Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 5194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5194 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 26 giugno 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 24858/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. SPOSITO IGNAZIO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ALLOCCA PASQUALE e IMPERIA TAGLIAFIERRO
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. dipendente della convenuta Società a far data dal Parte_1
01.01.2013 con qualifica di Operatore di Gestione par 175.
Esponeva: che a far data dal 1° gennaio 2013 aveva subito una non corretta retribuzione durante il godimento dei periodi di ferie.
In particolare, lamentava che la società datrice di lavoro avesse omesso di includere nel calcolo della retribuzione feriale alcune voci facenti parte della retribuzione globale di fatto e riconosciute dalla contrattazione integrativa, ovvero l'indennità perequativa, l'indennità compensativa e l'indennità di turno.
Evidenziava che tali emolumenti, istituiti con l'accordo del 27 luglio 2012 in vista del processo di fusione aziendale, costituivano elementi fissi e continuativi della retribuzione, intrinsecamente collegati alle mansioni espletate e allo status professionale, e come tali avrebbero dovuto essere computati nella base di calcolo della retribuzione feriale, in ossequio alla normativa nazionale e sovranazionale.
Richiamava la disciplina di cui all'art. 36 della Costituzione, all'art. 2109 del codice civile, all'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003 e all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, nonché la giurisprudenza della
Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione.
5,93 per 30 giorni. Il Totale è di € 177,9. Per cinque anni sono € 889,5 Per l'indennità di turno come detto i ricorrenti percepiscono l'importo di € 0,52 per 30 giorni. Il Totale è di € 15,16. Per cinque anni sono € 78 Pertanto si richiede la condanna dell' a corrispondere al sig. Cont Pt_1
l'importo di € 1.342,5, oltre interessi e rivalutazioni per le causali di cui al presente ricorso,
[...]
nonché agli interessi dalla domanda e la liquidazione del maggior danno;
2) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari;
3) dichiarare, come per legge, provvisoriamente esecutiva l'emananda sentenza.”
_Si costituiva che, in via preliminare, evidenziava che con verbale di Controparte_2
accordo sindacale del 13/02/2024, al fine di deflazionare il gravoso contenzioso per la retribuzione delle giornate di ferie, aveva convenuto il riconoscimento in favore di tutti i lavoratori aderenti all'accordo delle indennità perequativa, compensativa e di turno sul trattamento economico delle ferie pregresse e usufruite da gennaio 2013 a giugno 2022, ma il ricorrente aveva ritenuto di non aderire all'accordo.
Rilevava: che “non avendo il ricorrente dedotto il periodo di riferimento entro cui circoscrivere le sue pretese limitandosi a richiedere le differenze retributive per cinque anni generici, il dies a quo, in assenza di atti interruttivi dedotti e prodotti da controparte, era da individuarsi nel 18/11/2024 data di iscrizione del ricorso, da cui far decorrere a ritroso il quinquennio rivendicato fino al
18/11/2019”; la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per il periodo successivo al 1° luglio 2022, in ragione dell'entrata in vigore dell'art. 4 dell'Accordo di rinnovo CCNL del 10 maggio 2022, che aveva istituito una “indennità retribuzione ferie” di € 8,00 giornalieri sostitutiva e assorbente di ogni altra pretesa;
l'assenza di un effetto dissuasivo dal godimento delle ferie, data l'esiguità degli importi richiesti, la cui incidenza percentuale sulla retribuzione non raggiungeva le soglie individuate dalla giurisprudenza di legittimità ed europea;
che il diritto azionato poteva concernere unicamente i 26 giorni di ferie annuali e non anche i 4 giorni di permesso per festività soppresse. la prescrizione quinquennale per i crediti maturati anteriormente al quinquennio precedente la notifica del ricorso.
l'inesattezza dei conteggi avversari, proponendone di alternativi e ridotti.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso. 3
In via subordinata disporsi la riduzione della somma maturata in € 548,10, per effetto della decurtazione delle somme rivendicate per il periodo successivo a luglio 2022 o in via ulteriormente gradata, ridurre la somma maturata a € 597,10 per effetto della decurtazione delle sole corrisposte a titolo di indennità retribuzione ferie o nella minor somma che il Tribunale vorrà determinare il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 26 giugno 2025, previa discussione orale, la causa veniva decisa come da sentenza letta in udienza.
