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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 06.11.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 07.11.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2665 del ruolo generale per l'anno 2021, promossa da
1. nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Capoterra (CA), in via Cagliari n. 19, elettivamente domiciliato in Cagliari, via
Alghero n. 33, presso lo Studio dell'Avv. Roberto PALA, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Ariosto n. 11, presso lo Studio dell'Avv.
AN PERRA, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
resistente
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Voglia il Giudice Designato, disattesa ogni contraria istanza,
a) in virtù delle causali di cui alla superiore espositiva, se del caso previo annullamento
delle Convenzioni agli atti, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il CP_1
, al pagamento, in favore del Prof. , delle somme al medesimo
[...] Parte_1
spettanti, fino alla concorrenza di €. 52.600,00, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria come per legge, ovvero nell'ammontare maggiore o minore che verrà
accertato in corso di causa, anche a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria maturati e maturandi come per legge;
b) Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
Nell'interesse del resistente:
“il , nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, come Controparte_1
sopra rappresentato e difeso, chiede il rigetto dell'avversa domanda, siccome infondata,
in fatto e in diritto. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti del , al fine di ottenere il riconoscimento Controparte_1
della natura subordinata del rapporto intercorso con l'Amministrazione resistente e il pagamento di competenze dipendenti dal suddetto rapporto di lavoro.
In particolare, egli ha esposto:
− di avere lavorato alle dipendenze del , Controparte_1
presso l'Istituzione Scuola Civica di Musica, senza soluzione di continuità, a far
pagina 2 data dal 10.12.2007 e fino alla data del 31.05.2021, con le mansioni di Dirigente
Scolastico, ex CCNL ANINSEI;
− che il ha sempre esercitato il potere disciplinare, Controparte_1
direttivo e di eterodirezione nei propri confronti, dovendo egli rispondere anche attraverso dettagliate relazioni periodiche sulle mansioni svolte;
− che il rapporto lavorativo dedotto in giudizio, formalmente, era stato regolamentato negli anni da apposite convenzioni, ma di fatto, di aver reso,
continuativamente, una prestazione lavorativa di natura subordinata, connotata dall'osservanza di un orario di lavoro predefinito, dalle ore 15 alle ore 21, dal lunedì al venerdì e nei fine settimana in caso di eventi culturali e con una retribuzione fissa;
− che la prestazione lavorativa era stata perfettamente coincidente con quella prevista dal CCNL ANINSEI per la figura del Dirigente Scolastico.
2. Il si è costituito in giudizio e ha chiesto il Controparte_1
rigetto del ricorso.
In particolare, esso TE ha rappresentato:
− che l'art. 9 dello Statuto dell'Istituzione Parte_2
elenca gli organi della stessa, tra cui il Direttore, e che, per il solo fatto
[...]
che il Direttore è un organo della Scuola, il rapporto intercorso fra questo e la
Scuola stessa non può essere configurato quale rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di esso CP_1
− che l'art. 13, dello Statuto cit., stabilisce che il Direttore è nominato dal
C.D.A. e che gli compete la responsabilità gestionale e, ancora, gli artt. 11 e 12,
regolamentano i poteri del C.D.A. e stabiliscono che questo è organo propositivo e consultivo ed esprime pareri sulle proposte del Direttore;
pagina 3 − che anche i compiti (poteri) del Direttore sono elencati nello Statuto, ove,
all'art. 15 si legge che: egli partecipa all'organizzazione della scuola, valuta e propone al C.D.A. le discipline di insegnamento, valuta e nomina il corpo docente;
convoca e presiede il Collegio dei Docenti;
redige annualmente la propria relazione sui risultati dell'attività didattica ed artistica della Scuola, che invia al Presidente del C.D.A. per essere allegata alla relazione finale sull'andamento della Scuola da proporre alla approvazione del C.D.A.; provvede alla gestione artistica dell'Istituzione; delibera sulla organizzazione interna e sulla didattica della Scuola e formula i criteri per la formazione delle classi e l'articolazione degli orari delle lezioni;
è responsabile delle procedure tecnico-
amministrative necessarie allo svolgimento dell'attività della scuola;
può proporre al Presidente e al Vicepresidente la convocazione del C.D.A.;
− che nessuno di questi compiti, tutti eseguiti da , è compatibile Pt_1
con la natura subordinata del rapporto, poiché il lavoratore subordinato non partecipa all'organizzazione, non valuta, né propone alcunché, giacché esegue ordini;
− che neppure è vero che era sottoposto all'osservanza di un Pt_1
orario di lavoro e l'attività che lamenta di aver svolto nelle giornate festive costituiva attività istituzionale dell'ente di cui era organo;
− di contestare, infine, la richiesta formulata a titolo di risarcimento del danno, poiché nessun danno è allegato e tanto meno provato dal ricorrente.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova per testi ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Le domande di sono infondate e devono essere Parte_1
rigettate.
pagina 4 La parte ricorrente, sul presupposto della sussistenza di plurime convenzioni concluse con il convenuto TE, nei termini precisati nel ricorso, ha lamentato di aver sempre svolto di fatto attività di lavoro subordinato e ha domandato, in conseguenza di ciò, la conversione dei predetti contratti in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la condanna del al pagamento di CP_1
competenze, nonché al risarcimento del danno subito.
È, quindi, suo onere provare la sussistenza di tale rapporto e il suo svolgimento nei termini e con le modalità allegati nel ricorso introduttivo.
Deve osservarsi, anzitutto, come sia stato provato documentalmente come avesse sottoscritto con la Parte_1 Controparte_2
cinque convenzioni, la prima dal 10.12.2007 al 31.08.2008, la
[...]
seconda dal 01.01.2009 al 31.08.2009, la terza dal 01.01.2010 al 31.12.2010, la quarta dal 05.10.2011 al 22.12.2012 e la quinta dal 07.01.2013 al 31.12.2014, il cui contenuto, volto a concordare una “collaborazione”, era stato declinato nei seguenti termini, senza sostanziali differenze tra l'una e l'altra, prevedendo in particolare che “l'Artista si impegna a erogare in regime di convenzione libero -
professionale le seguenti prestazioni di Direzione artistico/didattica e
amministrativa dell'istituzione a favore del Committente, ai sensi dell'art. 15 dello
statuto” (docc. sub. n. 1, prodotti con il ricorso).
In punto di diritto, deve essere interamente condivisa la giurisprudenza del
Tribunale intestato, Sezione Lavoro, circa analoghi rapporti di lavoro intrattenuti dalle Scuole Civiche di Musica mediante rapporti di lavoro di tipo parasubordinato e, nello specifico, deve essere richiamata, per condividerla integralmente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto precisamente e puntualmente motivata, la sentenza 10.07.2020, n. 542 (Dott. G. MURRU).
pagina 5 Infatti, con riguardo alla qualificazione dei rapporti di lavoro de quibus, il Giudice
del Lavoro ha evidenziato come “il nomen iuris che le parti abbiano inteso dare
rapporto non ha valore dirimente ove risulti in contrasto con le concrete modalità
attuative del rapporto medesimo (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 4500/2007, n.
22289/2014).
In relazione alla effettiva natura dei rapporti di lavoro in disamina occorre
richiamare l'insegnamento della Suprema Corte la quale ha più volte affermato
che elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo,
nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo è la subordinazione, intesa
come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo,
organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. n.
3418/2012).
La subordinazione inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle
prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere
sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro
(quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la
continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima
nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale,
l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali al più
valgono quali indizi della subordinazione stessa laddove non ne sia agevole
l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano
sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. n. 4476/2012 e, negli stessi termini, Cass.
SS.UU. n. 379/1999).
Per le ragioni sopra esposte, si è imposta a questo Tribunale la necessità di una concreta verifica dell'esistenza dei profili che caratterizzano il rapporto di lavoro
pagina 6 subordinato anche nel rapporto intercorso tra il resistente e CP_1 [...]
. Pt_1
Ebbene, nel merito della vicenda scrutinata, deve essere rilevata, anzitutto, la genericità delle allegazioni di parte ricorrente e l'assenza di un principio di prova quanto agli elementi sintomatici della subordinazione, alla continuità (per l'intero periodo 2007-2014) delle prestazioni svolte in favore del CP_1
e al contenuto specifico stesso dell'attività svolta da
[...] [...]
in condizioni di eterordinazione. Pt_1
Primariamente, deve rilevarsi come non sia stata provata alcuna eterodirezione del resistente nei confronti dell'odierno ricorrente, non emergendo in che CP_1
termini egli ricorrente dovesse rendere conto al Consiglio di amministrazione della Scuola civica di musica circa il proprio operato oppure riferire sulla sua attività lavorativa, non essendovi, peraltro, traccia in atti delle cd. relazioni che avrebbe presentato al Consiglio stesso, da chi e in che termini Pt_1
provenissero le indicazioni sulla attività artistica e amministrativa da svolgere o sviluppare, se eventualmente egli fosse stato obbligato a giustificare le assenze o a richiedere l'autorizzazione per le ferie o per i permessi, o ancora la tenuta di sistemi aventi la finalità di registrare l'ingresso e l'uscita del medesimo ricorrente dalla Scuola di musica.
