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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/05/2024, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
N. 395/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
Oggetto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 395/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: , quale erede di (C.F.: Parte_1 C.F._1 Persona_1
, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, N. 14/31, C.F._2
GENOVA, presso lo studio degli Avv.ti CRITSTINA PIZZORNI e MARCO GIANNINI che lo rappresentano e difendono in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in VIALE IV Controparte_1 CodiceFiscale_3
NOVEMBRE, N. 6/5, GENOVA, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI BATTISTA DE
GREGORI che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto dalla IG.ra – alla quale è in oggi succeduto, quale unico erede, il figlio Persona_1 Pt_1
- ed in integrale riforma della appellata sentenza n. 2568 del Tribunale di Genova -
[...]
Sezione IV Civile, emessa il 25/6/03 e depositata l'1/7/2003; previe le pronunce e le declaratorie del caso, a) in via istruttoria, disporre, previa rituale assegnazione di termine per la formulazione delle relative istanze, l'esperimento degli incombenti istruttori omessi in primo grado in ordine all'accertamento della consistenza dell'asse ereditario, dei relativi frutti e delle spese concernenti il medesimo sostenute dall'esponente;
b) nel merito:
• assolvere la convenuta e per essa in oggi, quale unico erede, il figlio da ogni Parte_1
domanda attrice in quanto non fondata e non provata;
• confermare per quanto di ragione la declaratoria di nullità del testamento olografo della IG.ra
datato 6/1/1989, pubblicato in atti del Notaio di Genova il 4/9/97, Rep. Persona_2 Persona_3
40057, reg. a Genova il 15/9/97 al n. 10220 ed in forza del quale veniva nominata erede universale la IG.ra ; Controparte_1
• dichiarare che l'eredità di nata a [...] il [...] e deceduta a Genova Persona_2
il 10/4/95 è devoluta ex lege al nipote e, per esso rinunciante, alla di lui figlia P_
, e per essa in oggi, quale unico erede, il figlio;
Persona_1 Parte_1
• accertare la consistenza ed il valore dell'asse ereditario di alla data di apertura Persona_2 della successione e alla data attuale, ed accertare altresì l'entità di quanto prelevato da _1
dai c/c bancari n. 1012780 Ag. 26 della e n. 2049 della
[...] Org_1 Org_2 [...]
nonché la consistenza, l'oggetto ed il valore delle eventuali liberalità Organizzazione_3
effettuate dalla de cuius a favore di;
Controparte_1
• ordinare a di rendere il conto dell'amministrazione dei beni ereditari da lei Controparte_1 detenuti nel tempo successivo all'apertura della successione ed altresì dell'amministrazione dei beni che abbiano formato oggetto di liberalità a suo favore e di cui comunque essa si sia impossessata;
• dichiarare tenuta e condannare a mettere a disposizione e restituire, a favore Controparte_1 dell'avente diritto , e per essa in oggi, quale unico erede, il figlio Persona_1 Pt_1
, tutti i beni, valori e titoli caduti nell'eredità della defunta dei quali sia al
[...] Persona_2 possesso e, in particolare, i titoli indicati al punto E) dell'espositiva dell'atto di citazione, nonché le somme prelevate dall'attrice dai c/c bancari n. 1012780 Ag. 26 della e n. 2049 Org_1
Ag. 2 della , il tutto oltre rivalutazione ed interessi. Org_2 Organizzazione_3
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente e dei precedenti gradi di giudizio.”;
Per parte appellata:
“voglia la Corte Ill.ma rigettare ogni domanda proposta
contro
Controparte_1
Vinte le spese.”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato il 9/11/1999, conveniva, nanti il Tribunale di Controparte_1
Genova, chiedendo di essere dichiarata erede di deceduta il Persona_1 Persona_2
10/4/1995, in forza di testamento olografo 6/01/1989 pubblicato il 4/09/1997 e di condannare la convenuta – pronipote di e fino al ritrovamento del testamento Persona_1 Persona_2
considerata reputata sua erede legittima – alla restituzione dei beni caduti in successione.
2. Si costituiva in giudizio contestando le domande avversarie e deducendo che: Persona_1
- in data 29/03/1995 la de cuius veniva ricoverata presso l'ospedale di Genova-Voltri in Org_4
uno stato di incoscienza durato fino alla morte occorsa il 10/04/1995;
- a succedeva ex lege il nipote il quale, con atto del 25/07/1995 Persona_2 P_
rinunciava all'eredità, determinando la chiamata in favore della propria figlia, Persona_1
- l'erede legittima provvedeva ad espletare le necessarie pratiche successorie, con il pagamento delle relative tasse e imposte sull'intero patrimonio ereditario, ivi compreso il 50% dei cespiti mobiliari detenuti da (nipote del defunto marito della de cuius), cointestataria con Controparte_1 quest'ultima di una polizza a custodia presso la banca;
Org_1
- dalle operazioni di verifica del patrimonio ereditario compiute in tale occasione riscontrava che dall'abitazione della defunta erano stati sottratti tutti gli oggetti preziosi d'oro e d'argento;
- al riguardo, la che avrebbe conservato presso di sé per un paio di mesi dopo la morte di _1
le chiavi di tale abitazione, sosteneva che la de cuius, temendo di subire furti, avrebbe Persona_2
consegnato i suddetti beni ad un terzo (non individuato), alla morte del quale i relativi familiari avrebbero negato la restituzione;
- emergeva, inoltre, che, durante la permanenza della in stato di incoscienza presso Per_2
l'ospedale di Voltri, la sfruttando una delega che la defunta le aveva concesso sui propri _1
conti correnti bancari, li aveva totalmente svuotati;
- più precisamente risultava che:
a) in data 4/04/1995, aveva prelevato £ 8.320.000 dal conto della de cuius presso la CP_3
b) il giorno successivo (5/04/1995), aveva incassato ulteriori £ 9.120.000 dallo stesso conto;
c) a soli due ulteriori giorni di distanza (7/04/1995), aveva prelevato £ 20.000.000 dal conto presso la Org_1
d) l'11/04/95 ed il 13/04/1995 (dopo la morte della aveva incassato un totale di £ Per_2
3.050.000, sulla base degli assegni n. 798, 799 e 800, emessi il 10/4/1995 (ossia il giorno del decesso), prelevando, in tal modo, complessive £ 40.490.000 (cifra che, rivalutata ad oggi ammonta a € 35.758,05) e lasciando sui due conti, in tutto, meno di £ 500.000; - a fronte della richiesta di restituzione della quota del 50% dei titoli sopra menzionati, la si _1
rifiutava, asserendosi defraudata per non essere stata a suo tempo beneficiata dallo zio (marito della
; Per_2
- a distanza di due anni e mezzo dal decesso, la OR asseriva di aver rinvenuto un preteso testamento olografo della de cuius per cui è causa.
Pertanto, chiedeva: Persona_1
- l'accertamento della falsità del testamento olografo e, per l'effetto, la dichiarazione della sua nullità e, di conseguenza, in via riconvenzionale, l'accertamento della propria qualità di unica erede legittima di l'accertamento della consistenza ed il valore dell'asse ereditario, Persona_2 accertando altresì l'entità di quanto prelevato da dai c/c bancari n. 1012780 Ag. 26 Controparte_1
della e n. 2049 Ag. 2 della di ordinare a di rendere il Org_1 Org_2 Org_1 Controparte_1 conto all'amministrazione dei beni ereditari da lei detenuti nel tempo successivo all'apertura della successione e di cui comunque ella si sia impossessata;
- in via riconvenzionale, condannare a mettere a disposizione e restituire, a favore di tutti i beni, Controparte_1 Persona_1 valori e titoli caduti nell'eredità della defunta in suo possesso e, in particolare, i titoli, nonché le somme prelevate dall'attrice dai c/c bancari n. 1012780 Ag. 26 della e n. 2049 Ag. Org_1
2 Pegli della oltre rivalutazione ed interessi. Organizzazione_3
3. Il Tribunale licenziava C.T.U. per la verificazione dell'autenticità del testamento, che, all'esito della perizia, era ritenuto autentico.
4. Con sentenza n. 2568 dell'1/07/2003, il Tribunale di Genova dichiarava che era Controparte_1
erede testamentaria di e condannava al rilascio dei beni ereditari in Persona_2 Persona_1
suo possesso.
5. In data 16/04/2004, proponeva appello avverso detta sentenza, formulando Persona_1
quattro motivi di impugnazione e istanza di sospensione degli effetti del provvedimento.
5.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava la nullità della sentenza di primo grado per non aver il Tribunale pronunciato in composizione Collegiale sulla verificazione del testamento.
5.2 Con il secondo e il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione di prime cure per non aver accertato la falsità del testamento olografo.
5.3 Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 184 e 187 c.p.c. ratione temporis applicabili nella parte in cui, pur avendo trattenuto la causa in decisione limitatamente al profilo della verificazione, aveva poi deciso la causa nel merito, precludendo alla convenuta in primo grado la possibilità di formulare ulteriori istanze istruttorie con riferimento all'autenticità del testamento e rispetto all'accertamento della consistenza dell'asse ereditario e dei relativi frutti.
6. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza di primo grado.
7. proponeva quindi querela di falso avverso il testamento presso il Tribunale di Persona_1
Genova e, con ordinanza del 24/03/2005, la Corte di Appello sospendeva il giudizio.
8. Con sentenza n. 3215 del 12/08/2010, il Tribunale di Genova dichiarava non autografo il testamento e la sua nullità, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio che ne accertava la falsità.
9. La sentenza del Tribunale era confermata dalla Corte di Appello di Genova (sent. n. 1646 del
31/12/2014) e dalla Corte di Cassazione (ord. n. 13080 del 23/06/2016).
10. Passata in giudicato la sentenza che ha definito il giudizio di querela di falso, con ricorso notificato il 13/07/2016, riassumeva davanti alla Corte di Appello di Genova il Persona_1
giudizio di merito sospeso nel 2005.
11. Con ordinanza del 28/10/2016, la Corte di Appello rigettava l'istanza di di Persona_1
concessione di termine per la proposizione di istanze istruttorie e, con sentenza n. 1299 del
13/10/2017, dichiarava la cessazione della materia del contendere, siccome l'appellante aveva precisato le conclusioni rimettendosi alla decisione della Corte, mentre l'appellata aveva chiesto di essere mandata assolta dalle domande avversarie, con compensazione delle spese di lite.
12. In data 13/04/2018, proponeva ricorso per cassazione lamentando l'erroneità Persona_1
della sentenza di appello per carenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere, siccome l'udienza presa in considerazione dalla Corte di Appello era stata disposta, non per la precisazione delle conclusioni, ma per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado e per consentire all'appellata di replicare sulle istanze proposte dall'appellante e quest'ultima aveva richiamato, comunque, le conclusioni dell'appello riassunto.
12.1 Con ordinanza n. 1257 del 7/01/2023, la di Cassazione accoglieva il ricorso Org_5
proposto da e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Persona_1
Genova in diversa composizione.
La Suprema Corte di Cassazione stabiliva l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, siccome le parti non avevano, in realtà, rinunciato alle proprie domande.
13. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 17/04/2023, , in qualità di erede Parte_1
di medio tempore deceduta, riassumeva il giudizio di appello chiedendo Persona_1
l'accoglimento del gravame a suo tempo proposto avverso la sentenza n. 2568 dell'1/07/2003 del
Tribunale di Genova.
13.1 Si costituiva nel giudizio di rinvio deducendo che: Controparte_1 - non era contestata l'avvenuta successione ab intestato di in favore di Persona_2 Per_1
(e per questa di ) a fronte del passaggio in giudicato della sentenza che aveva
[...] Parte_1
accertato la falsità del testamento;
- l'avversa domanda di restituzione di beni caduti nella successione di era priva di Persona_2
fondamento, perché tutti i beni caduti in successione erano sempre stati nella disponibilità di che ne aveva acquisito il possesso nel 1995 subito dopo la morte della de cuius, Persona_1
cosicché la consistenza del patrimonio ereditario era ben nota a controparte;
- al riguardo, non aveva mai contestato di essere in possesso dei beni ereditari, Persona_1 mancando di offrire la prova dell'esistenza di beni ulteriori;
- la richiesta di controparte della concessione di un termine per la proposizione di istanza istruttorie era inammissibile, perché, pur potendo proporle sin dal primo grado (ai sensi dell'art. 184 c.p.c. allora vigente), in quella sede aveva coltivato solo l'istanza di verificazione dell'autenticità del testamento;
- tale decadenza era comunque maturata ex art. 345 c.p.c. anche in ragione del fatto che né nelle conclusioni dell'atto di appello notificato il 16/4/2004, né in quelle contenute nel ricorso notificato il 13/07/2016 per la riassunzione del giudizio all'esito del giudizio sulla querela di falso, né nel ricorso per cassazione notificato il 13/04/2018 e nemmeno nel presente giudizio di rinvio Per_1
aveva formulato altre istanze istruttorie, limitandosi a chiedere termine per proporle;
[...]
- la domanda formulata dalla controparte in primo grado in via riconvenzionale di attribuzione del
50% dei titoli collocati nella polizza n. 39397 presso in sottoconto cointestato alla de Org_1
cuius e a era infondata, perché non aveva provato che Controparte_1 Persona_1 _1
detenesse tali titoli;
[...]
- la domanda di restituzione di somme che avrebbe asseritamente prelevato dai Controparte_1
conti correnti di quando questa era ricoverata in ospedale non era provata, siccome Persona_2
dai riscontri degli addebiti risultanti dai conti correnti della de cuius non emergeva alcuna causale, né l'identità dei beneficiari, né l'esistenza di deleghe in favore della _1
13.2 All'udienza dell'8/02/2024, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini rispettivamente di 60 e 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
14. L'appello è meritevole di parziale accoglimento.
14.1 Con riferimento al primo motivo di appello, si rileva che l'odierno appellante in riassunzione ha modificato le proprie conclusioni, rinunciando alla domanda di accertamento della nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 50 bis c.p.c. ratione temporis applicabile, pertanto nulla va motivato sul punto. 14.2 Il secondo e il terzo motivo di appello, inerenti all'autenticità e validità del testamento di
[...]
sono fondati, in ragione dell'intervenuto giudicato della sentenza che ha accertato la falsità Per_2
del testamento olografo e su cui non vi è alcuna opposizione da parte della appellata.
14.3 Deve, quindi, essere accolta la domanda principale dell'appellante, con la conseguenza che l'eredità di deve considerarsi devoluta ex lege a e per essa in oggi, Persona_2 Persona_1
quale unico erede, al figlio . Parte_1
14.4. Il quarto motivo di appello è infondato.
14.5 Va premesso che l'eccezione di decadenza formulata da parte appellata è infondata atteso che la al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado sulla questione della Per_1
falsità del testamento ha riservato la riproposizione delle istanze istruttorie e, quindi, nei successivi gradi di appello ha sempre fatto istanza di concessione di termine per formulare le prove insistendo, in subordine, per l'accoglimento delle prove formulate nella comparsa di risposta.
La Corte di Cassazione ha statuito che “Quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di un provvedimento di rigetto sulle istanze istruttorie conseguenti alla querela di falso proposta in corso di causa, aveva ravvisato nel generico rinvio della parte alle "conclusioni di cui agli atti" una tacita rinuncia alle stesse)” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4487 del 19/02/2021; vedi anche
Sez. 3, Sentenza n. 8576 del 29/05/2012: “Quando la causa viene trattenuta in decisione perché sia decisa immediatamente una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. civ., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate, se una volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, essendo stata una causa di risarcimento del danno trattenuta in decisione per decidere un'eccezione preliminare di prescrizione, aveva ritenuto implicitamente abbandonate le istanze istruttorie non reiterate dall'attore nel precisare le conclusioni, e di conseguenza aveva rigettato la domanda in base all'assunto che, quand'anche l'eccezione di prescrizione fosse stata superata, l'attore comunque non aveva provato, né chiesto di provare, il "quantum debeatur")”).
Nella specie, quindi, la parte non è decaduta dalla prova.
14.6 Tuttavia, deve essere confermata la decisione della Corte nel primo giudizio di appello laddove ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione di termini per dedurre prove formulata da parte appellante. Si osserva che l'art. 184 c.p.c., ratione temporis applicabile (1993-2005), stabiliva che “Salva
l'applicazione dell'art. 187 il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette
i mezzi di prova proposti;
ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.
I termini di cui al comma precedente sono perentori.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi.”.
14.7 Al riguardo, deve richiamarsi la giurisprudenza di merito risalente all'epoca del giudizio di primo grado, che affermava che “Poiché, nella ricostruzione sistematica dell'impianto processuale introdotto dalla “novella”, lo svolgimento delle previste attività nelle delineate scansioni procedimentali è da credere posto, in via di principio e pur in difetto di una espressa previsione, preclusivamente, il termine di cui all'art. 184 c.p.c. è concedibile non per deduzioni istruttorie che le parti non abbiano tempestivamente formulato in relazione al definito thema decidendum, bensì solamente – come si desume dalla loro aggettivazione come “nuove” – per le istanze istruttorie che si pongano in necessaria relazione di dipendenza dall'avvenuta dilatazione del thema in forza del comma 4 dell'art. 183 c.p.c.” (Trib. Civ., Roma, 06/10/1997).
Ciò in ragione del sistema delle preclusioni introdotto con la riforma del 1990 e dei principi di economicità e speditezza del processo ispiratori di tale riforma e tutt'oggi di centrale rilievo nel sistema del processo civile.
14.8 Principio pacificamente e costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado”
(Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 24402 del 04/10/2018 Sez. 2, Ordinanza n. 21953 del 02/09/2019 Sez. 1,
Sentenza n. 9169 del 09/04/2008). 14.9 Nel caso di specie, nel primo grado di giudizio, a seguito della fase introduttiva, non vi è stato un mutamento del thema decidendum rispetto a quello definitosi con la comparsa di costituzione e risposta depositata da Invero, il termine istruttorio oggi chiesto dall'erede di Persona_1 quest'ultima concerne le domande di accertamento del patrimonio ereditario della de cuius e di accertamento dei prelievi dal conto corrente di questa asseritamente compiuti da Controparte_1
Tuttavia, tali accertamenti erano già stati chiesti sin dalla comparsa di costituzione e risposta del primo grado, cosicché rispetto ad essi l'esigenza probatoria era già sorta con il deposito di tale atto, senza che potesse trovare giustificazione la concessione di un ulteriore termine per la formulazione delle relative istanze probatorie, non potendo le stesse essere considerate “nuove” alla luce della giurisprudenza sopra richiamata. In altri termini, tali istanze ben avrebbero potuto essere formulate già con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
Né la parte ha indicato nell'atto di appello ulteriori eventuali prove a completamento delle deduzioni istruttorie già svolte e le ragioni dell'esigenza di tale formulazione successiva, limitandosi solo a richiedere termine a tal fine.
15. Ciò detto, le due istanze istruttorie formulate in primo grado dall'appellante, rispettivamente di prova orale circa i prelievi asseritamente effettuati dalla e di ordine di esibizione alla _1 Org_1
ex art. 210 c.p.c. della documentazione attestante gli stessi, non possono essere accolte.
15.1 Invero, l'istanza di prova orale verte su circostanze di fatto per le quali sarebbe stato agevole fornire prova documentale mediante la produzione di estratti conto attestanti in modo preciso la modalità di prelievo e la causale dei prelievi stessi che presuppongono la prova dell'esistenza di una delega a favore della OR, non fornita in giudizio.
Inoltre, va evidenziato che si tratta di capitoli irrilevanti in ragione della circostanza che non risulta la prova (né è dedotta la relativa circostanza) che la avesse una delega ad operare sui conti _1
correnti della de cuius né che i soldi prelevati non siano stati destinati alla de cuius (circostanza non dedotta).
15.2 L'istanza ex art. 210 c.p.c. è inammissibile siccome esplorativa, in quanto l'appellante avrebbe dovuto preventivamente chiedere alla Banca il rilascio della documentazione relativa ai movimenti bancari sul conto della de cuius, dal momento che fino alla scoperta del Persona_1 testamento era chiamata all'eredità e quindi legittimata a formulare tale istanza alla Banca e solo in caso di esito negativo avrebbe potuto azionare il rimedio previsto dalla norma indicata.
16. Ciò posto, quanto alla domanda di accertamento del patrimonio ereditario di si Persona_2
rileva che le parti hanno concordemente affermato e risulta dai documenti prodotti (dichiarazioni di successione, documentazione bancaria, certificati catastali, ecc.), che l'asse ereditario è formato dai seguenti cespiti: 1) appartamento sito in GE/Pegli, Via G.G. Longo 3/5, censito al Catasto Urbano di Genova, Partita
24513, Sez. PEG, F.42, n° 526 sub. 58, ZC2, Ctg. A/3, cl. 6, vani 6,5, R.C. £. 1.755.000;
2) box sito in GE/Pegli, Via G.G. Longo n° 13R, censito al Catasto Urbano di Genova, Partita
P.IVA_
, Sez. PEG, F. 42, n° 526 sub. 6, ZC 2, Ctg. C/6, cl. 5, mq. 18 R.C. £. 387.000;
3) rapporto titoli n. 59503601/01 in essere presso la Agenzia n. 126 di Genova Org_1
intestato alla de cuius, i seguenti titoli:
a) BOT annuali 31-07-95 cod.36185 £.70.000.000;
b) BOT annuali 30-11-95 cod.36209 £.30.000.000;
c) BOT semestrali 31-07-95 cod. 36220 £.40.000.000;
d) BOT semestrali 29- 09-95 cod. 36232 £.50.000.000;
e) c/c bancario n. 10127/80 Carige agenzia 126 £. 3.392.632;
f) prestito sociale n. 5652 , capitale di £.19.084.515 + interessi al 10/4/95; Org_6
4) polizza a custodia titoli n. 39297 cat. 11 presso la di Genova in Organizzazione_7
Sottoconto cointestato alla de cuius e a a firme disgiunte, cui sono collocati i Controparte_1
seguenti titoli, che si indicano a metà del loro valore nominale: aa) BTP 12 = 01-09-2001, nominali (metà) £ 17.500.000; bb) CCT sett. 01-04-1999, nominali (metà) £.15.000.000; cc) BTP 9 = 01-10-1998, nominali (metà) £. 7.500.000; dd) ICFL. 8 93-98 nominali (metà) £.15.000.000; CP_4
ee) 94-01-S1 nominali (metà) £. 10.000.000; CP_5
ff) OPERE 7 xxx S.O. nominali (metà) £.1.000.00.
Quindi, tale domanda può essere accolta accertando la consistenza dell'asse ereditario nei termini di cui sopra, non essendo stata allegata, né fornita la prova dell'esistenza di altri beni.
16.1 Nello specifico, l'esistenza di donazioni effettuate in vita dalla de cuius non è stata nemmeno allegata, con la conseguenza che la relativa domanda – peraltro, formulata in forma ipotetica e comunque di alcun rilievo ai fini del decidere non trattandosi di legittimaria – non può essere accolta.
17 Allo stesso modo non possono essere accolte le ulteriori domande di accertamento della consistenza delle somme asseritamente prelevate da dai conti correnti della de Controparte_1
cuius, di rendimento di conto della gestione di quanto in suo possesso e di restituzione per mancanza di prova.
17.1 Infatti, fermo quanto sopra in ordine all'inammissibilità delle istanze istruttorie, dalla documentazione bancaria prodotta in giudizio relativamente ai prelievi non è possibile riscontrare chi li abbia effettuati, né la causale, con la conseguente impossibilità di affermare che _1 abbia beneficiato degli stessi, mancando altresì prova dell'esistenza dell'asserita delega in
[...]
suo favore.
17.2 Infine, anche la domanda di restituzione del 50% dei titoli posti in sottoconto cointestato relativi alla polizza a custodia n. 39297 cat. 11 non può essere accolta, dal momento che, con dichiarazione del 7/10/1998 (doc. 4 di parte appellata), nell'elencare i rapporti intestati alla de cuius già accreditati a quale erede legittima di dava atto dell'esistenza Persona_1 Persona_2
della citata polizza, puntualizzando che il controvalore della quota del 50% caduta in successione dei titoli depositati su tale polizza “è stato accreditato in data 30/9/97 (…) su apposita partita contabile, accesa presso la ns. che, pertanto, presenta attualmente un saldo di £. Org_8
55.820.875”.
Tale documento attesta, infatti, che la quota del 50% dei titoli intestata alla de cuius non era detenuta da bensì incassata da Controparte_1 Persona_1
17.3 Dallo stesso documento si evince che anche le altre giacenze bancarie relative sia al conto corrente che ai titoli presso sono state già liquidate alla dalla all'erede Org_1 Per_1 Org_1
legittima.
17.4 Nulla invece è emerso quanto al prestito sociale di cui va disposta la restituzione.
17.5 Quanto, infine, alla domanda di restituzione dei beni immobili, parte appellante non ha dimostrato che siano detenuti dalla circostanza che tuttavia non pare possa essere esclusa _1 dal fatto che la nell'atto di citazione aveva chiesto la restituzione dei frutti di tali beni _1
percepiti dalla domanda accolta dal Tribunale senza alcuna motivazione, nè dalla Per_1
affermazione della convenuta secondo cui la aveva detenuto le chiavi di casa Per_1 _1 dell'immobile della de cuius per circa due mesi dopo il decesso, da cui di dovrebbe inferire che dopo tale periodo di tempo le chiavi siano le siano state consegnate, mentre nulla risulta quanto al box.
In ogni caso, all'accertamento dell'asse ereditario va disposta la restituzione dei beni all'erede.
18. In ragione del parziale accoglimento dell'appello e quindi del rigetto della domanda di restituzione delle somme prelevate dai conti correnti della de cuius, pare equo compensare le spese di lite di tutti i gradi di giudizio nella misura di un terzo e di condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio in favore della parte appellante nella misura di due terzi, così come liquidate in dispositivo, ai sensi delle tariffe e dei DM applicabili ratione temporis, scaglione di riferimento da € 26.000,00 a € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminato, valori medi (quanto al primo grado di giudizio secondo le tariffe forensi, quanto al primo appello ai sensi del DM 55/2014, quanto al giudizio di Cassazione e al presente giudizio in riassunzione ai sensi del DM 147/2022).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione: in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Genova n. 2568/2003 pronunciata in data 1/7/2003 in riforma della stessa
1) Dichiara che era erede legittima di deceduta il Controparte_6 Persona_2
10/4/1995;
2) Dichiara che il patrimonio ereditario morendo dismesso da era costituito di Persona_2
seguenti beni:
A) appartamento sito in GE/Pegli, Via G.G. Longo 3/5, censito al Catasto Urbano di Genova,
Partita 24513, Sez. PEG, F.42, n° 526 sub. 58, ZC2, Ctg. A/3, cl. 6, vani 6,5, R.C. £. 1.755.000;
B) box sito in GE/Pegli, Via G.G. Longo n° 13R, censito al Catasto Urbano di Genova, Partita
P.IVA_
, Sez. PEG, F. 42, n° 526 sub. 6, ZC 2, Ctg. C/6, cl. 5, mq. 18 R.C. £. 387.000;
C) rapporto titoli n. 59503601/01 in essere presso la Agenzia n. 126 di Genova Org_1
intestato alla de cuius, i seguenti titoli:
a) BOT annuali 31-07-95 cod.36185 £.70.000.000;
b) BOT annuali 30-11-95 cod.36209 £.30.000.000;
c) BOT semestrali 31-07-95 cod. 36220 £.40.000.000;
d) BOT semestrali 29- 09-95 cod. 36232 £.50.000.000;
D) c/c bancario n. 10127/80 Carige agenzia 126 £. 3.392.632;
E) prestito sociale n. 5652 coop.va , capitale di £.19.084.515 + interessi al 10/4/95; Org_6
F) polizza a custodia titoli n. 39297 cat. 11 presso la di Genova in Organizzazione_7
Sottoconto cointestato alla de cuius e a a firme disgiunte, cui sono collocati i Controparte_1
seguenti titoli, che si indicano a metà del loro valore nominale: aa) BTP 12 = 01-09-2001, nominali (metà) £ 17.500.000; bb) CCT sett. 01-04-1999, nominali (metà) £.15.000.000; cc) BTP 9 = 01-10-1998, nominali (metà) £. 7.500.000; dd) ICFL. 8 93-98 nominali (metà) £.15.000.000; CP_4
ee) 94-01-S1 nominali (metà) £. 10.000.000; CP_5
ff) OPERE 7 xxx S.O. nominali (metà) £.1.000.00.
3) Condanna alla restituzione in favore di dei beni Controparte_1 Parte_1
ereditari in suo possesso;
4) condanna al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio Controparte_1
nella misura dei 2/3, in favore di che liquida, per la frazione: Parte_1
per il primo grado in € 5.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
per il primo giudizio di appello in € 6.300,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA;
per il giudizio di Cassazione in € 3.500,00,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA;
per il presente grado di giudizio in € 6.660,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA.
Genova, 8 maggio 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott.ssa Rossella Atzeni
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
Oggetto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 395/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: , quale erede di (C.F.: Parte_1 C.F._1 Persona_1
, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, N. 14/31, C.F._2
GENOVA, presso lo studio degli Avv.ti CRITSTINA PIZZORNI e MARCO GIANNINI che lo rappresentano e difendono in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in VIALE IV Controparte_1 CodiceFiscale_3
NOVEMBRE, N. 6/5, GENOVA, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI BATTISTA DE
GREGORI che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto dalla IG.ra – alla quale è in oggi succeduto, quale unico erede, il figlio Persona_1 Pt_1
- ed in integrale riforma della appellata sentenza n. 2568 del Tribunale di Genova -
[...]
Sezione IV Civile, emessa il 25/6/03 e depositata l'1/7/2003; previe le pronunce e le declaratorie del caso, a) in via istruttoria, disporre, previa rituale assegnazione di termine per la formulazione delle relative istanze, l'esperimento degli incombenti istruttori omessi in primo grado in ordine all'accertamento della consistenza dell'asse ereditario, dei relativi frutti e delle spese concernenti il medesimo sostenute dall'esponente;
b) nel merito:
• assolvere la convenuta e per essa in oggi, quale unico erede, il figlio da ogni Parte_1
domanda attrice in quanto non fondata e non provata;
• confermare per quanto di ragione la declaratoria di nullità del testamento olografo della IG.ra
datato 6/1/1989, pubblicato in atti del Notaio di Genova il 4/9/97, Rep. Persona_2 Persona_3
40057, reg. a Genova il 15/9/97 al n. 10220 ed in forza del quale veniva nominata erede universale la IG.ra ; Controparte_1
• dichiarare che l'eredità di nata a [...] il [...] e deceduta a Genova Persona_2
il 10/4/95 è devoluta ex lege al nipote e, per esso rinunciante, alla di lui figlia P_
, e per essa in oggi, quale unico erede, il figlio;
Persona_1 Parte_1
• accertare la consistenza ed il valore dell'asse ereditario di alla data di apertura Persona_2 della successione e alla data attuale, ed accertare altresì l'entità di quanto prelevato da _1
dai c/c bancari n. 1012780 Ag. 26 della e n. 2049 della
[...] Org_1 Org_2 [...]
nonché la consistenza, l'oggetto ed il valore delle eventuali liberalità Organizzazione_3
effettuate dalla de cuius a favore di;
Controparte_1
• ordinare a di rendere il conto dell'amministrazione dei beni ereditari da lei Controparte_1 detenuti nel tempo successivo all'apertura della successione ed altresì dell'amministrazione dei beni che abbiano formato oggetto di liberalità a suo favore e di cui comunque essa si sia impossessata;
• dichiarare tenuta e condannare a mettere a disposizione e restituire, a favore Controparte_1 dell'avente diritto , e per essa in oggi, quale unico erede, il figlio Persona_1 Pt_1
, tutti i beni, valori e titoli caduti nell'eredità della defunta dei quali sia al
[...] Persona_2 possesso e, in particolare, i titoli indicati al punto E) dell'espositiva dell'atto di citazione, nonché le somme prelevate dall'attrice dai c/c bancari n. 1012780 Ag. 26 della e n. 2049 Org_1
Ag. 2 della , il tutto oltre rivalutazione ed interessi. Org_2 Organizzazione_3
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente e dei precedenti gradi di giudizio.”;
Per parte appellata:
“voglia la Corte Ill.ma rigettare ogni domanda proposta
contro
Controparte_1
Vinte le spese.”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato il 9/11/1999, conveniva, nanti il Tribunale di Controparte_1
Genova, chiedendo di essere dichiarata erede di deceduta il Persona_1 Persona_2
10/4/1995, in forza di testamento olografo 6/01/1989 pubblicato il 4/09/1997 e di condannare la convenuta – pronipote di e fino al ritrovamento del testamento Persona_1 Persona_2
considerata reputata sua erede legittima – alla restituzione dei beni caduti in successione.
2. Si costituiva in giudizio contestando le domande avversarie e deducendo che: Persona_1
- in data 29/03/1995 la de cuius veniva ricoverata presso l'ospedale di Genova-Voltri in Org_4
uno stato di incoscienza durato fino alla morte occorsa il 10/04/1995;
- a succedeva ex lege il nipote il quale, con atto del 25/07/1995 Persona_2 P_
rinunciava all'eredità, determinando la chiamata in favore della propria figlia, Persona_1
- l'erede legittima provvedeva ad espletare le necessarie pratiche successorie, con il pagamento delle relative tasse e imposte sull'intero patrimonio ereditario, ivi compreso il 50% dei cespiti mobiliari detenuti da (nipote del defunto marito della de cuius), cointestataria con Controparte_1 quest'ultima di una polizza a custodia presso la banca;
Org_1
- dalle operazioni di verifica del patrimonio ereditario compiute in tale occasione riscontrava che dall'abitazione della defunta erano stati sottratti tutti gli oggetti preziosi d'oro e d'argento;
- al riguardo, la che avrebbe conservato presso di sé per un paio di mesi dopo la morte di _1
le chiavi di tale abitazione, sosteneva che la de cuius, temendo di subire furti, avrebbe Persona_2
consegnato i suddetti beni ad un terzo (non individuato), alla morte del quale i relativi familiari avrebbero negato la restituzione;
- emergeva, inoltre, che, durante la permanenza della in stato di incoscienza presso Per_2
l'ospedale di Voltri, la sfruttando una delega che la defunta le aveva concesso sui propri _1
conti correnti bancari, li aveva totalmente svuotati;
- più precisamente risultava che:
a) in data 4/04/1995, aveva prelevato £ 8.320.000 dal conto della de cuius presso la CP_3
b) il giorno successivo (5/04/1995), aveva incassato ulteriori £ 9.120.000 dallo stesso conto;
c) a soli due ulteriori giorni di distanza (7/04/1995), aveva prelevato £ 20.000.000 dal conto presso la Org_1
d) l'11/04/95 ed il 13/04/1995 (dopo la morte della aveva incassato un totale di £ Per_2
3.050.000, sulla base degli assegni n. 798, 799 e 800, emessi il 10/4/1995 (ossia il giorno del decesso), prelevando, in tal modo, complessive £ 40.490.000 (cifra che, rivalutata ad oggi ammonta a € 35.758,05) e lasciando sui due conti, in tutto, meno di £ 500.000; - a fronte della richiesta di restituzione della quota del 50% dei titoli sopra menzionati, la si _1
rifiutava, asserendosi defraudata per non essere stata a suo tempo beneficiata dallo zio (marito della
; Per_2
- a distanza di due anni e mezzo dal decesso, la OR asseriva di aver rinvenuto un preteso testamento olografo della de cuius per cui è causa.
Pertanto, chiedeva: Persona_1
- l'accertamento della falsità del testamento olografo e, per l'effetto, la dichiarazione della sua nullità e, di conseguenza, in via riconvenzionale, l'accertamento della propria qualità di unica erede legittima di l'accertamento della consistenza ed il valore dell'asse ereditario, Persona_2 accertando altresì l'entità di quanto prelevato da dai c/c bancari n. 1012780 Ag. 26 Controparte_1
della e n. 2049 Ag. 2 della di ordinare a di rendere il Org_1 Org_2 Org_1 Controparte_1 conto all'amministrazione dei beni ereditari da lei detenuti nel tempo successivo all'apertura della successione e di cui comunque ella si sia impossessata;
- in via riconvenzionale, condannare a mettere a disposizione e restituire, a favore di tutti i beni, Controparte_1 Persona_1 valori e titoli caduti nell'eredità della defunta in suo possesso e, in particolare, i titoli, nonché le somme prelevate dall'attrice dai c/c bancari n. 1012780 Ag. 26 della e n. 2049 Ag. Org_1
2 Pegli della oltre rivalutazione ed interessi. Organizzazione_3
3. Il Tribunale licenziava C.T.U. per la verificazione dell'autenticità del testamento, che, all'esito della perizia, era ritenuto autentico.
4. Con sentenza n. 2568 dell'1/07/2003, il Tribunale di Genova dichiarava che era Controparte_1
erede testamentaria di e condannava al rilascio dei beni ereditari in Persona_2 Persona_1
suo possesso.
5. In data 16/04/2004, proponeva appello avverso detta sentenza, formulando Persona_1
quattro motivi di impugnazione e istanza di sospensione degli effetti del provvedimento.
5.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava la nullità della sentenza di primo grado per non aver il Tribunale pronunciato in composizione Collegiale sulla verificazione del testamento.
5.2 Con il secondo e il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione di prime cure per non aver accertato la falsità del testamento olografo.
5.3 Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 184 e 187 c.p.c. ratione temporis applicabili nella parte in cui, pur avendo trattenuto la causa in decisione limitatamente al profilo della verificazione, aveva poi deciso la causa nel merito, precludendo alla convenuta in primo grado la possibilità di formulare ulteriori istanze istruttorie con riferimento all'autenticità del testamento e rispetto all'accertamento della consistenza dell'asse ereditario e dei relativi frutti.
6. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza di primo grado.
7. proponeva quindi querela di falso avverso il testamento presso il Tribunale di Persona_1
Genova e, con ordinanza del 24/03/2005, la Corte di Appello sospendeva il giudizio.
8. Con sentenza n. 3215 del 12/08/2010, il Tribunale di Genova dichiarava non autografo il testamento e la sua nullità, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio che ne accertava la falsità.
9. La sentenza del Tribunale era confermata dalla Corte di Appello di Genova (sent. n. 1646 del
31/12/2014) e dalla Corte di Cassazione (ord. n. 13080 del 23/06/2016).
10. Passata in giudicato la sentenza che ha definito il giudizio di querela di falso, con ricorso notificato il 13/07/2016, riassumeva davanti alla Corte di Appello di Genova il Persona_1
giudizio di merito sospeso nel 2005.
11. Con ordinanza del 28/10/2016, la Corte di Appello rigettava l'istanza di di Persona_1
concessione di termine per la proposizione di istanze istruttorie e, con sentenza n. 1299 del
13/10/2017, dichiarava la cessazione della materia del contendere, siccome l'appellante aveva precisato le conclusioni rimettendosi alla decisione della Corte, mentre l'appellata aveva chiesto di essere mandata assolta dalle domande avversarie, con compensazione delle spese di lite.
12. In data 13/04/2018, proponeva ricorso per cassazione lamentando l'erroneità Persona_1
della sentenza di appello per carenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere, siccome l'udienza presa in considerazione dalla Corte di Appello era stata disposta, non per la precisazione delle conclusioni, ma per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado e per consentire all'appellata di replicare sulle istanze proposte dall'appellante e quest'ultima aveva richiamato, comunque, le conclusioni dell'appello riassunto.
12.1 Con ordinanza n. 1257 del 7/01/2023, la di Cassazione accoglieva il ricorso Org_5
proposto da e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Persona_1
Genova in diversa composizione.
La Suprema Corte di Cassazione stabiliva l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, siccome le parti non avevano, in realtà, rinunciato alle proprie domande.
13. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 17/04/2023, , in qualità di erede Parte_1
di medio tempore deceduta, riassumeva il giudizio di appello chiedendo Persona_1
l'accoglimento del gravame a suo tempo proposto avverso la sentenza n. 2568 dell'1/07/2003 del
Tribunale di Genova.
13.1 Si costituiva nel giudizio di rinvio deducendo che: Controparte_1 - non era contestata l'avvenuta successione ab intestato di in favore di Persona_2 Per_1
(e per questa di ) a fronte del passaggio in giudicato della sentenza che aveva
[...] Parte_1
accertato la falsità del testamento;
- l'avversa domanda di restituzione di beni caduti nella successione di era priva di Persona_2
fondamento, perché tutti i beni caduti in successione erano sempre stati nella disponibilità di che ne aveva acquisito il possesso nel 1995 subito dopo la morte della de cuius, Persona_1
cosicché la consistenza del patrimonio ereditario era ben nota a controparte;
- al riguardo, non aveva mai contestato di essere in possesso dei beni ereditari, Persona_1 mancando di offrire la prova dell'esistenza di beni ulteriori;
- la richiesta di controparte della concessione di un termine per la proposizione di istanza istruttorie era inammissibile, perché, pur potendo proporle sin dal primo grado (ai sensi dell'art. 184 c.p.c. allora vigente), in quella sede aveva coltivato solo l'istanza di verificazione dell'autenticità del testamento;
- tale decadenza era comunque maturata ex art. 345 c.p.c. anche in ragione del fatto che né nelle conclusioni dell'atto di appello notificato il 16/4/2004, né in quelle contenute nel ricorso notificato il 13/07/2016 per la riassunzione del giudizio all'esito del giudizio sulla querela di falso, né nel ricorso per cassazione notificato il 13/04/2018 e nemmeno nel presente giudizio di rinvio Per_1
aveva formulato altre istanze istruttorie, limitandosi a chiedere termine per proporle;
[...]
- la domanda formulata dalla controparte in primo grado in via riconvenzionale di attribuzione del
50% dei titoli collocati nella polizza n. 39397 presso in sottoconto cointestato alla de Org_1
cuius e a era infondata, perché non aveva provato che Controparte_1 Persona_1 _1
detenesse tali titoli;
[...]
- la domanda di restituzione di somme che avrebbe asseritamente prelevato dai Controparte_1
conti correnti di quando questa era ricoverata in ospedale non era provata, siccome Persona_2
dai riscontri degli addebiti risultanti dai conti correnti della de cuius non emergeva alcuna causale, né l'identità dei beneficiari, né l'esistenza di deleghe in favore della _1
13.2 All'udienza dell'8/02/2024, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini rispettivamente di 60 e 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
14. L'appello è meritevole di parziale accoglimento.
14.1 Con riferimento al primo motivo di appello, si rileva che l'odierno appellante in riassunzione ha modificato le proprie conclusioni, rinunciando alla domanda di accertamento della nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 50 bis c.p.c. ratione temporis applicabile, pertanto nulla va motivato sul punto. 14.2 Il secondo e il terzo motivo di appello, inerenti all'autenticità e validità del testamento di
[...]
sono fondati, in ragione dell'intervenuto giudicato della sentenza che ha accertato la falsità Per_2
del testamento olografo e su cui non vi è alcuna opposizione da parte della appellata.
14.3 Deve, quindi, essere accolta la domanda principale dell'appellante, con la conseguenza che l'eredità di deve considerarsi devoluta ex lege a e per essa in oggi, Persona_2 Persona_1
quale unico erede, al figlio . Parte_1
14.4. Il quarto motivo di appello è infondato.
14.5 Va premesso che l'eccezione di decadenza formulata da parte appellata è infondata atteso che la al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado sulla questione della Per_1
falsità del testamento ha riservato la riproposizione delle istanze istruttorie e, quindi, nei successivi gradi di appello ha sempre fatto istanza di concessione di termine per formulare le prove insistendo, in subordine, per l'accoglimento delle prove formulate nella comparsa di risposta.
La Corte di Cassazione ha statuito che “Quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di un provvedimento di rigetto sulle istanze istruttorie conseguenti alla querela di falso proposta in corso di causa, aveva ravvisato nel generico rinvio della parte alle "conclusioni di cui agli atti" una tacita rinuncia alle stesse)” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4487 del 19/02/2021; vedi anche
Sez. 3, Sentenza n. 8576 del 29/05/2012: “Quando la causa viene trattenuta in decisione perché sia decisa immediatamente una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. civ., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate, se una volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, essendo stata una causa di risarcimento del danno trattenuta in decisione per decidere un'eccezione preliminare di prescrizione, aveva ritenuto implicitamente abbandonate le istanze istruttorie non reiterate dall'attore nel precisare le conclusioni, e di conseguenza aveva rigettato la domanda in base all'assunto che, quand'anche l'eccezione di prescrizione fosse stata superata, l'attore comunque non aveva provato, né chiesto di provare, il "quantum debeatur")”).
Nella specie, quindi, la parte non è decaduta dalla prova.
14.6 Tuttavia, deve essere confermata la decisione della Corte nel primo giudizio di appello laddove ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione di termini per dedurre prove formulata da parte appellante. Si osserva che l'art. 184 c.p.c., ratione temporis applicabile (1993-2005), stabiliva che “Salva
l'applicazione dell'art. 187 il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette
i mezzi di prova proposti;
ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.
I termini di cui al comma precedente sono perentori.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi.”.
14.7 Al riguardo, deve richiamarsi la giurisprudenza di merito risalente all'epoca del giudizio di primo grado, che affermava che “Poiché, nella ricostruzione sistematica dell'impianto processuale introdotto dalla “novella”, lo svolgimento delle previste attività nelle delineate scansioni procedimentali è da credere posto, in via di principio e pur in difetto di una espressa previsione, preclusivamente, il termine di cui all'art. 184 c.p.c. è concedibile non per deduzioni istruttorie che le parti non abbiano tempestivamente formulato in relazione al definito thema decidendum, bensì solamente – come si desume dalla loro aggettivazione come “nuove” – per le istanze istruttorie che si pongano in necessaria relazione di dipendenza dall'avvenuta dilatazione del thema in forza del comma 4 dell'art. 183 c.p.c.” (Trib. Civ., Roma, 06/10/1997).
Ciò in ragione del sistema delle preclusioni introdotto con la riforma del 1990 e dei principi di economicità e speditezza del processo ispiratori di tale riforma e tutt'oggi di centrale rilievo nel sistema del processo civile.
14.8 Principio pacificamente e costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado”
(Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 24402 del 04/10/2018 Sez. 2, Ordinanza n. 21953 del 02/09/2019 Sez. 1,
Sentenza n. 9169 del 09/04/2008). 14.9 Nel caso di specie, nel primo grado di giudizio, a seguito della fase introduttiva, non vi è stato un mutamento del thema decidendum rispetto a quello definitosi con la comparsa di costituzione e risposta depositata da Invero, il termine istruttorio oggi chiesto dall'erede di Persona_1 quest'ultima concerne le domande di accertamento del patrimonio ereditario della de cuius e di accertamento dei prelievi dal conto corrente di questa asseritamente compiuti da Controparte_1
Tuttavia, tali accertamenti erano già stati chiesti sin dalla comparsa di costituzione e risposta del primo grado, cosicché rispetto ad essi l'esigenza probatoria era già sorta con il deposito di tale atto, senza che potesse trovare giustificazione la concessione di un ulteriore termine per la formulazione delle relative istanze probatorie, non potendo le stesse essere considerate “nuove” alla luce della giurisprudenza sopra richiamata. In altri termini, tali istanze ben avrebbero potuto essere formulate già con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
Né la parte ha indicato nell'atto di appello ulteriori eventuali prove a completamento delle deduzioni istruttorie già svolte e le ragioni dell'esigenza di tale formulazione successiva, limitandosi solo a richiedere termine a tal fine.
15. Ciò detto, le due istanze istruttorie formulate in primo grado dall'appellante, rispettivamente di prova orale circa i prelievi asseritamente effettuati dalla e di ordine di esibizione alla _1 Org_1
ex art. 210 c.p.c. della documentazione attestante gli stessi, non possono essere accolte.
15.1 Invero, l'istanza di prova orale verte su circostanze di fatto per le quali sarebbe stato agevole fornire prova documentale mediante la produzione di estratti conto attestanti in modo preciso la modalità di prelievo e la causale dei prelievi stessi che presuppongono la prova dell'esistenza di una delega a favore della OR, non fornita in giudizio.
Inoltre, va evidenziato che si tratta di capitoli irrilevanti in ragione della circostanza che non risulta la prova (né è dedotta la relativa circostanza) che la avesse una delega ad operare sui conti _1
correnti della de cuius né che i soldi prelevati non siano stati destinati alla de cuius (circostanza non dedotta).
15.2 L'istanza ex art. 210 c.p.c. è inammissibile siccome esplorativa, in quanto l'appellante avrebbe dovuto preventivamente chiedere alla Banca il rilascio della documentazione relativa ai movimenti bancari sul conto della de cuius, dal momento che fino alla scoperta del Persona_1 testamento era chiamata all'eredità e quindi legittimata a formulare tale istanza alla Banca e solo in caso di esito negativo avrebbe potuto azionare il rimedio previsto dalla norma indicata.
16. Ciò posto, quanto alla domanda di accertamento del patrimonio ereditario di si Persona_2
rileva che le parti hanno concordemente affermato e risulta dai documenti prodotti (dichiarazioni di successione, documentazione bancaria, certificati catastali, ecc.), che l'asse ereditario è formato dai seguenti cespiti: 1) appartamento sito in GE/Pegli, Via G.G. Longo 3/5, censito al Catasto Urbano di Genova, Partita
24513, Sez. PEG, F.42, n° 526 sub. 58, ZC2, Ctg. A/3, cl. 6, vani 6,5, R.C. £. 1.755.000;
2) box sito in GE/Pegli, Via G.G. Longo n° 13R, censito al Catasto Urbano di Genova, Partita
P.IVA_
, Sez. PEG, F. 42, n° 526 sub. 6, ZC 2, Ctg. C/6, cl. 5, mq. 18 R.C. £. 387.000;
3) rapporto titoli n. 59503601/01 in essere presso la Agenzia n. 126 di Genova Org_1
intestato alla de cuius, i seguenti titoli:
a) BOT annuali 31-07-95 cod.36185 £.70.000.000;
b) BOT annuali 30-11-95 cod.36209 £.30.000.000;
c) BOT semestrali 31-07-95 cod. 36220 £.40.000.000;
d) BOT semestrali 29- 09-95 cod. 36232 £.50.000.000;
e) c/c bancario n. 10127/80 Carige agenzia 126 £. 3.392.632;
f) prestito sociale n. 5652 , capitale di £.19.084.515 + interessi al 10/4/95; Org_6
4) polizza a custodia titoli n. 39297 cat. 11 presso la di Genova in Organizzazione_7
Sottoconto cointestato alla de cuius e a a firme disgiunte, cui sono collocati i Controparte_1
seguenti titoli, che si indicano a metà del loro valore nominale: aa) BTP 12 = 01-09-2001, nominali (metà) £ 17.500.000; bb) CCT sett. 01-04-1999, nominali (metà) £.15.000.000; cc) BTP 9 = 01-10-1998, nominali (metà) £. 7.500.000; dd) ICFL. 8 93-98 nominali (metà) £.15.000.000; CP_4
ee) 94-01-S1 nominali (metà) £. 10.000.000; CP_5
ff) OPERE 7 xxx S.O. nominali (metà) £.1.000.00.
Quindi, tale domanda può essere accolta accertando la consistenza dell'asse ereditario nei termini di cui sopra, non essendo stata allegata, né fornita la prova dell'esistenza di altri beni.
16.1 Nello specifico, l'esistenza di donazioni effettuate in vita dalla de cuius non è stata nemmeno allegata, con la conseguenza che la relativa domanda – peraltro, formulata in forma ipotetica e comunque di alcun rilievo ai fini del decidere non trattandosi di legittimaria – non può essere accolta.
17 Allo stesso modo non possono essere accolte le ulteriori domande di accertamento della consistenza delle somme asseritamente prelevate da dai conti correnti della de Controparte_1
cuius, di rendimento di conto della gestione di quanto in suo possesso e di restituzione per mancanza di prova.
17.1 Infatti, fermo quanto sopra in ordine all'inammissibilità delle istanze istruttorie, dalla documentazione bancaria prodotta in giudizio relativamente ai prelievi non è possibile riscontrare chi li abbia effettuati, né la causale, con la conseguente impossibilità di affermare che _1 abbia beneficiato degli stessi, mancando altresì prova dell'esistenza dell'asserita delega in
[...]
suo favore.
17.2 Infine, anche la domanda di restituzione del 50% dei titoli posti in sottoconto cointestato relativi alla polizza a custodia n. 39297 cat. 11 non può essere accolta, dal momento che, con dichiarazione del 7/10/1998 (doc. 4 di parte appellata), nell'elencare i rapporti intestati alla de cuius già accreditati a quale erede legittima di dava atto dell'esistenza Persona_1 Persona_2
della citata polizza, puntualizzando che il controvalore della quota del 50% caduta in successione dei titoli depositati su tale polizza “è stato accreditato in data 30/9/97 (…) su apposita partita contabile, accesa presso la ns. che, pertanto, presenta attualmente un saldo di £. Org_8
55.820.875”.
Tale documento attesta, infatti, che la quota del 50% dei titoli intestata alla de cuius non era detenuta da bensì incassata da Controparte_1 Persona_1
17.3 Dallo stesso documento si evince che anche le altre giacenze bancarie relative sia al conto corrente che ai titoli presso sono state già liquidate alla dalla all'erede Org_1 Per_1 Org_1
legittima.
17.4 Nulla invece è emerso quanto al prestito sociale di cui va disposta la restituzione.
17.5 Quanto, infine, alla domanda di restituzione dei beni immobili, parte appellante non ha dimostrato che siano detenuti dalla circostanza che tuttavia non pare possa essere esclusa _1 dal fatto che la nell'atto di citazione aveva chiesto la restituzione dei frutti di tali beni _1
percepiti dalla domanda accolta dal Tribunale senza alcuna motivazione, nè dalla Per_1
affermazione della convenuta secondo cui la aveva detenuto le chiavi di casa Per_1 _1 dell'immobile della de cuius per circa due mesi dopo il decesso, da cui di dovrebbe inferire che dopo tale periodo di tempo le chiavi siano le siano state consegnate, mentre nulla risulta quanto al box.
In ogni caso, all'accertamento dell'asse ereditario va disposta la restituzione dei beni all'erede.
18. In ragione del parziale accoglimento dell'appello e quindi del rigetto della domanda di restituzione delle somme prelevate dai conti correnti della de cuius, pare equo compensare le spese di lite di tutti i gradi di giudizio nella misura di un terzo e di condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio in favore della parte appellante nella misura di due terzi, così come liquidate in dispositivo, ai sensi delle tariffe e dei DM applicabili ratione temporis, scaglione di riferimento da € 26.000,00 a € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminato, valori medi (quanto al primo grado di giudizio secondo le tariffe forensi, quanto al primo appello ai sensi del DM 55/2014, quanto al giudizio di Cassazione e al presente giudizio in riassunzione ai sensi del DM 147/2022).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione: in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Genova n. 2568/2003 pronunciata in data 1/7/2003 in riforma della stessa
1) Dichiara che era erede legittima di deceduta il Controparte_6 Persona_2
10/4/1995;
2) Dichiara che il patrimonio ereditario morendo dismesso da era costituito di Persona_2
seguenti beni:
A) appartamento sito in GE/Pegli, Via G.G. Longo 3/5, censito al Catasto Urbano di Genova,
Partita 24513, Sez. PEG, F.42, n° 526 sub. 58, ZC2, Ctg. A/3, cl. 6, vani 6,5, R.C. £. 1.755.000;
B) box sito in GE/Pegli, Via G.G. Longo n° 13R, censito al Catasto Urbano di Genova, Partita
P.IVA_
, Sez. PEG, F. 42, n° 526 sub. 6, ZC 2, Ctg. C/6, cl. 5, mq. 18 R.C. £. 387.000;
C) rapporto titoli n. 59503601/01 in essere presso la Agenzia n. 126 di Genova Org_1
intestato alla de cuius, i seguenti titoli:
a) BOT annuali 31-07-95 cod.36185 £.70.000.000;
b) BOT annuali 30-11-95 cod.36209 £.30.000.000;
c) BOT semestrali 31-07-95 cod. 36220 £.40.000.000;
d) BOT semestrali 29- 09-95 cod. 36232 £.50.000.000;
D) c/c bancario n. 10127/80 Carige agenzia 126 £. 3.392.632;
E) prestito sociale n. 5652 coop.va , capitale di £.19.084.515 + interessi al 10/4/95; Org_6
F) polizza a custodia titoli n. 39297 cat. 11 presso la di Genova in Organizzazione_7
Sottoconto cointestato alla de cuius e a a firme disgiunte, cui sono collocati i Controparte_1
seguenti titoli, che si indicano a metà del loro valore nominale: aa) BTP 12 = 01-09-2001, nominali (metà) £ 17.500.000; bb) CCT sett. 01-04-1999, nominali (metà) £.15.000.000; cc) BTP 9 = 01-10-1998, nominali (metà) £. 7.500.000; dd) ICFL. 8 93-98 nominali (metà) £.15.000.000; CP_4
ee) 94-01-S1 nominali (metà) £. 10.000.000; CP_5
ff) OPERE 7 xxx S.O. nominali (metà) £.1.000.00.
3) Condanna alla restituzione in favore di dei beni Controparte_1 Parte_1
ereditari in suo possesso;
4) condanna al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio Controparte_1
nella misura dei 2/3, in favore di che liquida, per la frazione: Parte_1
per il primo grado in € 5.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
per il primo giudizio di appello in € 6.300,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA;
per il giudizio di Cassazione in € 3.500,00,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA;
per il presente grado di giudizio in € 6.660,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA.
Genova, 8 maggio 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott.ssa Rossella Atzeni