CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 211/2024 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento del
24 aprile 2025, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Masi giusta procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
cessionaria di Controparte_1 [...]
, contumace Controparte_2
, , contumaci CP_3 CP_4 Controparte_5
- nella qualità di procuratrice generale di la quale ha acquistato Controparte_6 CP_7 da Gemini s.p.v. s.r.l., il credito che questa aveva acquisita dal Controparte_1
– rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Le Fosse
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante < Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame
e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 551/2023, resa dal Tribunale di Cosenza, previo accoglimento dell'istanza di rimessione in termini e dell'istanza inibitoria avanzata:
A) Accertata e dichiarata la nullità della sentenza n. 551/2023 resa dal Tribunale di Cosenza per violazione degli artt. 301 c.p.c. e 299 c.p.c., disporre CTU econometrica volta a dimostrare la non debenza della somma ingiunta per i motivi di cui all'atto di opposizione a Decreto ingiuntivo n.
102/2012 emesso dal Tribunale di Cosenza ed in ogni caso, in accoglimento della spiegata opposizione revocarlo nei confronti del sig. ; B) Nel merito rigettare la domanda Parte_1 dell'opposto Istituto di credito in quanto infondata;
C) In subordine limitare la domanda dell'opposto Istituto alla somma che eventualmente risulterà dovuta.
Il tutto, comunque, con vittoria di spese e compenso del giudizio di primo e secondo grado oltre IVA
e CAP come per legge>
Per l'appellata E SI RIMETTE alle determinazioni che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riterrà di dover adottare in ordine alle doglianze sollevate da parte appellante, instando per la compensazione delle spese di lite rilevando quanto segue.
Alcun dubbio può esservi sulla correttezza dell'ordinanza qui emessa in data 09.07.2024 con la quale
è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 551/2023 del Tribunale di
Cosenza e qui appellata, risultando pienamente applicabile il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità Va da sé però che alcuna responsabilità o colpa può essere imputata né
a (già Controparte_1 Controparte_8
), né a GEMINI SPV S.r.l. né a in ordine alla nullità sopravvenuta
[...] Controparte_9 della sentenza de qua, sia perché dell'evento interruttivo – la morte del difensore di parte opponente
- non è stato dato atto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia perché nel giudizio di prime cure né GEMINI SPV S.r.l. né risultavano costituite ai sensi dell'art. 111 Controparte_9
c.p.c. . Si insiste pertanto perché sia disposta la compensazione delle spese di lite del presente giudizio, non avendo peraltro parte appellata resistito in alcun modo alle avverse doglianze per come qui sollevate né vi ha dato causa. >
Fatto e diritto
Con atto di citazione notificato a tutte le parti a mezzo PEC il 6 febbraio 2024, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza pubblicata il 28 marzo 2023 con la quale è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal medesimo appellante nei confronti dell'originario creditore . Controparte_2
Nonostante le regolarità delle notificazioni avvenute nei confronti dei procuratori costituiti in primo grado, nessuno degli appellati si è costituito.
Ha invece depositato comparsa di risposta, da considerarsi in realtà alla stregua di un atto di intervento, nella qualità indicata in epigrafe. Controparte_6
Con ordinanza del 15 luglio 2024 la Corte ha disposto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
A seguito della soppressione della terza sezione civile di questa Corte la causa è transitata a questa sezione.
L'udienza del 5 aprile 2025 aprile fissata per rimessione della causa al collegio è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato le note e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
L'appello è inammissibile perché tardivo: si è detto che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 28 marzo 2023: il termine lungo per l'impugnazione, quindi, considerando la sospensione feriale dei termini, è scaduto il 30 ottobre 2023, mentre la citazione in appello è stata notificata ben oltre quel termine e cioè il 6 febbraio 2024.
Le circostanze dedotte dall'appellante ovvero la nullità della sentenza come conseguenza della nullità di tutti gli atti compiuti successivamente al decesso – avvenuto il 3 marzo 2022 - del procuratore costituito per , avv. non valgono, infatti a superare la tardività Parte_1 Controparte_10 dell'appello dovendo trovare applicazione il principio generale di cui all'art. 161 c.p.c. secondo cui le cause di nullità di convertono in motivi di impugnazione.
Neanche può trovare applicazione l'istituto della rimessione in termini poiché il passaggio in giudicato della sentenza, a seguito del decorso del termine lungo per la sua impugnazione, corrisponde ad un interesse pubblico di certezza del diritto prevalente rispetto a quello della parte che, in ogni caso, dopo un certo lasso di tempo, ha l'obbligo di informarsi diligentemente dello stato del giudizio presso il proprio procuratore ( arg. Ex Cass. 486/2003 )
Nel caso in esame l'assunto di parte appellante di avere appreso del decesso del difensore solo al momento della notifica del precetto ( che si assume avvenuto l'8 gennaio 2024 ) è contraria al detto principio di diligenza poiché implica un difetto assoluto di interlocuzione con il difensore per circa due anni.
Le ragioni della decisione e il tenore delle conclusioni rassegnate dall'appellata giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Atteso il tenore della pronuncia deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione e tanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dp n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 551/2023 e nei confronti di Controparte_1
cessionaria di ,
[...] Controparte_2
, , , così provvede: CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 dichiara inammissibile l'appello; compensa tra le parti costituite le spese di lite;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 25 giugno 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero