Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 859/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 04.06.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 859/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. CRISPO GERARDO Parte_1 C.F._1
( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.02.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione di debito n.
720120316717K4202502 per l'importo di € 35.448,38 riferita all'anno 2018-
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2019, notificata in data 06.02.2025, eccependo, con un unico motivo,
l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva stante mancata notifica di atti interruttivi precedenti.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05.05.2025, concludendo come in atti.
Nel caso oggetto della presente controversia, la materia del contendere si accentra fondamentalmente sulla eccezione di estinzione dei crediti esattoriali di natura contributiva per intervenuta prescrizione.
Quanto alla eccezione di prescrizione - nel caso di specie pacificamente quinquennale ex l. 335/95 - va osservato che non può essere revocato in dubbio che il dies a quo coincida con il primo giorno successivo al termine del versamento della relativa contribuzione (cfr.
Cass. n. 27950/18; Cass. n. 13463/17, nel senso del decorso del termine quinquennale di prescrizione dei contributi dalla data di scadenza del versamento contributivo e non già dalla diversa data di presentazione della dichiarazione dei redditi). Secondo il giudice di legittimità, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017,
n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui in cui i singoli contributi dovevano essere versati (art. 55 r.d.l. 1827/1935).
In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n.
241, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
In altri termini, non può reputarsi che la dichiarazione fiscale costituisca il fatto in presenza del quale soltanto l può esigere il CP_2 proprio credito, giacché – ha spiegato la S.C. nella citata sentenza
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27950/18 in motivazione – la dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non
è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass.
12 maggio 2004, n. 9054).
Venendo al caso di specie, la contribuzione alla Gestione artigiani/commercianti eccedenti il minimale, per l'anno 2018, seguono quelle previste per il pagamento Irpef ovvero il 02.07.2019. Va, inoltre, considerata l'esistenza di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali, pari a 311 giorni complessivi (art. 37 d.l. 18/20 e art. 11 d.l. 183/20). Ne consegue che, per CP_ la contribuzione più risalente pretesa dall , il termine di prescrizione sarebbe scaduto in data 09.05.2025, rendendo la comunicazione del
06.02.2025 oltremodo tempestiva ai fini dell'interruzione del periodo estintivo.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali CP_ sostenute dall , liquidate in € 3.291,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie.
Nocera Inferiore, 04.06.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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