere finale favorevole del Ministero per le Attività Culturali e le Attività del Turismo, Soprintendenza nota 15.12.2020 prot. 23181, parere finale favorevole del SUE Comune di Corinaldo con nota 14.12.2020, parere finale favorevole dell'ARPAM in data prot. 6423 del 1.3.2021, parere finale favorevole della Polizia Locale Ufficio del Commercio con nota prot. 6297 del 11.11.2021, parere finale favorevole del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prot. 19164 del 18.12.2020 (edificio 1), parere finale favorevole del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prot. 4065 del 5.3.2021 (edificio 2), parere finale favorevole della Provincia di Ancona settore III Area 3.4 U.O C. Concessioni prot. 38489 del 6.11.20, convenzione per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione (schema approvato con D.G.M. n. 63 del 5.10.2021 che pure si impugna) sottoscritta in data 7.6.2022 a rogito notaio Federico Biondi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Corinaldo e di PI NI S.p.A. e di Unione dei Comuni Misa-Nevola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel mezzo di gravame all’attenzione del Collegio il ricorrente riferisce di essere comproprietario con la moglie di un immobile commerciale sito nel comune di Corinaldo, situato a circa 200 metri di distanza dal comparto urbanistico nel quale è ricompresa l’area interessata dall’intervento di pianificazione oggetto del presente ricorso. Il ricorrente afferma di avere, di conseguenza, immediato e diretto interesse alla corretta regolamentazione delle modalità di edificazione di quest’ultima zona, in vista delle conseguenti implicazioni di carattere commerciale.
Riferisce che la controinteressata ST RL (ora SI RL) in data 27.8.2020 ha presentato istanza allo Sportello Unico Misa – Nevola ai sensi dell’ art. 7 del DPR 160/2010 per la riqualificazione dell’ex area produttiva di sua proprietà sita in via Nevola 8, contraddistinta a catasto al foglio 28, mappali 38, sub 25-227, mediante la predisposizione di piano di lottizzazione per la realizzazione di due edifici commerciali di media struttura (superficie di vendita inferiore a 1500 mq) da destinare uno alla vendita al dettaglio - punto vendita PI NI (ovvero la medesima attività commerciale che attualmente conduce in locazione l’immobile di proprietà del ricorrente sopra descritto) e l’altro a vendita non alimentare.
Riferisce, inoltre, che il progetto prevede la demolizione degli edifici esistenti aventi destinazione industriale e la realizzazione di due immobili a destinazione commerciale della superficie complessiva pari a mq 6.001,88 con ampio parcheggio nell’area di corte a servizio delle attività. L’area, ricadente in zona D3, risulterebbe da tempo dismessa. Essa è individuata, dalle NTA al PRG vigente, come Comparto 2 e necessita per la sua attuazione, secondo quanto si evincerebbe dalla relazione tecnica allegata alle opere di lottizzazione, della “ realizzazione di alcune opere di urbanizzazione quale la strada di collegamento a monte della strada provinciale (detta strada di lottizzazione), di parcheggi, di zona a verde pubblico ”.
Evidenzia, inoltre, che nell’ambito del Comparto 2 sono presenti altre due aree a destinazione commerciale ed artigianale, confinanti, ai lati opposti, con quella interessata dall’intervento di lottizzazione; in ambedue le aree sarebbero già presenti attività commerciali ed artigianali servite da parcheggi pubblici. Tra l’area oggetto del piano e quella confinante ad est, si rileva, scorre la strada comunale.
All’esito di specifica conferenza di servizi (nell’ambito della quale la Provincia di Ancona aveva prima ravvisato la necessità della Valutazione di impatto ambientale, per poi rivedere tale posizione in senso inverso), il 17.5.2021 la Giunta comunale, con deliberazione n. 31, ha adottato il piano attuativo per la realizzazione di n. 2 edifici commerciali di media struttura, per una superficie utile di vendita di mq. 1.499 complessivi, mediante riqualificazione di ex area produttiva.
Nella medesima deliberazione si dà atto della circostanza per cui una volta approvato in via definitiva il piano si procederà a convocare una nuova conferenza dei servizi in modalità sincrona decisoria.
La delibera citata è stata impugnata dall’odierno ricorrente con ricorso innanzi questo TAR Marche, numerato al NRG 400/2021.
Il Comune di Corinaldo ha, poi, adottato la deliberazione n. 63 del 5.10.2021 con cui ha approvato il piano di lottizzazione ed ha, altresì, demandato al Suap Misa Nevola al rilascio del titolo unico ai sensi dell’art. 7 del DPR 160/2010.
La delibera da ultimo citata, è stata anch’essa fatta oggetto di impugnazione con ulteriore ricorso avanti questo Tribunale, numerato NRG 666/2021.
Va rilevato che tali ricorsi, recanti censure coincidenti con quelle portate con il presente ricorso e di seguito sinteticamente indicate, una volta riuniti, sono stati rigettati con sentenza di questo TAR, 18 aprile 2023, n. 250.
Il ricorrente riferisce, che in occasione del deposito delle memorie per l’udienza di discussione del ricorso NRG 666/2021, ha appreso che il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive MISA NEVOLA in data 6.7.2022 ha rilasciato il titolo unico per la realizzazione dei due ridetti edifici commerciali, mediante permesso di costruire per la realizzazione di opere di urbanizzazione e permesso di costruire per la realizzazione degli edifici.
Tale titolo unico, ponendosi come conseguenza degli atti presupposti già impugnati con i ricorsi NRG 400/2021 e NRG 666/2021, sarebbe, ad avviso del ricorrente, affetto dai medesimi vizi già oggetto di censura con i ridetti precedenti ricorsi, decisi con sentenza n. 250/2023.
Di seguito sono riportati i motivi rubricati nell’odierno ricorso, notificato il 25 ottobre 2022 e depositato il 2 novembre 2022.
Primo motivo.
Illegittimita’ per violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’ art. 32 del R. r.le 1/2015; ulteriore profilo di illegittimita’ per mancata sottoposizione a valutazione ambientale strategica di cui all’ art. 6 del d.lgs. 152/2006; eccesso di potere nella forma dello sviamento e dell’arbitrarieta’ manifeste.
Secondo motivo.
Violazione delle previsioni di cui al PRG vigente in relazione all’attuazione del comparto; violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di pianificazione attuativa; violazione dell’art. 23 della l. 1150/1942 e dell’art. 33 della l.r. 34/1992; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e difetto di istruttoria; carenza di motivazione e sperequazione manifesta.
Terzo motivo.
Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 9 e 32 delle NTA al PRG del Comune di Corinaldo. Sviamento dalla causa tipica.
Quarto motivo.
Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica per errato apprezzamento dei presupposti in materia di piani di attuazione; carenza di motivazione e sperequazione manifesta.
Il 10 novembre 2022 si è costituita per resistere la controinteressata PI NI S.P.A. difendendosi con memorie e documenti.
Il 23 dicembre 2022 si sono costituiti per resistere il Comune di Corinaldo e l’Unione dei Comuni Misa e Nevola, difendendosi con documenti e memoria.
All’udienza dell’11 ottobre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto, essendo i titoli presupposti all’atto qui impugnato passati indenni al vaglio di legittimità di questo Tribunale, che ha deciso con la ridetta sentenza n. 250/2023 i ricorsi avverso gli stessi proposti e basati su identiche censure avanzate con il presente ricorso, e non essendo stati qui dedotti vizi propri del titolo unico edilizio gravato.
Sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese, data la complessità della disciplina urbanistica in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO