TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/10/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1110/2025 R.G.
Tribunale di Castrovillari
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Paone, dato atto che l'udienza del 13.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dall'avv. Luigi Scarpello, quale difensore del ricorrente , e dall'avv. Patrizia Falbo, quale difensore del Parte_1
convenuto Controparte_1
decide come da sentenza che segue ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1110 del R.G.
2025, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso l'avv. Luigi Scarpello, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. –RICORRENTE–
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Patrizia Falbo, dalla quale è rappresentato e difeso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
–CONVENUTO–
1 Nelle rispettive note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il ricorrente e il Parte_1
convenuto hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a Controparte_1
quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 09.06.2025,
[...]
ha convenuto in giudizio il deducendo: a) che, con Pt_1 Controparte_1
deliberazione consiliare n. 20 del 28.05.2022, il aveva dichiarato Controparte_1
lo stato di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e ss. del d.lgs. n. 267/2000; b) che, con decreto ministeriale del 24.11.2022, era stato nominato l'Organismo
Straordinario di Liquidazione;
c) di aver presentato, in data 07.01.2025, istanza di ammissione al passivo della procedura di dissesto, ai sensi dell'art. 254 del d.lgs. n.
267/2000, per un credito di € 25.400,00, derivante dall'esecuzione, su incarico verbale, di 28 interventi di pulizia stradale e di manutenzione del verde pubblico nel periodo compreso tra il 29.04.2021 e il 10.10.2021, ciascuno dei quali documentato dal relativo buono di consegna, sottoscritto dal dipendente comunale incaricato, attestante l'effettiva esecuzione delle prestazioni, con indicazione della data e del numero di operatori impiegati;
d) che, in data 19.05.2025, l'Organismo Straordinario di Liquidazione aveva comunicato di aver rigettato l'istanza, sul presupposto che non ricorressero i presupposti di legge per il riconoscimento delle somme richieste quali debiti fuori bilancio;
e) che il provvedimento di rigetto sarebbe illegittimo e dovrebbe essere annullato, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dall'Organismo
Straordinario di Liquidazione sussisterebbero, nel caso di specie, i presupposti previsti dall'art. 194, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui, possono essere
2 riconosciuti come debiti fuori bilancio quelli derivanti da: “acquisizioni di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all'articolo 191, nei limiti degli accertati e documentati utilità e arricchimento per l'ente, accertati secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità”; f) che, in particolare, nella fattispecie che ci occupa, le prestazioni, documentate da atti firmati dal dipendente comunale incaricato, sarebbero state utili per la cura del verde pubblico e per la sicurezza urbana e avrebbero arricchito il Comune.
Il ricorrente ha quindi concluso, chiedendo testualmente quanto segue: “Tutto ciò considerato, il ricorrente CHIEDE che l'Ecc.mo Tribunale adito, voglia: 1.
Accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore del per Controparte_1
l'importo di € 25.400,00, relativo alle prestazioni rese nel periodo 29.04.2021 -
10.10.2021; 2. annullare, in quanto illegittimo, il provvedimento di rigetto adottato dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione in data 19 maggio 2025; 3.
Disporre l'ammissione del credito alla massa passiva della procedura di dissesto del
;
4. Condannare il resistente al pagamento delle spese di Controparte_1 CP_1
giudizio”.
2. Il costituitosi con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_1
in data 08.09.2025, ha eccepito: i) la nullità del ricorso introduttivo, poiché sarebbero stati omessi gli avvertimenti di cui all'art. 163, co. 3, n. 7 c.p.c., inerenti alle eventuali decadenze in ipotesi di costituzione oltre il termine previsto dall'art. 281- undecies c.p.c., all'obbligatorietà della difesa tecnica ed alla facoltà di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato;
ii) l'inammissibilità della domanda, poiché l'art. 254 del d.lgs. n. 267/2000 non prevederebbe alcuno specifico mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di rigetto emesso dall'Organismo Straordinario di
Liquidazione; iii) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
iv) il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, che aveva adottato il provvedimento impugnato;
v) che il credito non sarebbe suscettibile di ammissione stante la mancata conclusione tra le parti di un contratto in forma scritta e l'omessa
3 imputazione della spesa al bilancio comunale;
vi) il difetto di prova del credito;
vii) che non ricorrerebbero, nel caso di specie, i presupposti previsti dall'art. 194, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000 per il riconoscimento del credito come debito fuori bilancio.
