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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1212/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Clausi P.IVA_1
Francesco Claudio
Appellante contro
(C.F. ), con l'avv. Zanon Elisabetta CP_1 C.F._1
già Controparte_2
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 con l'avv. Filipponi Luca
Appellati
Controparte_4
Appellata contumace
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I' comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n.1185/24 del Tribunale di Venezia pubblicata in data 10/06/2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Riformare la sentenza impugnata n.1885/2024 del 10.06.2024 emessa dal Tribunale
Ordinario di Venezia, I Sezione Civile in persona del Giudice Dott. Ivana Morandin pubblicata in data 10.06.2024 che ha definitivamente pronunciato sul giudizio avente n. Contr R.G. 5164/2022, e così, dichiarato il diritto per di procedere ad esecuzione forzata, rigettare l'opposizione proposta, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In subordine, sentire dichiarare la al pagamento in favore di tutte Controparte_6 le altre parti costituite, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. - confermare la cartella di pagamento opposta, ovvero condannare in ogni caso parte opponente al pagamento delle somme dalla stessa portate.
Per CP_1
In via preliminare di merito ex art. 348 bis c.p.c. dichiararsi inammissibile e quindi rigettarsi l'appello proposto da ai sensi e per Parte_2 gli effetti di cui all'art. 345 c.p.c.
Nel merito Respingersi le domande dell'appellante in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e non provate e per l'effetto confermarsi in toto la Sentenza n. 1885/2024 del
Tribunale di Venezia emessa nella procedura n. 5164/2022 R.G.
Spese e competenze di lite interamente rifuse.
Per Controparte_7
Nel merito: dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi l'appello proposto da Parte_1
in ogni sua parte, e confermare integralmente la sentenza di primo grado
[...] intervenuta tra le Parti. Con rifusione di spese e compensi di causa, anche del presente grado di giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
pag. 2/11 Con atto di citazione in opposizione a precetto, ritualmente notificato in data
15.07.2022, conveniva in giudizio , CP_1 Controparte_8
e Controparte_9 [...] chiedendo in via Controparte_3 principale l'accertamento della nullità della cartella di pagamento n.02120190005357686001 emessa dall' Controparte_10 per inesistenza del titolo e carenza assoluta di potere in capo all'Agente di Riscossione e e in via subordinata l'accertamento dell'illegittimità, Controparte_9 dell'inefficacia e dell'infondatezza della suddetta cartella di pagamento per illegittimità
e infondatezza del titolo e per estinzione della fideiussione prestata da . CP_1
L'opponente assumeva che il credito era sorto dal mutuo n. 13/803375, contratto in data
20.02.2014 tra Controparte_3 Controparte_11
in relazione per la quale la stessa aveva prestato fideiussione,
[...] Parte_3 fideiussione che nel 2016, a seguito di accordi tra i soci della Parte_4
e del recesso dalla Cooperativa da essa esercitato, la Banca aveva estinto la
[...] fideiussione. Assumeva di non aver più saputo nulla in merito al mutuo sino al ricevimento della raccomandata 15.05.2019, con cui aveva Parte_1 richiesto il pagamento della somma di euro 17.826,78.
Deduceva che la cartella di pagamento era nulla per inesistenza del titolo e per carenza assoluta di potere in capo all'Agente della Riscossione e a ed Parte_1 inoltre che l'obbligazione di garanzia si era estinta per rinuncia da parte del creditore con liberatoria del 21.09.2017 nonché per estinzione dell'obbligazione principale a seguito della rinegoziazione da parte di dell'intero credito con Parte_4
con sottoscrizione di un nuovo contratto di mutuo. CP_3
Si costituiva chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa Parte_1
e proponendo domanda riconvenzionale al fine di ottenere, nella CP_6 denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta da , che la CP_1 stessa rispondesse delle eventuali spese nell'ipotesi di accoglimento delle istanze dell'opponente. Contestava inoltre nel merito le pretese attoree e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
pag. 3/11 Si costituiva altresì Controparte_3
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo
[...] il rigetto delle domande formulate nei propri confronti deducendo di aver accordato alla società un nuovo piano di rientro relativo al medesimo mutuo Parte_4 chirografario, solo in parte adempiuto, ma di non aver sottoscritto alcun nuovo finanziamento né alcun accordo novativo.
Con la sentenza n.1185/24 il Tribunale di Venezia accoglieva l'opposizione attorea e dichiarava la nullità della cartella di pagamento e l'insussistenza del diritto di e a procedere ad esecuzione forzata. Parte_1 Controparte_4
Rigettava la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti Parte_1 di e condannava alla rifusione delle spese di lite, CP_6 Parte_1 compensando le spese tra e e e CP_1 CP_6 CP_1 [...]
. CP_4
Il Tribunale assumeva che l'obbligazione di garanzia di si era estinta per CP_1 rinuncia da parte del creditore rilevando come con raccomandata 21.9.2017, in data antecedente alla richiesta di attivazione del fondo, comunicava a CP_6 CP_1
la liberazione dalla garanzia prestata in relazione alle obbligazioni derivanti dal
[...] mutuo chirografario n. 13/803375 del 20.02.2014 in capo a
[...]
non poteva procedere all'esecuzione forzata nei confronti di TR
, poiché era stata liberata dalla garanzia personale prima della richiesta di CP_1 attivazione del Fondo.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da nei confronti Parte_1 di non risultavano provate le ragioni per cui dovesse CP_6 CP_6 rispondere delle spese sostenute da . Parte_1 non aveva agito erroneamente in via esecutiva per causa Parte_1 imputabile alla banca finanziatrice, poiché nella richiesta di attivazione del fondo
[...]
aveva indicato quale unico fideiussore . CP_6 Persona_1
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.1185/24 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei Parte_1 motivi di appello e la riforma della sentenza di primo grado. pag. 4/11 Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame con conferma della CP_1 sentenza impugnata.
Si è costituita altresì (già Controparte_13
Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
[...]
è rimasta contumace. Controparte_8
All'udienza dell'8 luglio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con un unico motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza ove ha ritenuto non sussistente il diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei Parte_1 confronti di , essendo stata quest'ultima liberata dalla garanzia personale CP_1 prestata in favore del debitore principale ancor prima della Parte_4 richiesta di attivazione del Fondo.
L'appellante assume che la liberazione del fideiussore non opera retroattivamente, avendo effetto ai sensi degli artt. 1955 e 1956 c.c. solo per le obbligazioni future osservando come lo scioglimento della garanzia personale dall'obbligazione principale non esonera il garante dalle responsabilità assunte con il contratto stipulato, e che pertanto, restava obbligata ad adempiere quanto sottoscritto fino alla CP_1 liberazione della stessa.
Quanto alla regolazione delle spese legali, l'appellante evidenziava di esser stata indotta in errore dalla comunicazione effettuata da nella richiesta di escussione CP_3 del 2018 ove veniva indicata come fideiussore e non . CP_1 Persona_1
Ragioni della decisione
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal procuratore di parte appellata ove assume che il motivo di appello relativo alla non operatività ex tunc della liberazione del fideiussore costituirebbe una violazione del divieto dei nova in appello in quanto eccezione non proposta nel giudizio di primo grado, sulla base del mero rilievo che non vi è stata l'introduzione di alcuna nuova allegazione in punto di fatto risultando il tema della liberazione del fideiussore pag. 5/11 introdotto nel contraddittorio delle parti dallo stesso patrocinio dell'appellata quale principale motivo di opposizione.
Tanto premesso ritiene il Collegio che l'appello debba essere accolto tenuto conto che come sottolineato dall'appellante rispetto alla domanda di pagamento formulata da Contr nei confronti del co-garante non risulta rilevante il riferimento temporale svolto dal giudice di prime cure laddove ha valorizzato l'avvenuta liberazione dalla garanzia anteriormente all'escussione del fondo di garanzia da parte del creditore garantito.
Il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione sottolineando l'anteriorità della liberazione dalla garanzia al momento dell'intervenuta escussione del fondo di garanzia da parte della creditrice principale. Sul punto risulta espressamente affermato quanto segue: ”Proprio in relazione alla fideiussione in parola, va detto che - con raccomandata 21.09.2017, dunque antecedente rispetto alla richiesta di attivazione del
Fondo da parte di – tale ultimo soggetto ha comunicato a CP_6 CP_1 la liberazione dalla garanzia prestata in relazione alle obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario n. 13/803375 del 20.02.2014 in capo a (cfr. doc. 2 Parte_4 fasc. opponente).
La circostanza, a ben vedere, così come il predetto documento, non sono stati contestati da , la quale si è limitata ad argomentare in ordine alla insussistenza di CP_6 una rinegoziazione del mutuo ed, anzi, ha sostenuto di essere pienamente legittimata a liberare dalla garanzia personale prestata e ad escluderla del nuovo CP_1 accordo di rientro.
Ad ulteriore conferma di quanto poc'anzi affermato, va richiamata altresì la richiesta di attivazione del fondo di di data 11.09.2018 (cfr. doc. 3 fasc. CP_6 [...]
), ove tra i garanti personali dell'obbligazione viene indicata solo ed CP_6 esclusivamente la signora . Persona_1
Contr A quanto detto, si aggiunge la mail di data 7.04.2016, con la quale – richiesta di fornire chiarimenti sul punto – ha specificato che, anche dopo la delibera del Fondo, non è necessario l'invio di alcuna comunicazione per lo svincolo della fideiussione, né
è previsto il rilascio di un nuovo certificato/esito di delibera (cfr. doc. 5 fasc.
Opponente). Contr Anche tale ultimo documento non è stato contestato da pag. 6/11 Conseguentemente, alla luce dei sopraindicati elementi, si ritiene che non sussista il Contr diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di , CP_1 essendo stata quest'ultima liberata dalla garanzia personale prestata in favore di ancor prima della richiesta di attivazione del Fondo.” ( cfr. Parte_4 sentenza impugnata).
L'argomentazione suindicata risulta tuttavia in contrasto con il principio per cui, salva pattuizione contraria, il fideiussore risponde di tutti i debiti già sorti al momento della liberazione.
In ipotesi di recesso del fideiussore il venir meno del rapporto di garanzia non comporta la liberazione assoluta del fideiussore posto che egli resta impegnato al pagamento di tutti i debiti, anche se sorti o maturati in seguito, dipendenti dai rapporti esistenti al momento in cui il recesso ha effetto. Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità
“Il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace.
L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo, anche qualora il debito dell'accreditato, nel momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che, peraltro, ai fini della determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, stante l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941, primo comma, cod. civ., secondo cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita”.
(cfr. Cass. civ. n.9848/2012).
A fronte della richiesta di pagamento da parte del co-garante (come nel caso di specie Contr da parte di soggetto che ha prestato l'ulteriore garanzia in relazione al debitore principale) il recesso del fideiussore quale fatto estintivo dell'obbligazione di pag. 7/11 pagamento deve essere compiutamente allegato e provato dall'opponente con la specificazione che è onere dell'opponente allegare e provare non solo l'intervenuto recesso ma anche la posizione debitoria della debitrice principale in quel momento.
Nel caso di specie nella lettera di fideiussione specifica prestata da si CP_1 legge espressamente: “Articolo 3 Recesso del fideiussore. Nel caso in cui il credito concesso sia a tempo indeterminato il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi 20 giorni lavorativi successivi al giorno del ricevimento della lettera raccomandata.
Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso diviene efficace, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato”. Contr (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo di primo grado ).
Tuttavia l'opponente a fronte dell'onere di allegare e provare l'avvenuta liberazione si limitava ad affermare genericamente che “a seguito dell'uscita del-la sig.ra dalla CP_1
Società Cooperativa Domani Donna che prevedeva anche la liberazione dalla garanzia fideiussoria prestata.”(così in atto di citazione) assumendo, del pari genericamente, che la stessa sarebbe stata liberata dalla fideiussione “già nei primi mesi del 2016 (si vedano i docc. 4,5 e 6 del fascicolo di primo grado)” senza tuttavia fornire alcuna specifica indicazione e del momento temporale e, conseguentemente, rispetto alla posizione debitoria esistente a tale momento.
In proposito va inoltre evidenziato come i documenti 4, 5 e 6 (prodotti dalla nel CP_3 primo grado) non risultano in alcun modo valorizzabili trattandosi di mere e-mail interlocutorie.
A fronte della raccomandata 21.09.2017 con la quale comunicava a CP_6
la liberazione dalla garanzia prestata in relazione alle obbligazioni CP_1 derivanti dal mutuo chirografario n. 13/803375 del 20.02.2014 in capo a Pt_4 Pt_3
(cfr. doc. 2 fasc. opponente) era onere dell'opponente allegare e provare che in
[...] tale momento il mutuo risultava in ammortamento regolare, né vi erano altri debiti di pag. 8/11 (debitrice garantita dalla fideiussione prestata), onere che non è stato Controparte_14 adempiuto.
Né risulta fondato l'assunto secondo cui al momento dell'intervenuta liberazione l'ammortamento del mutuo era regolare tenuto conto che nella comunicazione inviata al
Fondo di Garanzia (doc. 5 fascicolo primo grado) la stessa attestava che CP_3 sia la rata 20.8.2017 che la rata 20.9.2017 - anteriori alla dichiarazione di liberazione- risultavano impagate.
Conclusivamente in accoglimento dell'appello proposto da
[...] in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia Controparte_9
n.1885/2024 pubblicata il 10/6/2024 va dunque rigettata l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 02120190005357686001 emessa da CP_1
recante l'intimazione di pagamento della Controparte_15 somma 18.367,47 quale recupero dell'agevolazione ex L. 662/96 per surroga ed Contr escussione da parte di della garanzia sull'operazione n. 36597 notificata in data
11.5.2022
soccombenza va condannata a rifondere a Pt_5 CP_1 [...] le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano Controparte_9 secondo il dm n.55/2014, in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000,00 per il primo grado in euro 5.077,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 3.966,00 per compensi oltre euro 777,00 per spese e oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Va poi rilevato come la chiamata in giudizio di Controparte_13
era stata svolta da in via subordinata e la Cassazione ha anche
[...] Parte_1 recentemente riaffermato il seguente principio di diritto: "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite
- il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente pag. 9/11 infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" ( cfr. Cass.civ. n.6144/2024)
Per le ragioni suindicate va inoltre condannata a rifondere a CP_1 [...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio che si Controparte_13 liquidano secondo il dm n.55/2014, secondo lo scaglione da euro 5.201,00 a euro
26.000,00 per il primo grado in euro 5.077,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA
e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 3.966 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, accoglie l'appello proposto da
[...] ed in riforma della sentenza impugnata Controparte_9
n. 1885/24 del Tribunale di Venezia pubblicata in data 10/06/2024:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento CP_1
n. 02120190005357686001 emessa da Controparte_15
recante l'intimazione di pagamento della somma 18.367,47 quale
[...] recupero dell'agevolazione ex L. 662/96 per surroga ed escussione da parte di Contr della garanzia sull'operazione n. 36597 notificata in data 11.5.2022;
1) condanna a rifondere a CP_1 Controparte_9
le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro
[...]
5.077,00 per compensi oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
2) condanna a rifondere a CP_1 Controparte_9
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in
[...] euro euro 3.966,00 per compensi oltre euro 777,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a rifondere a CP_1 Controparte_13
.le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro
[...]
5.077,00 per compensi oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna a rifondere a CP_1 Controparte_13
pag. 10/11 cooperativa le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in euro
3.966,00 per compensi oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Martina Gasparini
Il Presidente
Caterina Passarelli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1212/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Clausi P.IVA_1
Francesco Claudio
Appellante contro
(C.F. ), con l'avv. Zanon Elisabetta CP_1 C.F._1
già Controparte_2
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 con l'avv. Filipponi Luca
Appellati
Controparte_4
Appellata contumace
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I' comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n.1185/24 del Tribunale di Venezia pubblicata in data 10/06/2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Riformare la sentenza impugnata n.1885/2024 del 10.06.2024 emessa dal Tribunale
Ordinario di Venezia, I Sezione Civile in persona del Giudice Dott. Ivana Morandin pubblicata in data 10.06.2024 che ha definitivamente pronunciato sul giudizio avente n. Contr R.G. 5164/2022, e così, dichiarato il diritto per di procedere ad esecuzione forzata, rigettare l'opposizione proposta, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In subordine, sentire dichiarare la al pagamento in favore di tutte Controparte_6 le altre parti costituite, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. - confermare la cartella di pagamento opposta, ovvero condannare in ogni caso parte opponente al pagamento delle somme dalla stessa portate.
Per CP_1
In via preliminare di merito ex art. 348 bis c.p.c. dichiararsi inammissibile e quindi rigettarsi l'appello proposto da ai sensi e per Parte_2 gli effetti di cui all'art. 345 c.p.c.
Nel merito Respingersi le domande dell'appellante in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e non provate e per l'effetto confermarsi in toto la Sentenza n. 1885/2024 del
Tribunale di Venezia emessa nella procedura n. 5164/2022 R.G.
Spese e competenze di lite interamente rifuse.
Per Controparte_7
Nel merito: dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi l'appello proposto da Parte_1
in ogni sua parte, e confermare integralmente la sentenza di primo grado
[...] intervenuta tra le Parti. Con rifusione di spese e compensi di causa, anche del presente grado di giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
pag. 2/11 Con atto di citazione in opposizione a precetto, ritualmente notificato in data
15.07.2022, conveniva in giudizio , CP_1 Controparte_8
e Controparte_9 [...] chiedendo in via Controparte_3 principale l'accertamento della nullità della cartella di pagamento n.02120190005357686001 emessa dall' Controparte_10 per inesistenza del titolo e carenza assoluta di potere in capo all'Agente di Riscossione e e in via subordinata l'accertamento dell'illegittimità, Controparte_9 dell'inefficacia e dell'infondatezza della suddetta cartella di pagamento per illegittimità
e infondatezza del titolo e per estinzione della fideiussione prestata da . CP_1
L'opponente assumeva che il credito era sorto dal mutuo n. 13/803375, contratto in data
20.02.2014 tra Controparte_3 Controparte_11
in relazione per la quale la stessa aveva prestato fideiussione,
[...] Parte_3 fideiussione che nel 2016, a seguito di accordi tra i soci della Parte_4
e del recesso dalla Cooperativa da essa esercitato, la Banca aveva estinto la
[...] fideiussione. Assumeva di non aver più saputo nulla in merito al mutuo sino al ricevimento della raccomandata 15.05.2019, con cui aveva Parte_1 richiesto il pagamento della somma di euro 17.826,78.
Deduceva che la cartella di pagamento era nulla per inesistenza del titolo e per carenza assoluta di potere in capo all'Agente della Riscossione e a ed Parte_1 inoltre che l'obbligazione di garanzia si era estinta per rinuncia da parte del creditore con liberatoria del 21.09.2017 nonché per estinzione dell'obbligazione principale a seguito della rinegoziazione da parte di dell'intero credito con Parte_4
con sottoscrizione di un nuovo contratto di mutuo. CP_3
Si costituiva chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa Parte_1
e proponendo domanda riconvenzionale al fine di ottenere, nella CP_6 denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta da , che la CP_1 stessa rispondesse delle eventuali spese nell'ipotesi di accoglimento delle istanze dell'opponente. Contestava inoltre nel merito le pretese attoree e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
pag. 3/11 Si costituiva altresì Controparte_3
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo
[...] il rigetto delle domande formulate nei propri confronti deducendo di aver accordato alla società un nuovo piano di rientro relativo al medesimo mutuo Parte_4 chirografario, solo in parte adempiuto, ma di non aver sottoscritto alcun nuovo finanziamento né alcun accordo novativo.
Con la sentenza n.1185/24 il Tribunale di Venezia accoglieva l'opposizione attorea e dichiarava la nullità della cartella di pagamento e l'insussistenza del diritto di e a procedere ad esecuzione forzata. Parte_1 Controparte_4
Rigettava la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti Parte_1 di e condannava alla rifusione delle spese di lite, CP_6 Parte_1 compensando le spese tra e e e CP_1 CP_6 CP_1 [...]
. CP_4
Il Tribunale assumeva che l'obbligazione di garanzia di si era estinta per CP_1 rinuncia da parte del creditore rilevando come con raccomandata 21.9.2017, in data antecedente alla richiesta di attivazione del fondo, comunicava a CP_6 CP_1
la liberazione dalla garanzia prestata in relazione alle obbligazioni derivanti dal
[...] mutuo chirografario n. 13/803375 del 20.02.2014 in capo a
[...]
non poteva procedere all'esecuzione forzata nei confronti di TR
, poiché era stata liberata dalla garanzia personale prima della richiesta di CP_1 attivazione del Fondo.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da nei confronti Parte_1 di non risultavano provate le ragioni per cui dovesse CP_6 CP_6 rispondere delle spese sostenute da . Parte_1 non aveva agito erroneamente in via esecutiva per causa Parte_1 imputabile alla banca finanziatrice, poiché nella richiesta di attivazione del fondo
[...]
aveva indicato quale unico fideiussore . CP_6 Persona_1
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.1185/24 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei Parte_1 motivi di appello e la riforma della sentenza di primo grado. pag. 4/11 Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame con conferma della CP_1 sentenza impugnata.
Si è costituita altresì (già Controparte_13
Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
[...]
è rimasta contumace. Controparte_8
All'udienza dell'8 luglio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con un unico motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza ove ha ritenuto non sussistente il diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei Parte_1 confronti di , essendo stata quest'ultima liberata dalla garanzia personale CP_1 prestata in favore del debitore principale ancor prima della Parte_4 richiesta di attivazione del Fondo.
L'appellante assume che la liberazione del fideiussore non opera retroattivamente, avendo effetto ai sensi degli artt. 1955 e 1956 c.c. solo per le obbligazioni future osservando come lo scioglimento della garanzia personale dall'obbligazione principale non esonera il garante dalle responsabilità assunte con il contratto stipulato, e che pertanto, restava obbligata ad adempiere quanto sottoscritto fino alla CP_1 liberazione della stessa.
Quanto alla regolazione delle spese legali, l'appellante evidenziava di esser stata indotta in errore dalla comunicazione effettuata da nella richiesta di escussione CP_3 del 2018 ove veniva indicata come fideiussore e non . CP_1 Persona_1
Ragioni della decisione
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal procuratore di parte appellata ove assume che il motivo di appello relativo alla non operatività ex tunc della liberazione del fideiussore costituirebbe una violazione del divieto dei nova in appello in quanto eccezione non proposta nel giudizio di primo grado, sulla base del mero rilievo che non vi è stata l'introduzione di alcuna nuova allegazione in punto di fatto risultando il tema della liberazione del fideiussore pag. 5/11 introdotto nel contraddittorio delle parti dallo stesso patrocinio dell'appellata quale principale motivo di opposizione.
Tanto premesso ritiene il Collegio che l'appello debba essere accolto tenuto conto che come sottolineato dall'appellante rispetto alla domanda di pagamento formulata da Contr nei confronti del co-garante non risulta rilevante il riferimento temporale svolto dal giudice di prime cure laddove ha valorizzato l'avvenuta liberazione dalla garanzia anteriormente all'escussione del fondo di garanzia da parte del creditore garantito.
Il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione sottolineando l'anteriorità della liberazione dalla garanzia al momento dell'intervenuta escussione del fondo di garanzia da parte della creditrice principale. Sul punto risulta espressamente affermato quanto segue: ”Proprio in relazione alla fideiussione in parola, va detto che - con raccomandata 21.09.2017, dunque antecedente rispetto alla richiesta di attivazione del
Fondo da parte di – tale ultimo soggetto ha comunicato a CP_6 CP_1 la liberazione dalla garanzia prestata in relazione alle obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario n. 13/803375 del 20.02.2014 in capo a (cfr. doc. 2 Parte_4 fasc. opponente).
La circostanza, a ben vedere, così come il predetto documento, non sono stati contestati da , la quale si è limitata ad argomentare in ordine alla insussistenza di CP_6 una rinegoziazione del mutuo ed, anzi, ha sostenuto di essere pienamente legittimata a liberare dalla garanzia personale prestata e ad escluderla del nuovo CP_1 accordo di rientro.
Ad ulteriore conferma di quanto poc'anzi affermato, va richiamata altresì la richiesta di attivazione del fondo di di data 11.09.2018 (cfr. doc. 3 fasc. CP_6 [...]
), ove tra i garanti personali dell'obbligazione viene indicata solo ed CP_6 esclusivamente la signora . Persona_1
Contr A quanto detto, si aggiunge la mail di data 7.04.2016, con la quale – richiesta di fornire chiarimenti sul punto – ha specificato che, anche dopo la delibera del Fondo, non è necessario l'invio di alcuna comunicazione per lo svincolo della fideiussione, né
è previsto il rilascio di un nuovo certificato/esito di delibera (cfr. doc. 5 fasc.
Opponente). Contr Anche tale ultimo documento non è stato contestato da pag. 6/11 Conseguentemente, alla luce dei sopraindicati elementi, si ritiene che non sussista il Contr diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di , CP_1 essendo stata quest'ultima liberata dalla garanzia personale prestata in favore di ancor prima della richiesta di attivazione del Fondo.” ( cfr. Parte_4 sentenza impugnata).
L'argomentazione suindicata risulta tuttavia in contrasto con il principio per cui, salva pattuizione contraria, il fideiussore risponde di tutti i debiti già sorti al momento della liberazione.
In ipotesi di recesso del fideiussore il venir meno del rapporto di garanzia non comporta la liberazione assoluta del fideiussore posto che egli resta impegnato al pagamento di tutti i debiti, anche se sorti o maturati in seguito, dipendenti dai rapporti esistenti al momento in cui il recesso ha effetto. Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità
“Il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace.
L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo, anche qualora il debito dell'accreditato, nel momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che, peraltro, ai fini della determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, stante l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941, primo comma, cod. civ., secondo cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita”.
(cfr. Cass. civ. n.9848/2012).
A fronte della richiesta di pagamento da parte del co-garante (come nel caso di specie Contr da parte di soggetto che ha prestato l'ulteriore garanzia in relazione al debitore principale) il recesso del fideiussore quale fatto estintivo dell'obbligazione di pag. 7/11 pagamento deve essere compiutamente allegato e provato dall'opponente con la specificazione che è onere dell'opponente allegare e provare non solo l'intervenuto recesso ma anche la posizione debitoria della debitrice principale in quel momento.
Nel caso di specie nella lettera di fideiussione specifica prestata da si CP_1 legge espressamente: “Articolo 3 Recesso del fideiussore. Nel caso in cui il credito concesso sia a tempo indeterminato il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi 20 giorni lavorativi successivi al giorno del ricevimento della lettera raccomandata.
Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso diviene efficace, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato”. Contr (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo di primo grado ).
Tuttavia l'opponente a fronte dell'onere di allegare e provare l'avvenuta liberazione si limitava ad affermare genericamente che “a seguito dell'uscita del-la sig.ra dalla CP_1
Società Cooperativa Domani Donna che prevedeva anche la liberazione dalla garanzia fideiussoria prestata.”(così in atto di citazione) assumendo, del pari genericamente, che la stessa sarebbe stata liberata dalla fideiussione “già nei primi mesi del 2016 (si vedano i docc. 4,5 e 6 del fascicolo di primo grado)” senza tuttavia fornire alcuna specifica indicazione e del momento temporale e, conseguentemente, rispetto alla posizione debitoria esistente a tale momento.
In proposito va inoltre evidenziato come i documenti 4, 5 e 6 (prodotti dalla nel CP_3 primo grado) non risultano in alcun modo valorizzabili trattandosi di mere e-mail interlocutorie.
A fronte della raccomandata 21.09.2017 con la quale comunicava a CP_6
la liberazione dalla garanzia prestata in relazione alle obbligazioni CP_1 derivanti dal mutuo chirografario n. 13/803375 del 20.02.2014 in capo a Pt_4 Pt_3
(cfr. doc. 2 fasc. opponente) era onere dell'opponente allegare e provare che in
[...] tale momento il mutuo risultava in ammortamento regolare, né vi erano altri debiti di pag. 8/11 (debitrice garantita dalla fideiussione prestata), onere che non è stato Controparte_14 adempiuto.
Né risulta fondato l'assunto secondo cui al momento dell'intervenuta liberazione l'ammortamento del mutuo era regolare tenuto conto che nella comunicazione inviata al
Fondo di Garanzia (doc. 5 fascicolo primo grado) la stessa attestava che CP_3 sia la rata 20.8.2017 che la rata 20.9.2017 - anteriori alla dichiarazione di liberazione- risultavano impagate.
Conclusivamente in accoglimento dell'appello proposto da
[...] in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia Controparte_9
n.1885/2024 pubblicata il 10/6/2024 va dunque rigettata l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 02120190005357686001 emessa da CP_1
recante l'intimazione di pagamento della Controparte_15 somma 18.367,47 quale recupero dell'agevolazione ex L. 662/96 per surroga ed Contr escussione da parte di della garanzia sull'operazione n. 36597 notificata in data
11.5.2022
soccombenza va condannata a rifondere a Pt_5 CP_1 [...] le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano Controparte_9 secondo il dm n.55/2014, in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000,00 per il primo grado in euro 5.077,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 3.966,00 per compensi oltre euro 777,00 per spese e oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Va poi rilevato come la chiamata in giudizio di Controparte_13
era stata svolta da in via subordinata e la Cassazione ha anche
[...] Parte_1 recentemente riaffermato il seguente principio di diritto: "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite
- il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente pag. 9/11 infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" ( cfr. Cass.civ. n.6144/2024)
Per le ragioni suindicate va inoltre condannata a rifondere a CP_1 [...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio che si Controparte_13 liquidano secondo il dm n.55/2014, secondo lo scaglione da euro 5.201,00 a euro
26.000,00 per il primo grado in euro 5.077,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA
e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 3.966 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, accoglie l'appello proposto da
[...] ed in riforma della sentenza impugnata Controparte_9
n. 1885/24 del Tribunale di Venezia pubblicata in data 10/06/2024:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento CP_1
n. 02120190005357686001 emessa da Controparte_15
recante l'intimazione di pagamento della somma 18.367,47 quale
[...] recupero dell'agevolazione ex L. 662/96 per surroga ed escussione da parte di Contr della garanzia sull'operazione n. 36597 notificata in data 11.5.2022;
1) condanna a rifondere a CP_1 Controparte_9
le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro
[...]
5.077,00 per compensi oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
2) condanna a rifondere a CP_1 Controparte_9
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in
[...] euro euro 3.966,00 per compensi oltre euro 777,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a rifondere a CP_1 Controparte_13
.le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro
[...]
5.077,00 per compensi oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna a rifondere a CP_1 Controparte_13
pag. 10/11 cooperativa le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in euro
3.966,00 per compensi oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Martina Gasparini
Il Presidente
Caterina Passarelli
pag. 11/11