Ordinanza cautelare 16 gennaio 2020
Sentenza 29 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 29/09/2021, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2021
N. 00824/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00906/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Boso e Michele Vitello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in ES, presso gli Uffici di quest’ultima, via S. Caterina, 6;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ES, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale della Camera di Commercio di ES n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2019 concernente la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare, confermata dal provvedimento in data -OMISSIS- del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico improprio proposto avverso la decisione camerale;
- nonché di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ES;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorso in esame ha a oggetto il provvedimento disciplinare con cui, l’odierna ricorrente, agente immobiliare, è stata sanzionata a seguito di un esposto che denunciava comportamenti scorretti della stessa nello svolgimento della sua attività di mediazione in occasione della vendita di un appartamento. In particolare è stata accertata la responsabilità della stessa nell’aver sottaciuto rilevanti circostanze utili per la conclusione dell’affare, quale il fatto che l’immobile era interessato da un procedimento giudiziario per la liberazione dello stesso.
Come già anticipato l’intervento disciplinare in questione ha avuto origine da una segnalazione da cui è poi scaturita anche una denuncia penale per truffa. Nonostante la pendenza di quest’ultima, la C.C.I.A.A. di ES non riteneva di disporre la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito di quello penale, che, in effetti, si è poi concluso con l’archiviazione richiesta dal pubblico ministero in data 24 ottobre 2019, fondata sul convincimento che i potenziali acquirenti fossero stati puntualmente informati dell’evolversi della situazione in sede di trattative e ne avessero accettato le condizioni.
In data -OMISSIS- 2019 la Camera di Commercio adottava, quindi, il provvedimento disciplinare n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (provvedimento in questa sede impugnato), avverso cui la destinataria proponeva ricorso gerarchico improprio presso il Ministero della Sviluppo Economico.
In tale occasione la ricorrente sosteneva, oltre all’illegittimità della mancata sospensione nelle more del giudizio penale, l’infondatezza delle segnalazioni della potenziale acquirente, producendo copia di una sua e-mail (doc.5) che la autorizzava espressamente alla modificazione del prezzo indicato nella sua proposta di acquisto (temerariamente denunciata come truffa), e sottolineando altresì che l’affare stava regolarmente proseguendo, tanto che le parti erano in procinto di sottoscrivere il preliminare proprio alle condizioni da lei ottenute, come da comunicazioni ricevute dal legale del venditore.
Con atto -OMISSIS- il Ministero dello Sviluppo Economico respingeva il ricorso.
L’intermediatrice attinta dal provvedimento disciplinare del -OMISSIS- 2019, impugnava, dunque, quest’ultimo e non anche l’atto con cui è stato definito il ricorso gerarchico.
Avverso il suddetto provvedimento sono stati dedotti i seguenti vizi:
1. violazione del D.M. 21 dicembre 1990 n.452 in tema di procedimenti disciplinari a carico degli agenti di affari in mediazione. Tale disposizione attribuirebbe, secondo quanto sostenuto in ricorso, al Dirigente competente il potere di disporre la sospensione del procedimento disciplinare quando sia pendente un altro procedimento in sede giudiziaria. Peraltro, non solo sarebbe stata omessa la sospensione, ma l’ufficio avrebbe anche completamente omesso di ascoltare il venditore dell’immobile in questione che avrebbe potuto fare chiarezza su quanto realmente accaduto;
2. illogicità del provvedimento dal momento che la sanzione disciplinare è stata irrogata anche nei confronti dell’agente immobiliare della denunciante, senza aver ascoltato lo stesso nonostante avesse comunicato la propria impossibilità a comparire all’audizione e che il provvedimento disciplinare ascrive (infondatamente, secondo il ricorso) all’agente di aver taciuto all’acquirente aspetti rilevanti ai fini della conclusione dell’affare, quando poi l’affare si è invece concluso proprio alle condizioni mediate dall’agente.
A differenza del Ministero, che si è costituito solo formalmente, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha depositato una memoria nella quale si sostiene l’inammissibilità del ricorso, in quanto esso avrebbe dovuto incentrarsi sul provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo e censurare, dunque, il provvedimento del Ministero. Inoltre, secondo parte resistente, sussisterebbe l’improponibilità di motivi di ricorso diversi da quelli fatti valere in via amministrativa, pena la violazione del termine decadenziale. Inoltre, sarebbe stata omessa la notifica alla controinteressata.
Nel merito, non vi sarebbe alcuna disposizione di legge che imponga la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale e la Camera di Commercio si sarebbe attenuta scrupolosamente alle disposizioni di legge che regolano il procedimento disciplinare.
L’istanza cautelare è stata, dunque, rigettata, evidenziando sia la carenza del fumus boni iuris , che del periculum in mora .
In vista della pubblica udienza solo la parte resistente ha depositato una memoria, integralmente riproduttiva di quanto già precedentemente dedotto, in violazione del principio di sinteticità degli atti giudiziari.
Alla pubblica udienza del 22 settembre 2021, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità introdotta dalla difesa della C.C.I.A.A. e correlata all’asserita non corretta impugnazione del provvedimento irrogativo della sanzione e non anche di quello con cui è stato deciso il ricorso gerarchico.
A tale proposito, nella sentenza del Tar Lombardia-Milano, sez. III, n. 394 del 16.02.2017, si dà conto dei tre orientamenti sviluppatisi in ordine al rapporto tra provvedimento oggetto del ricorso gerarchico improprio e decisione di quest’ultimo e cioè: a) la decisione del gravame gerarchico “sostituisce” il provvedimento-base; b) il provvedimento decisorio del ricorso “accede ma non sostituisce” il provvedimento impugnato in sede gerarchica; c) provvedimento-base e provvedimento decisorio sono “autonomi e distinti” nonché “espressione di poteri diversi, il primo di amministrazione attiva, il secondo di un potere giustiziale.
Anche questo Collegio, come già il T.A.R. Milano nella pronuncia richiamata, ritiene di poter seguire la linea interpretativa riportata sub b) (maggioritaria in giurisprudenza), anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, il provvedimento con cui è deciso il ricorso gerarchico è meramente confermativo di quello censurato. Ne deriva che il ricorso giurisdizionale, sebbene da notificarsi anche all’Amministrazione che si è pronunciata sul ricorso gerarchico (cfr. TAR Bolzano, sentenza n. 195/2018), così come è in effetti avvenuto, deve essere necessariamente rivolto avverso l’atto originario, mentre la decisione del ricorso amministrativo necessiterebbe di impugnazione solo laddove fosse necessario far valere eventuali vizi propri della stessa: condizione che non ricorre nel caso in esame.
Accertata, quindi, l’ammissibilità dell’impugnazione del provvedimento originario, non si può sottacere come la giurisprudenza (cfr., sul punto, sempre la già citata sentenza del TAR Lombardia, Milano, 16 febbraio 2017, n. 394) abbia effettivamente affermato il principio dell’inammissibilità, nel ricorso davanti al giudice, di motivi diversi da quelli dedotti nel ricorso amministrativo. La giurisprudenza è, dunque, ormai costante nel ritenere l’improponibilità, nel ricorso giurisdizionale, di motivi di ricorso riferiti a illegittimità proprie del provvedimento originario, ma diversi da quelli fatti valere in via amministrativa, pena la violazione del termine decadenziale.
Secondo parte resistente la proposizione, nel caso in esame, di una censura non presente nel ricorso gerarchico, quale la mancata audizione dell’agente immobiliare della parte venditrice, dovrebbe, conseguentemente, condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Tale definizione in rito, però, potrebbe conseguire solo se il motivo di ricorso in cui si sostiene l’illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare a causa della mancata audizione dell’agente immobiliare del venditore, non precedentemente dedotto nel ricorso gerarchico, fosse l’unico motivo fondante il ricorso giurisdizionale. L’impugnazione, invece, risulta essere articolata in una pluralità di motivi, rispetto ai quali nulla è detto e che, quindi, può presumersi corrispondano alle doglianze già poste a base del ricorso gerarchico.
Ne deriva l’inammissibilità della censura, ma non anche dell’intero gravame.
Infine, il ricorso non può essere ritenuto inammissibile in ragione del fatto che lo stesso non è stato notificato alla cliente che aveva denunciato l’agente immobiliare, in quanto la medesima non può essere qualificata come una controinteressata in senso tecnico.
Tutto ciò premesso in rito, nel merito il ricorso non può trovare positivo apprezzamento.
Dichiarata inammissibile la parte del ricorso in cui si sostiene l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio in quanto adottato in esito a un procedimento in cui non sarebbe stata disposta la necessaria audizione del venditore dell’immobile, in quanto non precedentemente dedotta nel ricorso gerarchico, per la parte restante esso deve essere rigettato, per le ragioni già indicate in sede cautelare e non confutate con successive memorie.
La ricorrente, infatti, ha sostenuto, nel proporre il ricorso, che la sospensione del procedimento avrebbe consentito l’acquisizione delle risultanze delle indagini preliminari penali, favorevoli all’odierna ricorrente. Le indagini penali, però, erano rivolte ad accertare se ci fossero gli estremi della truffa e per ciò stesso risultano essere poco rilevanti al fine di sanzionare le ben diverse violazioni della deontologia professionale imputate alla ricorrente (e alla titolare dell’agenzia dell’acquirente).
Escluse, dunque, ragioni di opportunità e ravvisata l’assenza di un obbligo di legge rispetto alla sospensione in parola, il provvedimento adottato non risulta essere inficiato dal fatto che la stessa non sia stata disposta.
Nel merito, ognuno degli elementi già sottolineati nel rigetto dell’istanza cautelare converge nel dimostrare una violazione dei doveri deontologici facenti capo alla ricorrente.
La scheda dell’immobile pubblicata nel sito dell’agenzia gestita dall’odierna ricorrente, infatti, indicava l’immobile come libero subito, nonostante la pendenza di un contezioso per la liberazione dell’immobile da parte del conduttore di esso.
La proposta relativa al prezzo di acquisto di 290.000 euro, da ultimo formulata, comprendeva anche il garage e faceva riferimento, all’art. 1, “all’immobile al momento del rogito notarile, sarà acquistato, unitamente a tutti gli annessi, accessori, pertinenze e parti comuni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come visto e piaciuto ai sensi dell’art. 1491 c.c.” e quindi comprensivo dei mobili che erano incontestatamente presenti al momento della visita. Ciò può ragionevolmente trovare giustificazione nel fatto che probabilmente i proprietari, seppur consci del fatto di non essere proprietari dei mobili, hanno ritenuto di poter risolvere la questione partendo dall’erroneo presupposto che l’affittuario ne fosse proprietario e, quindi, che potessero essere trattenuti a scomputo degli affitti non riscossi: presunzione, questa, che è risultata poi non corrispondere alla realtà. Se tale circostanza sia stata sottaciuta all’agente immobiliare ovvero condivisa con lo stesso non è dato sapere, ma ciò risulta essere, di fatto, irrilevante, atteso che rientrava nella deontologia professionale dell’agente immobiliare accertarsi della proprietà anche degli accessori, prima di includerli nel prezzo d’acquisto.
Fatta tale premessa in fatto, i provvedimenti (della CCIAA e del Ministero) sono entrambi ampiamente motivati proprio con riferimento alla violazione degli obblighi deontologici per non aver accertato la presenza di contenziosi e per non aver tempestivamente comunicato la questione della proprietà dei mobili, che risulta sottaciuta.
Del tutto irrilevanti risultano essere, infine, sia il fatto che il procedimento penale sia stato archiviato (per quanto già precedentemente detto in ordine alla diversa rilevanza dei fatti nei due procedimenti), sia l’intervenuto perfezionamento della vendita. Il fatto che, nonostante quanto sottaciuto, l’acquirente abbia comunque ritenuto di suo interesse l’acquisto non fa venire meno il fatto che l’agente immobiliare fosse tenuto, sul piano deontologico, a tutelare gli interessi del proprio cliente provvedendo a tutti gli accertamenti necessari per garantire a questi una compiuta valutazione delle condizioni, intese in senso ampio, dell’immobile e della vendita.
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione resistente, in misura pari a euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.