Art. 6. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1982 per il riconoscimento delle infermita' dipendenti da causa di servizio si applicano, al personale dell'Azienda, le disposizioni previste in materia per i dipendenti civili e militari dello Stato.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1982, al personale dell'Azienda che, per infermita' contratta per causa di servizio ordinario, abbia subi'to una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' concesso un equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica.
3. L'equo indennizzo e' liquidato con determinazione del direttore generale dell'Azienda, previa delibera del consiglio di amministrazione, in base alle categorie di menomazioni dell'integrita' fisica ed in conformita' delle tabelle A e B di cui al comma 2.
4. Le modalita' per la concessione dell'equo indennizzo, secondo le norme previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
Note all' art. 6:
- Il D.P.R. n. 834/1981 , e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall' art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533 ". Le tabelle A e B annesse al predetto D.P.R. concernono, rispettivamente: "Lesioni ed infermita' che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo" e "Lesioni ed infermita' che danno diritto ad indennita' per una volta tanto".
- Il D.P.R. n. 686/1957 , e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ".
2. A decorrere dal 1 gennaio 1982, al personale dell'Azienda che, per infermita' contratta per causa di servizio ordinario, abbia subi'to una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' concesso un equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica.
3. L'equo indennizzo e' liquidato con determinazione del direttore generale dell'Azienda, previa delibera del consiglio di amministrazione, in base alle categorie di menomazioni dell'integrita' fisica ed in conformita' delle tabelle A e B di cui al comma 2.
4. Le modalita' per la concessione dell'equo indennizzo, secondo le norme previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
Note all' art. 6:
- Il D.P.R. n. 834/1981 , e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall' art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533 ". Le tabelle A e B annesse al predetto D.P.R. concernono, rispettivamente: "Lesioni ed infermita' che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo" e "Lesioni ed infermita' che danno diritto ad indennita' per una volta tanto".
- Il D.P.R. n. 686/1957 , e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ".