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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12727/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
( ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv.to CHIMIENTI MAURIZIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv.to DI FRONZO ANNA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine sopra citato le parti hanno concluso
1 come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso de- Parte_1
positato in data 03/12/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di parte resistente, in Controparte_1
forza di matrimonio celebrato in data 21/10/1967, precisando che dalla loro unione sono nati i figli l'08/10/1968, il Per_1 Per_2
10/11/1970 ed il 14/06/1979. Per_3
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pro- nunciarsi la separazione personale ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il 03/12/2024. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente, che non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse dedu- zioni domandando la separazione ed altri provvedimenti meglio specificati nella comparsa di risposta depositata il 03/05/2025.
Proseguito il giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omo- logazione della separazione secondo le condizioni di cui alla con- venzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di riferire al
2 Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in con- formità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 21/10/1967 (atto tra- scritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 2029, parte II, serie A, anno 1967).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 23/05/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 12727/2024 introdotto con ricorso del 03/12/2024 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M., così prov- Controparte_1
vede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in confor- mità agli accordi specificati nella convenzione da loro
3 sottoscritta e depositata telematicamente in data 23/05/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12727/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
( ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv.to CHIMIENTI MAURIZIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv.to DI FRONZO ANNA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine sopra citato le parti hanno concluso
1 come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso de- Parte_1
positato in data 03/12/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di parte resistente, in Controparte_1
forza di matrimonio celebrato in data 21/10/1967, precisando che dalla loro unione sono nati i figli l'08/10/1968, il Per_1 Per_2
10/11/1970 ed il 14/06/1979. Per_3
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pro- nunciarsi la separazione personale ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il 03/12/2024. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente, che non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse dedu- zioni domandando la separazione ed altri provvedimenti meglio specificati nella comparsa di risposta depositata il 03/05/2025.
Proseguito il giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omo- logazione della separazione secondo le condizioni di cui alla con- venzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di riferire al
2 Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in con- formità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 21/10/1967 (atto tra- scritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 2029, parte II, serie A, anno 1967).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 23/05/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 12727/2024 introdotto con ricorso del 03/12/2024 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M., così prov- Controparte_1
vede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in confor- mità agli accordi specificati nella convenzione da loro
3 sottoscritta e depositata telematicamente in data 23/05/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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