Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6374/2023 R.G.T.
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Malfatti Letta e Cecilia Nusiner, per delega in atti Parte_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Boscagli, per delega in atti Controparte_1
resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.2.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il Per_ resistente, che dall'unione era nato il figlio il 21.12.2019, che il Tribunale di Roma, con decreto di omologa del 14.6.2022 (in atti), aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnarsi alla ricorrente la casa coniugale, affidarsi il minore alla madre in via super esclusiva (deduceva che il padre si era sostanzialmente sempre disinteressato del figlio e che, nonostante il lungo percorso di coordinamento genitoriale, ancora non era in grado di accudirlo), con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nel ricorso, determinarsi un assegno di mantenimento per il figlio a carico del resistente pari ad euro
300,00 mensili a decorrere dalla domanda, con il 100% delle spese straordinarie meglio indicate nel ricorso a carico della ricorrente, oltre al rilascio del passaporto.
Il resistente nulla opponeva alla richiesta relativa al divorzio, chiedendo affidarsi il minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nella memoria difensiva, determinarsi un assegno di mantenimento per il figlio a carico del resistente pari ad euro 200,00 mensili, con equa ripartizione delle spese straordinarie per lo stesso.
In seguito alla disposta C.T.U. ed alle richieste delle parti, venivano poi emessi due provvedimenti nel corso del giudizio, di seguito riportati: “… premesso che con ordinanza datata 11.3.2024 veniva statuito quanto segue:
“ … viste le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 5.3.2024 e premesso che il procedimento principale è già stato fissato per la precisazione delle conclusioni al 17.9.2024; viste le rispettive istanze delle parti di modifica dell'ordinanza presidenziale circa le modalità di frequentazione padre-figlio (il bambino ha ora 4 anni compiuti lo scorso dicembre), allo stato definite in sede di separazione consensuale e confermate con la citata ordinanza come segue: incontri domiciliari alla presenza della dott.ssa Caterina AD presso l'abitazione paterna previo accordo del con quest'ultima, nonché incontri genitori- CP_1 figlio il sabato o la domenica); rilevato che la C.T.U. espletata in questo giudizio e depositata il 13.12.2023 così concludeva quanto alla frequentazione padre-figlio, dopo aver suggerito l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, come già vigente: “…due volte a settimana: la prima in un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola dove il padre potrebbe prenderlo, tenendolo con sè per le due ore successive. Riaccompagnando il bambino a casa al termine. Viene suggerito che l'incontro avvenga nel quartiere di Monteverde dove si trovano sia la scuola che l'abitazione del minore, affinchè il tempo e le energie del bambino non vengano spese negli spostamenti del traffico cittadino. Il fatto di rimanere nel quartiere consentirebbe di poter effettivamente fruire con piacevolezza del tempo insieme. Nel quartiere, raggiugibili anche a piedi sono presenti due ludoteche, quindi al chiuso, e il parco di Il padre incontrerebbe il figlio senza parenti materni ma, per un periodo CP_2 di sei mesi, con un educatore. Ciò consentirebbe il monitoraggio da parte di una persona neutrale, che non è la madre, né un suo parente o collaboratore, che possa garantire al termine di questo periodo sulla possibilità di ampliare la frequentazione fino ad aggiungervi anche il pernotto. Il secondo incontro della settimana si dovrebbe svolgere invece il sabato da due a quattro ore, presso l'abitazione paterna comprendendo anche il pranzo insieme. … come intervento di sostegno si ritiene opportuno che il padre frequenti il minore senza la presenza della madre e dei suoi parenti ma, per un periodo ponte di 6 mesi, con l'ausilio di un solo educatore che lo assista attraverso un intervento di tipo domiciliare, in un periodo di transizione verso una maggiore autonomia, previa nuova relazione stilata dall'educatore stesso, da sottoporre alla valutazione del Giudice. Tale operatore avrebbe la funzione di garantire fra sei mesi sulla qualità del percorso sulla base degli obiettivi raggiunti.”; rilevato che la consulente suggeriva dei centri privati o anche la struttura pubblica attraverso il S.I.S.M.I.F. presso il Municipio XII di competenza territoriale;
rilevato che dalla C.T.U. emergeva anche l'andamento degli incontri padre-figlio attraverso la figura indicata dalle parti in sede di separazione consensuale, e che le professioniste sentite dalla consulente, e che avevano seguito il percorso, riferivano sul punto quanto di seguito indicato: “La OR dell'Università La Sapienza di Tes_1 Roma, facoltà di Psicologia, viene contattata, come ci riferisce, per il problema dell' assenza di rapporto tra padre e figlio se non con la supervisione di due tate nella casa materna. La richiesta è stata collocata in una cornice di terapia familiare volta ad aiutare i genitori a costruire un'alleanza genitoriale. A dicembre 2021 sono stati accolti dalla dottoressa ma hanno cominciato veramente a lavorare a fine febbraio 2022. A maggio 2022 viene presentato un programma che vede l'inizio di un intervento volto alla tutela del figlio e del diritto alla bigenitorialità, vengono concordati incontri congiunti con i genitori e la professoressa per la Tes_1 costruzione di un'alleanza genitoriale e incontri domiciliari svolti con la AD per il sostegno alla relazione padre-figlio e l'implementazione delle competenze genitoriali del padre nel fornire risposte emotive appropriate. Prof.ssa Dall'ecomappa risultò chiaro che il rapporto con il papà era proprio nascente e non c'erano rapporti con la nonna Tes_1 paterna e gli zii paterni, che comunque furono serenamente riconosciuti dalla madre come figure da poter frequentare. C'erano sintomi di resistenza del bambino che non si staccava dalla nonna, tanto che uno degli obiettivi era staccarsi da lei perchè il bambino potesse avere un rapporto con il padre in ambiente paterno. Il tema era quello della inadeguatezza genitoriale del papà rappresentata come rischio basico proprio di tenere in vita il bambino, di assicurare la sicurezza fisica. Paralleleamente nelle sedute però la mamma aveva un autentico desiderio di coinvolgere il figlio in una triade affettiva e la mamma era autenticamente contenta, tant'è vero che in alcuni video ci sono delle sequenze molto belle in cui la mamma si adoperava per favorire l'incontro con il padre. Emergono quindi delle risorse come dei limiti: non c'è dubbio che la mamma fosse particolarmente protettiva rispetto a quello che doveva accadere o non doveva accadere, e che il papà in certi momenti era eccessivamente stimolante nei confronti del bambino e meno capace di cogliere i segnali emotivi in lui, non riuscendo a misurare una distanza. Complessivamente c'erano anche dei comportamenti adeguati del padre per esempio istintivamente il padre toglieva la giacchina al bambino quando entravano in una stanza più calda … oppure una volta che il bambino si era spostato era andato istintivamente a vedere dove andasse … si vedeva come nascente una possibilità di sviluppare delle competenza genitoriali. Le famiglie di origine di entrambi i rami hanno fornito sostegno quando richiesto. Ci sono stati due incidenti che fecero saltare il calendario, il primo quando la madre e il bambino si ammalano di Covid, che fanno emergere delle controversie: lui si lamentava di non vedere il figlio, lei si lamentava che non ci fossero iniziative da parte del padre nell'aiutare, ad esempio nel fare una spesa, comprare delle medicine. Poi un problema grave di salute del nonno”. Altri ostacoli di vario genere (che riguardano delle interferenze familari) a settembre il papà comincia a parlare del fatto che questo percorso doveva essere “una cosa graduale e invece non aveva una fine”, per cui la OR ritiene di dover dare priorità alla AD per proseguire con Tes_1 l'intervento domiciliare e fa lei un passo indietro con i colloqui di coppia, per agevolare il proseguimento del percorso di supporto al padre. La sua impressione riguardo gli stili genitoriali: “... potrei dire che sono vere tutte e due le cose, che il padre può mettere a rischio il figlio e che la madre è una persona con un clan che applica uno stile restrittivo ed escludente”; La dottoressa AD invece riferisce che gli incontri cominciarono prima a casa della mamma, poi all'esterno presso alcuni parchi: “a un certo punto ho chiesto di conoscere l'ambiente familiare del papà e insieme a me lo ha conosciuto anche il bambino. All'inizio nel padre c'erano molte interferenze emotive, perchè si sentiva sotto pressione, poiché c'erano tanti occhi: le due nonne, io, più la domestica, poi mentre si muoveva magari sentiva commenti tipo -stai attento!”. Afferma di aver riscontrato all'epoca difficoltà di concentrazione da parte di entrambi i genitori e di averglielo infatti fatto notare. Per quanto riguarda il padre oltre l'aspetto dell'interferenza emotiva la dottoressa riferisce che tendeva a non mantenere un atteggiamento correttamente asimmetrico, cioè tendeva a giocare con il figlio, mettendosi sullo stesso livello. AD riferisce infine l'ultimo incontro avuto: “siamo stati fuori per la prima volta da soli ed era andato tutto molto bene, è stato un successo perchè il bambino che in genere non si staccava dalla madre invece si era divertito in estrema tranquillità. Al ritorno la nonna ci aspettava giù in strada e volle terminare l'incontro prima del previsto perchè diceva che la madre ( aveva scritto sul Pt_1 gruppo Whats App che non era d'accordo sul fatto che uscissimo da casa, che dovevamo rimanere in giardino. Dott.ssa AD: “il padre era sembrato più responsabile e più concentrato in quell'ultimo incontro, ma ho notato che c'è un problemino, non c'è una sana asimmetria nel rapporto a volte tende a mettersi sullo stesso livello. Altre volte in cui si concentra riesce a mettere in opera quello che è stato detto”. Entrambe commentano inoltre, a proposito della modalità e del tipo di gioco, che “l'ambiente materno è molto strutturato e il bambino è abituato così, la scuola anche è un ambiente strutturato ovviamente, per cui quando si trova in un ambiente libero è come se si sregolasse. Il papà forse si aspetta di dover fare interventi occasionali mentre invece questo è un bambino che ha bisogno di essere osservato continuamente”; rilevato che la C.T.U. affermava anche che il minore aveva un buon rapporto con entrambe le figure genitoriali e che le parti potrebbero efficacemente lavorare sulle loro rispettive debolezze nell'esercizio della cogenitorialità Per_ (“Si coglie la presenza di affettività positiva da parte di verso entrambi i genitori e la piacevolezza nel sostare dal padre a cui resta serenamente abbracciato;
si notano altresì atteggiamenti di apertura della madre su questo, quando prova a farsi da parte, evidentemente con l'intenzione di lasciare spazio al padre, tuttavia tornando a rientrare sempre nella scena per correggere e organizzare i ruoli, in modo che in realtà non sia mai solo, se non c'è lei. Via via che succede, il padre sembra sforzarsi di rimanere in contattato come può, aiutando, seguendo, o con piccoli commenti di supporto. Appare spiazzato quando il consulente viene chiamato dalla madre nella scena, forse perchè lo percepisce come il “solito” controllo, e già da prima si nota come gradualmente si avvilisca, tendendo a rimanere assorto. La signora contestualmente tende assume un atteggiamento diverso in presenza del Pt_1 figlio, che diventa il focus di tutte le sue attenzioni e davanti a cui assume un ruolo così direttivo e attento da mettere in secondo piano il resto e compiendo probabilmente una certa fatica a fronte dell'energia che investe. Tale aspetto potrebbe contribuire a rendere ancora più tese e faticose le interazioni familiari, togliendo serenità a lei in prima persona, e anche al padre, che da parte sua fatica a ragionare in condizioni di alta tensione e facilmente tende ad essere escluso faticando forse ancora di più. Per quanto riguarda lui, si nota l'atteggiamento teso a semplificare l'esperienza soprattutto quando elude completamente la consegna, facendo a modo suo, non focalizzando l'attenzione sull'esperienza. Dai colloqui clinici e dall'osservazione effettuati si ritiene che come la madre in sintesi possa riflettere sull'essere più inclusiva con il padre e contenere la tensione, così il padre potrebbe affinare le funzioni attentive e concentrative funzionali a garantire la protezione e la sicurezza, implementando le competenze genitoriali protettiva e predittiva. Se ciò avvenisse, i genitori potrebbero riuscire ad avvicinarsi fra loro in un punto di equilibrio fra due poli, rappresentando idealmente anche un buon Per_ connubio per fra base sicura e autonomia / normatività e spontaneità.”), nonché che i rapporti padre-figlio erano CP_ migliorati rispetto all'epoca della separazione (“Oggi il bambino ha maggiore familiarità con il signor rispetto a quando nel 2022 i genitori intrapresero un percorso di terapia familiare e uno domiciliare per la frequentazione padre-figlio, affinchè il padre fosse supportato nell'acquisizione di competenze utili alla gestione di un bambino così piccolo e il minore riuscisse a staccarsi dalla madre e la nonna per poter stare anche con lui. Il legame fra i due oggi appare affettuoso e giocoso, il bambino, che nel frattempo è anche cresciuto, ha un atteggiamento familiare con lui. La madre resta comunque la figura principale di riferimento.”), non risultando condotte delle parti squalificanti o escludenti l'altro genitore (“Non si ritiene pertanto che ci sia la tendenza da parte di nessuno dei due genitori ad intaccare l'immagine dell'altro genitore agli occhi del figlio né delle famiglie d'origine.”); ritenuto, ciò premesso, che possa essere modificato il diritto di visita paterno come suggerito dal C.T.U. e di seguito specificato: due pomeriggi alla settimana (uno infrasettimanale e l'altro il sabato) alla presenza di un operatore del S.I.S.M.I.F. del Municipio territorialmente competente secondo l'organizzazione che detto Servizio concorderà con i genitori;
