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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4518 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36217/2023 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36217/2023
Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Controparte_2 INTERVENUTO
***
Oggi 3 giugno 2025 ad ore innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1 l'avv. PRANDINI PAOLO;
Per nessuno;
Per gli intervenuti l'avv. Controparte_1 FARIELLO LUIGI
Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 18,07 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36217/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRANDINI PAOLO e dell'avv. Parte_1 C.F._1
VISCO PATRIZIO ( ) VIA SAN SENATORE, 10 20122 ; elettivamente domiciliato C.F._2 CP_1
in VIA RESSI 32 20125 presso il difensore avv. PRANDINI PAOLO CP_1
ATTORE/I
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTI GIACOMO Controparte_1 P.IVA_1
( CORSO GARIBALDI 70 20121 ; , elettivamente domiciliato in presso il C.F._3 CP_1
difensore avv.
CONVENUTO/I
****
pagina 2 di 13 nato a [...] [...] e residente a [...] (C.F.: Controparte_3 CP_1
); nato a [...] [...], C.F. C.F._4 Controparte_4 CP_1
, ivi residente a[...]; nata a [...] [...], C.F._5 Controparte_5 CP_1
codice fiscale ivi residente in [...]M; , nata a [...] C.F._6 Controparte_6
d'Olmo il 30/10/1957, codice Fiscale residente in [...]M ; C.F._7 CP_1 CP_1
, nato a [...], il [...] e residente in [...] Parte_2 CP_1
palazzina I (C.F. ); nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_3
Dario Papa 4 palazzina I (C.F. ); , nata a [...] il [...] (codice C.F._9 Controparte_7
fiscale: , residente a[...] di;
, nato a C.F._10 CP_1 Controparte_8
Benevento (BN) il 27/11/1993 e residente in [...] ; nato a [...] il Controparte_1 CP_1 CP_9
29/02/1960 e residente a [...], CF;
C.F._11 CP_10
nato a [...] [...] (Codice fiscale: ), ivi residente a[...] C.F._12
4/F; nata a [...] [...] (codice fiscale: , ivi residente alla Controparte_11 CP_1 C.F._13
via Dario Papa n. 4; , nata Vibo Valentia il 09/12/1982 (C.F. e residente Controparte_12 C.F._14
in Via Comune Antico 31/4, 20125 – ; , nato a [...] il [...], ivi residente al piazzale 3 CP_1 CP_13
Agosto n. 5 (CF: ); , nata Giussano (MI), il 20/06/1956 e residente in C.F._15 Controparte_14
, alla;
, nato a [...] il [...], residente in , alla CP_1 Controparte_1 Controparte_15 CP_1
; , nato il [...] a [...], residente in [...] Parte_4 CP_1
n. 4 ( ), , nata a [...] il [...] (cf ), C.F._16 Controparte_16 C.F._17
residente in [...]L di e , nato a [...] il [...] CP_1 CP_17
( ) residente a [...]L, e LU FA, nato a [...] il [...], C.F._18 CP_1
residente in [...] ( ), quest'ultimo personalmente CP_1 C.F._19
tutti rappresentati e difesi dall'avv. FARIELLO LUIGI e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA SAN VITTORE
AL TEATRO N. 3 20123 presso il difensore avv. FARIELLO LUIGI CP_1
INTERVENUTI
pagina 3 di 13 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da , condomino del Parte_1 Controparte_18
4 , con atto di citazione, regolarmente notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio il
[...] CP_1 CP_1
suddetto, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ““Nel merito, in via principale: in ragione delle eccezioni qui sollevate, DICHIARARE NULLE e/o ANNULLARE le delibere di cui ai punti 1), 2), 3) e 8) del verbale di assemblea straordinaria 13 luglio 2023; nonché, anche per quanto di conseguenza, DICHIARARE e/o CP_19
la delibera di cui al punto 3) del verbale di assemblea straordinaria 21 settembre 2023; CP_20
assumendo ogni previo e/o ulteriore provvedimento ritenuto utile e/o necessario. In via istruttoria: si produce la documentazione richiamata in narrativa ed elencata in calce al presente atto;
DISPORRE, all'occorrenza e per il solo caso di non immediato accoglimento delle superiori dirimenti eccezioni di nullità/annullabilità delle delibere impugnate (con particolare riferimento all'eccezione di violazione della c.d. regola della delibera “per palazzine”),
consulenza tecnica d'ufficio al fine di: valutare e quantificare la percentuale di distacco degli intonaci delle singole palazzine in relazione alla superficie disperdente totale dell'edificio; valutare e identificare la tipologia pagina 4 di 13 delle opere minime indispensabili per ottemperare alle prescrizioni di cui alla CIS, con indicazione dei relativi costi, ivi se del caso indagando dell'applicabilità o meno, al caso di specie, delle disposizioni di cui al Dduo n.
6480 del 30 luglio 2015; valutare e identificare il meccanismo di agevolazione fiscale più vantaggioso in relazione alla tipologia e all'entità delle opere minime indispensabili precedentemente individuate;
con riserva di ulteriormente allegare e produrre, anche alla luce delle difese avversarie, nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
….”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo “Piaccia CP_1
all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così giudicare: NEL MERITO Rigettare
le domande degli attori, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa. …”
Con comparsa di intervento autonomo ci sostituivano in giudizio i condomini Controparte_3 [...]
, , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_2 Parte_3 Controparte_7
, , , Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , , e LU FA,
[...] Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_17
chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: “ammettersi il presente intervento;
accertare e dichiarare la connessione tra la domanda instaurata nel presente procedimento con quella oggetto del procedimento n. 40679/2023 RG Trib. Milano promossa sempre contro il dai Controparte_21
promossa dai signori (c.f. ), (c.f. , Parte_5 C.F._20 Parte_6 C.F._21
(c.f. ), (c.f. ), Parte_7 C.F._22 Parte_8 C.F._23 [...]
(c.f. , (c.f. e Parte_9 C.F._24 Parte_10 C.F._25 Parte_11
(c.f. ); premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, respingere C.F._26
siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, non provate o come meglio, tutte le domanda proposte contro il dall'attore . “ Controparte_21 Parte_12
L'udienza del 29.4.2024 e del 29.5.2024 venivano rinviate in pendenza di mediazione.
L'udienza del 7.10.2024 veniva rinviata d'ufficio dalla dott.ssa Sabrina Bocconcello alla quale veniva nelle more definitivamente assegnato il procedimento.
pagina 5 di 13 All'udienza del 27.11.2024 il Giudice si riservava sulle istanza delle parti.
Con ordinanza del 27.11.2024 a scioglimento della riserva assunta,il Giudice rigettava l'istanza di riunione attesa la parziale connessione solo oggettiva con la causa rg n. 40679\23 ritenuto che la riunione dei fascicoli comportasse una inevitabile dilatazione dei tempi del processo, in relazione alla inevitabile maggiore complessità dell'attività istruttoria e ritenute superflue ai fini del decide le istanze istruttorie dedotte dalle parti ritenuta la causa matura per la decisione rinvia per la precisazione delle conclusioni e la discussione,
concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 16.4.2025 le parti precisavano le conclusioni e parte attrice insisteva nell'ammissione di n.4
documenti in quanto formati successivamente allo spirare dei termini ex art.171ter cpc, i terzi intervenuti e il convenuto si opponevano alla produzione. CP_1
All'udienza del 3.6.2025 in esito alla discussione viene data lettura della sentenza, mediante deposito.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria per entrambe le delibere, concluse con verbali negativi, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata inammissibile la costituzione del convenuto attesa CP_1
la carenza di autorizzazione da parte dell'assemblea come da verbale assembleare del 21.11.2023 (doc 2
intervenuti). Infatti sebbene (Cass. Sez. U, 06/08/2010, n. 18331), “l'amministratore del condominio, potendo
essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni, ed essendo però tenuto a dare senza indugio notizia
all'assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e
3, c.c., può costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione
dell'assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea
stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione”, nel caso in
esame non solo manca in atti la ratifica assembleare valevole a sanare retroattivamente la costituzione processuale dell'amministratore sprovvisto di autorizzazione dell'assemblea, ma addirittura è l'assemblea che nega l'autorizzazione alla costituzione.
Infine sempre in via preliminare, deve ritenersi ammissibile l'intervento dei terzi condomini (cass 16934\2023 e cass 1017\2011) in quanto intervento adesivo autonomo, poichè i terzi hanno fatto valere in via autonoma nei pagina 6 di 13 confronti dell'attore un diritto identico a quello già vantato da parte convenuta (resistono alla impugnativa di una delibera) e non per sostenere le ragioni del convenuto.
Nel merito parte attrice lamenta che le delibere condominiali del 13.7.2023 punti 1,2,3,e 8 dell'odg e del
22.9.2023 punto 3 dell'odg (strettamente connesse tra loro) sarebbero illegittime.
All'esito delle allegazioni e produzioni in atti , deve ritenersi pacifico tra le parti che:
1.Il condominio è costituito da 11 edifici
2.Nel febbraio 2022 è stata redatta Certificazione Idoneità Statica (CIS) dall'ing. doc 4 attore) Per_1
3.Nell'aprile 2023 è stata redatta da indagine sullo stato di fatto delle facciate (eccetto Controparte_22
4.quelle che insistono sulla ferrovia) (doc 5 attore)
Per_
5.In data 8.5.2023 è stato redatto dall'ing. report indagini in merito alle soluzioni da realizzare risanamento intonaco o cappotto termico.
Parte attrice non contesta la necessità di far eseguire dei lavori di risanamento del complesso condominiale,
anche per la vetustà di alcuni beni comuni ma contesta la scelta operata dall'assemblea di realizzare il cappotto termico in luogo del risanamento del solo intonaco delle facciate assumendo che la scelta operata dall'assemblea sia stata viziata da inidonea e carente informazione da parte dei tecnici incaricati e dall'amministratore.
Quanto alla delibera del 13.7.2023 parte attrice lamenta vizi formali e vizi sostanziali in relazione in particolare ai punti dell'odg :
-1) Valutazione degli interventi di riqualificazione così come indicato nel certificato di idoneità statica;
analisi del
Per_ documento di gara elaborato dall'ing. e delle offerte ricevute;
delibere in merito”.
-2) Scelta dell'impresa appaltatrice;
delibere in merito;
- 3) Incarichi professionali;
delibere in merito;
e 8) (ndr 7 nella convocazione ma indicato in 8 nel verbale impugnato) Costituzione del fondo speciale ex art. 1135 c.c. n. 4.
Quanto ai vizi formali deduce l'illegittimità della delibera 13.7.2023 medesimi punti all'odg ,perché:
- assunta con la maggioranza anzicchè all'unanimità.
pagina 7 di 13 - assunta per l'intero Condominio in luogo di separare delibere per palazzine in violazione dell'art. 6
Quanto invece ai vizi sostanziali parte attrice deduce l'illegittimità della delibera specificatamente perché la documentazione fornita, seppur tardivamente in violazione dell'art 16 del regolamento, era contraddittoria incorrente, incompleta e lacunosa e quindi non ha permesso una partecipazione informata all'assemblea.
Quanto alla delibera del 21.9.2023 parte attrice ne deduce l'illegittimità del punto 3 dell'odg nella parte in cui l'assemblea ha deliberato in relazione a “Esame delle possibili varianti al capitolato dei lavori inerente gli interventi di riqualificazione nel rispetto delle prescrizioni previste nel Certificato di Idoneità Statica approvati nell'assemblea in data 13.7.23 (ad Esempio alternative al cappotto in corrispondenza dei balconi); delibere in merito” , stabilendo “….si precisa che in relazione alle opere ed al capitolato approvati nell'assemblea del
13.7.23, i proprietari dei balconi avranno facoltà di scegliere se accettare il cappotto sino ai piedi della
pavimentazione o, diversamente, se tagliarlo al parapetto, fermo restando che in tal modo saranno comunque
rispettate le prescrizioni del CIS e quelle sull'efficienza energetica….”
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile la produzione documentale di parte attrice come svolta in sede di note conclusive poiché si tratta di documenti formati successivamente allo spirare dei termini di cui alle memorie ex art 171 ter cpc.: parte attrice ne deduce la rilevanza sul presupposto che la detta produzione confermi l'assunto attoreo in relazione agli interventi da eseguirsi alternativi e meno costosi al deliberato “cappotto termico”, come da relazione del prof. nel corso dell'assemblea del 26.3.2025. Per_3
Orbene sul punto il Giudice rileva che sebbene manchi in atti la copia del verbale d'assemblea 26.3.2025 e quindi non vi sia prova del deliberato, la detta produzione documentale attesta non tanto la fondatezza della ragioni di parte attrice quanto piuttosto l'intervenuta impossibilità alla realizzazione dell'impianto di riqualificazione come voluto dall'assemblea del 13.7.2023 e del 21.9.2023, per impossibilità sopravvenuta all'accesso dei meccanismo di agevolazione fiscale a cui si voleva attingere, con la conseguenza che semmai ci si potrebbe interrogare sull'interesse e sul vantaggio di parte attrice ad ottenere oggi una pronuncia di invalidità
delle delibere impugnate che assume superate da quella del 26.3.2025; ad ogni buon conto in assenza della copia del verbale o di conferma da parte degli intervenuti della copia del verbale 26.3.2025 non è possibile pagina 8 di 13 statuire in merito alla eventuale intervenuta la cessazione della materia del contendere in tema di opere straordinarie valutate e deliberate in luogo di quelle deliberate dall'assemblea del 13.7.2023 e del 21.9.2023.
Orbene quanto ai vizi formali lamentati in relazione alla delibera del 13.7.2024, parte attrice deduce l'illegittimità
della delibera perché assunta per l'intero in luogo di separate delibere per palazzine in violazione CP_1
dell'art. 6 del regolamento.
Deve darsi atto che vi è contrasto tra le parti sul regolamento di condominio da applicarsi atteso che:
- parte attrice produce il regolamento del 1965 (doc 3 intervenuti)
- i terzi intervenuti assumono che il regolamento del 1965 non risulta trascritto e comunque è superato dal regolamento del 1984 (doc 4 intervenuti)
Ciò posto, manca in atti la prova dell'approvazione dell'uno o dell'altro regolamento condominiale ovvero della loro trascrizione, con la conseguenza che i testi prodotti non sono allo stato opponibili (Cass 6357\22)
Dovrà quindi farsi riferimento alle norme codicistiche che prevedono all'art. 1117 c.c. che “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: … i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli,
gli anditi, i portici, i cortili e le facciate …” ed il successivo Art. 1117-bis. Ambito di applicabilità stabilisce che “Le
disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più
edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.”
Orbene va da sè che poiché è pacifico che il sia costituito da 11 edifici, a mente dell'art. 1117 bis CP_1
cpc, le deliberazioni relative ad opere da eseguirsi su parti comuni indicate nell'art. 1117 c.c. come quelle oggetto di impugnativa – volte ad eseguire lavori su parti comuni per l'adeguamento necessario ad ottenere il
CP_ devono essere prese con la partecipazione dall'intero consesso assembleare.
Il motivo di impugnazione va quindi rigettata.
Quanto poi alla dedotta violazione del quorum deliberativo, parte attrice assume che la delibera doveva essere presa all'unanimità avendo approvato l'esecuzione di opere anche su proprietà private (balconi e vedute) e quindi intervenendo sui diritti del singolo.
