Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. 1850/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 18/10/2023 promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. LILLI
FRANCESCO;
- parte appellante - contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. CAPPELLARI
EUGENIO;
- parte appellata -
Avente a oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc) - Appello avverso la sentenza del tribunale di Rovigo n. 733/2023 pubblicata in data 29/08/2023.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 7 gennaio 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti.
Parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento del proposto gravame e per le ragioni tutte di cui all'atto di appello e scritti successivi, annullare e/o revocare l'impugnata sentenza n. 733/2023 del Tribunale di Rovigo (n. 2332/2018 R.G.),
-1-
08.09.2023 e, in integrale riforma della stessa, così provvedere:
- nel merito, in via principale: in forza delle argomentazioni in fatto ed in diritto di cui alla narrativa degli atti del processo di primo grado e, comunque, sulla base della documentazione ai medesimi allegata, accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun diritto di credito vantato da parte della società odierna appellata (già convenuta opposta) nei confronti di e che, pertanto, nulla è dovuto alla Parte_1
da parte della stessa appellante, ovvero, in Controparte_1
subordine, determinare le somme da questa effettivamente dovute nella misura che risulterà di giustizia, all'esito dell'espletata istruttoria e quindi sulla base di quanto dalla parte appellata validamente dimostrato come dovuto in sede processuale;
- in via riconvenzionale: alla luce della documentazione prodotta in allegato al fascicolo di opposizione di primo grado ed a quant'altro risultante in atti, anche a seguito di ulteriore istruttoria, accertare e dichiarare che la appellata CP_1
è debitrice, per le causali di cui alle richiamate narrative in atti e comunque a
[...]
titolo risarcitorio e/o restitutorio nei confronti di della somma di Parte_1
euro 74.135,34= oltre interessi moratori di legge e/o di quella diversa ed anche maggior somma che risulterà di giustizia all'esito del procedimento, con contestuale condanna della appellata medesima al relativo pagamento in favore dell'appellante.
- in via istruttoria: ove ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dei vizi e difetti della fornitura dedotti negli atti del processo di primo grado, in riforma di quanto disposto dalla sentenza n. 733/2023 del Tribunale di Rovigo, disporre apposita
Consulenza Tecnica d'Ufficio, finalizzata ad accertare, tenuto conto delle pattuizioni originariamente intercorse fra ed , nonché delle finalità Parte_2 CP_1
e delle caratteristiche dell'opera commissionata, se ed in quale misura la subappaltatrice abbia effettivamente adempiuto, in modo corretto e/o comunque adeguato, alle proprie prestazioni, ovvero se le medesime siano rimaste anche solo parzialmente inadempiute e/o, comunque, non adeguatamente adempiute;
conseguentemente, determinare se ed in qual misura i corrispettivi esposti “a saldo” da parte di , in particolare così come quantificati nel proprio documento CP_1 denominato “20180503-01 ed.03AS” (di cui al foliario n. 7) di parte Parte_2 in primo grado) – tenuto conto anche di quanto dalla medesima già incassato per le
-2- attività espletate – siano congrui e/o giustificati, ovvero se si riferiscano a prestazioni non correttamente e/o integralmente adempiute;
il tutto individuando e determinando, altresì, sulla base della documentazione depositata in atti, gli extra-costi sostenuti da per porre tempestivamente rimedio, direttamente ovvero per Parte_2
tramite di altri fornitori, alle eventuali mancanza di , stabilendo altresì la CP_1
congruità di detti extracosti tenuto conto, in particolar modo, della natura, delle caratteristiche e delle tempistiche di consegna dell'opera alla Committente principale
BWS; determinare e stabilire, in conclusione, la congruità e fondatezza degli importi che nel proprio doc. n. 8 di primo grado, ha indicato come non Parte_2 dovuti ad e/o come da quest'ultima dovuti – a titolo risarcitorio e/o CP_1 ripetitorio – ad essa;
Parte_2
ammettersi tutte le prove orali richieste nella memoria istruttoria ex art. 183 c. 6 n. 2)
c.p.c. di data 16.12.2019 e nella memoria di replica ex art. 183 c. 6 n. 3) c.p.c. di data
7.1.2020, con i testimoni a prova diretta e contraria ivi individuati;
- in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di avvocato di entrambi i gradi del giudizio, da liquidarsi ex D.M n. 147/2022.
Parte appellata
Voglia l'eccellentissima Corte d'Appello adita, per tutte le su esposte ragioni, respinta e disattesa ogni contraria istanza e deduzione,
- nel merito: rigettare l'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n.733/2023 del 29/08/2023 del Tribunale di Rovigo resa nel procedimento n.2332/2018 R.g.;
- In via istruttoria: nella denegata ipotesi di ammissione delle prove di controparte, ammettersi le istanze istruttorie di prova orale per interpello e testi, nonché di consulenza tecnica d'ufficio, formulate dalla convenuta opposta di Controparte_1
cui alla memoria 183 VI comma n.2 depositata il 16/12/2019 ed a prova contraria indiretta nella memoria 183 VI comma n.3 c.p.c. depositata il 07/01/2020.
- Con integrale vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi della decisione
1. La controversia riguarda l'esecuzione di un contratto con il quale Parte_1
(d'ora in avanti anche solo “ ” o “committente”) ha affidato ad
[...] Pt_2 [...]
[...]
[...] CP_ (d'ora in avanti anche solo “ ” o “appaltatrice”) Controparte_2 la realizzazione di una porzione dell'allestimento scenico per uno spettacolo teatrale.
A fronte della richiesta formulata in via monitoria dall'appaltatrice di pagamento della somma di € 86.186,00 quale residuo corrispettivo dell'appalto, la committente ha opposto vari inadempimenti della ingiungente, deducendo di aver dovuto sostenere costi per € 74.135,34 per far fronte ad essi e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del conseguente danno.
2. Il tribunale ha articolato la sua motivazione nei seguenti passaggi argomentativi:
2.1. ha rilevato che la committente aveva svolto le contestazioni a quanto esposto in comparsa di risposta soltanto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e “dunque da ritenersi certamente tardive”;
2.2. ha ritenuto che il corrispettivo complessivo pattuito per l'appalto andava determinato in € 325.890,00 oltre i.v.a. e non già – come richiesto nel ricorso monitorio – in € 334.670,00 (i.v.a. esclusa), a seguito della rimodulazione dell'offerta CP_ da parte di (doc. 7 : “riepilogo 20180503-01 ed. 03”), con conseguente Pt_2 residuo pari a € 61.850,00 oltre i.v.a. (€ 75.457,00 iva inclusa);
2.3. è passato alla separata disamina ciascuna delle contestazioni mosse dalla committente, giudicando fondata l'eccezione di inadempimento unicamente con riguardo a quelle “voci già oggetto di discussione e rimodulate dalla odierna opposta nel conteggio effettuato a maggio 2018” (ossia il “riepilogo 20180503-01 ed. 03”); con CP_ conseguente revoca del d.i. e accertamento di un credito di residuo di €
61.850,00 oltre i.v.a.;
2.4. con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dalla committente, il tribunale ha richiamato la tardività e genericità delle allegazioni e deduzioni di e, in ogni caso, ha giudicato l'infondatezza delle contestazioni mosse, Pt_2
pervenendo al rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dalla;
Pt_2
2.5. ha ribadito la valutazione di inammissibilità delle prove orali richieste, sulla base delle motivazioni espresse nell'ordinanza istruttoria resa in corso di causa.
3. I motivi veicolati con l'appello – che seppure non sempre lineare si sottrae all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, consentendo l'individuazione delle censure mosse alla sentenza gravata – possono ricondursi a due gruppi di doglianze, rispettivamente dirette alla questione della
-4- definizione del thema decidendum operata dal tribunale al paragrafo n. 1 della motivazione della sentenza (v. supra n. 2.1.) e alla valutazione delle prove compiuta dal primo giudice sia con riguardo al credito richiesto dalla appaltatrice (supra n. 2.3.) sia con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dalla committente per conseguire i danni che assumeva di aver subito in conseguenza dell'inadempimento di (supra n. 2.4.). CP_1
4. Con riguardo alla questione del thema decidendum va rimarcato che tutta la enunciazione dei principi e la valutazione pure contenute nel paragrafo n. 1 della motivazione della sentenza (“Sul thema decidendum”) non si sono poi effettivamente tradotte in concrete statuizioni di inammissibilità delle deduzioni svolte dalla difesa di
Pt_2 Parte_1
Ne è consapevole la stessa appellante, che è più volte ricorsa al modo condizionale
(“parrebbe aver fatto uno stralcio – e conseguentemente attestato l'asserita inutilizzabilità ai fini del decidere delle deduzioni, delle asserzioni e, soprattutto, dell'intera documentazione prodotta dall'odierna appellante”: pag. 13 dell'appello; “il dott. parrebbe averne dichiarato anche una supposta tardività”: pagina Persona_1
19) per indicare i solo ipotetici effetti che alle osservazioni rese nel paragrafo dedicato alla delimitazione della controversia potevano conseguire.
A tali astratte enunciazioni del primo paragrafo non sono infatti seguite le coerenti statuizioni di esclusione dal thema decidendum, in quanto le “plurime contestazioni di dettaglio (Monolite, Revolve, Scaffoldings, ecc.)”, sono state prese in disamina e valutate non solo da , ma anche dal tribunale, come dà atto lo stesso CP_1 appellante (“persino lo stesso giudice nella sentenza hanno passato in rassegna letteralmente una per una”: appello, pag. 20).
L'indole sostanzialmente espletiva delle considerazioni svolte in questo primo paragrafo della sentenza vale a rendere privo di interesse il motivo con il quale l'appellante muove le sue critiche a tali osservazioni, come detto, non tradottesi in concrete statuizioni rilevanti nella contesa.
Anche l'addebito di “contraddittorietà” che l'appellante crede di poter muovere all'intera gestione del processo da parte del tribunale in considerazione del fatto che era stata negata la concessione della provvisoria esecutività al provvedimento monitorio sulla base di quelle stesse dettagliate contestazioni poi censurate di
-5- tardività e-o genericità, così come la censura in ordine al mancato espletamento di una c.t.u. (richiesta anche dalla parte ingiungente) si risolvono in doglianze che – laddove non manifestamente prive di fondamento (non potendosi certo annettere un qualche effetto vincolante alla delibazione svolta in sede di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo) – si rivelano del tutto sterili e che, se mai, vanno esaminate con riguardo al motivo incentrato sulla valutazione del compendio probatorio da parte del tribunale.
5. Quanto al gruppo di censure dirette alla valutazione delle risultanze di causa è opportuno premettere la delimitazione del compendio probatorio da assumere a riferimento.
Va osservato, con riguardo alle istanze istruttorie anche in questa sede insistite dalla parte appellante, che il tribunale le ha disattese, richiamando a sostegno di tale decisione la motivazione dell'ordinanza 31-7-2020 («Con riferimento alle richieste di parte opponente, come formulate nella memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., non può essere ammessa la prova testimoniale sui capi: 1), 5), 6), 18), in quanto irrilevanti;
3),4), 7), 9), 12), 17), in quanto valutativi;
8), 13), 16), poiché riscontrabili per tabulas;
2), 10), in quanto generico e valutativo;
11), 14), 15), poiché generici.
Non può essere ammessa la prova contraria, come articolata nella memoria n. 3 ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte opponente, in quanto non ammesse la relativa prova diretta dell'opposto, come di seguito meglio specificato. Non può essere ammesso l'interrogatorio formale, in quanto i capi, come formulati, non appaiono idonei a stimolare la confessione»).
Come detto, l'appellante ha richiesto l'ammissione di “tutte le prove orali richieste nella memoria istruttoria ex art. 183 c. 6 n. 2) c.p.c. di data 16-12-20219 e nella memoria di replica ex art. 183 c. 6 n. 3) c.p.c. di data 7-1-2020”, ma non si è fatto in alcun modo carico di formulare alcuna argomentata critica alle motivazioni in forza delle quali il provvedimento del primo giudice ha negato l'ammissione di tali istanze di prova per testimoni.
Va in proposito ricordato che, secondo l'insegnamento di legittimità, “in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” (orientamento
-6- consolidato: Cass. 5812/2016; Cass. 16420/2023).
Nella stessa linea si è osservato che “allorché il giudice di primo grado abbia rigettato
l'ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendola irrilevante in quanto attinente ad un fatto incontroverso, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello
d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado” (Cass.
n. 1532 del 22/01/2018).
Assai chiaro anche il principio di diritto enunciato da Cass. 18742/2016 «quando il giudice di primo grado non abbia ammesso una prova costituenda o non abbia esaminato una prova documentale, la parte soccombente nel merito se ne deve dolere con apposito motivo di appello, nel quale deve dedurre e argomentare le ragioni dell'error in procedendo imputabile al primo giudice per la mancata ammissione e per l'omesso esame, e non può limitarsi semplicemente alla riposizione della istanza di ammissione della prova costituenda o di esame del documento. Ne consegue che avverso la sentenza di appello che non abbia ammesso la prova o esaminato il documento quella stessa parte non può dolersi con il ricorso per cassazione della violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del giudice
d'appello, il quale legittimamente si è disinteressato e doveva disinteressarsi dell'istanza probatoria e del documento in mancanza di appello sul punto dell'omessa ammissione o dell'omesso esame da parte del primo giudice.».
Ne viene che le istanze di prova per testimoni insistite in questa sede, ma prive di una minima critica al provvedimento reiettivo del tribunale, non possono trovare accoglimento e il materiale probatorio ad istanza di parte sul quale basare la decisione è quello già acquisito in prime cure (l'eventuale opportunità di dare corso allo svolgimento di una c.t.u. verrà preso in disamina in appresso).
6. Ciò posto, la principale critica veicolata con l'appello addebita al tribunale una valutazione non equa e non imparziale della documentazione prodotta in causa, con una ingiusta attribuzione di maggior attendibilità ai documenti prodotti dalla ingiungente a scapito di quelli dimessi dalla opponente e con una considerazione
-7- delle risultanze di causa pregiudizialmente favorevole alla appaltatrice.
L'addebito, insistito, di “parzialità” nella considerazione delle tesi delle parti e delle prove acquisite trova immediata smentita già dalla semplice lettura della motivazione del tribunale.
Innanzi tutto, il primo giudice ha decurtato il credito dell'ingiungente rispetto a quanto dallo stesso richiesto. E ciò “in sostanziale accoglimento del nostro rilievo per cui la fattura azionata in sede monitoria (n. 14 dell'11.4.2018) era stata emessa sulla base CP_ di un conteggio di datato 26.3.2018, che successivamente all'invio della fattura CP_ medesima venne poi rivisto al ribasso, avendo la stessa accettato alcune delle contestazioni sollevate da ” (appello, pag. 25). Pt_2
In secondo luogo, l'accertamento in fatto svolto dal tribunale si è avvalso per gran parte di elementi allegati da entrambe le parti o desumibili dalla stessa condotta della committente (come, ad esempio, i “rilevanti importi” pagati dalla opponente “nel corso del rapporto contrattuale”: sentenza, pag. 13; o i “messaggi di posta elettronica depositati da entrambe le parti”: ivi) ovvero dalla documentazione prodotta da
(v. ad es., i docc. da z1 a z3 di parte opponente;
da v1 a v7; il doc. Parte_1
q2 di parte attrice;
doc. z4 di parte attrice) o comunque di provenienza da Parte_1
(v. messaggio di posta elettronica del 14.1.2018 del legale rappresentante
[...] dell'opponente; doc. 19 di parte attrice relativo a un messaggio di posta elettronica del medesimo legale rappresentante).
Non può dunque fondatamente sostenersi una pregiudiziale chiusura del tribunale alle prospettazione della committente e alle prove offerte o provenienti dalla qui appellante.
E, alla luce della breve rassegna sopra compiuta, esce pertanto direttamente smentito che “l'obiettivo disequilibrio dell'estensore della gravata pronuncia nella valutazione degli elementi processuali sottoposti al suo esame emerge, comunque, con prepotente evidenza laddove si consideri che, come detto, le asserzioni e i documenti provenienti (se non addirittura preconfezionati) dalla stessa CP_1 vengono assurti al rango di prova, laddove, di contro, elementi d'indagine formati e provenienti da soggetti terzi, ancorché direttamente coinvolti nelle attività in teatro e quindi testimoni diretti delle vicende de quibus, non sono stati tenuti nella benché minima considerazione e, ciò, senza che al riguardo sia stata fornita, da parte del
-8- magistrato, qualsivoglia delucidazione”.
Vieppiù l'inconsistenza dell'addebito – invero neppure lieve – che l'appellante non si perita di muovere si rivela laddove si ponga mente al riferimento su cui una tale affermazione dovrebbe trovare sostegno, ossia “le dichiarazioni scritte rilasciate a mezzo email in data 15.12.2019 da parte del signor (cfr. doc. 24 attrice), il Tes_1
quale ha confermato in modo netto e reciso la effettiva sussistenza delle plurime difettosità del monolite, dell'encoder e in generale della gestione dell'allestimento da parte di . Perché tale risultanza istruttoria – oltretutto rinveniente da un CP_1 terzo del tutto estraneo alle parti in causa – non è stata tenuta in minima considerazione mentre, di contro, le affermazioni a sé favorevoli rese dalla stessa
sono state poste dal dottor a fondamento e corroborazione CP_1 CP_3 della propria pronuncia?” (appello, pag. 33).