ritenuto, poi, di dover disporre che il detto Servizio relazioni sugli incontri entro il 6.9.2024,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 1 ed a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, così provvede: modifica il diritto di visita padre-figlio come indicato in parte motiva;
manda al S.I.S.M.I.F. per quanto indicato in parte motiva. Si comunichi anche ai Servizi Sociali.”; vista l'istanza del 15.4.2024 del il quale dava atto della lunga lista di attesa per l'inizio degli incontri come CP_1 disposti a mezzo del S.I.S.M.I.F. e chiedeva “…ordinare alla signora di collaborare fattivamente mettendo a Parte_1 Per_ disposizione la baby sitter di affinchè questo continui a trascorrere con il Padre almeno 2 pomeriggi la settimana (uno infrasettimanale ed uno il sabato alternativamente la domenica) dalle ore 15.00 alle ore 19.009 per consentire la prosecuzione della relazione Padre-figlio giusta la continuità della frequentazione. Ciò considerato che il SISMIF non potrà operare prima del prossimo mese di settembre con poche probabilità di poter anticipare l'avvio al mese di luglio prossimo.”; Per_ rilevato che la chiedeva che la frequentazione padre-figlio avvenisse in modo che “il figlio minore Pt_1 continuerà a risiedere in prevalenza presso l'abitazione materna e il padre potrà incontrare il figlio alla presenza di un educatore, che lo assista attraverso un intervento di tipo domiciliare, due volte alla settimana per due ore: ▪ la prima in un pomeriggio infrasettimanale, preferibilmente il martedì, salvo diverso accordo e/o disponibilità dell'educatore quanto al giorno da concordarsi entro il fine settimana precedente, dall'uscita di scuola dove il padre con l'educatore andranno a prenderlo per tenerlo per le due ore successive nel quartiere di Monteverde, dove si trovano sia la scuola che l'abitazione del minore, affinchè il tempo e le energie del bambino non vengano spese negli spostamenti del traffico cittadino, esemplificativamente in ludoteca o al parco di in CP_2 quanto raggiungibili agevolmente a piedi;
- dichiarare inammissibile e, comunque, infondata l'istanza urgente depositata dal sig. CP_
in data 15 aprile 2024 rigettandola integralmente;
CP_ Per_
- confermare il provvedimento 11 marzo 2024 stabilendo che la frequentazione del sig. con il figlio minore avvenga nei termini e nei modi indicati dal CTU, dott.ssa ai punti 7, 8 e 9 pagg. 27 e 28 della sua relazione, in modo che:▪ la Per_2 seconda nel fine settimana, il sabato, presso l'abitazione paterna comprendendo anche il pranzo insieme;
al fine di rendere gli incontri pienamente fruibili per l'intera durata, gli spostamenti del sabato per accompagnare il figlio da casa della madre a casa del padre e ritorno saranno organizzati dalla madre stessa;
” rilevato che questo Giudice si è già pronunciato sulle modalità di frequentazione padre-figlio, che le difficoltà di immediata attivazione dell'intervento pubblico erano state segnalate dalla C.T.U. e che l'alternativa pure fornita dalla consulente, e consistente nel rivolgersi ad alcune associazioni private, individuate specificamente, era stata accolta dalla sola , mentre il aveva negato il suo assenso (nella note di trattazione scritta per Pt_1 CP_1 l'udienza del 15.5.2024 il specificava che non riteneva idonea la struttura privata, così affermando: “La CP_1 CP_ struttura pubblica nella quale crede il (e non la privata-familiare che tanto richiede controparte) purtroppo ha tempi lungi a fronte dei quali si impone la collaborazione materna nell'interesse del minore.”); ritenuto che la presenza di una baby-sitter agli incontri padre-figlio in luogo di personale specializzato e terzo rispetto alla madre, come chiesto dal ricorrente, non sia allo stato nell'interesse né del minore né del suo rapporto con il padre, per quanto ampiamente descritto nella citata ordinanza, sopra riportata, e nella C.T.U.; rilevato, peraltro, che dai messaggi scambiati tra le parti ed allegati alla memoria della non emergono le Pt_1 condotte ostative dedotte dal da parte della , la quale, anzi, ha nei mesi scorsi organizzato incontri CP_1 Pt_1 padre-figlio in una ludoteca, come emerge sempre dai detti messaggi,
P.Q.M.
rigetta il ricorso.”
