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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano
Sezione II Civile
RG 42/2025 riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori dott. Laura De Simone Presidente dott. Guendalina Pascale Giudice relatore dott. Rosa Grippo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione controllata promosso su istanza depositata in data 16.1.25
DA
SE NO [...]con l'avv. Salvatore Luise
IN PROPRIO
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato ex art. 269 CCI in data 16.1.25 l'Istante, già imprenditore individuale, ha chiesto dichiararsi l'apertura della propria liquidazione controllata;
osserva quanto segue. Sussiste ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCI la competenza di questo Tribunale dal momento che parte ricorrente risiede in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano.
• Per ciò che attiene i parametri di cui all'art. 2 co. 1 lett. e) CCI, parte ricorrente ha depositato idonea documentazione;
• Ricorre il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
• Quanto al requisito dell'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b) CCI, va rammentato in diritto che essa è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza, desumibile dalle dichiarazioni rese in ricorso e confermate nella relazione dell'OCC;
• in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previi apposita istanza e parere del nominando Liquidatore;
Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
Quanto alla nomina del Liquidatore, deve rilevarsi che il debitore aveva già depositato analogo ricorso con l'assistenza del medesimo OCC, il quale, tuttavia, non ha fatto menzione di detta circostanza né del suo esito nella relazione allegata al ricorso successivo, sicchè deve nominarsi altro professionista individuato in dispositivo
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di SE NO [...]; pagina 1 di 2 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Guendalina Pascale;
3) NOMINA Liquidatore l'avv. Simona Romeo, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7) ORDINA ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale.
Così deciso in Milano, il 20.3.25
Il Presidente
Dott.ssa Laura De Simone
Il Giudice relatore
Dott.ssa Guendalina Pascale
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano
Sezione II Civile
RG 42/2025 riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori dott. Laura De Simone Presidente dott. Guendalina Pascale Giudice relatore dott. Rosa Grippo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione controllata promosso su istanza depositata in data 16.1.25
DA
SE NO [...]con l'avv. Salvatore Luise
IN PROPRIO
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato ex art. 269 CCI in data 16.1.25 l'Istante, già imprenditore individuale, ha chiesto dichiararsi l'apertura della propria liquidazione controllata;
osserva quanto segue. Sussiste ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCI la competenza di questo Tribunale dal momento che parte ricorrente risiede in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano.
• Per ciò che attiene i parametri di cui all'art. 2 co. 1 lett. e) CCI, parte ricorrente ha depositato idonea documentazione;
• Ricorre il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
• Quanto al requisito dell'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b) CCI, va rammentato in diritto che essa è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza, desumibile dalle dichiarazioni rese in ricorso e confermate nella relazione dell'OCC;
• in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previi apposita istanza e parere del nominando Liquidatore;
Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
Quanto alla nomina del Liquidatore, deve rilevarsi che il debitore aveva già depositato analogo ricorso con l'assistenza del medesimo OCC, il quale, tuttavia, non ha fatto menzione di detta circostanza né del suo esito nella relazione allegata al ricorso successivo, sicchè deve nominarsi altro professionista individuato in dispositivo
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di SE NO [...]; pagina 1 di 2 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Guendalina Pascale;
3) NOMINA Liquidatore l'avv. Simona Romeo, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7) ORDINA ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale.
Così deciso in Milano, il 20.3.25
Il Presidente
Dott.ssa Laura De Simone
Il Giudice relatore
Dott.ssa Guendalina Pascale
pagina 2 di 2