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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2024, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente estensore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2463 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.10.1969, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Cavedon
e
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.09.1963, rappresentata e difesa dall'avvocato Pia Clementi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
insistono per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
10.02.1996 con rito concordatario dai coniugi e Parte_1
e trascritto nei Registri del Comune di MA IN Controparte_1
(VI), anno 1996, Numero 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ed ordinando all'Ufficiale
Giudiziario di stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza;
- Il Signor concorrerà al mantenimento ordinario della Parte_1
figlia maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente, mediante corresponsione della somma di € 400,00, da versarsi
con cadenza mensile entro il giorno quindici di ogni mese, sul conto corrente
già noto alle parti, fino a che questa non raggiungerà l'indipendenza
economica, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici istat.
- Le spese straordinarie, invece, saranno a carico di entrambi i genitori nella
misura del 50% ciascuno, come da protocollo in uso al Tribunale di VICENZA,
mentre l'assegno unico ed universale verrà ripartito al 50% tra i genitori così
come le detrazioni fiscali per i figli a carico.
- Dichiararsi che il figlio è autonomo ed Persona_2
economicamente autosufficiente e, pertanto, nulla è dovuto per il
mantenimento dello stesso.
2 - Nulla per i coniugi, essendo entrambi autonomi ed economicamente
autosufficienti.
- Il Signor corrisponderà alla Signora Parte_1 Controparte_1
che accetta, entro dieci giorni dal deposito della Sentenza di Divorzio, la
somma onnicomprensiva pari a € 5.000,00, a titolo di mantenimento e di spese
pregresse per i figli, a soddisfazione totale delle richieste a tal titolo riferite al
passato fino al 31 maggio 2024.
- Nessun altro rapporto patrimoniale ed economico da regolamentare.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02.07.2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in MA IN
(VI) in data 10.02.1996.
All'esito dell'udienza del 08.11.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
3 Giudice Delegato del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di separazione n. 1057/2023 pubblicata il 07.06.2023 (irrevocabile il 09.01.2023) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 400,00 Per_1
nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire
4 conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in MA IN (VI) il 10.02.1996 Parte_1 Controparte_1
alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MA IN (VI) al n.
3, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1996;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente estensore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2463 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.10.1969, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Cavedon
e
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.09.1963, rappresentata e difesa dall'avvocato Pia Clementi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
insistono per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
10.02.1996 con rito concordatario dai coniugi e Parte_1
e trascritto nei Registri del Comune di MA IN Controparte_1
(VI), anno 1996, Numero 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ed ordinando all'Ufficiale
Giudiziario di stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza;
- Il Signor concorrerà al mantenimento ordinario della Parte_1
figlia maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente, mediante corresponsione della somma di € 400,00, da versarsi
con cadenza mensile entro il giorno quindici di ogni mese, sul conto corrente
già noto alle parti, fino a che questa non raggiungerà l'indipendenza
economica, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici istat.
- Le spese straordinarie, invece, saranno a carico di entrambi i genitori nella
misura del 50% ciascuno, come da protocollo in uso al Tribunale di VICENZA,
mentre l'assegno unico ed universale verrà ripartito al 50% tra i genitori così
come le detrazioni fiscali per i figli a carico.
- Dichiararsi che il figlio è autonomo ed Persona_2
economicamente autosufficiente e, pertanto, nulla è dovuto per il
mantenimento dello stesso.
2 - Nulla per i coniugi, essendo entrambi autonomi ed economicamente
autosufficienti.
- Il Signor corrisponderà alla Signora Parte_1 Controparte_1
che accetta, entro dieci giorni dal deposito della Sentenza di Divorzio, la
somma onnicomprensiva pari a € 5.000,00, a titolo di mantenimento e di spese
pregresse per i figli, a soddisfazione totale delle richieste a tal titolo riferite al
passato fino al 31 maggio 2024.
- Nessun altro rapporto patrimoniale ed economico da regolamentare.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02.07.2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in MA IN
(VI) in data 10.02.1996.
All'esito dell'udienza del 08.11.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
3 Giudice Delegato del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di separazione n. 1057/2023 pubblicata il 07.06.2023 (irrevocabile il 09.01.2023) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 400,00 Per_1
nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire
4 conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in MA IN (VI) il 10.02.1996 Parte_1 Controparte_1
alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MA IN (VI) al n.
3, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1996;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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