Parte intervenuta ha eccepito che sussiste la carenza di interesse ad agire di parte attrice in quanto detta pagina 9 di 13 delibera è stata chiarita, confermata e ratificata dalla delibera del 21.9.2023 prima della notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento, addirittura prima del primo incontro di mediazione .
Come è noto, è principio fermo nella giurisprudenza che la norma dell'art. 2377 u.c. c.c., secondo cui
"l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può aver luogo se la
deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo", ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici.
Pertanto, si verifica la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di formule particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (in senso conforme Cass. civ., Sez. II, 28/06/2004, n. 11961; Cass. 09.12.97 n. 12439; Cass.
05.06.95 n. 6304; Cass. n.3159 del 1993; Cass. n.13740 del 1992), come risulta essere avvenuto nel caso in esame, per quanto in atti e pacifico tra le parti perché non contestato
Alla nuova statuizione sugli stessi argomenti oggetto di gravame con la delibera del 21/9/2023 consegue che la delibera del 13/7/2023 è stata definitivamente cassata ed eliminata dal mondo fattuale e giuridico e non potrà
più rivivere neppure in caso di annullamento di quella che l'ha sostituita. Va dunque ritenuto che nel momento in cui è stato notificato l'atto di citazione introduttivo la delibera del 13/7/2023 non esisteva più perché già sostituita da quella del 21/9/2023, la quale peraltro ha confermato , contrariamente all'assunto attoreo, che le opere da eseguirsi su beni individuali dovevano essere oggetto di specifica approvazione del singolo, con la conseguenza che anche tale motivo di impugnazione va rigettato.
Sussiste quindi la carenza di interesse ad agire di parte attrice in merito alla delibera del 13.7.2023 perché,
l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da una lesione del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Lo stesso, quindi, deve avere necessariamente carattere attuale al momento in cui è proposta la azione (vedi: Cass. civ. Sez. Unite, 28/04/2017, n. 10553; Cass. civ. Sez. I,
30/07/2015, n. 16162; Cass. civ. Sez. II, 25/09/2013, n. 21951; Cass. civ. Sez. Unite, 29/11/2006, n. 25278),
poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione e valutazione soggettive, assurgendo,
pagina 10 di 13 invece, a giuridica ed oggettiva consistenza, rimanendo, invece, escluso quando il giudizio è strumentale ad una soluzione soltanto di massima o accademica di una questione di diritto, in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.
Ne consegue la inammissibilità della impugnativa sul punto ed quindi il rigetto.
Venendo ai vizi sostanziali, si è detto che parte attrice deduce l'illegittimità della delibera specificatamente perché la documentazione fornita, seppur tardivamente in violazione dell'art 16 del regolamento, era contraddittoria incorrente, incompleta e lacunosa e quindi non ha permesso una partecipazione informata all'assemblea.
Fermo quanto sopra argomentato in relazione alla inopponibilità dei regolamenti di condominio in atti, va detto poi che è pur vero che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può
estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma va altresì
evidenziato che tale sindacato del Giudice deve riguardare il riscontro della legittimità: tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere,
ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889 del 2001; Cass. n. 19457 del 2005). Nella specie in esame non può
essere contestata la scelta operata dall'assemblea condominiale di eseguire il “cappotto termico” in luogo delle altre alternative sottoposte all'assemblea atteso che è pacifico in atti che, in esito ad elaborati realizzati da professionisti qualificati poi sottoposti all'assemblea, è emersa la necessità di eseguire le opere di manutenzione straordinaria per ottemperare alle disposizioni regolamentari comunali al fine ottenere il Certificato di idoneità
statica a tutela della sicurezza e stabilità degli edifici. Nè può ritenersi che l'assemblea non sia stata messa nella condizione di deliberare sugli argomenti posti all'odine del giorno per assenza di informazioni minime e dei riscontri tecnici necessari ad una completa e consapevole determinazione dei singoli.
Si aggiunga poi che “Per la partecipazione informata dei condomini ad un'assemblea condominiale al fine della
conseguente validità della delibera adottata (artt. 1139 e 1105, terzo comma, cod. civ.), è sufficiente che
nell'avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nell'ordine del giorno nei
pagina 11 di 13 termini essenziali per esser comprensibili, secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito,
insindacabile in Cassazione se congruamente motivato”. (Cass 15587\2018) Nel caso in esame non solo l'ordine del giorno era chiaro e facilmente intellegibile sugli argomenti da discutere ma anche la documentazione versata in assemblea e la partecipazione in assemblea dei tecnici che l'hanno realizzata ha permesso una scelta consapevole sulle opzioni perseguibili. Emerge quindi il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea con la conseguenza che risulta infondato il motivo di impugnazione che quindi va disatteso.
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione - anche in relazione alla delibera del 21.9.2023 di cui parte attrice assume sussistano i medesimi vizi lamentati - in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V
Ord., 08/06/2018, n. 15008).
In considerazione dell'esito del presente giudizio, le spese e competenze di lite e della procedura di mediazione,
seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dell'attore ed a favore degli intervenuti e vengono liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda.
Sentenza esecutiva pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- dichiara la inammissibilità della costituzione di parte convenuta.
- rigetta le domande di parte attrice come in motivazione.
- Condanna l'attore a rifondere a parte intervenuta le spese e competenze di lite, liquidate in €.10.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza esecutiva
Milano 3.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 13 di 13
TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36217/2023
Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Controparte_2 INTERVENUTO
***
Oggi 3 giugno 2025 ad ore innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1 l'avv. PRANDINI PAOLO;
Per nessuno;
Per gli intervenuti l'avv. Controparte_1 FARIELLO LUIGI
Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 18,07 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36217/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRANDINI PAOLO e dell'avv. Parte_1 C.F._1
VISCO PATRIZIO ( ) VIA SAN SENATORE, 10 20122 ; elettivamente domiciliato C.F._2 CP_1
in VIA RESSI 32 20125 presso il difensore avv. PRANDINI PAOLO CP_1
ATTORE/I
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTI GIACOMO Controparte_1 P.IVA_1
( CORSO GARIBALDI 70 20121 ; , elettivamente domiciliato in presso il C.F._3 CP_1
difensore avv.
CONVENUTO/I
****
pagina 2 di 13 nato a [...] [...] e residente a [...] (C.F.: Controparte_3 CP_1
); nato a [...] [...], C.F. C.F._4 Controparte_4 CP_1
, ivi residente a[...]; nata a [...] [...], C.F._5 Controparte_5 CP_1
codice fiscale ivi residente in [...]M; , nata a [...] C.F._6 Controparte_6
d'Olmo il 30/10/1957, codice Fiscale residente in [...]M ; C.F._7 CP_1 CP_1
, nato a [...], il [...] e residente in [...] Parte_2 CP_1
palazzina I (C.F. ); nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_3
Dario Papa 4 palazzina I (C.F. ); , nata a [...] il [...] (codice C.F._9 Controparte_7
fiscale: , residente a[...] di;
, nato a C.F._10 CP_1 Controparte_8
Benevento (BN) il 27/11/1993 e residente in [...] ; nato a [...] il Controparte_1 CP_1 CP_9
29/02/1960 e residente a [...], CF;
C.F._11 CP_10
nato a [...] [...] (Codice fiscale: ), ivi residente a[...] C.F._12
4/F; nata a [...] [...] (codice fiscale: , ivi residente alla Controparte_11 CP_1 C.F._13
via Dario Papa n. 4; , nata Vibo Valentia il 09/12/1982 (C.F. e residente Controparte_12 C.F._14
in Via Comune Antico 31/4, 20125 – ; , nato a [...] il [...], ivi residente al piazzale 3 CP_1 CP_13
Agosto n. 5 (CF: ); , nata Giussano (MI), il 20/06/1956 e residente in C.F._15 Controparte_14
, alla;
, nato a [...] il [...], residente in , alla CP_1 Controparte_1 Controparte_15 CP_1
; , nato il [...] a [...], residente in [...] Parte_4 CP_1
n. 4 ( ), , nata a [...] il [...] (cf ), C.F._16 Controparte_16 C.F._17
residente in [...]L di e , nato a [...] il [...] CP_1 CP_17
( ) residente a [...]L, e LU FA, nato a [...] il [...], C.F._18 CP_1
residente in [...] ( ), quest'ultimo personalmente CP_1 C.F._19
tutti rappresentati e difesi dall'avv. FARIELLO LUIGI e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA SAN VITTORE
AL TEATRO N. 3 20123 presso il difensore avv. FARIELLO LUIGI CP_1
INTERVENUTI
pagina 3 di 13 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da , condomino del Parte_1 Controparte_18
4 , con atto di citazione, regolarmente notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio il
[...] CP_1 CP_1
suddetto, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ““Nel merito, in via principale: in ragione delle eccezioni qui sollevate, DICHIARARE NULLE e/o ANNULLARE le delibere di cui ai punti 1), 2), 3) e 8) del verbale di assemblea straordinaria 13 luglio 2023; nonché, anche per quanto di conseguenza, DICHIARARE e/o CP_19
la delibera di cui al punto 3) del verbale di assemblea straordinaria 21 settembre 2023; CP_20
assumendo ogni previo e/o ulteriore provvedimento ritenuto utile e/o necessario. In via istruttoria: si produce la documentazione richiamata in narrativa ed elencata in calce al presente atto;
DISPORRE, all'occorrenza e per il solo caso di non immediato accoglimento delle superiori dirimenti eccezioni di nullità/annullabilità delle delibere impugnate (con particolare riferimento all'eccezione di violazione della c.d. regola della delibera “per palazzine”),
consulenza tecnica d'ufficio al fine di: valutare e quantificare la percentuale di distacco degli intonaci delle singole palazzine in relazione alla superficie disperdente totale dell'edificio; valutare e identificare la tipologia pagina 4 di 13 delle opere minime indispensabili per ottemperare alle prescrizioni di cui alla CIS, con indicazione dei relativi costi, ivi se del caso indagando dell'applicabilità o meno, al caso di specie, delle disposizioni di cui al Dduo n.
6480 del 30 luglio 2015; valutare e identificare il meccanismo di agevolazione fiscale più vantaggioso in relazione alla tipologia e all'entità delle opere minime indispensabili precedentemente individuate;
con riserva di ulteriormente allegare e produrre, anche alla luce delle difese avversarie, nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
….”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo “Piaccia CP_1
all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così giudicare: NEL MERITO Rigettare
le domande degli attori, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa. …”
Con comparsa di intervento autonomo ci sostituivano in giudizio i condomini Controparte_3 [...]
, , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_2 Parte_3 Controparte_7
, , , Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , , e LU FA,
[...] Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_17
chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: “ammettersi il presente intervento;
accertare e dichiarare la connessione tra la domanda instaurata nel presente procedimento con quella oggetto del procedimento n. 40679/2023 RG Trib. Milano promossa sempre contro il dai Controparte_21
promossa dai signori (c.f. ), (c.f. , Parte_5 C.F._20 Parte_6 C.F._21
(c.f. ), (c.f. ), Parte_7 C.F._22 Parte_8 C.F._23 [...]
(c.f. , (c.f. e Parte_9 C.F._24 Parte_10 C.F._25 Parte_11
(c.f. ); premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, respingere C.F._26
siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, non provate o come meglio, tutte le domanda proposte contro il dall'attore . “ Controparte_21 Parte_12
L'udienza del 29.4.2024 e del 29.5.2024 venivano rinviate in pendenza di mediazione.
L'udienza del 7.10.2024 veniva rinviata d'ufficio dalla dott.ssa Sabrina Bocconcello alla quale veniva nelle more definitivamente assegnato il procedimento.
pagina 5 di 13 All'udienza del 27.11.2024 il Giudice si riservava sulle istanza delle parti.
Con ordinanza del 27.11.2024 a scioglimento della riserva assunta,il Giudice rigettava l'istanza di riunione attesa la parziale connessione solo oggettiva con la causa rg n. 40679\23 ritenuto che la riunione dei fascicoli comportasse una inevitabile dilatazione dei tempi del processo, in relazione alla inevitabile maggiore complessità dell'attività istruttoria e ritenute superflue ai fini del decide le istanze istruttorie dedotte dalle parti ritenuta la causa matura per la decisione rinvia per la precisazione delle conclusioni e la discussione,
concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 16.4.2025 le parti precisavano le conclusioni e parte attrice insisteva nell'ammissione di n.4
documenti in quanto formati successivamente allo spirare dei termini ex art.171ter cpc, i terzi intervenuti e il convenuto si opponevano alla produzione. CP_1
All'udienza del 3.6.2025 in esito alla discussione viene data lettura della sentenza, mediante deposito.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria per entrambe le delibere, concluse con verbali negativi, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata inammissibile la costituzione del convenuto attesa CP_1
la carenza di autorizzazione da parte dell'assemblea come da verbale assembleare del 21.11.2023 (doc 2
intervenuti). Infatti sebbene (Cass. Sez. U, 06/08/2010, n. 18331), “l'amministratore del condominio, potendo
essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni, ed essendo però tenuto a dare senza indugio notizia
all'assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e
3, c.c., può costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione
dell'assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea
stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione”, nel caso in
esame non solo manca in atti la ratifica assembleare valevole a sanare retroattivamente la costituzione processuale dell'amministratore sprovvisto di autorizzazione dell'assemblea, ma addirittura è l'assemblea che nega l'autorizzazione alla costituzione.
Infine sempre in via preliminare, deve ritenersi ammissibile l'intervento dei terzi condomini (cass 16934\2023 e cass 1017\2011) in quanto intervento adesivo autonomo, poichè i terzi hanno fatto valere in via autonoma nei pagina 6 di 13 confronti dell'attore un diritto identico a quello già vantato da parte convenuta (resistono alla impugnativa di una delibera) e non per sostenere le ragioni del convenuto.
Nel merito parte attrice lamenta che le delibere condominiali del 13.7.2023 punti 1,2,3,e 8 dell'odg e del
22.9.2023 punto 3 dell'odg (strettamente connesse tra loro) sarebbero illegittime.
All'esito delle allegazioni e produzioni in atti , deve ritenersi pacifico tra le parti che:
1.Il condominio è costituito da 11 edifici
2.Nel febbraio 2022 è stata redatta Certificazione Idoneità Statica (CIS) dall'ing. doc 4 attore) Per_1
3.Nell'aprile 2023 è stata redatta da indagine sullo stato di fatto delle facciate (eccetto Controparte_22
4.quelle che insistono sulla ferrovia) (doc 5 attore)
Per_
5.In data 8.5.2023 è stato redatto dall'ing. report indagini in merito alle soluzioni da realizzare risanamento intonaco o cappotto termico.
Parte attrice non contesta la necessità di far eseguire dei lavori di risanamento del complesso condominiale,
anche per la vetustà di alcuni beni comuni ma contesta la scelta operata dall'assemblea di realizzare il cappotto termico in luogo del risanamento del solo intonaco delle facciate assumendo che la scelta operata dall'assemblea sia stata viziata da inidonea e carente informazione da parte dei tecnici incaricati e dall'amministratore.
Quanto alla delibera del 13.7.2023 parte attrice lamenta vizi formali e vizi sostanziali in relazione in particolare ai punti dell'odg :
-1) Valutazione degli interventi di riqualificazione così come indicato nel certificato di idoneità statica;
analisi del
Per_ documento di gara elaborato dall'ing. e delle offerte ricevute;
delibere in merito”.
-2) Scelta dell'impresa appaltatrice;
delibere in merito;
- 3) Incarichi professionali;
delibere in merito;
e 8) (ndr 7 nella convocazione ma indicato in 8 nel verbale impugnato) Costituzione del fondo speciale ex art. 1135 c.c. n. 4.
Quanto ai vizi formali deduce l'illegittimità della delibera 13.7.2023 medesimi punti all'odg ,perché:
- assunta con la maggioranza anzicchè all'unanimità.
pagina 7 di 13 - assunta per l'intero Condominio in luogo di separare delibere per palazzine in violazione dell'art. 6
Quanto invece ai vizi sostanziali parte attrice deduce l'illegittimità della delibera specificatamente perché la documentazione fornita, seppur tardivamente in violazione dell'art 16 del regolamento, era contraddittoria incorrente, incompleta e lacunosa e quindi non ha permesso una partecipazione informata all'assemblea.
Quanto alla delibera del 21.9.2023 parte attrice ne deduce l'illegittimità del punto 3 dell'odg nella parte in cui l'assemblea ha deliberato in relazione a “Esame delle possibili varianti al capitolato dei lavori inerente gli interventi di riqualificazione nel rispetto delle prescrizioni previste nel Certificato di Idoneità Statica approvati nell'assemblea in data 13.7.23 (ad Esempio alternative al cappotto in corrispondenza dei balconi); delibere in merito” , stabilendo “….si precisa che in relazione alle opere ed al capitolato approvati nell'assemblea del
13.7.23, i proprietari dei balconi avranno facoltà di scegliere se accettare il cappotto sino ai piedi della
pavimentazione o, diversamente, se tagliarlo al parapetto, fermo restando che in tal modo saranno comunque
rispettate le prescrizioni del CIS e quelle sull'efficienza energetica….”
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile la produzione documentale di parte attrice come svolta in sede di note conclusive poiché si tratta di documenti formati successivamente allo spirare dei termini di cui alle memorie ex art 171 ter cpc.: parte attrice ne deduce la rilevanza sul presupposto che la detta produzione confermi l'assunto attoreo in relazione agli interventi da eseguirsi alternativi e meno costosi al deliberato “cappotto termico”, come da relazione del prof. nel corso dell'assemblea del 26.3.2025. Per_3
Orbene sul punto il Giudice rileva che sebbene manchi in atti la copia del verbale d'assemblea 26.3.2025 e quindi non vi sia prova del deliberato, la detta produzione documentale attesta non tanto la fondatezza della ragioni di parte attrice quanto piuttosto l'intervenuta impossibilità alla realizzazione dell'impianto di riqualificazione come voluto dall'assemblea del 13.7.2023 e del 21.9.2023, per impossibilità sopravvenuta all'accesso dei meccanismo di agevolazione fiscale a cui si voleva attingere, con la conseguenza che semmai ci si potrebbe interrogare sull'interesse e sul vantaggio di parte attrice ad ottenere oggi una pronuncia di invalidità
delle delibere impugnate che assume superate da quella del 26.3.2025; ad ogni buon conto in assenza della copia del verbale o di conferma da parte degli intervenuti della copia del verbale 26.3.2025 non è possibile pagina 8 di 13 statuire in merito alla eventuale intervenuta la cessazione della materia del contendere in tema di opere straordinarie valutate e deliberate in luogo di quelle deliberate dall'assemblea del 13.7.2023 e del 21.9.2023.
Orbene quanto ai vizi formali lamentati in relazione alla delibera del 13.7.2024, parte attrice deduce l'illegittimità
della delibera perché assunta per l'intero in luogo di separate delibere per palazzine in violazione CP_1
dell'art. 6 del regolamento.
Deve darsi atto che vi è contrasto tra le parti sul regolamento di condominio da applicarsi atteso che:
- parte attrice produce il regolamento del 1965 (doc 3 intervenuti)
- i terzi intervenuti assumono che il regolamento del 1965 non risulta trascritto e comunque è superato dal regolamento del 1984 (doc 4 intervenuti)
Ciò posto, manca in atti la prova dell'approvazione dell'uno o dell'altro regolamento condominiale ovvero della loro trascrizione, con la conseguenza che i testi prodotti non sono allo stato opponibili (Cass 6357\22)
Dovrà quindi farsi riferimento alle norme codicistiche che prevedono all'art. 1117 c.c. che “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: … i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli,
gli anditi, i portici, i cortili e le facciate …” ed il successivo Art. 1117-bis. Ambito di applicabilità stabilisce che “Le
disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più
edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.”
Orbene va da sè che poiché è pacifico che il sia costituito da 11 edifici, a mente dell'art. 1117 bis CP_1
cpc, le deliberazioni relative ad opere da eseguirsi su parti comuni indicate nell'art. 1117 c.c. come quelle oggetto di impugnativa – volte ad eseguire lavori su parti comuni per l'adeguamento necessario ad ottenere il
CP_ devono essere prese con la partecipazione dall'intero consesso assembleare.
Il motivo di impugnazione va quindi rigettata.
Quanto poi alla dedotta violazione del quorum deliberativo, parte attrice assume che la delibera doveva essere presa all'unanimità avendo approvato l'esecuzione di opere anche su proprietà private (balconi e vedute) e quindi intervenendo sui diritti del singolo.
Parte intervenuta ha eccepito che sussiste la carenza di interesse ad agire di parte attrice in quanto detta pagina 9 di 13 delibera è stata chiarita, confermata e ratificata dalla delibera del 21.9.2023 prima della notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento, addirittura prima del primo incontro di mediazione .
Come è noto, è principio fermo nella giurisprudenza che la norma dell'art. 2377 u.c. c.c., secondo cui
"l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può aver luogo se la
deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo", ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici.
Pertanto, si verifica la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di formule particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (in senso conforme Cass. civ., Sez. II, 28/06/2004, n. 11961; Cass. 09.12.97 n. 12439; Cass.
05.06.95 n. 6304; Cass. n.3159 del 1993; Cass. n.13740 del 1992), come risulta essere avvenuto nel caso in esame, per quanto in atti e pacifico tra le parti perché non contestato
Alla nuova statuizione sugli stessi argomenti oggetto di gravame con la delibera del 21/9/2023 consegue che la delibera del 13/7/2023 è stata definitivamente cassata ed eliminata dal mondo fattuale e giuridico e non potrà
più rivivere neppure in caso di annullamento di quella che l'ha sostituita. Va dunque ritenuto che nel momento in cui è stato notificato l'atto di citazione introduttivo la delibera del 13/7/2023 non esisteva più perché già sostituita da quella del 21/9/2023, la quale peraltro ha confermato , contrariamente all'assunto attoreo, che le opere da eseguirsi su beni individuali dovevano essere oggetto di specifica approvazione del singolo, con la conseguenza che anche tale motivo di impugnazione va rigettato.
Sussiste quindi la carenza di interesse ad agire di parte attrice in merito alla delibera del 13.7.2023 perché,
l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da una lesione del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Lo stesso, quindi, deve avere necessariamente carattere attuale al momento in cui è proposta la azione (vedi: Cass. civ. Sez. Unite, 28/04/2017, n. 10553; Cass. civ. Sez. I,
30/07/2015, n. 16162; Cass. civ. Sez. II, 25/09/2013, n. 21951; Cass. civ. Sez. Unite, 29/11/2006, n. 25278),
poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione e valutazione soggettive, assurgendo,
pagina 10 di 13 invece, a giuridica ed oggettiva consistenza, rimanendo, invece, escluso quando il giudizio è strumentale ad una soluzione soltanto di massima o accademica di una questione di diritto, in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.
Ne consegue la inammissibilità della impugnativa sul punto ed quindi il rigetto.
Venendo ai vizi sostanziali, si è detto che parte attrice deduce l'illegittimità della delibera specificatamente perché la documentazione fornita, seppur tardivamente in violazione dell'art 16 del regolamento, era contraddittoria incorrente, incompleta e lacunosa e quindi non ha permesso una partecipazione informata all'assemblea.
Fermo quanto sopra argomentato in relazione alla inopponibilità dei regolamenti di condominio in atti, va detto poi che è pur vero che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può
estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma va altresì
evidenziato che tale sindacato del Giudice deve riguardare il riscontro della legittimità: tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere,
ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889 del 2001; Cass. n. 19457 del 2005). Nella specie in esame non può
essere contestata la scelta operata dall'assemblea condominiale di eseguire il “cappotto termico” in luogo delle altre alternative sottoposte all'assemblea atteso che è pacifico in atti che, in esito ad elaborati realizzati da professionisti qualificati poi sottoposti all'assemblea, è emersa la necessità di eseguire le opere di manutenzione straordinaria per ottemperare alle disposizioni regolamentari comunali al fine ottenere il Certificato di idoneità
statica a tutela della sicurezza e stabilità degli edifici. Nè può ritenersi che l'assemblea non sia stata messa nella condizione di deliberare sugli argomenti posti all'odine del giorno per assenza di informazioni minime e dei riscontri tecnici necessari ad una completa e consapevole determinazione dei singoli.
Si aggiunga poi che “Per la partecipazione informata dei condomini ad un'assemblea condominiale al fine della
conseguente validità della delibera adottata (artt. 1139 e 1105, terzo comma, cod. civ.), è sufficiente che
nell'avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nell'ordine del giorno nei
pagina 11 di 13 termini essenziali per esser comprensibili, secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito,
insindacabile in Cassazione se congruamente motivato”. (Cass 15587\2018) Nel caso in esame non solo l'ordine del giorno era chiaro e facilmente intellegibile sugli argomenti da discutere ma anche la documentazione versata in assemblea e la partecipazione in assemblea dei tecnici che l'hanno realizzata ha permesso una scelta consapevole sulle opzioni perseguibili. Emerge quindi il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea con la conseguenza che risulta infondato il motivo di impugnazione che quindi va disatteso.
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione - anche in relazione alla delibera del 21.9.2023 di cui parte attrice assume sussistano i medesimi vizi lamentati - in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V
Ord., 08/06/2018, n. 15008).
In considerazione dell'esito del presente giudizio, le spese e competenze di lite e della procedura di mediazione,
seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dell'attore ed a favore degli intervenuti e vengono liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda.
Sentenza esecutiva pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- dichiara la inammissibilità della costituzione di parte convenuta.
- rigetta le domande di parte attrice come in motivazione.
- Condanna l'attore a rifondere a parte intervenuta le spese e competenze di lite, liquidate in €.10.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza esecutiva
Milano 3.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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