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24 aprile 2008
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10 ottobre 2023
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Articolo 30
Obblighi conservativi 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro (( , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, )) fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. (( I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicita' e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresi' l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. )) ((Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione )) sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.
Obblighi conservativi 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro (( , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, )) fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. (( I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicita' e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresi' l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. )) ((Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione )) sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.
Commentari • 12
- 1. Immobili vincolati di interesse storico artistico: tassazioneFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 30 gennaio 2025 · 1
Gli immobili vincolati sono quelli riconosciuti di interesse rilevante per motivi storici, artistici, archeologici, culturali, ecc. ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 (codice dei beni culturali e del paesaggio). L'interesse storico, culturale, ecc. di questi immobili fa sorgere in capo al possessore determinati obblighi (di conservazione, manutenzione, prelazione statale in caso di vendita, apertura al pubblico, etc.), in cambio di un trattamento fiscale agevolato sia ai fini delle imposte dirette che ai fini dell'IMU. L'Italia è uno dei Paesi che, nel mondo, vanta un patrimonio artistico di rilevante spessore. Da sempre questo enorme patrimonio è stato oggetto di specifiche leggi volte a …
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Giurisprudenza • 116
- 1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 27/12/2011, n. 419Provvedimento: […] Si è costituito in giudizio il Comune di Cascia, eccependo l'inammissibilità per la genericità dell'istanza ostensiva, ed anche in ragione dell'assorbente considerazione per cui, a mente dell'art. 30, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), decorsi quaranta anni, l'Amministrazione non ha più l'obbligo di detenere i documenti dei quali si chiede l'accesso, nonché la sua infondatezza nel merito, rilevando di avere già in precedenza acconsentito un precedente accesso informale, mediante il quale sono stati consegnati i documenti a disposizione dell'Amministrazione.Leggi di più...
- genericità dell'istanza di accesso·
- esibizione dei documenti amministrativi·
- silenzio amministrativo·
- diritto di accesso ex art. 22 legge 241/1990·
- espropriazione e titolo ablatorio·
- accesso ai documenti amministrativi·
- inammissibilità dell'istanza di accesso·
- detenzione dei documenti amministrativi·
- art. 30 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42·
- legge 241/1990