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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2024, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.8744/2023 R.G.L. promossa
D A
n.q. di esercente la potestà genitoriale su Parte_1 Persona_1
(avv. GERMANÒ GIUSEPPE)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 15.3.2024 ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta a far data dal 14.6.2021; condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. GERMANO' GIUSEPPE;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1
liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 09/07/2023, la ricorrente in epigrafe, nella qualità di esercente la potestà genitoriale su , deduceva di avere proposto Persona_1
domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la prestazione richiesta (indennità di frequenza);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del 15.3.2024;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dal 14.6.2021;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso le dichiarazioni di rito;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 15.3.2024
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.8744/2023 R.G.L. promossa
D A
n.q. di esercente la potestà genitoriale su Parte_1 Persona_1
(avv. GERMANÒ GIUSEPPE)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 15.3.2024 ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta a far data dal 14.6.2021; condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. GERMANO' GIUSEPPE;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1
liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 09/07/2023, la ricorrente in epigrafe, nella qualità di esercente la potestà genitoriale su , deduceva di avere proposto Persona_1
domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la prestazione richiesta (indennità di frequenza);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del 15.3.2024;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dal 14.6.2021;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso le dichiarazioni di rito;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 15.3.2024
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno