TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/10/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima CIVILE
Il Tribunale di Patti riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. IO MP Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa IA SS EL Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 401/2021 R.G., promosso da
, c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] c.da Parrazzà, elettivamente domiciliato in
Sant'Agata di Militello (ME) via Enna n. 2 presso lo studio dell'avv.
TT OL (C.F.: – pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende per Email_1 procura in atti nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._3 residente in Brolo (ME) c.da Parrazzà, elettivamente domiciliata in Messina via Ducezio n. 12 presso lo studio dell'avv. Vito Zumbo (C.F.:
– pec: che la C.F._4 Email_2 rappresenta e difende per procura in atti, con l'intervento del presso il Tribunale di Patti. Controparte_2
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 In fatto ed in diritto
Con sentenza non definitiva n. 405/2023, pubblicata il 24.04.2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e . La causa, quindi, è stata rimessa sul ruolo istruttore per CP_1
l'istruzione delle domande afferenti le questioni economiche e il collocamento dei figli minori.
Tanto premesso, nulla può disporsi in ordine all'affido, alla domiciliazione,
Per nonché ai tempi di frequentazione dei figli ed con i Per_2 genitori, essendo essi divenuti, nelle more del procedimento, maggiorenni. Dagli atti di causa risulta che essi vivono con il padre in abitazione diversa dalla casa familiare.
Va, invece, confermato l'affido condiviso della GL minore , di Per_3 anni 16, ad entrambi i genitori con presso la madre, alla quale resta quindi assegnata la casa familiare.
Il quindi provvederà a corrispondere alla , per il Pt_1 CP_1 mantenimento indiretto della GL , un assegno mensile di € Per_3
400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e contribuirà alle spese straordinarie, individuate secondo il protocollo CNF, nella misura del
70%, gravando l'ulteriore 30% sulla . CP_1
Non si fa luogo alla regolamentazione del diritto di visita della minore
, sia in considerazione dell'età raggiunta dalla stessa, sia in Per_3 considerazione del fatto che la stessa ha dichiarato di vedere il padre almeno un giorno sì e uno no, quindi di frequentarlo quasi quotidianamente.
Stante la domiciliazione degli altri due figli presso il padre e la mancanza di prova circa la loro autosufficienza economica, considerata l'età degli stessi, la – avuto riguardo alla sua condizione economica – CP_1 provvederà a corrispondere al mensilmente, un assegno di € 300,00 Pt_1
(€ 150,00 per ciascun figlio), mentre le spese straordinarie graveranno al
70% sul e al 30% sulla . Pt_1 CP_1
Quanto all'assegno divorzile si osserva quanto segue.
2 Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 6 L. 898/1970, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale dispone l'obbligo per un coniuge di versare periodicamente in favore dell'altro un assegno quando il beneficiario non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. A tal fine il Tribunale è tenuto a considerare le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, e ciò anche in relazione alla durata del matrimonio.
Secondo l'impostazione più recente, affermata dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018, l'assegno divorzile assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge – che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni obiettive – attraverso una attribuzione di carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia.
Nel caso di specie la dispone di un proprio reddito da lavoro. CP_1
Anche i testimoni escussi hanno dichiarato che la stessa lavora presso la ditta di Brolo. Pt_2
La resistente, che attualmente ha 49 anni ed è inserita proficuamente nel mercato lavorativo, non ha dimostrato di non avere mezzi adeguati né di non poterseli procurare per ragioni obiettive, né di avere sacrificato le proprie aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia: prima del matrimonio lavorava nell'impresa paterna, durante il matrimonio si sarebbe dedicata alla vendita di cosmetici (cfr. sentenza di separazione in atti e sentenza della Corte d'Appello), con una produzione di reddito probabilmente non dissimile da quella attuale.
3 I testi escussi hanno dichiarato che per scelta condivisa dei coniugi, la
, dopo la nascita della seconda GL, avrebbe lasciato il lavoro e CP_1 si sarebbe dedicata alla famiglia.
La resistente, tuttavia, non ha provato che il patrimonio individuale del ha avuto un incremento in ragione del fatto che, non dedicandosi Pt_1 il marito alla cura dei figli, avrebbe potuto dedicarsi solo ed esclusivamente al lavoro. Peraltro, in atti non vi è documentazione reddituale aggiornata da cui desumere questo divario economico- patrimoniale che potrebbe giustificare l'obbligo di corresponsione di un assegno divorzile alla , in funzione perequativa e compensativa. CP_1
Non va poi sottaciuto che la gode pure della casa familiare e non CP_1
è tenuta ad ulteriori esborsi per un eventuale alloggio.
Per quanto precede, la richiesta di assegno divorzile va rigettata.
Le spese di lite, alla luce della reciproca soccombenza in relazione alle domande reciprocamente avanzate, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , così decide: Parte_1 CP_1
1.conferma l'affido condiviso della GL minore ad entrambi i Per_3 genitori con domiciliazione presso la madre cui resta assegnata la casa familiare.
2 . pone obbligo al di contribuire al mantenimento della GL Pt_1
mediante corresponsione alla , entro i primi cinque giorni Per_3 CP_1 di ogni mese, di un assegno di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, per come specificato in parte motiva;
3. pone obbligo alla di corrispondere al un assegno mensile CP_1 Pt_1 di € 300,00, rivalutabile annualmente ex ISTAT, per il mantenimento degli altri due figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti, oltre al
30% delle spese straordinarie per come indicato in parte motiva;
4. rigetta la richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile alla;
CP_1
4 5. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 7.10.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
IA SS EL IO MP
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima CIVILE
Il Tribunale di Patti riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. IO MP Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa IA SS EL Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 401/2021 R.G., promosso da
, c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] c.da Parrazzà, elettivamente domiciliato in
Sant'Agata di Militello (ME) via Enna n. 2 presso lo studio dell'avv.
TT OL (C.F.: – pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende per Email_1 procura in atti nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._3 residente in Brolo (ME) c.da Parrazzà, elettivamente domiciliata in Messina via Ducezio n. 12 presso lo studio dell'avv. Vito Zumbo (C.F.:
– pec: che la C.F._4 Email_2 rappresenta e difende per procura in atti, con l'intervento del presso il Tribunale di Patti. Controparte_2
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 In fatto ed in diritto
Con sentenza non definitiva n. 405/2023, pubblicata il 24.04.2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e . La causa, quindi, è stata rimessa sul ruolo istruttore per CP_1
l'istruzione delle domande afferenti le questioni economiche e il collocamento dei figli minori.
Tanto premesso, nulla può disporsi in ordine all'affido, alla domiciliazione,
Per nonché ai tempi di frequentazione dei figli ed con i Per_2 genitori, essendo essi divenuti, nelle more del procedimento, maggiorenni. Dagli atti di causa risulta che essi vivono con il padre in abitazione diversa dalla casa familiare.
Va, invece, confermato l'affido condiviso della GL minore , di Per_3 anni 16, ad entrambi i genitori con presso la madre, alla quale resta quindi assegnata la casa familiare.
Il quindi provvederà a corrispondere alla , per il Pt_1 CP_1 mantenimento indiretto della GL , un assegno mensile di € Per_3
400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e contribuirà alle spese straordinarie, individuate secondo il protocollo CNF, nella misura del
70%, gravando l'ulteriore 30% sulla . CP_1
Non si fa luogo alla regolamentazione del diritto di visita della minore
, sia in considerazione dell'età raggiunta dalla stessa, sia in Per_3 considerazione del fatto che la stessa ha dichiarato di vedere il padre almeno un giorno sì e uno no, quindi di frequentarlo quasi quotidianamente.
Stante la domiciliazione degli altri due figli presso il padre e la mancanza di prova circa la loro autosufficienza economica, considerata l'età degli stessi, la – avuto riguardo alla sua condizione economica – CP_1 provvederà a corrispondere al mensilmente, un assegno di € 300,00 Pt_1
(€ 150,00 per ciascun figlio), mentre le spese straordinarie graveranno al
70% sul e al 30% sulla . Pt_1 CP_1
Quanto all'assegno divorzile si osserva quanto segue.
2 Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 6 L. 898/1970, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale dispone l'obbligo per un coniuge di versare periodicamente in favore dell'altro un assegno quando il beneficiario non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. A tal fine il Tribunale è tenuto a considerare le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, e ciò anche in relazione alla durata del matrimonio.
Secondo l'impostazione più recente, affermata dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018, l'assegno divorzile assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge – che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni obiettive – attraverso una attribuzione di carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia.
Nel caso di specie la dispone di un proprio reddito da lavoro. CP_1
Anche i testimoni escussi hanno dichiarato che la stessa lavora presso la ditta di Brolo. Pt_2
La resistente, che attualmente ha 49 anni ed è inserita proficuamente nel mercato lavorativo, non ha dimostrato di non avere mezzi adeguati né di non poterseli procurare per ragioni obiettive, né di avere sacrificato le proprie aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia: prima del matrimonio lavorava nell'impresa paterna, durante il matrimonio si sarebbe dedicata alla vendita di cosmetici (cfr. sentenza di separazione in atti e sentenza della Corte d'Appello), con una produzione di reddito probabilmente non dissimile da quella attuale.
3 I testi escussi hanno dichiarato che per scelta condivisa dei coniugi, la
, dopo la nascita della seconda GL, avrebbe lasciato il lavoro e CP_1 si sarebbe dedicata alla famiglia.
La resistente, tuttavia, non ha provato che il patrimonio individuale del ha avuto un incremento in ragione del fatto che, non dedicandosi Pt_1 il marito alla cura dei figli, avrebbe potuto dedicarsi solo ed esclusivamente al lavoro. Peraltro, in atti non vi è documentazione reddituale aggiornata da cui desumere questo divario economico- patrimoniale che potrebbe giustificare l'obbligo di corresponsione di un assegno divorzile alla , in funzione perequativa e compensativa. CP_1
Non va poi sottaciuto che la gode pure della casa familiare e non CP_1
è tenuta ad ulteriori esborsi per un eventuale alloggio.
Per quanto precede, la richiesta di assegno divorzile va rigettata.
Le spese di lite, alla luce della reciproca soccombenza in relazione alle domande reciprocamente avanzate, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , così decide: Parte_1 CP_1
1.conferma l'affido condiviso della GL minore ad entrambi i Per_3 genitori con domiciliazione presso la madre cui resta assegnata la casa familiare.
2 . pone obbligo al di contribuire al mantenimento della GL Pt_1
mediante corresponsione alla , entro i primi cinque giorni Per_3 CP_1 di ogni mese, di un assegno di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, per come specificato in parte motiva;
3. pone obbligo alla di corrispondere al un assegno mensile CP_1 Pt_1 di € 300,00, rivalutabile annualmente ex ISTAT, per il mantenimento degli altri due figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti, oltre al
30% delle spese straordinarie per come indicato in parte motiva;
4. rigetta la richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile alla;
CP_1
4 5. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 7.10.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
IA SS EL IO MP
5