Ancora, con riferimento all'intero periodo in cui il ricorrente aveva lavorato per l'TE resistente, è rimasta lacunosa, pure all'esito della prova per testi, la scansione temporale della giornata lavorativa di all'interno dei Parte_1
locali della Scuola civica di musica, così come la quotidiana e materiale declinazione delle mansioni assegnate ovvero ancora le tempistiche di consegna o svolgimento delle stesse.
pagina 7 È, infine, del tutto assente la prova della continuità delle prestazioni svolte dal ricorrente nelle more tra una convenzione e l'altra, dovendosi invece rilevare taluni periodi di interruzione anche di rilevante entità – 4 mesi tra il primo contratto e il secondo, 4 mesi tra il secondo contratto e il terzo, 10 mesi e 6 giorni tra il terzo e il quarto e 13 giorni tra il quarto e il quinto contratto – periodi in relazione ai quali è assente un qualsiasi elemento che indichi che
[...]
CP_
avesse di fatto proseguito a lavorare alle dipendenze dell' Pt_1
resistente.
In sostanza, attraverso le testimonianze acquisite, non ha trovato sostegno la ricostruzione del rapporto operata dal ricorrente con riferimento alle mansioni svolte, agli orari osservati e agli altri elementi sintomatici della natura subordinata del rapporto intercorso con il fin dall'ottobre del 2007, o ancora dello CP_1
svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica di Dirigente scolastico, così
pure della continuità del rapporto anche nei periodi in cui lo stesso era stato interrotto.
Devono essere considerate le dichiarazioni dei testi Tes_1 Tes_2
, i quali, in quanto
[...] Testimone_3 Testimone_4
lavoratori della Scuola di musica al tempo dei fatti per cui è causa, hanno avuto piena conoscenza delle mansioni effettivamente svolte da ma Parte_1
nulla hanno riferito sulla materiale declinazione della giornata lavorativa dello stesso, né hanno fornito elementi utili per ricostruire un quadro di eterodirezione ovvero di continuità delle mansioni sin dal 2007.
In particolare, all'udienza del 12.12.2023, il teste insegnante di Tes_1
pianoforte dal 2007 al 2021 presso la Scuola di musica del resistente, CP_1
ha dichiarato che era stato direttore artistico nel periodo in cui aveva Pt_1
lavorato per il predetto TE e, in particolare, svolgendo questi un'attività pagina 8 “organizzativa di tutte le attività correlate. Con direzione artistica intendo che
coordinava il corpo docente, organizzava saggi e concerti e curava tutti i dettagli
relativi alla sistemazione delle aule” e le altre mansioni di cui al capo 2 (ossia la partecipazione dall'organizzazione della Scuola stessa, valutazione delle discipline di insegnamento, convocazione e presidenza del Collegio dei Docenti,
coordinamento del lavoro di programmazione didattica, redazione annuale della relazione sui risultati dell'attività didattica e artistica della scuola, gestione artistica dell'Istituzione per il conseguimento degli obiettivi e dei programmi deliberati dal C.D.A., mansioni di organizzazione interna e della didattica,
formazione delle classi, articolazione e rispetto degli orari delle lezioni, funzioni di sorveglianza e coordinamento dell'attività del personale docente e non docente,
degli orari, della regolarità delle iscrizioni degli studenti, tenuta registri generali,
procedure tecnico-amministrative necessarie allo svolgimento delle attività della scuola).
Il medesimo teste a, per altro verso, chiaramente riferito di non sapere Tes_1
nulla circa la redazione annuale della relazione sui risultati dell'attività didattica e artistica della scuola, né se avesse svolto le funzioni di gestione del Pt_1
conto consuntivo e la redazione di relazione periodica sull'andamento della scuola.
