Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 20.03.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al R.G. N 219 /2024 promossa da:
, Parte_1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. SARNACCHIARO GIOVANNA , con
[...] elezione di domicilio in VIA CONTE ORSINI 13, NOLA (NA) RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio del Controparte_1 funzionario ROMANO VINCENZO, con elezione di domicilio in VIA PONTE DELLA MADDALENA 55, NAPOLI RESISTENTE OGGETTO: carta docenti CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4-01-2024 ciascun ricorrente in epigrafe, premesso di prestare e di avere prestato servizio, quale docente alle dipendenze del CP_1 convenuto, in forza di plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici:
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024 per la ricorrente;
Parte_1
- 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023 per il ricorrente;
Parte_2
- 2017/2018, 2019/2020 E 2021/2022 per il ricorrente;
Parte_2 lamentava di non avere ricevuto il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a € 500,00 annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; deduceva che la Corte di Giustizia 18 maggio 2022 aveva ritenuto che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE fosse ostativa ad una normativa nazionale che riservasse al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio della menzionata Carta Docente;
evidenziava che, ai sensi dell'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 e degli artt. 29 63 e 64 del CCNL di comparto, anche i docenti precari avessero diritto alla formazione ed aggiornamento professionale.
.
[...]
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita l'amministrazione scolastica che ha contestato la fondatezza della domanda;
ha eccepito la prescrizione del credito.
*****
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, che va individuato con riferimento ai fatti materiali allegati dall'attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio: nella giurisdizione del giudice ordinario rientra, poi, il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (ex multis, Cass. SS.UU., 5 giugno 2006, n. 13169; Cass. SS.UU., 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. SS.UU. 11387/2016). In altri termini, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono;
spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalle stesse Pubbliche Amministrazioni con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, restando irrilevante il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato (Cass. n. 17140 del 26/06/2019; Cass. SS.UU. n. 26802 del 23/10/2018). E' noto, poi, che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino "progressioni
2 verticali novative" e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento (v., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 7218 del 13/03/2020). Segnatamente, in materia di graduatorie scolastiche, la giurisprudenza di legittimità, facendo applicazione del criterio del "petitum" sostanziale dedotto in giudizio, ha precisato che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (Cass. SS.UU n. 17123 del 26/06/2019; Cass. SS.UU. n. 4318 del 20/02/2020). Alla stregua dei principi espressi, dall'esame del ricorso introduttivo, deve ritenersi che l'azione promossa sia diretta al riconoscimento di un diritto che, secondo la prospettazione attorea, troverebbe fondamento proprio nella previsione di legge di cui all'art. 1, comma 122, della l. 105 del 2015, in base ad una lettura conforme ai principi del diritto euro unitario, previa disapplicazione degli atti di normazione interna che hanno, invece, escluso il personale docete a tempo indeterminato. Tale essendo il petitum della domanda, deve, affermarsi, senz'altro, sussistere la giurisdizione del giudice adito. Nel merito, nella fattispecie in esame, atteso che in parte si controverte di contratti di supplenza come educatore scolastico, va premesso che la Suprema Corte anche di recente ha ribadito che, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi (Cass. n. 9895 del 11/04/2024, Cass. n. 32104 del 2022). Ne consegue che, ai fini della soluzione della presente controversia non assume alcuna valenza la circostanza che i contratti a termine, per i quali è chiesto il beneficio della cosiddetta carta docenti, afferiscono all'attività di educatore scolastico piuttosto che di docente.
Sulla specifica materia soccorrono, poi, i principi espressi, dalla Suprema Corte, con la recente sentenza del 27-10-2023 n.29961, ritenendo doversi uniformare alla
3 predetta decisione in ossequio alla funzione di nomofiliachia cui è sottesa la previsione del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc del quale la Corte è stata investita. Riportandosi per il resto all'articolato e complessivo iter argomentativo della Suprema Corte, che comporta il superamento di tutte le argomentazioni svolte dalla difesa dell'Amministrazione scolastica, le conclusioni cui è giunta, si compendiano nei seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Ciò posto, nella fattispecie in esame, la parte ricorrente ha documentato (vedi contratti di supplenza in atti) di avere prestato servizio con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici:
4 - 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024 PER
LA RICORRENTE;
Parte_1
- 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 E 2022/2023 PER IL RICORRENTE
[...]
Parte_2
- 2017/2018, 2019/2020 E 2021/2022 PER IL RICORRENTE Parte_2
;
[...]
Esclusivamente per questi anni si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 e co. 2 della L. n. 124/1999, come indicati al punto 1) dei principi di diritto sopra enunciati.
Gli istanti e hanno documentato, Parte_2 Parte_2 altresì, di essere, all'attualità, inseriti nel circuito scolastico, perché in servizio a tempo indeterminato a decorrere dal 2024 in qualità di docente (v. contratto di assunzione in atti), ovvero la ricorrente ha documentato di essere all'attualità perché in Parte_1 servizio a tempo determinato a decorrere dal 2024 (v. contratto di assunzione in atti). Per gli anni scolastici 2017/2018 e 2020/2021 per il ricorrente Parte_2 la domanda non può, invece, trovare accoglimento, trattandosi per l'anno
[...]
2017/2018 di supplenze brevi che non rientrano nelle tipologie indicate dalla Suprema Corte, per l'anno 2020/2021 perché non documentato il relativo contratto di supplenza. Né vale sostenere che si tratti di supplenze protrattesi per 180 giorni, ovvero svolte senza soluzione di continuità, non essendo ravvisabile il presupposto, cui è sotteso il riconoscimento del beneficio in esame, della programmazione annuale dell'attività didattico educativa.
Plurime considerazioni, evidenziate chiaramente nell'ordinanza di inammissibilità della Suprema Corte del 19-3-2024, conducono univocamente alla opzione esegetica prescelta.
Secondo la Suprema Corte “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi
“allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
In una tale prospettiva, la Corte ha altresì sottolineato che è necessario ricercare
“parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore
5 non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, evidenziando al riguardo che “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
Posto il nesso tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, la Corte ha, quindi, affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
Significativo, ancora, osservare che, come espresso sempre nella sentenza n. 29961 del 2023, da un lato “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
La Corte ha, infine, aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
Per le sue esposte complessive argomentazioni trattandosi di supplenze temporanee, anche se complessivamente pari o superiori a 180 giorni annui ovvero senza soluzione di continuità, il beneficio della carta docenti non sussiste.
6 In definitiva, solo in favore del docente precario che, in una certa annualità, abbia prestato incarichi per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nella accezione segnata dalla sentenza n. 29961, matura il diritto alla Carta;
laddove resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza ed ancor più se poi egli transiti in ruolo, permanendo l'inserimento nel sistema scolastico, si giustifica, altresì, l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica. In presenza di tali presupposti, previa disapplicazione dell'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 (e del dpcm attuativo in parte qua), in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), spetta, pertanto, all'istante, l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto. Infondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla difesa del
. CP_1
La prescrizione, decorrente, in mancanza di alcuna deduzione circa una diversa decorrenza da parte della difesa di parte ricorrente, “dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza”, risulta essere stata interrotta, per i ricorrenti e Parte_2 [...] con le lettere di diffida, rispettivamente del 14-12-2022 e 30-9-2022 (v. pec in Pt_2 atti) e per la ricorrente con la notifica del ricorso avvenuta in data 17-7- Parte_1
2024. In mancanza di idonei atti interruttivi deve, invero, ritenersi maturata la prescrizione per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018,
Il convenuto va, pertanto, condannato al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della somma di euro 3.000,00, di euro 2.000,00 per il Parte_1 ricorrente e di euro 1.500,00 per il ricorrente , Parte_2 Parte_2 secondo le modalità di attribuzione della carta docenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente CP_1 [...] della somma di euro 3.000,00, di euro 2.000,00 per il ricorrente Parte_1 [...]
e di euro 1.500,00 per il ricorrente , Parte_2 Parte_2 secondo le modalità di erogazione della “Carta docenti”; 2) condanna il ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in € 700,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre iva e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 20/03/2025
7 .
il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
8