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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.31/25 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.3535/2024 pubblicata il 10/07/2024
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti R. Di Donato e F. Parte_1
Panico
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Davide Catalano
in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., non costituita
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado impugnava la Parte_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
02880202300005597000 notificatagli in data 23 ottobre 2023, con riguardo all'avviso di addebito n. 32820220006925415000 CP_1 eccependo la mancata rituale notificazione dell'atto presupposto, nonché la prescrizione dei crediti vantati, chiedendo quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Costituitisi in giudizio l' e CP_1 Controparte_2
chiedevano il rigetto del ricorso con vittoria di
[...] spese.
Il Tribunale di Napoli Nord rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio pari ad euro 900,00 per ciascuna delle parti resistenti.
Propone appello con contestuale proposizione di querela Parte_1 di falso in via incidentale.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce:
-l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo inammissibile l'opposizione sul rilievo della tardività della stessa sia rispetto all'art. 617 c.p.c. quanto alla denuncia di vizi formali sia rispetto all'art. 24, d.lgs. n.
46 del 1999 per le questioni di merito, poiché l'azione promossa era da qualificarsi invece come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto egli si era limitato a chiedere l'accertamento di inesistenza del titolo esecutivo (per la mancata notifica della cartella) e comunque ritualmente proposta nel termine di giorni 40 dalla notifica dell'intimazione di pagamento,
-che l'avviso di addebito n.32820220006925415000, presupposto CP_1 al preavviso di fermo, in base alla documentazione prodotta dai resistenti, era stato presuntivamente notificato il 27 gennaio
2023 ma che egli aveva disconosciuto formalmente ex artt. 2712 e
2719 e ss. c.c. la sottoscrizione ritenuta apocrifa in quanto egli in data 27 gennaio 2023 si trovava all'estero presso la Repubblica
OP CI (cfr. copia dei biglietti aerei a/r nonché copia del passaporto n. con i visti di ingresso e di uscita Numero_1 nelle date sopra indicate),
pag. 2/9 -che attesa l'omessa notifica dell'avviso di addebito n.32820220006925415000 la pretesa dell' e dell'Agente della CP_1
Riscossione doveva ritenersi annullata, proponendo istanza di querela di falso in via incidentale avente ad oggetto l'avviso di ricevimento della raccomandata del 27 gennaio 2023 relativa alla notifica dell'avviso di addebito n.
32820220006925415000 e chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito n. 32820220006925415000 in uno all'intimazione di pagamento n. 02880202300005597000 e l'iscrizione di fermo amministrativo sull'autovettura modello Volkswagen Tiguan tg.FV714RV.
Replica l' : CP_1
-che l'avviso di addebito n° 32820220006925415000 risulta correttamente notificato dall'Istituto in data 27.01.2023 e non opposto entro i termini decadenziali previsti dall'art. 24, comma
5 del D. Legislativo 26 febbraio 1999 n° 46,
-che alla predetta notifica si applica il D.M. 13700 del 9.4.2001
e non la legge n. 890/1982 perché l'ente impositore ha proceduto alla notifica diretta degli atti a mezzo posta e non attraverso l'ufficiale giudiziario,
-che, pertanto, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c.,
-che la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella pag. 3/9 data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario,
-che è inammissibile la querela di falso alla luce della natura dell'atto (raccomandata semplice),
-che comunque la pronuncia da adottare non potrebbe consistere nel mero annullamento delle cartelle/degli ava, ma dovrebbe sempre vertere sulla sussistenza o meno dei presupposti per richiedere la contribuzione e che nel caso di specie la contribuzione (riferita alla gestione commercianti per la I-II-III rata anno 2021) non risulta contestata dalla parte avversa nei vari gradi del giudizio.
L' regolarmente citata, è Controparte_2 rimasta contumace in questo grado.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
L'appello è infondato e va rigettato.
Il gravame proposto è tutto incentrato sulla allegata mancata ricezione dell'avviso di addebito presupposto al preavviso di fermo impugnato;
l'opponente sostiene (e sul punto avanza querela di falso in via incidentale) di non aver ricevuto la notifica in data 27.1.2023 in quanto si trovava all'estero.
L'assunto non è dirimente in considerazione della natura della notifica dell'avviso eseguita.
Occorre infatti distinguere l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, soggetta esclusivamente al regolamento postale, dall'invio di atti giudiziari.
La notifica in contestazione rientra nella prima ipotesi ed in questo caso l'attività dell'agente postale non è assistita pag. 4/9 da pubblica fede;
in questi casi l'avviso di ricevimento è elemento costitutivo della presunzione di conoscenza, che è superabile con gli ordinari rimedi e non necessita di querela di falso.
Diversamente, quando l'agente postale effettua una notifica di atti giudiziari o amministrativi, agisce quale pubblico ufficiale (in quanto delegato dall'ufficiale giudiziario) e la sua attività è coperta da pubblica fede. Per tale ragione, egli è tenuto all'osservanza di rigide formalità anche in punto di individuazione del destinatario dell'atto. Pertanto, solo in questo caso, l'attestazione di aver consegnato un plico al soggetto che viene ivi indicato fa fede fino a querela di falso.
Ne consegue che poiché la raccomandata si presume conosciuta in quanto giunta all'indirizzo del destinatario e ritirata da questi o da personale incaricato, ne deriva che l'avviso di ricevimento non deve essere attribuito alla paternità del destinatario ma alla sua sfera di conoscenza, concetto ben diverso.
Si veda sul punto quanto precisato dalla Cassazione n.2377 del
27/01/2022 “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del
1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di
pag. 5/9 servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine”, “pur non rientrando nell'area della pubblica fede e querela di falso, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, ed è onere del destinatario, che contesti la validità della notificazione, fornire la prova contraria (tra le altre, Cass. n. 2948/2022; Cass. 27587 del
30/10/2018; Cass. n. 7827 del 15/04/2005; Cass. n. 15094 del
10/09/2012), incombendo su colui che contesti l'eventuale difformità tra le apparenze e la realtà contestare la validità della notificazione, con la dimostrazione della assoluta occasionalità della presenza del consegnatario nel luogo di sua residenza (Cass. n. 23028 del 26/10/2006)”.
Ancora Corte di Cassazione (cfr. n.17272/2016) ha affermato che
“l'operatività della presunzione di conoscenza stabilita dall'art.
1335 c.c. presuppone, infatti, che la dichiarazione sia giunta all'indirizzo del destinatario, inteso l'indirizzo come luogo risultante, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo, ma non esige, allorché la dichiarazione sia trasmessa a mezzo del servizio postale, che la consegna dell'atto avvenga secondo le norme del codice postale, essendo comunque riservato al giudice del merito (la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, ovvero per difetto assoluto di motivazione) l'accertamento della sussistenza o no di circostanze ed elementi tali, anche se di natura presuntiva, da far ritenere
l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez. L,
27/01/1988, n. 715; Cass. Sez. L, 11/04/1990, n. 3061; Cass. Sez.
L, 30/03/1992, n. 3908; Cass. Sez. 1, 26/04/1999, n. 4140). E'
pag. 6/9 perciò da ritenere che la presunzione di conoscenza dettata dall'art. 1335 c.c., ove si tratti, come nel caso in esame, di dichiarazione trasmessa a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può dirsi integrata dalla prova non solo della spedizione della raccomandata, ma anche, attraverso l'avviso di ricevimento (o
l'attestazione di compiuta giacenza), del perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez.
6 - L,
19/07/2018, n. 19232; Cass. Sez. L, 21/06/2016, n. 12822). In ipotesi di trasmissione di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, dunque, l'avvenuta consegna di una raccomandata deve intendersi attestata dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario”; Cassazione n.4160/2022 in motivazione “11. il regime differenziato della notificazione diretta ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 175 del 2018); 12. a mente della disciplina del d.m. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del
d.m. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
13. questa Corte ha anche affermato, a tale proposito, che pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato
pag. 7/9 consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod.civ., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946,
6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti)”.
Nel caso in esame la raccomandata postale risulta spedita all'indirizzo dell'appellante di via Gramsci ad Aversa
(circostanza mai contestata anzi confermata dai dati anagrafici allegati negli atti processuali) e reca la firma del “ricevente”, il tutto in perfetta aderenza alle regole di corretta notificazione postale e di presunzione di conoscenza come sopra riportate.
Resta, pertanto, irrilevante che il si trovasse all'estero Pt_1 nella data di ricezione in quanto la regolarità della notificazione non esige che la ricezione avvenga nelle mani del destinatario bensì è sufficiente la ricezione da parte di persona incaricata trovata all'indirizzo di residenza, come avvenuto nel caso di specie senza contestazione alcuna da parte dell'opponente.
Ne deriva l'inutilità (nonché inconferenza) della querela di falso avanzata dall'appellante al fine di negare la paternità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
pag. 8/9 rigetta l'appello,
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell' liquidate in complessivi euro 1.458,00 oltre CP_1 iva, cpa e rimb. fof. 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli 10.11.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.31/25 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.3535/2024 pubblicata il 10/07/2024
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti R. Di Donato e F. Parte_1
Panico
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Davide Catalano
in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., non costituita
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado impugnava la Parte_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
02880202300005597000 notificatagli in data 23 ottobre 2023, con riguardo all'avviso di addebito n. 32820220006925415000 CP_1 eccependo la mancata rituale notificazione dell'atto presupposto, nonché la prescrizione dei crediti vantati, chiedendo quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Costituitisi in giudizio l' e CP_1 Controparte_2
chiedevano il rigetto del ricorso con vittoria di
[...] spese.
Il Tribunale di Napoli Nord rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio pari ad euro 900,00 per ciascuna delle parti resistenti.
Propone appello con contestuale proposizione di querela Parte_1 di falso in via incidentale.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce:
-l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo inammissibile l'opposizione sul rilievo della tardività della stessa sia rispetto all'art. 617 c.p.c. quanto alla denuncia di vizi formali sia rispetto all'art. 24, d.lgs. n.
46 del 1999 per le questioni di merito, poiché l'azione promossa era da qualificarsi invece come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto egli si era limitato a chiedere l'accertamento di inesistenza del titolo esecutivo (per la mancata notifica della cartella) e comunque ritualmente proposta nel termine di giorni 40 dalla notifica dell'intimazione di pagamento,
-che l'avviso di addebito n.32820220006925415000, presupposto CP_1 al preavviso di fermo, in base alla documentazione prodotta dai resistenti, era stato presuntivamente notificato il 27 gennaio
2023 ma che egli aveva disconosciuto formalmente ex artt. 2712 e
2719 e ss. c.c. la sottoscrizione ritenuta apocrifa in quanto egli in data 27 gennaio 2023 si trovava all'estero presso la Repubblica
OP CI (cfr. copia dei biglietti aerei a/r nonché copia del passaporto n. con i visti di ingresso e di uscita Numero_1 nelle date sopra indicate),
pag. 2/9 -che attesa l'omessa notifica dell'avviso di addebito n.32820220006925415000 la pretesa dell' e dell'Agente della CP_1
Riscossione doveva ritenersi annullata, proponendo istanza di querela di falso in via incidentale avente ad oggetto l'avviso di ricevimento della raccomandata del 27 gennaio 2023 relativa alla notifica dell'avviso di addebito n.
32820220006925415000 e chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito n. 32820220006925415000 in uno all'intimazione di pagamento n. 02880202300005597000 e l'iscrizione di fermo amministrativo sull'autovettura modello Volkswagen Tiguan tg.FV714RV.
Replica l' : CP_1
-che l'avviso di addebito n° 32820220006925415000 risulta correttamente notificato dall'Istituto in data 27.01.2023 e non opposto entro i termini decadenziali previsti dall'art. 24, comma
5 del D. Legislativo 26 febbraio 1999 n° 46,
-che alla predetta notifica si applica il D.M. 13700 del 9.4.2001
e non la legge n. 890/1982 perché l'ente impositore ha proceduto alla notifica diretta degli atti a mezzo posta e non attraverso l'ufficiale giudiziario,
-che, pertanto, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c.,
-che la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella pag. 3/9 data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario,
-che è inammissibile la querela di falso alla luce della natura dell'atto (raccomandata semplice),
-che comunque la pronuncia da adottare non potrebbe consistere nel mero annullamento delle cartelle/degli ava, ma dovrebbe sempre vertere sulla sussistenza o meno dei presupposti per richiedere la contribuzione e che nel caso di specie la contribuzione (riferita alla gestione commercianti per la I-II-III rata anno 2021) non risulta contestata dalla parte avversa nei vari gradi del giudizio.
L' regolarmente citata, è Controparte_2 rimasta contumace in questo grado.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
L'appello è infondato e va rigettato.
Il gravame proposto è tutto incentrato sulla allegata mancata ricezione dell'avviso di addebito presupposto al preavviso di fermo impugnato;
l'opponente sostiene (e sul punto avanza querela di falso in via incidentale) di non aver ricevuto la notifica in data 27.1.2023 in quanto si trovava all'estero.
L'assunto non è dirimente in considerazione della natura della notifica dell'avviso eseguita.
Occorre infatti distinguere l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, soggetta esclusivamente al regolamento postale, dall'invio di atti giudiziari.
La notifica in contestazione rientra nella prima ipotesi ed in questo caso l'attività dell'agente postale non è assistita pag. 4/9 da pubblica fede;
in questi casi l'avviso di ricevimento è elemento costitutivo della presunzione di conoscenza, che è superabile con gli ordinari rimedi e non necessita di querela di falso.
Diversamente, quando l'agente postale effettua una notifica di atti giudiziari o amministrativi, agisce quale pubblico ufficiale (in quanto delegato dall'ufficiale giudiziario) e la sua attività è coperta da pubblica fede. Per tale ragione, egli è tenuto all'osservanza di rigide formalità anche in punto di individuazione del destinatario dell'atto. Pertanto, solo in questo caso, l'attestazione di aver consegnato un plico al soggetto che viene ivi indicato fa fede fino a querela di falso.
Ne consegue che poiché la raccomandata si presume conosciuta in quanto giunta all'indirizzo del destinatario e ritirata da questi o da personale incaricato, ne deriva che l'avviso di ricevimento non deve essere attribuito alla paternità del destinatario ma alla sua sfera di conoscenza, concetto ben diverso.
Si veda sul punto quanto precisato dalla Cassazione n.2377 del
27/01/2022 “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del
1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di
pag. 5/9 servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine”, “pur non rientrando nell'area della pubblica fede e querela di falso, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, ed è onere del destinatario, che contesti la validità della notificazione, fornire la prova contraria (tra le altre, Cass. n. 2948/2022; Cass. 27587 del
30/10/2018; Cass. n. 7827 del 15/04/2005; Cass. n. 15094 del
10/09/2012), incombendo su colui che contesti l'eventuale difformità tra le apparenze e la realtà contestare la validità della notificazione, con la dimostrazione della assoluta occasionalità della presenza del consegnatario nel luogo di sua residenza (Cass. n. 23028 del 26/10/2006)”.
Ancora Corte di Cassazione (cfr. n.17272/2016) ha affermato che
“l'operatività della presunzione di conoscenza stabilita dall'art.
1335 c.c. presuppone, infatti, che la dichiarazione sia giunta all'indirizzo del destinatario, inteso l'indirizzo come luogo risultante, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo, ma non esige, allorché la dichiarazione sia trasmessa a mezzo del servizio postale, che la consegna dell'atto avvenga secondo le norme del codice postale, essendo comunque riservato al giudice del merito (la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, ovvero per difetto assoluto di motivazione) l'accertamento della sussistenza o no di circostanze ed elementi tali, anche se di natura presuntiva, da far ritenere
l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez. L,
27/01/1988, n. 715; Cass. Sez. L, 11/04/1990, n. 3061; Cass. Sez.
L, 30/03/1992, n. 3908; Cass. Sez. 1, 26/04/1999, n. 4140). E'
pag. 6/9 perciò da ritenere che la presunzione di conoscenza dettata dall'art. 1335 c.c., ove si tratti, come nel caso in esame, di dichiarazione trasmessa a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può dirsi integrata dalla prova non solo della spedizione della raccomandata, ma anche, attraverso l'avviso di ricevimento (o
l'attestazione di compiuta giacenza), del perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez.
6 - L,
19/07/2018, n. 19232; Cass. Sez. L, 21/06/2016, n. 12822). In ipotesi di trasmissione di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, dunque, l'avvenuta consegna di una raccomandata deve intendersi attestata dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario”; Cassazione n.4160/2022 in motivazione “11. il regime differenziato della notificazione diretta ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 175 del 2018); 12. a mente della disciplina del d.m. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del
d.m. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
13. questa Corte ha anche affermato, a tale proposito, che pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato
pag. 7/9 consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod.civ., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946,
6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti)”.
Nel caso in esame la raccomandata postale risulta spedita all'indirizzo dell'appellante di via Gramsci ad Aversa
(circostanza mai contestata anzi confermata dai dati anagrafici allegati negli atti processuali) e reca la firma del “ricevente”, il tutto in perfetta aderenza alle regole di corretta notificazione postale e di presunzione di conoscenza come sopra riportate.
Resta, pertanto, irrilevante che il si trovasse all'estero Pt_1 nella data di ricezione in quanto la regolarità della notificazione non esige che la ricezione avvenga nelle mani del destinatario bensì è sufficiente la ricezione da parte di persona incaricata trovata all'indirizzo di residenza, come avvenuto nel caso di specie senza contestazione alcuna da parte dell'opponente.
Ne deriva l'inutilità (nonché inconferenza) della querela di falso avanzata dall'appellante al fine di negare la paternità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
pag. 8/9 rigetta l'appello,
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell' liquidate in complessivi euro 1.458,00 oltre CP_1 iva, cpa e rimb. fof. 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli 10.11.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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