Il teste a poi dichiarato di sapere, senza, peraltro, specificare in alcun Tes_1
modo come potesse avere avuto contezza di questo fatto, né specificare da quali persone concretamente ricevesse ordini, che il ricorrente “riceveva le Pt_1
direttive dal Comune. Il ricorrente rispondeva di ciò che faceva al CDA. Il CDA
indicava al ricorrente gli obiettivi da ottenere”, ma di non sapere se il predetto
C.D.A. avesse un potere disciplinare nei confronti del ricorrente, né di avere mai visto esercitare sanzioni disciplinari o rimproveri nei confronti di . Pt_1
pagina 9 Il teste ha poi dichiarato di non conoscere gli orari di lavoro del Tes_1
ricorrente e, al più, di poter riferire che ogni volta che egli stesso si recava alla
Scuola civica aveva visto il ricorrente “dalle 15.00 alle 20,30, talvolta mi sono
recato in tarda mattinata verso le 11,30, 12,00 e mi è capitato di averlo trovato
nella scuola. Il ricorrente era presente diversi fine settimana sia il sabato che la
domenica in occasione di saggi, eventi. concerti e attività culturali”, ma di non saper quantificare le giornate lavorative osservate dal ricorrente odierno.
Ancora, il teste (udienza del 12.12.2023), insegnante di teoria e di Tes_2
avviamento alla musica dal 2008 al 2017, ha dichiarato che era stato, nel Pt_1
periodo in cui egli stesso aveva lavorato alla Scuola civica, direttore della Scuola
di musica di e ha affermato, invero assai genericamente e senza nulla CP_1
aggiungere alcuna concreta circostanza di fatto, di tempo ovvero di persona, al pari del teste di sapere che il ricorrente svolgeva tutte le mansioni di Tes_1
cui al capo n. 2 (e quindi anche funzioni di gestione del conto consuntivo della
Scuola e redazione di una relazione periodica sull'andamento della scuola).
Il teste , inoltre, ha dichiarato di non sapere da chi ricevesse direttive Tes_2
e di non credere che il Comune o il C.D.A. potessero esercitare nei Pt_1
confronti del ricorrente poteri disciplinari.
Vieppiù, inanellando una serie di contraddizioni che inficiano inevitabilmente l'attendibilità delle sue dichiarazioni, il teste ha riferito, dapprima, che Tes_2
aveva un orario predefinito, poi di non conoscere il predetto orario e, Pt_1
infine, che l'orario di lavoro del ricorrente coincidesse con il proprio,
puntualizzando che egli teste si recava alla Scuola civica due volte alla settimana dalle 15 alle 20, e qualche volta anche nei fine settimana, sabato e domenica,
quando egli teste partecipava agli eventi della Scuola in parola e di avere visto sempre nelle predette occasioni. Pt_1
pagina 10 Anche il teste , come il teste nulla ha saputo dire sul reale Tes_2 Tes_1
numero di giornate lavorative di nel corso degli anni indicati. Pt_1
Venendo poi all'ultimo teste di parte ricorrente, sentito Testimone_3
nell'udienza del 19.03.2024, docente di chitarra nella Scuola civica di musica del dal 2014 al 2021, al pari dei testi e Controparte_1 Tes_1
, ha reso dichiarazioni assai vaghe, confermando laconicamente i capi di Tes_2
prova sulle mansioni svolte da , inficiati da un intrinseco vizio di Pt_1
genericità.
Anche il teste , come il teste ha affermato di non sapere se il Tes_3 Tes_1
ricorrente svolgesse le già menzionate relazioni annuali e di poter dire che questi ricevesse direttive dal C.D.A. per averlo appreso dallo stesso Pt_1
(dichiarazione de relato actoris).
Infine, quanto alle dichiarazioni del teste di parte resistente Testimone_4
(udienza del 15.10.2024), dipendente dal 1992 al 2020 in qualità di
[...]
responsabile dei servizi demografici e, negli ultimi dieci anni del rapporto di lavoro, quale impiegato presso la Scuola civica di musica del CP_1
, questi ha ricordato che il ricorrente “Amministrava la scuola
[...]
civica di musica. Si interfacciava con i docenti, li dirigeva, amministrava la
scuola ovvero preparava i bilanci che venivano poi controllati dal nostro ufficio
di ragioneria. [...] che io ricordi tutte le mansioni di cui al capo che mi viene
letto. [...] si interfacciava con la parte politica, sindaco e giunta a cui dovere
rendere conto. Anche gli obiettivi gli venivano dati dalla parte politica. Non
conosco nello specifico gli orari di lavoro del ricorrente, ho un vago ricordo che
ci fossero le lezioni il pomeriggio e che ogni tanto predisponeva un saggio che
veniva fatto in Comune e nella scuola. Il ricorrente partecipava alle attività
pagina 11 culturali concerti e saggi che venivano fatti non a cadenza fissa sicuramente per
Natale e a fine anno”.
Le dichiarazioni del teste al pari di quelle degli altri testi sentiti, Tes_4
risultano nel complesso vaghe, imprecise quanto a circostanze di tempo, di fatto e di persona e non afferenti agli elementi sintomatici della subordinazione.
