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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 106/2024 RGA promossa da: con il patrocinio degli avvocati Nilla BARUSI, Giuseppe BASILE e Oreste MANZI Pt_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Andrea CONSOLINI CP_1 appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 17/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2022 ritualmente notificato conveniva in CP_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l Pt_1 affinché il tribunale adito accertasse e dichiarasse il suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, categoria VO n. 10078547, omettendo dal calcolo dell'ammontare le 260 settimane di minor contribuzione relative agli anni dal 2012 al 2018. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarato tenuto e condannato alla riliquidazione Pt_1 della pensione ed al pagamento delle differenze spettanti, maggiorati i ratei scaduti di interessi legali. Nel contraddittorio con l' , che ha resistito alla domanda, il Tribunale ha ritenuto Pt_1 che la stessa fosse meritevole di accoglimento.
pag. 1 di 5 Dopo avere richiamato le numerose pronunce della Corte Costituzionale in relazione all'art. 3, comma 8 della legge n. 297/1982 e alcune sentenze di legittimità, il primo giudice ha osservato che “i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 10 gennaio 1993 sono l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (arti, d.lgs. n.373 del 1993 cit.). Occorre pertanto evidenziare, richiamando le parole della Corte costituzionale, che le disposizioni scrutinate si applicano soltanto ai trattamenti pensionistici determinati integralmente (come nel caso in esame), o parzialmente, secondo il sistema retributivo (nel caso del lavoro autonomo, più propriamente definibile reddituale), che fa appunto riferimento alla entità delle retribuzioni (redditi) dell'interessato nell'ultimo periodo della vita lavorativa. Nel solco tracciato dalle pronunce della Corte costituzionale si è mossa anche la giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata nel ribadire che ogni forma di contribuzione, sopravvenuta rispetto al maturare dell'anzianità assicurativa e contributiva minima, deve essere esclusa dal computo della base pensionabile, ove tale apporto produca un risultato meno favorevole per l'assicurato. (…) Il principio di neutralizzazione dunque, nato in [...] normativo ormai modificato, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo. Ciò vale anche all'esito della modifica di cui all'art. 1 co. 12 e 13 I. n. 335 del 1995 (che ha previsto che "12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo. 13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo"). Nel caso dì specie, mentre il periodo (di cui si invoca la neutralizzazione) dal 1 maggio 1994 al 31 maggio 1995 non sarebbe mai neutralizzabile in quanto eccedente il quinquennio, il periodo (1 giugno 1995- 31 maggio 2000) è neutralizzabile solo nei limiti in cui alla parte sia liquidabile una pensione con sistema in tutto o in parte retributivo.” Orbene nel caso di specie come risulta dalla documentazione in atti al ricorrente si applica in parte il sistema retributivo con la conseguenza che si applicano le suddette pronunce della Corte Costituzionale che enunciano il principio della neutralizzazione”.
pag. 2 di 5 Ancora, il Tribunale ha ritenuto che tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata fosse utile al computo in questione (obbligatoria, volontaria o figurativa). In conclusione, “non risultando, poi, contestato che la contribuzione di cui parte ricorrente chiede la neutralizzare non risulta necessaria al perfezionamento del diritto a pensione” ha ritenuto la fondatezza del ricorso.
2. Ha proposto appello l' , censurando sostanzialmente la lettura del quadro Pt_1 normativo offerta dal Giudice di prime cure. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato, che ha ribadito le ragioni vittoriosamente svolte in prime cure. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. L'appello è fondato. La decisione appellata non pare tenere nella debita considerazione la tendenza dell'ordinamento, a far tempo dalla riforma del 1992: il passaggio quanto più graduale possibile dal sistema retributivo a quello contributivo. La normativa come originariamente concepita (art. 8 L. 297/1982) finiva per avere conseguenze paradossali penalizzando coloro che, in teoria, si sarebbero dovuti giovare di un incremento retributivo degli ultimi anni di attività: da qui le decisioni della Corte Costituzionale di neutralizzare la contribuzione da ultimo versata, laddove il suo computo producesse una diminuzione del rateo spettante sulla base della precedente contribuzione già di per sé sufficiente alla maturazione del diritto. Diversamente deve dirsi nei casi – quale quello di specie – in cui la liquidazione del trattamento pensionistico avviene in parte secondo il sistema contributivo e con le modalità correttive già introdotte dal legislatore del 1992 e del 2010/11. Non solo le norme da applicare al caso di specie già estendono il tempo di rilievo per il calcolo di una delle due quote di pensione (riferendosi non più agli ultimi cinque anni di vita lavorativa – 260 settimane – ma agli ultimi dieci – 520 settimane), così approssimandosi meglio “all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa”, ma – soprattutto – esse si collocano nel contesto di una riforma generale dell'assetto previdenziale, che ha inevitabilmente dovuto fare ricorso ai cc.dd. doveri di solidarietà intergenerazionale, limitando il diritto di coloro che si approssimavano alla pensione a beneficio di coloro che esordivano nel mondo del lavoro. Le disposizioni vigenti sono insensibili alle pronunce della Consulta, perché correlate a un mutato contesto normativo che vede, appunto, una flessione dei trattamenti pensionistici in coerenza con le mutate condizioni economico-sociali del Paese. Netta è sul punto Cassazione civile, sez. lav., 9/11/2021, n. 32775 (richiamata invero anche dal primo giudice) la quale, ricordando altra decisione, ha affermato che “… i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1.1.1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla L. n. 421 del 1992 e al D.Lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla ratio di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel pag. 3 di 5 corso della sua vita lavorativa, di talché rispetto ad essi non opera, nemmeno per i lavoratori che, alla predetta data, avessero maturato un'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, il rimedio della c.d. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta, il quale, nell'assetto legislativo delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 3, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro, aveva l'opposta finalità di evitare che la prosecuzione dell'attività lavorativa comportasse un decremento della prestazione previdenziale (così Cass. n. 28025 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n. 790 del 2021). Ne' contrari argomenti reputa il Collegio di poter desumere da Corte Cost. n. 173 del 2018, diffusamente richiamata nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., al fine di criticare l'anzidetto approdo ermeneutico: con la pronuncia in esame, infatti, la Corte costituzionale ha bensì dichiarato l'illegittimità costituzionale "della L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 5, comma 1 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 18 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevedono l'esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole" (così, testualmente, la parte dispositiva della sentenza cit.), ma esclusivamente "in riferimento all'evocato parametro costituito dall'art. 3 Cost.", vale a dire sul presupposto che "la non applicazione del principio alla scrutinata disciplina pensionistica del lavoro autonomo" comportasse "una ingiustificata diversità di trattamento con i lavoratori subordinati" (così, specificamente, i paragrafi nn. 3 e 6 della motivazione); per il resto, nel giustificare il principio, la Corte ha richiamato le proprie precedenti decisioni al riguardo, segnatamente la n. 82 del 2017, le quali - come puntualmente rilevato da Cass. n. 28025 del 2018, cit. - si sono tutte mosse nel solco dell'intrinseca irragionevolezza di un meccanismo che, in antitesi con la finalità di favore perseguita dalla legislazione antecedente alla riforma del 1992 di considerare, ai fini pensionistici, il livello retributivo degli ultimi anni di lavoro, siccome tendenzialmente più elevato, implicasse, per la fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, un decremento della prestazione previdenziale (così specialmente Corte Cost. n. 82 del 2017, cit., paragrafo 4.2 della motivazione). E dal momento che anche nel mutato contesto normativo la regolazione transitoria dettata dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 13, ha previsto che la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico sia tutelata mediante il calcolo della quota A della pensione da effettuarsi in ossequio al disposto della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8 (e dunque con la neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane precedenti), la pretesa di parte ricorrente di estendere il citato meccanismo al di là dei limiti segnati dalla disposizione ult. cit. si rivela sfornita di alcuna base normativa.”
pag. 4 di 5 Va ricordato infatti che la Corte Costituzionale, anche nell'ultima pronuncia n. 82 del 2017, ha ribadito (enfasi aggiunta) come "sarebbe intrinsecamente irragionevole un meccanismo che, per la fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, si tramutasse in un decremento della prestazione previdenziale, in antitesi con la finalità di favore che la norma persegue, nel considerare il livello retributivo, tendenzialmente più elevato, degli ultimi anni di lavoro" ed è logicamente sottinteso, a tale affermazione, il riferimento al requisito minimo contributivo in relazione allo specifico tipo di pensione richiesta (così osserva Cass. civile sez. lav., 14/5/2018, n. 11649); presupposto della neutralizzazione è pur sempre il già verificatosi perfezionamento del diritto e la necessità di evitare la sua penalizzazione ad opera della norma in commento. In buona sostanza, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente/appellata, il depauperamento del rateo conseguente alle novità normative non è un effetto
“distorsivo e irrazionale già oggetto delle pronunce di incostituzionalità” ma il portato di una misura di contingentamento della spesa pubblica che ha modificato in radice il criterio di calcolo del trattamento pensionistico, all'interno di quello che già Corte Costituzionale, 28/11/2012, n. 264 indicava come “un sistema previdenziale tendente alla corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate, anche in ossequio al vincolo imposto dall'art. 81 comma 4 cost.” (concetto ripreso da Corte Costituzionale, 24/11/2022, n.234, laddove menziona nel proprio argomentare “un sistema previdenziale sostenibile”). Il criterio discretivo di applicazione o meno della c.d. neutralizzazione è infatti quello che concerne la finalità della norma (e dunque appunto il contesto in cui la stessa si cala): solo ove essa fosse funzionale a un beneficio per l'assicurato può farsi luogo a neutralizzazione;
non così se essa – come nel caso di specie – si colloca all'interno di un mutato e calmierato sistema liquidativo. L'appello deve dunque essere accolto, con rigetto del ricorso del CP_1
4. Le spese del grado del doppio grado possono essere compensate per intero, per la complessità del contesto normativo e la quantomeno apparente eterogeneità delle decisioni di merito e di legittimità.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 27/2024 del Tribunale di Reggio Emilia Pt_1 resa e pubblicata il giorno 30/1/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata, 1. respinge il ricorso di CP_1
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio. Bologna, 17/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 106/2024 RGA promossa da: con il patrocinio degli avvocati Nilla BARUSI, Giuseppe BASILE e Oreste MANZI Pt_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Andrea CONSOLINI CP_1 appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 17/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2022 ritualmente notificato conveniva in CP_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l Pt_1 affinché il tribunale adito accertasse e dichiarasse il suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, categoria VO n. 10078547, omettendo dal calcolo dell'ammontare le 260 settimane di minor contribuzione relative agli anni dal 2012 al 2018. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarato tenuto e condannato alla riliquidazione Pt_1 della pensione ed al pagamento delle differenze spettanti, maggiorati i ratei scaduti di interessi legali. Nel contraddittorio con l' , che ha resistito alla domanda, il Tribunale ha ritenuto Pt_1 che la stessa fosse meritevole di accoglimento.
pag. 1 di 5 Dopo avere richiamato le numerose pronunce della Corte Costituzionale in relazione all'art. 3, comma 8 della legge n. 297/1982 e alcune sentenze di legittimità, il primo giudice ha osservato che “i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 10 gennaio 1993 sono l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (arti, d.lgs. n.373 del 1993 cit.). Occorre pertanto evidenziare, richiamando le parole della Corte costituzionale, che le disposizioni scrutinate si applicano soltanto ai trattamenti pensionistici determinati integralmente (come nel caso in esame), o parzialmente, secondo il sistema retributivo (nel caso del lavoro autonomo, più propriamente definibile reddituale), che fa appunto riferimento alla entità delle retribuzioni (redditi) dell'interessato nell'ultimo periodo della vita lavorativa. Nel solco tracciato dalle pronunce della Corte costituzionale si è mossa anche la giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata nel ribadire che ogni forma di contribuzione, sopravvenuta rispetto al maturare dell'anzianità assicurativa e contributiva minima, deve essere esclusa dal computo della base pensionabile, ove tale apporto produca un risultato meno favorevole per l'assicurato. (…) Il principio di neutralizzazione dunque, nato in [...] normativo ormai modificato, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo. Ciò vale anche all'esito della modifica di cui all'art. 1 co. 12 e 13 I. n. 335 del 1995 (che ha previsto che "12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo. 13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo"). Nel caso dì specie, mentre il periodo (di cui si invoca la neutralizzazione) dal 1 maggio 1994 al 31 maggio 1995 non sarebbe mai neutralizzabile in quanto eccedente il quinquennio, il periodo (1 giugno 1995- 31 maggio 2000) è neutralizzabile solo nei limiti in cui alla parte sia liquidabile una pensione con sistema in tutto o in parte retributivo.” Orbene nel caso di specie come risulta dalla documentazione in atti al ricorrente si applica in parte il sistema retributivo con la conseguenza che si applicano le suddette pronunce della Corte Costituzionale che enunciano il principio della neutralizzazione”.
pag. 2 di 5 Ancora, il Tribunale ha ritenuto che tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata fosse utile al computo in questione (obbligatoria, volontaria o figurativa). In conclusione, “non risultando, poi, contestato che la contribuzione di cui parte ricorrente chiede la neutralizzare non risulta necessaria al perfezionamento del diritto a pensione” ha ritenuto la fondatezza del ricorso.
2. Ha proposto appello l' , censurando sostanzialmente la lettura del quadro Pt_1 normativo offerta dal Giudice di prime cure. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato, che ha ribadito le ragioni vittoriosamente svolte in prime cure. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. L'appello è fondato. La decisione appellata non pare tenere nella debita considerazione la tendenza dell'ordinamento, a far tempo dalla riforma del 1992: il passaggio quanto più graduale possibile dal sistema retributivo a quello contributivo. La normativa come originariamente concepita (art. 8 L. 297/1982) finiva per avere conseguenze paradossali penalizzando coloro che, in teoria, si sarebbero dovuti giovare di un incremento retributivo degli ultimi anni di attività: da qui le decisioni della Corte Costituzionale di neutralizzare la contribuzione da ultimo versata, laddove il suo computo producesse una diminuzione del rateo spettante sulla base della precedente contribuzione già di per sé sufficiente alla maturazione del diritto. Diversamente deve dirsi nei casi – quale quello di specie – in cui la liquidazione del trattamento pensionistico avviene in parte secondo il sistema contributivo e con le modalità correttive già introdotte dal legislatore del 1992 e del 2010/11. Non solo le norme da applicare al caso di specie già estendono il tempo di rilievo per il calcolo di una delle due quote di pensione (riferendosi non più agli ultimi cinque anni di vita lavorativa – 260 settimane – ma agli ultimi dieci – 520 settimane), così approssimandosi meglio “all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa”, ma – soprattutto – esse si collocano nel contesto di una riforma generale dell'assetto previdenziale, che ha inevitabilmente dovuto fare ricorso ai cc.dd. doveri di solidarietà intergenerazionale, limitando il diritto di coloro che si approssimavano alla pensione a beneficio di coloro che esordivano nel mondo del lavoro. Le disposizioni vigenti sono insensibili alle pronunce della Consulta, perché correlate a un mutato contesto normativo che vede, appunto, una flessione dei trattamenti pensionistici in coerenza con le mutate condizioni economico-sociali del Paese. Netta è sul punto Cassazione civile, sez. lav., 9/11/2021, n. 32775 (richiamata invero anche dal primo giudice) la quale, ricordando altra decisione, ha affermato che “… i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1.1.1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla L. n. 421 del 1992 e al D.Lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla ratio di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel pag. 3 di 5 corso della sua vita lavorativa, di talché rispetto ad essi non opera, nemmeno per i lavoratori che, alla predetta data, avessero maturato un'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, il rimedio della c.d. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta, il quale, nell'assetto legislativo delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 3, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro, aveva l'opposta finalità di evitare che la prosecuzione dell'attività lavorativa comportasse un decremento della prestazione previdenziale (così Cass. n. 28025 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n. 790 del 2021). Ne' contrari argomenti reputa il Collegio di poter desumere da Corte Cost. n. 173 del 2018, diffusamente richiamata nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., al fine di criticare l'anzidetto approdo ermeneutico: con la pronuncia in esame, infatti, la Corte costituzionale ha bensì dichiarato l'illegittimità costituzionale "della L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 5, comma 1 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 18 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevedono l'esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole" (così, testualmente, la parte dispositiva della sentenza cit.), ma esclusivamente "in riferimento all'evocato parametro costituito dall'art. 3 Cost.", vale a dire sul presupposto che "la non applicazione del principio alla scrutinata disciplina pensionistica del lavoro autonomo" comportasse "una ingiustificata diversità di trattamento con i lavoratori subordinati" (così, specificamente, i paragrafi nn. 3 e 6 della motivazione); per il resto, nel giustificare il principio, la Corte ha richiamato le proprie precedenti decisioni al riguardo, segnatamente la n. 82 del 2017, le quali - come puntualmente rilevato da Cass. n. 28025 del 2018, cit. - si sono tutte mosse nel solco dell'intrinseca irragionevolezza di un meccanismo che, in antitesi con la finalità di favore perseguita dalla legislazione antecedente alla riforma del 1992 di considerare, ai fini pensionistici, il livello retributivo degli ultimi anni di lavoro, siccome tendenzialmente più elevato, implicasse, per la fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, un decremento della prestazione previdenziale (così specialmente Corte Cost. n. 82 del 2017, cit., paragrafo 4.2 della motivazione). E dal momento che anche nel mutato contesto normativo la regolazione transitoria dettata dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 13, ha previsto che la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico sia tutelata mediante il calcolo della quota A della pensione da effettuarsi in ossequio al disposto della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8 (e dunque con la neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane precedenti), la pretesa di parte ricorrente di estendere il citato meccanismo al di là dei limiti segnati dalla disposizione ult. cit. si rivela sfornita di alcuna base normativa.”
pag. 4 di 5 Va ricordato infatti che la Corte Costituzionale, anche nell'ultima pronuncia n. 82 del 2017, ha ribadito (enfasi aggiunta) come "sarebbe intrinsecamente irragionevole un meccanismo che, per la fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, si tramutasse in un decremento della prestazione previdenziale, in antitesi con la finalità di favore che la norma persegue, nel considerare il livello retributivo, tendenzialmente più elevato, degli ultimi anni di lavoro" ed è logicamente sottinteso, a tale affermazione, il riferimento al requisito minimo contributivo in relazione allo specifico tipo di pensione richiesta (così osserva Cass. civile sez. lav., 14/5/2018, n. 11649); presupposto della neutralizzazione è pur sempre il già verificatosi perfezionamento del diritto e la necessità di evitare la sua penalizzazione ad opera della norma in commento. In buona sostanza, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente/appellata, il depauperamento del rateo conseguente alle novità normative non è un effetto
“distorsivo e irrazionale già oggetto delle pronunce di incostituzionalità” ma il portato di una misura di contingentamento della spesa pubblica che ha modificato in radice il criterio di calcolo del trattamento pensionistico, all'interno di quello che già Corte Costituzionale, 28/11/2012, n. 264 indicava come “un sistema previdenziale tendente alla corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate, anche in ossequio al vincolo imposto dall'art. 81 comma 4 cost.” (concetto ripreso da Corte Costituzionale, 24/11/2022, n.234, laddove menziona nel proprio argomentare “un sistema previdenziale sostenibile”). Il criterio discretivo di applicazione o meno della c.d. neutralizzazione è infatti quello che concerne la finalità della norma (e dunque appunto il contesto in cui la stessa si cala): solo ove essa fosse funzionale a un beneficio per l'assicurato può farsi luogo a neutralizzazione;
non così se essa – come nel caso di specie – si colloca all'interno di un mutato e calmierato sistema liquidativo. L'appello deve dunque essere accolto, con rigetto del ricorso del CP_1
4. Le spese del grado del doppio grado possono essere compensate per intero, per la complessità del contesto normativo e la quantomeno apparente eterogeneità delle decisioni di merito e di legittimità.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 27/2024 del Tribunale di Reggio Emilia Pt_1 resa e pubblicata il giorno 30/1/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata, 1. respinge il ricorso di CP_1
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio. Bologna, 17/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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