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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13488/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 13488/2024 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. Maria Teresa Gallinaro Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 13.01.25 “confermano integralmente le condizioni come rassegnate ai punti da 1 a 7 del ricorso introduttivo”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
sono genitori, non coniugati, di nata a [...] il [...], e di , nato a [...] Per_1 Per_2
il 7.9.2019.
In data 21.11.2024 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c. e art. 473bis.51 c.p.c.
All'udienza del 14.1.2025, trattata mediante il deposito telematico di note scritte sottoscritte dalle parti, le parti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe.
L'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole pagina 1 di 2 minorenne e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
pertanto, si prende atto delle condizioni sub 1-5 di cui in epigrafe;
la condizione sub 6, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, non richiede alcun provvedimento di ricezione di questo Tribunale per produrre effetti.
Il Tribunale da atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 7 delle conclusioni sopra riportate, a totale tacitazione di tutti i rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra le parti. Le parti sono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, questo collegio si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1-5 di cui al ricorso congiunto depositato in data 21.11.2024;
2. da atto dell'accordo tra le parti relativo al trasferimento immobiliare di cui al punto 7) delle conclusioni sopra riportate, con esonero di questo Tribunale da ogni verifica di regolarità di detto trasferimento secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.01.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 13488/2024 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. Maria Teresa Gallinaro Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 13.01.25 “confermano integralmente le condizioni come rassegnate ai punti da 1 a 7 del ricorso introduttivo”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
sono genitori, non coniugati, di nata a [...] il [...], e di , nato a [...] Per_1 Per_2
il 7.9.2019.
In data 21.11.2024 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c. e art. 473bis.51 c.p.c.
All'udienza del 14.1.2025, trattata mediante il deposito telematico di note scritte sottoscritte dalle parti, le parti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe.
L'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole pagina 1 di 2 minorenne e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
pertanto, si prende atto delle condizioni sub 1-5 di cui in epigrafe;
la condizione sub 6, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, non richiede alcun provvedimento di ricezione di questo Tribunale per produrre effetti.
Il Tribunale da atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 7 delle conclusioni sopra riportate, a totale tacitazione di tutti i rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra le parti. Le parti sono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, questo collegio si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1-5 di cui al ricorso congiunto depositato in data 21.11.2024;
2. da atto dell'accordo tra le parti relativo al trasferimento immobiliare di cui al punto 7) delle conclusioni sopra riportate, con esonero di questo Tribunale da ogni verifica di regolarità di detto trasferimento secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.01.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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