Nel corso del procedimento è già stata emessa sentenza sullo status.
Ebbene, con la relazione del 30.8.2024 i Servizi Sociali davano atto che gli incontri con il S.I.S.M.I.F. erano stati attivati a decorrere dal mese di luglio, permanendo le criticità già segnalate dal C.T.U. nel rapporto padre-figlio e ritenendo gli operatori di dover ancora valutare la prosecuzione del servizio e l'eventuale instaurazione di incontri protetti (“
, poi aggiungendo che, in una occasione, vista la difficoltà per il padre di coinvolgere il minore, il quale faceva richiesta di tornare in anticipo dalla madre, il chiamava quest'ultima nonostante l'operatore CP_1 gli avesse chiesto di aspettare, risultando in conclusione evidente l'affetto del padre verso il bambino ma, altresì, la sua difficoltà a concentrarsi ed a prestare le giuste attenzioni alle necessità ed alle emozioni del minore. Nella citata relazione si dava anche atto che la non aveva ostacolato in alcun modo gli Pt_1 incontri con il padre, anzi aveva pienamente collaborato con il S.I.S.M.I.F., evidenziandosi anche la presenza di fotografie ritraenti padre e figlio nella abitazione delle stessa.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che debba essere disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con conferma del suo collocamento presso la medesima e con conferma, altresì, del diritto di visita per il padre come già in atto, dovendosi ritenere la sussistenza di un pregiudizio per il minore in caso di affidamento condiviso, stante la perdurante incapacità del a centrarsi sul figlio e sulle sue esigenze, CP_1 nonostante il lasso di tempo decorso dall'inizio dei percorsi di sostegno e degli incontri con un operatore di supporto, e ritenendo di dover ancora mantenere il servizio S.I.S.M.I.F. proprio per supportare la relazione padre-figlio.
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la domanda della ricorrente inerente il passaporto, di competenza funzionale del Giudice Tutelare.
Alla può, poi, essere assegnata la casa coniugale, in quanto ivi convivente con il figlio minore. Pt_1
Quanto, poi, all'aspetto economico, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto del resistente, deve rilevarsi che:
la è medico anestesista rianimatore presso il Policlinico Tor Vergata, con un reddito pari ad euro Pt_1
105.000,00 annuo complessivo (cfr. dichiarazione dei redditi 2022) ed è onerata del mutuo per la casa coniugale, di cui è proprietaria, pari ad euro 1.100,00 mensili, con ulteriore spesa mensile per la colf di euro
1.200,00 (al netto dei contributi, TFR, tredicesima e ferie);
il svolge attività lavorativa come impiegato amministrativo presso una società con redditi pari ad CP_1 euro 800,00 mensili e non ha proprietà immobiliari né ha dedotto spese abitative.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di poter confermare a carico del padre l'assegno di mantenimento vigente pari ad euro 200,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro e da versarsi alla Pt_1 entro il g 5 di ogni mese, dovendosi intendere questa la somma minima per contribuire al mantenimento del minore, visti i redditi delle parti e data anche l'assenza di spese ordinarie a carico del , oltre alla CP_1 corresponsione da parte sua del 30% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo
Tribunale.
In vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate e quelle di C.T.U., liquidate come da separato decreto, poste a carico delle parti al 50% ciascuno, in quanto assunte nel comune interesse del figlio minore.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda da intendersi inammissibile:
-affida il figlio minore alla madre in via esclusiva, con suo collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva attraverso il S.I.S.M.I.F.;
-assegna alla la casa coniugale;
Pt_1
- conferma a carico del padre l'assegno di mantenimento vigente per il figlio pari ad euro 200,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro e da versarsi alla entro il g 5 di ogni mese, oltre al 30% Pt_1 delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale;
- spese di lite compensate e quelle di C.T.U., liquidate come da separato decreto, poste a carico delle parti al 50% ciascuno.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali.
Così deciso in Roma, 10.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi