Articolo 1 della Legge 15 dicembre 1954, n. 1271
Articolo 2
Versione
9 febbraio 1955
Art. 1.
E' approvato l'Accordo fra il Governo italiano e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, concluso a Roma il 2 aprile 1952.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1955