Il documento 24 prodotto dalla attrice, qui appellante, è una mail nella quale il legale rappresentante di (“sto mettendo assieme i pezzi della causa che Parte_1
mi vede coinvolto contro . Ti chiedo la cortesia di confermare o meno i CP_1
fatti che ti vado ad elencare, considerando che potrebbe essere che ti vengano chiesti davanti ad un giudice”) sollecita alcune risposte a tale Tes_1
Non pare davvero necessaria una particolare motivazione per giustificare la ragione in forza della quale il tribunale ha privilegiato le missive prodotte dalle parti nel corso del rapporto contrattuale e non già una postuma mail dichiaratamente predisposta a fini difensivi e recante dichiarazioni di un terzo. Valga in ogni caso ricordare il consolidato orientamento di legittimità sul punto: “Le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio,
l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia” (Cass. 24976/2017).
Anzi, a ben vedere, se è tale l'elemento probatorio che, in tesi dell'appellante, varrebbe a disvelare - a un tempo - la non corretta valutazione del tribunale e la fondatezza della sua prospettazione, è giocoforza ritenere la totale mancanza di
-9- pregio della tesi agitata.
7. L'aver incentrato il motivo sull'idea di una preconcetta mancata considerazione delle prove offerte da , non già su di una intrinseca erroneità della Parte_1
valutazione condotta dal primo giudice di tali risultanze probatorie, vale a deprivare gran parte della doglianza di ogni fondamento, restringendo il discorso alle sole censure che riguardano singoli e concreti apprezzamenti del tribunale sottoposti a critiche sufficientemente specifiche (quelle che l'appellante chiama a pagina 29 dell'atto di citazione “semplice riscontro a campione”).
Si tratta delle questioni relative al (a) sistema di controllo;
(b) scaffoldings; (c)
Monolite; (d) Revolve ed Encoder (pagine 29-32 dell'atto di appello).
(a) L'appellante sostiene che il sistema non sarebbe stato fornito, il che sarebbe pure pacifico fra le parti. Il punto è che il tribunale ha evidenziato come il legale rappresentante di nella mail del 14-1-2018 aveva “comunicato il Parte_1 buon esito del test di funzionamento del sistema di comando anche all'esito degli aggiornamenti” (cfr. doc. 17 di parte convenuta)” e che – come desumibile dallo successivo scambio di missive – la società si era orientata a Parte_1 scegliere “uno strumento tecnologicamente più avanzato” e dal valore sensibilmente superiore a quello commissionato alla che aveva CP_1 realizzato quanto richiesto (sentenza appellata, pag. 14 s.). L'appellante non si fa carico di articolare una specifica critica a tale motivazione, né – tanto meno – prende posizione sul contenuto della mail valorizzata dal primo giudice (e-mail di domenica 14 gennaio 2018, ore 22:18, del project manager di Controparte_4
: “funzionamento corretto e stabile, revolve da consolle
[...] Parte_3
!” (si tratta del documento richiamato dal tribunale). Pt_4
(b) Relativamente alla questione del sovraprezzo per il c.d. “scaffoldings”
l'appellante adduce che si è trattato di una conseguenza dell'erronea progettazione di tale componente da parte della stessa appaltatrice, onde non sarebbe giustificato porre il relativo onere a carico di . Anche in Parte_1 riferimento a tale doglianza va constatato come l'appellante pretenda di pervenire alla riforma della sentenza di prime cure senza affrontare e superare l'argomentazione spesa dal tribunale in proposito. Invero il tribunale sul punto ha evidenziato che, dallo scambio di posta elettronica fra le parti, risultava che era
-10- stato il legale rappresentante della appellante a riconoscere di aver richiesto modifiche tali da comportare un maggior costo. E la disamina della mail del legale rappresentante di fornisce di pieno riscontro quanto Controparte_5
ritenuto dal tribunale di Rovigo e vale a smentire la prospettazione dell'appellante. Alla stregua del documento n. 21 prodotto da , risulta CP_1
che , legale rappresentante della società appellante, in Persona_2 risposta alla email dell'ing. avente ad oggetto “539 - GU - Tes_2
Aggiornamento costo scaffolding”, inviava una mail nella quale prendeva atto del nuovo prezzo di € 44.660,00 per le strutture “Scaffolding” e dichiarava: “è evidente che il motivo dell'aumento dei costi non sia dovuto a nostre (AS + CS) scelte, per cui non vedo ragioni per cui non debba essere corrisposto”.
(c) Quanto alla questione del preteso mancato funzionamento del “Monolite”
l'appellante deplora che il tribunale non abbia dato conto delle ragioni per cui le contestazioni non sarebbero fondate.
La doglianza non riporta peraltro l'effettiva argomentazione spesa sul punto dal primo giudice. La sentenza impugnata, infatti, ha evidenziato che “anche dai messaggi di posta elettronica depositati da entrambe le parti” emergeva l'effettuazione di un intervento di verifica da parte della appaltatrice con esito positivo, nel mentre il piegamento di alcuni elementi era stato dovuto ad una non corretta modalità di spinta dell'elemento da parte degli operatori. Dalla mail 18-4-
2018 il tribunale ha poi ricavato che, a fronte delle dettagliate indicazioni della società opposta, il legale rappresentante dell'opponente “pur prendendo atto delle prove e delle soluzioni proposte da , ha insistito nel proporre CP_1 soluzioni tecniche già scartate dall'opposta, proprio in quanto non adattabili all'elemento in questione (doc. da z1 a z3 di parte opponente;
doc. n. 15 di parte opposta)”. Ha quindi formulato il rilievo che le lamentele della committente non risultavano effettivamente riscontrate “né risultano provate conseguenze circa
l'effettivo e corretto svolgimento degli spettacoli per un malfunzionamento dell'elemento Monolite” (sentenza appellata, pag. 13). E, a fronte di tale documentato intervento da parte dell'appaltatore, l'appellante si limita a invocare non meglio identificate “decine di email di contestazione” ovvero a bollare come
“surreale” quanto enunciato in sentenza (appello, pag. 32), ma neppure articola
-11- una specifica e motivata censura in grado di confrontarsi con la motivazione del tribunale e di superarla mediante una comprovata confutazione.
(d) In riferimento al “Revolve” già sopra sub (a) si è ricordata la mail nella quale ebbe a dare atto del positivo superamento del test, con Parte_1 entusiastiche valutazioni. Quanto all'Encoder il tribunale ha considerato che la rottura era stata già rimediata dalla stessa , ancor prima della Parte_1
comunicazione da parte della committente, con conseguente impossibilità per l'appaltatrice di verificare ed eventualmente intervenire con proprio personale.
Anche su tale aspetto non si rinvengono specifiche e convincenti critiche da parte dell'appellante, la quale si è limitata a censurare l'operato del tribunale in termini vaghi (“stessa sinfonia”) assumendo che non sarebbe dato comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal tribunale, che invece emerge chiaramente dalla riportata ratio decidendi seguita dal tribunale.
In conclusione, sul punto, al di là di addebiti al tribunale formulati in termini generici o valutazioni prive di effettivi riscontri probatori, ciò che risulta in causa sono le evidenze documentali inoppugnabili, quali la comunicazione da parte del legale rappresentante ( che, in data 26-3-2018, a fronte Persona_2 dell'estratto-conto finale dei lavori e alla richiesta di pagamento, lungi dal sollevare riserve di sorta sull'operato dell'appaltatrice, ebbe ad affermare: “siamo in attesa di vedere i soldi sul conto, poi ve li giriamo immediatamente” (doc. 36 ). CP_1
8. Alla stregua di quanto innanzi esposto e motivato, non si apprezza alcuna necessità o solo opportunità dell'espletamento di approfondimenti istruttori di natura tecnica, risultando la controversia idoneamente istruita e non bisognosa di accertamenti tecnici officiosi.
9. In definitiva, l'appello è integralmente infondato e va respinto.
10. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 52.001 a € 260.000), tenuto conto delle attività difensive espletate e della nota spesa prodotta.
P.Q.M.
-12- definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 733/2023 del tribunale di Rovigo lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rifondere a in persona del socio Controparte_1 accomandatario, le spese processuali, liquidate in € 14.137,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza in capo alla parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 16 gennaio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-13-