La domanda è parzialmente fondata.
L'art. 36, comma 3, della Costituzione sancisce il diritto irrinunciabile del lavoratore a “ferie annuali retribuite”. Tale principio è recepito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 2109, comma 2, c.c. e dall'art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che attua la Direttiva 2003/88/CE. L'art. 7 di detta direttiva, interpretato costantemente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (a partire dalle sentenze CGUE C-155/10, Williams, e CGUE C-539/12, Lock), ha delineato una
“nozione europea di retribuzione” feriale, la quale deve essere “paragonabile” a quella ordinariamente percepita dal lavoratore durante i periodi di lavoro.
La finalità è quella di evitare che una decurtazione economica possa dissuadere il lavoratore dall'esercitare il proprio diritto al riposo, compromettendo così la tutela della sua salute e sicurezza.
Secondo tale consolidato orientamento, la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. In tale calcolo devono essere inclusi tutti gli importi pecuniari che costituiscono la contropartita della prestazione lavorativa e che sono intrinsecamente collegati all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, o che si ricollegano al suo status personale e professionale.
Vanno esclusi unicamente gli elementi diretti a coprire spese occasionali o accessorie. Come affermato dalla Corte di Cassazione, tale nozione europea è vincolante per il giudice nazionale e impone di disapplicare le disposizioni interne, anche di fonte collettiva, che si pongano in contrasto con essa (cfr. Cass. n. 25840/2024 e, in precedenza, Cass. n. 13425/2019 e Cass. n. 22401/2020).
Nel caso di specie le indennità perequativa e compensativa, come emerge dalla stessa prospettazione delle parti e dagli accordi collettivi richiamati, sono state istituite nell'ambito di un processo di armonizzazione dei trattamenti retributivi a seguito della fusione di diverse aziende di trasporto nel gruppo . La loro finalità, come indicato nell'accordo del 27 luglio 2012, era quella Contr
di “individuare un costo del lavoro omogeneo, garantendo ai lavoratori in servizio a tale data condizione economiche complessivamente equivalenti a quelle già in godimento”. L'indennità perequativa è determinata in misura fissa per ciascuna figura professionale, mentre la compensativa
è volta a coprire la differenza tra il valore della perequativa e il trattamento economico preesistente. 4
Entrambe, pertanto, non sono legate a prestazioni occasionali o a rimborsi spesa, ma sono concepite come emolumenti facenti parte della retribuzione fissa e continuativa, strettamente correlate allo status professionale e alle mansioni ordinariamente svolte. Esse compensano in modo forfettario e stabile i disagi e le peculiarità intrinseche alla prestazione lavorativa del personale autoferrotranviario, ricomprendendo e novando precedenti emolumenti. Il fatto che la loro erogazione sia prevista, secondo la contrattazione, “per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa” non ne muta la natura: tale locuzione definisce il criterio di maturazione del diritto, ma non lo degrada a compenso per un'attività meramente eventuale.
Anche l'indennità di turno, per sua natura, remunera il disagio derivante da una prestazione lavorativa articolata secondo un sistema a turni, che costituisce una modalità normale e non eccezionale di esecuzione del lavoro per il personale viaggiante. Essa, pertanto, rientra a pieno titolo tra le componenti della retribuzione ordinaria da computarsi ai fini feriali. Il tentativo della resistente di scomporre tali indennità nelle loro voci originarie per valutarne la natura è errato, poiché, come correttamente osservato dalla difesa del ricorrente, gli accordi del 2012 hanno avuto un palese carattere novativo, creando nuovi elementi retributivi con una funzione e una natura unitaria, assorbendo e superando le precedenti indennità.
Fondata è l'eccezione della società resistente relativa all'accordo del 10 maggio 2022.
Tale accordo ha introdotto, con decorrenza 1° luglio 2022, una “indennità retribuzione ferie” pari a
€ 8,00 giornalieri, stabilendo che “detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni”. Sebbene tale clausola non possa avere efficacia retroattiva, essa disciplina la materia per il periodo successivo alla sua entrata in vigore. La finalità dichiarata dalla norma collettiva è quella di “garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita”.
Tale nuova indennità, frutto di un accordo nazionale, deve ritenersi satisfattiva delle pretese del lavoratore a far data dalla sua introduzione, in quanto costituisce la modalità con cui le parti sociali hanno inteso dare attuazione, in via forfettaria, ai principi europei. La somma giornaliera delle indennità rivendicate dal ricorrente (€ 2,50 + € 5,68 + € 0,52) ammonta a € 8,70. L'importo di €
8,00 riconosciuto dal CCNL, pur essendo leggermente inferiore, si pone come una soluzione contrattuale complessiva che non appare manifestamente in contrasto con il principio di
“paragonabilità” della retribuzione, tenuto conto della natura forfettaria e generalizzata del riconoscimento.
Pertanto, la domanda del ricorrente deve essere accolta limitatamente al periodo antecedente il 1° luglio 2022.
Non può essere accolta l'eccezione dell'assenza di un effetto dissuasivo. 5
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale” (Cass. n. 13932/2024). La valutazione non richiede la prova di un'effettiva rinuncia alle ferie, ma va condotta ex ante sulla potenzialità della decurtazione economica di influenzare la scelta del lavoratore. Nel caso di specie, la mancata corresponsione di € 8,70 per ogni giorno di ferie, pur non raggiungendo percentuali elevatissime, costituisce una decurtazione non irrisoria, idonea a determinare quello svantaggio economico che la normativa europea mira a prevenire.
Infatti, la finalità della direttiva europea, recepita dal legislatore italiano, è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione in quanto il relativo termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro non essendo quest'ultimo nella specie assistito da stabilità reale. A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26246 del 06/9/2022, Cass. n. 11766 del
02/05/2024, Cass. n. 36108/2022) ha fissato il principio secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del D.lgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Essendo il rapporto di lavoro del sig. ancora in corso e soggetto alla disciplina post L. Pt_1
92/2012, il termine di prescrizione quinquennale non ha iniziato a decorrere.
Nella determinazione del compenso spettante deve tenersi conto che il diritto al ricalcolo della retribuzione concerne esclusivamente le giornate di ferie in senso stretto e non anche i giorni di permesso retribuito goduti in sostituzione delle festività soppresse. Questi ultimi, infatti, hanno una ratio e una disciplina distinte dal diritto al riposo psicofisico garantito dall'art. 36 Cost. e dalla
Direttiva 2003/88/CE.
Il ricorrente ha diritto a 26 giorni di ferie annuali, ed è su tale numero massimo che il calcolo deve essere parametrato per ogni annualità.
In base a tutto quanto precede, il diritto del ricorrente deve essere riconosciuto per il periodo compreso tra il 18 novembre 2019 (quinquennio antecedente il deposito del ricorso, indicato a verbale d'udienza come riferimento temporale) e il 30 giugno 2022. Il calcolo delle differenze spettanti deve essere effettuato moltiplicando l'importo giornaliero di € 8,95 (€ 2,50 + € 5,93 + €
0,52) per il numero di giorni di ferie effettivamente goduti in ciascuna annualità ricompresa in tale arco temporale, fino a un massimo di 26 giorni annui. Sulla base dei dati forniti dalla resistente e non specificamente contestati (memoria di costituzione, pag. 13), i giorni di ferie goduti nel periodo 6
rilevante sono: 27 nel 2020 (da computare per 26), 17 nel 2021 e 7 nel primo semestre 2022
(desumibili dalla tabella). Il calcolo è dunque il seguente:
Anno 2020: 26 giorni x € 8,95 = € 232,70;
Anno 2021: 17 giorni x € 8,95 = € 152,15.
Anno 2022 (fino al 30/06): 7 giorni x € 8,95 = € 62,65 L'importo totale dovuto è pari a € 447,50.
Su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso si compensano integralmente.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del sig. a vedersi Parte_1
computare l'indennità perequativa, l'indennità compensativa e l'indennità di turno nella base di calcolo della retribuzione per i giorni di ferie goduti nel periodo dal 18 novembre 2019 al 30 giugno
2022.
Per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 447,50 (, a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Spese compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli Il Giudice
26\6\2025