Il convenuto ha dunque concluso come segue: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, previo rigetto del ricorso, inammissibile, infondato in fatto e in diritto: 1) In via preliminare dichiarare la nullità/inammissibilità del ricorso ex art.
254 TUEL;
2) in via preliminare, previo accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Ente, dichiarare l'inammissibilità della domanda di ammissione del credito alla massa passiva della procedura di dissesto del CP_1
; 3) sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità della domanda di
[...]
accertamento del credito;
4) in via principale rigettare le domande per assenza di idoneo titolo contrattuale e per carenza di condizioni e requisiti di legge, per inammissibilità e comunque perché infondate in fatto ed in diritto;
5) in via subordinata nella denegata ipotesi di riconoscimento, salvo gravame, del diritto di pagamento in danno del , ridurre il quantum all'effettivo importo Controparte_1
comprovato da lavori effettivamente realizzati. 6) Con condanna in ogni caso di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite”.
3. Tanto premesso in fatto, si osserva, preliminarmente, che, ai sensi dell'art. 164, co.
3 c.p.c., la dedotta nullità del ricorso per assenza degli avvertimenti di cui all'art. 163, co. 3, n. 7 c.p.c. deve senz'altro ritenersi sanata per effetto della costituzione del convenuto, il quale, peraltro, neppure ha chiesto la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
4. Sempre in via preliminare, va affermata la sussistenza, nella fattispecie che ci occupa, della giurisdizione del giudice ordinario, dovendo trovare applicazione, sul punto, il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui, “ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, il quale va identificato, a sua volta, non solo e non tanto in funzione della pronuncia che si
4 chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative all'inserimento della massa passiva della liquidazione nel piano di rilevazione ai sensi dell'art. 254 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, giacché qualunque sia la procedura seguita, ordinaria o semplificata, l'organo straordinario di liquidazione non effettua valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa a fronte delle quali sarebbero configurabili posizioni soggettive di interesse legittimo, ma compie accertamenti o al limite valutazioni di ordine tecnico nei confronti delle quali si pongono e permangono posizioni di diritto soggettivo” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5170 del 02.10.2012).
Non rileva, in senso contrario, la circostanza che il credito di cui si chiede l'inserimento nella massa passiva rientri tra quelli fuori bilancio disciplinati dall'art. 194, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, considerato che, secondo la Suprema Corte,
“in tema di riconoscimento, da parte degli enti locali, dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000, sebbene non esista un diritto soggettivo del privato al riconoscimento del debito assunto dalla P.A. (atteso che detto riconoscimento consegue all'attivazione di un procedimento discrezionale, in cui è riservata all'ente la valutazione dell'utilità e dell'arricchimento ottenuti con l'acquisizione di beni e servizi, attraverso l'assunzione di un'obbligazione sprovvista di copertura contabile), tuttavia gli effetti del mancato riconoscimento incidono sul credito del privato al corrispettivo per i beni e servizi prestati;
pertanto, ove il privato agisca ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio dell'ente locale e l'ordine di provvedere esplicitamente in relazione al riconoscimento del debito fuori bilancio, la situazione giuridica fatta valere in giudizio si configura come posizione di diritto soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario”
5 (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 29178 del 21.12.2020).
5. Nessun dubbio, inoltre, in merito all'ammissibilità della presente domanda.
Sebbene, infatti, l'art. 254 del d.lgs. n. 267/2000 non preveda espressamente la possibilità di impugnare i provvedimenti dell'Organismo Straordinario di
Liquidazione in merito all'inserimento del credito nella massa passiva, è innegabile che, ai sensi dell'art. 24 Cost., il soggetto che assuma di aver subito la lesione di un proprio diritto soggettivo per effetto dell'emissione di uno dei predetti provvedimenti possa agire dinanzi al giudice ordinario per la tutela di tale diritto.
