Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott.ssa Rossana Guzzo Presidente
Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1023/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] (CF. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Roberto Caruana e Sandro Evangelisti, per
[...] mandato in atti;
appellante
CONTRO nato ad [...] il [...] (CF ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2
nata ad [...] il [...] (CF CP_2 CodiceFiscale_3
appellati
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 571/2024 pubblicata in data 10/04/2024 all'esito del giudizio n.r.g. 3244/2017 pronunciando sulla domanda proposta da e Controparte_1 [...]
nei confronti delle contumaci e nella qualità di CP_2 CP_3 Parte_1 [...]
ha costituito la servitù prediale di passaggio sulla proprietà limitrofa Parte_2 [...]
, ed ha condannato le convenute e n.q. di eredi Parte_2 CP_3 Parte_1 di in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori liquidate Parte_2 in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali ed in € 210,40 per esborsi (di cui € 85,40 spese per la procedura di mediazione), oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Avverso la detta sentenza, ha interposto appello eccependo il proprio difetto Parte_1 di legittimazione passiva, non essendo la stessa erede di Parte_2
e , ritualmente convocati in giudizio, non si sono costituiti. Controparte_1 CP_2
Alla scadenza del termine perentorio del 6 Giugno 2025 assegnato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., parte appellante ha insistito per l'accoglimento dell'appello.
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Con un unico motivo di appello, ha impugnato la sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui ha accertato la sua qualità di erede di e l'ha condannata a subire la Parte_2 costituzione coattiva di una servitù di passaggio, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite. Secondo la prospettazione dell'appellante, nel corso del primo grado di giudizio, originariamente introdotto nei confronti, tra gli altri, di con provvedimento dell'1 Parte_2
Marzo 2023 ne veniva dichiarata l'interruzione per intervenuto decesso di quest'ultimo. La causa veniva, quindi, riassunta nei confronti di e , ritenute eredi di Parte_1 CP_3 Pt_2 in virtù del certificato storico di famiglia depositato dagli attori in primo grado (v. notifiche
[...] del 26/06/2023 e dell'8/06/2023). Tuttavia, con testamento olografo pubblicato in data 15/09/2022 (e quindi in data antecedente alla riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c.), Pt_2 aveva espressamente escluso le sorelle e dall'asse ereditario,
[...] Parte_1 CP_3 nominando quale suo unico erede un soggetto terzo. Di conseguenza la sentenza sarebbe affetta da nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.
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L'appello è fondato.
Dalla lettura del testamento di si evince che lo stesso ha inteso disporre di tutti i Parte_2 suoi beni, lasciandone l'usufrutto alla zia nata in [...] il [...] e la nuda Parte_3 proprietà al Belgio per aiutare gli orfani poveri di operai caduti sul lavoro. Controparte_4
Ha, inoltre, espressamente escluso dalla successione le sorelle e Parte_1 CP_3
(“nulla lascio alle mie sorelle ed ai rispettivi figli”). Sebbene, in linea teorica, ai fini della riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c. sia sufficiente individuare i chiamati all'eredità sulla base di documentazione idonea a legittimare tale stato di fatto legittimante la successione, nel caso di specie ha dato la prova di non essere titolare della situazione di diritto Parte_1 sostanziale sottesa alla domanda formulata dagli attori in primo grado e, dunque, deve trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dalla stessa sollevata in questo grado di appello (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/01/2024, n.1330). Era, infatti, onere degli attori in riassunzione usare l'ordinaria diligenza al fine di accertare l'inesistenza di cause ostative all'acquisto dell'eredità da parte dei chiamati (nel caso di specie, la pubblicazione e registrazione del testamento olografo di in data antecedente alla notifica all'odierna appellante Parte_2 dell'atto di riassunzione) (v. sul punto Cassazione civile sez. II, 14/03/2024, n.6815).
Deve, pertanto, ritenersi che il giudizio di primo grado si sia svolto in violazione delle norme sul contraddittorio e che la sua nullità abbia travolto anche la sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art. 354 c.p.c. deve, in definitiva, rimettersi la causa al primo giudice, onerando le parti interessate di provvedere alla riassunzione del processo nel termine perentorio di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza.
Quanto alle spese di lite, stante l'addebitabilità della nullità della sentenza di primo grado a e , questi ultimi devono essere condannati al pagamento delle Controparte_1 CP_2 stesse in favore dell'appellante (cfr Cassazione civile sez. VI, 13/12/2022, n. 36342), nella misura che viene liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 1100,00 ed € 5.200,00 come dichiarato dagli attori in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- dichiara la nullità della sentenza n. 571/2024 pubblicata in data 10/04/2024 all'esito del giudizio n.r.g. 3244/2017;
- rimette, conformemente a quanto sancito dall'art. 354 c.p.c., la causa al primo giudice nel procedimento n.r.g. 3244/2017;
- ordina alle parti di riassumere il procedimento n.r.g. 3244/2017 nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza;
- condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 Parte_1 delle spese di questo grado di giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Palermo 06/06/2025.
La Consigliera La Presidente
Mary Carmisciano Rossana Guzzo