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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/03/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Fermo
R.G. n. 51-1/2024 in persona dei magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore nel procedimento R.G. n. 51-1/2024 avente ad oggetto la richiesta di apertura della liquidazione controllata del patrimonio avanzata da:
(Codice Fiscale e Partita Parte_1 P.IVA_1
IVA ), con l'Avv.to ENRICO DE CRESCENZO, giusta P.IVA_2
procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. / P.IVA: Controparte_1 CodiceFiscale_1
, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in P.IVA_3
Fermo (FM), Contrada Girola di Valtenna n. 62, in giudizio con l'Avv.to
SIMONE MORICONI, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE ha pronunciato la presente
SENTENZA
Oggetto: RICORSO LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII, atteso che il resistente è persona fisica esercente attività d'impresa con sede legale in Fermo, alla Contrada Girola di Valtenna n. 62 (cfr. visura in atti),
e che quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Fermo;
- rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato, ancora, che risulta dimostrata, con conseguente ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII, la qualifica di creditore da parte del ricorrente istante, atteso che il credito da esso allegato risulta fondato su titoli giudiziali esecutivi (cfr. all.1 ricorso introduttivo);
- considerato che il resistente rientra tra i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della Crisi, in quanto imprenditore agricolo (cfr. visura in atti);
- considerato, ancora, che il resistente si trova in una situazione di insolvenza manifestata dall'inadempimento dell'obbligazione vantata dal ricorrente, dimostrativo dell'incapacità del resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come invero neppure contestato;
- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell'istruttoria è superiore alla soglia di cui all'art. 268, comma 2, CCII, essendo il solo credito del ricorrente di oltre 280.000 euro;
- considerato che non risulta l'attestazione dell'OCC, invero neppure richiesta dal resistente, che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziaria;
- ritenuto che pertanto la domanda soddisfa i requisiti richiesti dagli artt.
268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
pag. 2/4
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione controllata del patrimonio di CP_1
(C.F. / P.IVA: , titolare
[...] CodiceFiscale_1 P.IVA_3
dell'omonima impresa individuale, con sede in Fermo (FM), Contrada
Girola di Valtenna n. 62;
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Francesco De Perna e liquidatore il Dott.
[...]
Per_1
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni entro il quale,
a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'art. 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE
pag. 3/4 L'inserimento della sentenza, a cura del Liquidatore, nel sito internet del
Tribunale con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi a familiari ed a minori, nonché la pubblicazione presso il registro delle imprese;
ORDINA nel caso in cui vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
DISPONE che il liquidatore:
- entro 3 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
MANDA alla cancelleria per la notificazione alle parti e per la comunicazione al
Liquidatore.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Francesco De Perna Sara Marzialetti
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Fermo
R.G. n. 51-1/2024 in persona dei magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore nel procedimento R.G. n. 51-1/2024 avente ad oggetto la richiesta di apertura della liquidazione controllata del patrimonio avanzata da:
(Codice Fiscale e Partita Parte_1 P.IVA_1
IVA ), con l'Avv.to ENRICO DE CRESCENZO, giusta P.IVA_2
procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. / P.IVA: Controparte_1 CodiceFiscale_1
, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in P.IVA_3
Fermo (FM), Contrada Girola di Valtenna n. 62, in giudizio con l'Avv.to
SIMONE MORICONI, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE ha pronunciato la presente
SENTENZA
Oggetto: RICORSO LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII, atteso che il resistente è persona fisica esercente attività d'impresa con sede legale in Fermo, alla Contrada Girola di Valtenna n. 62 (cfr. visura in atti),
e che quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Fermo;
- rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato, ancora, che risulta dimostrata, con conseguente ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII, la qualifica di creditore da parte del ricorrente istante, atteso che il credito da esso allegato risulta fondato su titoli giudiziali esecutivi (cfr. all.1 ricorso introduttivo);
- considerato che il resistente rientra tra i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della Crisi, in quanto imprenditore agricolo (cfr. visura in atti);
- considerato, ancora, che il resistente si trova in una situazione di insolvenza manifestata dall'inadempimento dell'obbligazione vantata dal ricorrente, dimostrativo dell'incapacità del resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come invero neppure contestato;
- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell'istruttoria è superiore alla soglia di cui all'art. 268, comma 2, CCII, essendo il solo credito del ricorrente di oltre 280.000 euro;
- considerato che non risulta l'attestazione dell'OCC, invero neppure richiesta dal resistente, che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziaria;
- ritenuto che pertanto la domanda soddisfa i requisiti richiesti dagli artt.
268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
pag. 2/4
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione controllata del patrimonio di CP_1
(C.F. / P.IVA: , titolare
[...] CodiceFiscale_1 P.IVA_3
dell'omonima impresa individuale, con sede in Fermo (FM), Contrada
Girola di Valtenna n. 62;
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Francesco De Perna e liquidatore il Dott.
[...]
Per_1
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni entro il quale,
a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'art. 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE
pag. 3/4 L'inserimento della sentenza, a cura del Liquidatore, nel sito internet del
Tribunale con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi a familiari ed a minori, nonché la pubblicazione presso il registro delle imprese;
ORDINA nel caso in cui vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
DISPONE che il liquidatore:
- entro 3 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
MANDA alla cancelleria per la notificazione alle parti e per la comunicazione al
Liquidatore.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Francesco De Perna Sara Marzialetti
pag. 4/4