6. Quanto, poi, all'eccezione secondo cui l'azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, la stessa non può che essere disattesa in ossequio al consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, “ai sensi dell'art.248, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), dalla data della dichiarazione di dissesto del e sino all'approvazione del CP_1
rendiconto di cui all'art. 256 dello stesso decreto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si verifica per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale del né alcuna sostituzione dell'organo della CP_1
procedura agli organi istituzionali dell'ente”(Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 4582 del 21.02.2025).
7. Passando ora alla trattazione del merito, non può che ritenersi la fondatezza della domanda.
7.1. In primo luogo, è pacifico che il credito asseritamente vantato dal ricorrente tragga origine da atti o fatti gestionali che sarebbero stati compiuti in epoca antecedente rispetto alla dichiarazione di dissesto dell'ente e, quindi, ove effettivamente provato, rientri, ai sensi dell'art. 254, co. 3 d.lgs. n. 267/2000, tra quelli di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.
7.2. Tale credito, a parere del Tribunale, è poi senz'altro riconducibile ai debiti fuori
6 bilancio di cui all'art. 194, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, riguardante, nello specifico, i debiti derivanti da “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
Trattasi, infatti, di credito sorto in occasione della prestazione dei servizi di pulizia delle strade e di manutenzione del verde pubblico, che, rientrando tra i servizi indispensabili di ciascun sono certamente utili per l'ente e la relativa CP_1
comunità.
È indubitabile, peraltro, che dalla prestazione di tali servizi il abbia Controparte_1
tratto un arricchimento, conseguente al mancato pagamento del corrispettivo.
7.3. La documentazione in atti risulta infine sufficiente ai fini della dimostrazione del credito in oggetto.
Ed invero, è incontestata tra le parti la circostanza che l'attore abbia svolto, in favore del lavori di pulizia stradale e manutenzione del verde pubblico Controparte_1
(v. dichiarazione resa dall'arch. di cui all'allegato n. 3 del ricorso e di Persona_1
cui all'allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
È pure incontestato tra le parti che i buoni di consegna prodotti dal ricorrente (v. allegato n. 4 del ricorso) siano stati sottoscritti da un dipendente comunale, tale
. Persona_2
Ciò detto, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, tali buoni appaiono idonei a fornire la prova del credito per cui è causa.
Trattasi, infatti, di documenti che non provengono unilateralmente dal prestatore del servizio e da quest'ultimo sottoscritti, bensì di documenti che, ancorchè compilati dal prestatore del servizio, sono stati sottoscritti dal dipendente dell'ente, il quale, con la sottoscrizione, ha fatto proprie le dichiarazioni in essi contenute, così confermando l'avvenuta prestazione del servizio nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità ivi indicate dietro pagamento del corrispettivo ivi pure riportato.
8. In definitiva, alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va accolto e,
7 per l'effetto, non può che accertarsi l'esistenza del credito di € 25.400,00 vantato dal ricorrente nei confronti del convenuto e dei Parte_1 Controparte_1
presupposti per l'inserimento di tale credito nel piano di rilevazione formato dall'Organismo Straordinario di Liquidazione del predetto Comune ai sensi dell'art. 254 d.lgs. n. 267/2000.
9. In base al principio della soccombenza, il convenuto va condannato alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che, alla luce della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità del credito, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, esclusa la fase istruttoria, giacché coincidente con quella decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'esistenza del credito di € 25.400,00 vantato dal ricorrente nei confronti del convenuto Parte_1 CP_1
e dei presupposti per l'inserimento di tale credito nel piano di rilevazione
[...]
formato dall'Organismo Straordinario di Liquidazione del predetto Comune ai sensi dell'art. 254 d.lgs. n. 267/2000;
2) condanna il convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente Controparte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per esborsi Parte_1
documentati e in € 1.700,00 per onorari, oltre r.s.g. al 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Castrovillari, il 13.10.2025.
Il Giudice dott. Alessandro Paone
8
Tribunale di Castrovillari
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Paone, dato atto che l'udienza del 13.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dall'avv. Luigi Scarpello, quale difensore del ricorrente , e dall'avv. Patrizia Falbo, quale difensore del Parte_1
convenuto Controparte_1
decide come da sentenza che segue ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1110 del R.G.
2025, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso l'avv. Luigi Scarpello, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. –RICORRENTE–
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Patrizia Falbo, dalla quale è rappresentato e difeso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
–CONVENUTO–
1 Nelle rispettive note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il ricorrente e il Parte_1
convenuto hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a Controparte_1
quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 09.06.2025,
[...]
ha convenuto in giudizio il deducendo: a) che, con Pt_1 Controparte_1
deliberazione consiliare n. 20 del 28.05.2022, il aveva dichiarato Controparte_1
lo stato di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e ss. del d.lgs. n. 267/2000; b) che, con decreto ministeriale del 24.11.2022, era stato nominato l'Organismo
Straordinario di Liquidazione;
c) di aver presentato, in data 07.01.2025, istanza di ammissione al passivo della procedura di dissesto, ai sensi dell'art. 254 del d.lgs. n.
267/2000, per un credito di € 25.400,00, derivante dall'esecuzione, su incarico verbale, di 28 interventi di pulizia stradale e di manutenzione del verde pubblico nel periodo compreso tra il 29.04.2021 e il 10.10.2021, ciascuno dei quali documentato dal relativo buono di consegna, sottoscritto dal dipendente comunale incaricato, attestante l'effettiva esecuzione delle prestazioni, con indicazione della data e del numero di operatori impiegati;
d) che, in data 19.05.2025, l'Organismo Straordinario di Liquidazione aveva comunicato di aver rigettato l'istanza, sul presupposto che non ricorressero i presupposti di legge per il riconoscimento delle somme richieste quali debiti fuori bilancio;
e) che il provvedimento di rigetto sarebbe illegittimo e dovrebbe essere annullato, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dall'Organismo
Straordinario di Liquidazione sussisterebbero, nel caso di specie, i presupposti previsti dall'art. 194, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui, possono essere
2 riconosciuti come debiti fuori bilancio quelli derivanti da: “acquisizioni di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all'articolo 191, nei limiti degli accertati e documentati utilità e arricchimento per l'ente, accertati secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità”; f) che, in particolare, nella fattispecie che ci occupa, le prestazioni, documentate da atti firmati dal dipendente comunale incaricato, sarebbero state utili per la cura del verde pubblico e per la sicurezza urbana e avrebbero arricchito il Comune.
Il ricorrente ha quindi concluso, chiedendo testualmente quanto segue: “Tutto ciò considerato, il ricorrente CHIEDE che l'Ecc.mo Tribunale adito, voglia: 1.
Accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore del per Controparte_1
l'importo di € 25.400,00, relativo alle prestazioni rese nel periodo 29.04.2021 -
10.10.2021; 2. annullare, in quanto illegittimo, il provvedimento di rigetto adottato dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione in data 19 maggio 2025; 3.
Disporre l'ammissione del credito alla massa passiva della procedura di dissesto del
;
4. Condannare il resistente al pagamento delle spese di Controparte_1 CP_1
giudizio”.
2. Il costituitosi con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_1
in data 08.09.2025, ha eccepito: i) la nullità del ricorso introduttivo, poiché sarebbero stati omessi gli avvertimenti di cui all'art. 163, co. 3, n. 7 c.p.c., inerenti alle eventuali decadenze in ipotesi di costituzione oltre il termine previsto dall'art. 281- undecies c.p.c., all'obbligatorietà della difesa tecnica ed alla facoltà di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato;
ii) l'inammissibilità della domanda, poiché l'art. 254 del d.lgs. n. 267/2000 non prevederebbe alcuno specifico mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di rigetto emesso dall'Organismo Straordinario di
Liquidazione; iii) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
iv) il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, che aveva adottato il provvedimento impugnato;
v) che il credito non sarebbe suscettibile di ammissione stante la mancata conclusione tra le parti di un contratto in forma scritta e l'omessa
3 imputazione della spesa al bilancio comunale;
vi) il difetto di prova del credito;
vii) che non ricorrerebbero, nel caso di specie, i presupposti previsti dall'art. 194, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000 per il riconoscimento del credito come debito fuori bilancio.
Il convenuto ha dunque concluso come segue: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, previo rigetto del ricorso, inammissibile, infondato in fatto e in diritto: 1) In via preliminare dichiarare la nullità/inammissibilità del ricorso ex art.
254 TUEL;
2) in via preliminare, previo accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Ente, dichiarare l'inammissibilità della domanda di ammissione del credito alla massa passiva della procedura di dissesto del CP_1
; 3) sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità della domanda di
[...]
accertamento del credito;
4) in via principale rigettare le domande per assenza di idoneo titolo contrattuale e per carenza di condizioni e requisiti di legge, per inammissibilità e comunque perché infondate in fatto ed in diritto;
5) in via subordinata nella denegata ipotesi di riconoscimento, salvo gravame, del diritto di pagamento in danno del , ridurre il quantum all'effettivo importo Controparte_1
comprovato da lavori effettivamente realizzati. 6) Con condanna in ogni caso di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite”.
3. Tanto premesso in fatto, si osserva, preliminarmente, che, ai sensi dell'art. 164, co.
3 c.p.c., la dedotta nullità del ricorso per assenza degli avvertimenti di cui all'art. 163, co. 3, n. 7 c.p.c. deve senz'altro ritenersi sanata per effetto della costituzione del convenuto, il quale, peraltro, neppure ha chiesto la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
4. Sempre in via preliminare, va affermata la sussistenza, nella fattispecie che ci occupa, della giurisdizione del giudice ordinario, dovendo trovare applicazione, sul punto, il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui, “ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, il quale va identificato, a sua volta, non solo e non tanto in funzione della pronuncia che si
4 chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative all'inserimento della massa passiva della liquidazione nel piano di rilevazione ai sensi dell'art. 254 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, giacché qualunque sia la procedura seguita, ordinaria o semplificata, l'organo straordinario di liquidazione non effettua valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa a fronte delle quali sarebbero configurabili posizioni soggettive di interesse legittimo, ma compie accertamenti o al limite valutazioni di ordine tecnico nei confronti delle quali si pongono e permangono posizioni di diritto soggettivo” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5170 del 02.10.2012).
Non rileva, in senso contrario, la circostanza che il credito di cui si chiede l'inserimento nella massa passiva rientri tra quelli fuori bilancio disciplinati dall'art. 194, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, considerato che, secondo la Suprema Corte,
“in tema di riconoscimento, da parte degli enti locali, dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000, sebbene non esista un diritto soggettivo del privato al riconoscimento del debito assunto dalla P.A. (atteso che detto riconoscimento consegue all'attivazione di un procedimento discrezionale, in cui è riservata all'ente la valutazione dell'utilità e dell'arricchimento ottenuti con l'acquisizione di beni e servizi, attraverso l'assunzione di un'obbligazione sprovvista di copertura contabile), tuttavia gli effetti del mancato riconoscimento incidono sul credito del privato al corrispettivo per i beni e servizi prestati;
pertanto, ove il privato agisca ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio dell'ente locale e l'ordine di provvedere esplicitamente in relazione al riconoscimento del debito fuori bilancio, la situazione giuridica fatta valere in giudizio si configura come posizione di diritto soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario”
5 (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 29178 del 21.12.2020).
5. Nessun dubbio, inoltre, in merito all'ammissibilità della presente domanda.
Sebbene, infatti, l'art. 254 del d.lgs. n. 267/2000 non preveda espressamente la possibilità di impugnare i provvedimenti dell'Organismo Straordinario di
Liquidazione in merito all'inserimento del credito nella massa passiva, è innegabile che, ai sensi dell'art. 24 Cost., il soggetto che assuma di aver subito la lesione di un proprio diritto soggettivo per effetto dell'emissione di uno dei predetti provvedimenti possa agire dinanzi al giudice ordinario per la tutela di tale diritto.
6. Quanto, poi, all'eccezione secondo cui l'azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, la stessa non può che essere disattesa in ossequio al consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, “ai sensi dell'art.248, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), dalla data della dichiarazione di dissesto del e sino all'approvazione del CP_1
rendiconto di cui all'art. 256 dello stesso decreto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si verifica per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale del né alcuna sostituzione dell'organo della CP_1
procedura agli organi istituzionali dell'ente”(Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 4582 del 21.02.2025).
7. Passando ora alla trattazione del merito, non può che ritenersi la fondatezza della domanda.
7.1. In primo luogo, è pacifico che il credito asseritamente vantato dal ricorrente tragga origine da atti o fatti gestionali che sarebbero stati compiuti in epoca antecedente rispetto alla dichiarazione di dissesto dell'ente e, quindi, ove effettivamente provato, rientri, ai sensi dell'art. 254, co. 3 d.lgs. n. 267/2000, tra quelli di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.
7.2. Tale credito, a parere del Tribunale, è poi senz'altro riconducibile ai debiti fuori
6 bilancio di cui all'art. 194, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, riguardante, nello specifico, i debiti derivanti da “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
Trattasi, infatti, di credito sorto in occasione della prestazione dei servizi di pulizia delle strade e di manutenzione del verde pubblico, che, rientrando tra i servizi indispensabili di ciascun sono certamente utili per l'ente e la relativa CP_1
comunità.
È indubitabile, peraltro, che dalla prestazione di tali servizi il abbia Controparte_1
tratto un arricchimento, conseguente al mancato pagamento del corrispettivo.
7.3. La documentazione in atti risulta infine sufficiente ai fini della dimostrazione del credito in oggetto.
Ed invero, è incontestata tra le parti la circostanza che l'attore abbia svolto, in favore del lavori di pulizia stradale e manutenzione del verde pubblico Controparte_1
(v. dichiarazione resa dall'arch. di cui all'allegato n. 3 del ricorso e di Persona_1
cui all'allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
È pure incontestato tra le parti che i buoni di consegna prodotti dal ricorrente (v. allegato n. 4 del ricorso) siano stati sottoscritti da un dipendente comunale, tale
. Persona_2
Ciò detto, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, tali buoni appaiono idonei a fornire la prova del credito per cui è causa.
Trattasi, infatti, di documenti che non provengono unilateralmente dal prestatore del servizio e da quest'ultimo sottoscritti, bensì di documenti che, ancorchè compilati dal prestatore del servizio, sono stati sottoscritti dal dipendente dell'ente, il quale, con la sottoscrizione, ha fatto proprie le dichiarazioni in essi contenute, così confermando l'avvenuta prestazione del servizio nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità ivi indicate dietro pagamento del corrispettivo ivi pure riportato.
8. In definitiva, alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va accolto e,
7 per l'effetto, non può che accertarsi l'esistenza del credito di € 25.400,00 vantato dal ricorrente nei confronti del convenuto e dei Parte_1 Controparte_1
presupposti per l'inserimento di tale credito nel piano di rilevazione formato dall'Organismo Straordinario di Liquidazione del predetto Comune ai sensi dell'art. 254 d.lgs. n. 267/2000.
9. In base al principio della soccombenza, il convenuto va condannato alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che, alla luce della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità del credito, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, esclusa la fase istruttoria, giacché coincidente con quella decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'esistenza del credito di € 25.400,00 vantato dal ricorrente nei confronti del convenuto Parte_1 CP_1
e dei presupposti per l'inserimento di tale credito nel piano di rilevazione
[...]
formato dall'Organismo Straordinario di Liquidazione del predetto Comune ai sensi dell'art. 254 d.lgs. n. 267/2000;
2) condanna il convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente Controparte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per esborsi Parte_1
documentati e in € 1.700,00 per onorari, oltre r.s.g. al 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Castrovillari, il 13.10.2025.
Il Giudice dott. Alessandro Paone
8