Si tratta di testimoni disinteressati della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, oltre che per la loro coerenza, per avere lavorato con il ricorrente nello stesso ambito scolastico.
Non può farsi, peraltro, a meno di notare che sono mancate la allegazione e la prova delle effettive e quotidiane dinamiche lavorative nella Scuola civica di musica e che, a malapena, sulla base delle allegazioni e prove concretamente svolte, sono stati solo sfiorati gli ambiti in cui si era svolta la non meglio circostanziata attività artistica e amministrativa del ricorrente senza fornire ulteriori e tangibili elementi utili per capire quale tipo di relazione intercorresse tra , il e il consiglio di amministrazione Pt_1 Controparte_1
della Scuola civica di musica, eventualmente, per poter arguire profili di subordinazione (tra tutti la sottoposizione al potere direttivo e di controllo di un superiore, il materiale svolgimento della prestazione lavorativa nei locali aziendali, il rispetto di un preciso orario di lavoro settimanale, la circostanza che il compenso fosse corrisposto con cadenza mensile e fosse parametrato all'orario di lavoro osservato), nonché la continuità dell'attività lavorativa svolta da
[...]
, continuità a cui deve essere necessariamente correlato un compenso. Pt_1
Nel caso che ci occupa, in definitiva, non ha, dunque, allegato Parte_1
e provato di avere svolto, in maniera continuativa, per tutta la durata del rapporto intercorso con il mansioni identiche e riferibili alla Controparte_1
mansione di Dirigente scolastico, né che di fatto avesse continuato a lavorare per pagina 12 la resistente anche nei periodi di interruzione del rapporto: come detto, nessuno dei testi ha ricordato il quotidiano e materiale espletamento delle mansioni della né la produzione documentale di parte ricorrente ha fornito Parte_1
coordinate utili in questo senso, come anche le allegazioni, quanto mai scarne,
contenute in ricorso.
All'esito di tutto quanto affermato, giova senz'altro all'uopo richiamare sul punto la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorquando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, devono comunque essere considerati criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione (Cass. civ.,
Sez. L, 10.04.2010, ord. n. 9252; Cass. civ., Sez. L., 25.02.2019, ord. n. 5436;
Cass. civ., Sez. L, 04.05.2020, ord n. 8444).
I citati indici giurisprudenziali sussidiari, nel caso che interessa, come visto, non sono stati neppure allegati, anche considerato che la prestazione d'opera svolta da non può certo essere ritenuta come estremamente elementare, ripetitiva Pt_1
e predeterminata.
E pure, la mera conferma del capo di prova indicante un elenco generico di mansioni da parte dei testi, mansioni non calate nella realtà dei fatti e non materialmente declinate, non colma certamente la lacuna già presente sul piano
pagina 13 della allegazioni quanto mai scarne e lacunose, contenute in ricorso, e riconducibili all'ambito delle suggestioni.
Né, d'altra parte, la palese lacuna sul piano assertorio può essere colmata con l'esercizio dei poteri istruttori ex officio propri del Giudice del Lavoro.
Giova, infatti, richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui “Nel rito del lavoro, quando le risultanze di causa
offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della
regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo, invece, che
il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere
di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a
superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a
ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti”
(ex multis, Cass. civ., Sez. L., 29.08.2003, n. 12666; Cass. civ., Sez. L.,
30.03.2006, n. 7543).
Anche nel caso che ci occupa, la mancata allegazione di dati significativi di indagine non consentono a questo Giudice neppure di avvalersi dei propri poteri istruttori ex officio.
L'onere della prova degli elementi che contraddistinguono la subordinazione,
occorre certamente ricordarlo in questa sede, grava, comunque, a carico del lavoratore che su quel rapporto fondi l'esercizio dei propri diritti, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, nella vicenda scrutinata, si deve pervenire necessariamente alla conclusione che l'odierna ricorrente non ha assolto all'onere della prova richiesto.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande proposta da Parte_1
In forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., deve Parte_1
essere condannata a rifondere il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, delle spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo ai pagina 14 sensi del D.M. 55/2014, secondo i valori minimi, in ragione dell'attività
effettivamente svolta (anche in ragione della distribuzione dell'onere della prova),
dello scaglione di valore indeterminabile.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2. condanna a rifondere il Parte_1 CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, delle spese del presente
[...]
giudizio, che liquida in complessivi euro 4.600,00 per compensi di Avvocato,
oltre spese generali al 15%, I.VA. e C.P.A.
Cagliari, 07.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 15